La guida

Modello 730 precompilato, cos’è, come funziona, scadenze e come presentarlo: dichiarazione dei redditi 2020

Dal 5 maggio è possibile accedere al nuovo modello 730 precompilato: ecco come fare e tutte le regole dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 06 Mag 2020

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Nuovo modello 730 precompilato: il 5 aprile 2020 l’Agenzia delle entrate ha dato il via alla possibilità di accedere in consultazione alla propria dichiarazione dei redditi. Con l’avvio della consultazione parte una fase di elaborazione del Fisco digitale italiano molto importante che quest’anno ha raggiunto un volume di oltre 991 milioni di dati resi disponibili ai contribuenti. Il documento e maggiori informazioni sono reperibili su questa pagina di Agenzia Entrate.

Ovviamente la parte del leone di questi dati è rappresentato delle spese sanitarie che sono arrivate a ben 790 milioni di documenti, con un sensibile aumento rispetto all’anno precedente, ed i dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie.

Significativo è anche l’aumento delle Certificazioni Uniche che quest’anno arrivano a quasi 63 milioni. Altri dati importanti fanno riferimento agli interessi passivi relativi ai mutui, oltre 8 milioni, i contributi previdenziali, pari a 4,6 milioni, i dati relativi alla previdenza complementare e le spese universitarie, che sono pari a 3,5 milioni.

Chi può presentare il modello 730 precompilato e come

La dichiarazione modello 730 può essere presentata da tutti i soggetti che nel corso dell’anno 2020 sono:

  • lavoratori dipendenti o pensionati;
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente come integrazioni salariali, indennità di mobilità…;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive quali consiglieri regionali, provinciali, comunali…;
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio 2020 e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2019 al mese di giugno dell’anno 2020;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2020 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, Irap e Iva.

A partire dal 2014 è stata allargata la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, ricomprendendo anche coloro che:

  • hanno percepito un reddito di lavoro dipendente o assimilato per l’anno di riferimento del modello e non sono in possesso di un sostituto di imposta che effettui le operazioni di conguaglio;
  • non hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati per il 2019 e sono in possesso di un sostituto d’imposta che effettua le operazioni di conguaglio.

Dichiarazione redditi 2020, chi deve farlo

Il modello precompilato è disponibile sia per chi presenta il 730 sia per chi presenta il modello Unico di dichiarazione dei redditi. Il contribuente, ed i soggetti delegati, possono visualizzare la dichiarazione precompilata e l’elenco delle informazioni disponibili, con l’indicazione di tutti i dati inseriti per effettuare tutti i controlli ed eventualmente chiedere di procedere a modifiche in caso di errori o mancanze. Si ricorda che il modello 730 potrà essere inviato a partire dal 14 maggio e fino al 30 settembre: la scadenza ufficiale inizialmente fissata al 23 luglio 2020 è stata prorogata al 30 settembre 2020 a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Come accedere al modello 730 precompilato per dichiarazione redditi 2020

Per visualizzare il proprio modello 730, occorre entrare nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, e inserire il nome utente, la password e il pin dei servizi online dell’Agenzia.

Immagine che contiene screenshot Descrizione generata automaticamente

È possibile accedere alla propria dichiarazione anche utilizzando la Carta Nazionale dei Servizi, le credenziali rilasciate dall’Inps, oppure tramite SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale – che consente di utilizzare le stesse credenziali per tutti i servizi online delle pubbliche amministrazioni e delle imprese aderenti.

Le novità del 2020 per il modello 730 precompilato

Nella dichiarazione precompilata 2020 come è noto sono presenti le informazioni sugli oneri e sulle spese deducibili e detraibili, che quest’anno sono state ulteriormente aumentate. Nel 2002 infatti sono presenti anche le spese per le prestazioni sanitarie dei dietisti, dei fisioterapisti, dei logopedisti, degli igienisti dentali, dei tecnici ortopedici e di altre categorie riconducibili alle professioni sanitarie.

Altre novità presenti sono quelle relative alle spese sanitarie per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari, ai contributi previdenziali versati all’Inps con lo strumento del Libretto famiglia, la possibilità per l’erede di utilizzare il 730 per la presentazione della dichiarazione dei redditi per conto del contribuente deceduto. Vediamo in dettaglio tutte le novità introdotte quest’anno:

  • eliminazione della detrazione relativa all’ acquisto di alimenti a fini medici speciali in quanto non prorogata per il 2019, pertanto non sarà possibile inserire tali spese nel rigo E1;
  • fissato il nuovo limite reddituale di euro 4000 per i figli di età non superiore ai 24 anni: dal 01/01/2019 il nuovo limite reddituale per essere considerati fiscalmente a carico è innalzato a 4.000 euro per i figli di età non superiore ai 24 anni, e rimane di 2.840,51 euro il limite per essere considerati fiscalmente a carico per tutti gli altri soggetti;
  • il regime della cedolare secca è esteso alle locazioni di immobili ad uso commerciale (classificati nella categoria catastale C/1) e relative pertinenze locate congiuntamente, limitatamente ai contratti stipulati nell’anno 2019. Al fine del riconoscimento del regime agevolato è necessario che siano rispettati alcuni requisiti:
    • la superficie dell’unità immobiliare di categoria C/1 oggetto di locazione (escluse le pertinenze) non può superare i 600 metri quadri;
    • l contratto di locazione deve essere stipulato nel 2019;
    • non devono risultare contratti in essere al 15 ottobre 2018, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotti anticipatamente rispetto alla scadenza naturale;
  • al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconoscuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali;
  • per le spese di istruzione è aumentato a 800 euro per studente (precedentemente pari a 786 euro) il limite previsto per la detrazione del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia (scuola materna), del primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e della scuola secondaria (scuole superiori) del sistema nazionale di istruzione (pubbliche o private);
  • fissata la detrazione del 50% per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione, il cosiddetto riscatto della laurea, con ripartizione in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi;
  • prevista la detrazione del 50%, per l’acquisto dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
  • per le spese sostenute dal 01/03/2019 al 31/12/2021 per l’acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica è previsto che l’onere sostenuto possa essere detratto nella misura del 50% dell’ammontare delle spese sostenute, di ammontare comunque non superiore a 3.000 euro e con una ripartizione in 10 rate annuali di pari importo;
  • con riferimento alle spese per arredo di immobili ristrutturati è chiarito che, per l’acquisto di elettrodomestici, non comporta la perdita del diritto alla detrazione la mancata o tardiva trasmissione della comunicazione all’ENEA;
  • per le spese per il mantenimento dei cani guida è aumentata la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti, a partire dal 2019, da 516,46 euro a 1.000 euro;
  • ai contribuenti spetta un credito d’imposta in misura pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro effettuate nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (Sport Bonus), anche nel caso in cui le stesse siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo;
  • per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 20% del reddito imponibile e va ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  • Peri soggetti Impatriati, cioè i contribuenti che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30/04/2019, i redditi di lavoro dipendente e assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 30%. Tale misura è ridotta al 10% se la residenza è trasferita in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia;
  • Possibilità per gli eredi di presentare il modello 730 per i soggetti che sono deceduti nell’anno 2019 e comunque entro il 23 luglio 2020. Nel caso in cui il decesso avviene dopo il 23 luglio 2020, sarà possibile presentare esclusivamente il Modello Redditi Persone Fisiche.

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