Reddito ultima istanza avvocati, una misura parallela al bonus 600 euro Inps e al bonus 1000 euro Inps previsti per i professionisti danneggiati dall’emergenza coronavirus. C’è tempo fino all’8 luglio per presentare la domanda: potranno farlo gli avvocati che non abbiano percepito il bonus a marzo ma ne avevano diritto. I colleghi invece già fruitori dell’indennità del mese di marzo, si vedranno accreditati, automaticamente, gli ulteriori 600 euro per il mese di aprile, senza dover presentare alcuna nuova domanda. Tuttavia, ad oggi, ancora non è chiaro quale sarà l’iter per il mese di maggio, non toccato dal Decreto interministeriale.
Occorrerà, verosimilmente, un nuovo provvedimento che tenga altresì conto dell’iter di conversione del Decreto Rilancio nonché sia dell’eventuale accoglimento delle richieste dei professionisti di accedere al contributo a fondo perduto (alternativo all’indennità di 600 euro) sia della capienza dei fondi stanziati, considerando che a maggio il bonus dovrebbe salire a 1000 euro.
Reddito ultima istanza avvocati, che cos’è
Con il Decreto interministeriale del 29 maggio 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è prevista l’erogazione anche in favore degli iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di un bonus di 600 euro per il mese di aprile. Rammentiamo che con il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Economia e della Finanza, del 28 marzo del 2020, all’art. 1, venne estesa la “indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli Enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul “Fondo per il reddito di ultima istanza”. In pratica, anche i Liberi Professionisti, purché iscritti (regolarmente) all’Ente previdenziale della categoria cui il Professionista appartiene, potevano e fino all’inizio di luglio possono richiedere il contributo di 600 euro.
La prima novità risiede nel fatto che chi è stato ammesso al bonus per il mese di marzo non dovrà ripresentare la domanda. All’art. 1 comma III si legge infatti che «ai soggetti già beneficiari dell’indennità…la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di aprile 2020». In pratica, non dovrà essere ripresentata la domanda. Viene estesa, poi, «la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti», specifica il Ministero. All’art. 2, il Decreto stabilisce le definizioni di “cessazione, riduzione, sospensione dell’attività professionale” affermando che:
- per “cessazione dell’attività”, va intesa l’avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020;
- per “riduzione o sospensione dell’attività”, va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all’analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).
Circa i nuovi richiedenti, ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo per i quali l’erogazione è automatica, come detto, in sede di domanda — come previsto dall’art. 3 — «i professionisti dovranno dichiarare:
- di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
- di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
- alternativamente: di aver percepito – nell’anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all’esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 o in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente;
- di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020; ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all’esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all’emergenza».
Circa le modalità di attribuzione dell’indennità, sempre previste dall’art. 3, al comma II si legge che le domande per l’ottenimento della indennità possono essere presentate a far data dall’8 giugno 2020, secondo gli “schemi” previsti dai singoli enti previdenziali. Naturalmente, all’istanza occorre allegare copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale oltre alle coordinate bancarie/postali per l’accreditamento delle 600 euro. Per completezza, il Decreto interministeriale, dello scorso 29 maggio, prevede infine, all’art. 4 il “monitoraggio ed integrazione del Fondo”, ed all’art. 5 la “copertura finanziaria”, ai quali si rinvia.
Reddito ultima istanza avvocati, a chi spetta
Il reddito ultima istanza avvocati spetta ai legali che:
- abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione) non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell’emergenza epidemiologica;
- abbiano percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo (assunto al lordo dei canoni di locazione) compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell’emergenza epidemiologica. Con la precisazione che la cessazione dell’attività deve essere attestata dalla dichiarazione di aver chiuso la Partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Ancora, Per la riduzione o sospensione dell’attività, si deve intendere «una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre del 2019; a tal fine, il reddito è individuato secondo il principio di cassa (differenza fra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività)» da doversi attestare mediante autodichiarazione da rilasciarsi ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria (anche penale) responsabilità[1];
- a prescindere dalla anzianità di iscrizione all’Albo. In pratica, anche un Giovane Avvocato – neo iscritto alla Cassa di Previdenza Forense può beneficiare del Bonus, come da FAQ del Ministero del Lavoro che, in data 21 aprile, ha fornito chiarimenti al riguardo giungendo alla conclusione che l’indennità prevista dall’art. 44 del D.L. n. 18/2020 sia valevole testualmente «anche per i lavoratori autonomi e i giovani iscritti alle Casse Professionali nell’anno 2019 o nei primi mesi del 2020» purchè nei limiti del “reddito complessivo”, di cui sopra.
Una precisazione, al netto della spettanza dal punto di vista squisitamente soggettivo, si impone circa il criterio reddituale. Esso è dato dal, come detto, “reddito complessivo” percepito per l’anno di imposta 2018, purchè non coincida con quello derivante dal solo esercizio della libera professione. Pertanto, la Cassa di Previdenza Forense, in uno degli ultimi comunicati — ad oggi forniti — il nulla osta alla concessione del beneficio anche ai giovani avvocati, neo-iscritti, già solo nel 2019.
Reddito ultima istanza avvocati, caratteristiche
Il beneficio viene così computato:
- non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917/1986,
- non è cumulabile con i restanti benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del D.L. n. 18/2020;
- non è cumulabile con il reddito di cittadinanza;
- è corrisposto a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.
Anche con riferimento al calcolo del reddito, si impone una precisazione. Con riferimento alla riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, viene definita quale “comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020”, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. Ne consegue che il reddito sia individuato secondo il principio/criterio di cassa da intendere quale “differenza tra ricavi e compensi percepiti, oltre alle spese sostenute nell’esercizio dell’attività”. Atteso che, pacificamente, la richiesta vada rivolta, nel caso degli avvocati, alla sola Cassa di Previdenza Forense, poiché è vietata l’ipotesi di cumulo, cioè a dire di una duplice richiesta del beneficio: si pensi a quei lavoratori autonomi prima iscritti alla Gestione Separata e che poi non hanno ricongiunto nel senso di fatto confluire la contribuzione versata unicamente nella Cassa di Previdenza.
Circa l’esclusività della iscrizione, la Cassa ha comunicato testualmente che «…Gli avvocati che precedentemente alla iscrizione obbligatoria a Cassa Forense, disposta con la L. 247/2012, erano iscritti volontariamente o coattivamente alla Gestione Separata INPS, pur conservando una “posizione previdenziale” priva del carattere di attualità in quella gestione e a condizione che non svolgano altre attività compatibili e per le quali venga versata altrove la contribuzione, hanno in Cassa Forense l’unica gestione previdenziale e, pertanto, possono presentare o integrare la domanda di accesso al bonus di € 600,00 previsto per gli iscritti alle casse di previdenza private.»
Dal punto di vista formale, come anticipato, il format dell’istanza predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, deve — comunica la Cassa — «essere compilato in ogni sua parte, ivi compresa l’indicazione delle coordinate bancarie o postali. Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di inammissibilità, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale» aggiungendo poi che «eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili».
In pratica, per poter accedere ed usufruire del “reddito di ultima istanza”, la domanda deve essere presentata secondo la procedura telematica rappresentando l’unico canale consentito. La modulistica di estrazione diversa — come da altro comunicato della Cassa— «…non sarà presa in alcuna considerazione ai fini dell’erogazione del “reddito di ultima istanza”».
Reddito ultima istanza, come fare domanda
Cassa Forense fa sapere che, in richiamo alla pubblicazione del predetto Decreto, “…coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda. Il pagamento relativo al mese di aprile, in questi casi, avverrà in automatico, fermo restando l’iscrizione da data antecedente al 23 febbraio 2020». In tutti gli altri casi — soggiunge l’Istituto di Previdenza — «la domanda andrà presentata a Cassa Forense, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata, nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, nel corso della giornata dell’8 giugno 2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp, e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020″.
Per quanto concerne la graduatoria per le nuove domande, questa verrà formata secondo l’ordine cronologico. In pratica, sul criterio di arrivo, purché in possesso dei requisiti che verranno comunque debitamente verificati. Dal punto di vista formale, il Presidente di Cassa Forense indica che il format dell’istanza predisposto con l’indicazione delle dichiarazioni da rendere, dovrà essere compilato in ogni sua (debita) parte. Precisa ancora che a pena di inammissibilità, dovranno essere allegati copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale. Termina, perentoriamente, asserendo che «eventuali domande, pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Domande inammissibili
Di seguito, si indicano le conseguenze alla presentazione della domanda. Anzitutto, i casi di inammissibilità, considerando inammissibili le istanze:
- prive delle dichiarazioni contenute nell’istanza,
- prive degli allegati,
- presentate dopo il 30 aprile 2020.
- Presentate dopo l’8 luglio 2020.
Successivamente, l’ordine di erogazione delle migliaia di domande ricevute, una volta verificati i requisiti, la Cassa provvederà all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate ed accolte, sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio. Terzo step, è dato dalla fase dei controlli, anche la Cassa (come gli altri Enti Previdenziali) è tenuta a trasmettere l’elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l’indennità in questione sia all’Agenzia delle Entrate che all’INPS per «ricevere le informazioni necessarie ad effettuare i controlli secondo modalità e termini da definire con accordi di cooperazione tra le parti». Quarto step, l’inizio dei pagamenti: dal 16 aprile 2020. I primi benefici dovrebbero essere già stati erogati dalla Cassa Forense.
Per completezza, quel giorno, la Cassa al comunicato agli iscritti esortando «… tutti coloro che hanno presentato domanda di erogazione del c.d. Bonus Covid-19 ma non ancora l’integrazione relativa alla esclusività di iscrizione alla Cassa Forense, di farlo quanto prima ovvero di formalizzare la loro rinuncia alla domanda» dal momento che eventuali posizioni incomplete sono da considerarsi sospese da un lato, e dall’altro «comportano l’impossibilità di slittamento della graduatoria a domande successive che risultano complete e potrebbero essere messe in pagamento». Rassicurando, infine, quegli iscritti ai quali non fosse giunta ancora alcuna comunicazione né il bonifico della somma, di non considerarsi esclusi a priori lasciando intendere la “speranza” di ricevere la liquidità sul conto del richiedente/avente diritto.
Chi è escluso dal Reddito ultima istanza avvocati
Circa le incompatibilità, come si legge nell’ultimo citato comunicato di Cassa Forense, «Il DM stabilisce, inoltre, che il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34». In pratica, dal bonus sono esclusi coloro che hanno diritto al:
- Reddito di cittadinanza
- Reddito di emergenza o altre indennità
Come verificare la corretta compilazione della domanda
Dopo il primo aprile, la Cassa Forense informa che, con un ulteriore comunicato , nel caso in cui la domanda fosse stata già presentata, il sistema fornirà il seguente messaggio con la possibilità di aprire la ricevuta della domanda trasmessa regolarmente.
Nel caso in fase di compilazione e trasmissione dell’istanza, siano stati effettuati errori formali è stato attivato il seguente indirizzo mail: assistenzabonuscovid19@cassaforense.it al quale poter inviare le richieste di modifica, scrivendo da una mail personale del richiedente.»