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Riforma fiscale, tutte le novità: IVA, IRAP e IRES ecco cosa cambia

La bozza di legge delega per la riforma fiscale punta a revisionare imposte dirette e addizionali, l’IVA, a eliminare l’IRAP e giungere alla revisione del catasto: ecco quanto imprese e contribuenti devono sapere sui cambiamenti in vista

Pubblicato il 21 Mar 2023

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

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La bozza di Legge Delega per la riforma fiscale diffusa nei giorni scorsi si propone come obiettivo quello di revisionare il sistema delle imposte dirette e relative addizionali (articoli 2, 3 e 7), razionalizzare l’IVA e le altre imposte indirette (articolo 4), eliminare gradualmente l’IRAP (articolo 5), revisionare il catasto dei fabbricati e modernizzare gli strumenti di mappatura (articolo 6), semplificare e rendere più efficiente il sistema della riscossione (articolo 8).

Il pilastro su cui dovrà fondarsi la riforma è l’invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica, per cui se per effetto di qualche modifica dovesse emergere la necessità di nuove entrate, e qualora non vi registrasse un incremento del gettito, i relativi decreti legislativi entreranno in vigore solo dopo che verrà individuata la necessaria copertura finanziaria.

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Riforma fiscale, gli obiettivi

Gli obiettivi prefissati sono quattro.

  • Stimolare la crescita economica attraverso l’aumento della efficienza della struttura delle imposte la riduzione del carico fiscale sui redditi derivanti dall’impiego dei fattori di produzione;
  • Razionalizzare e semplificare il sistema tributario riducendo gli adempimenti e i relativi oneri di gestione del sistema fiscale ed eliminando i tributi per cui non esiste un conveniente rapporto costi/benefici ;
  • Assicurare la progressività del sistema tributario;
  • Ridurre l’evasione e l’elusione fiscale.

Sotto il profilo prettamente formale, il Governo ha la totale discrezionalità del contenuto della riforma; eventuali obiezioni delle commissioni parlamentari, chiamate ad esprimere il loro parere, potranno essere accolte o motivatamente respinte, i provvedimenti attuativi faranno il loro corso sulla base della volontà e delle decisioni del Governo.

Come cambia l’IRPEF

La imposizione personale (Irpef) dovrà evolversi verso un modello duale composto da due categorie.

La prima sarà costituita dai redditi derivanti dall’impiego del capitale in qualsiasi ambito oggettivo[1] e soggettivo[2], con la applicazione della medesima aliquota proporzionale[3], la seconda sarà costituita dai redditi diversi da quelli di capitale, per cui vigerà il principio della progressività, che tuttavia sarà attuato con una riduzione delle aliquote medie e marginali derivanti dalla applicazione dell’Irpef con l’obiettivo di

  1. incentivare
  2. l’offerta di lavoro e la partecipazione al relativo mercato, con riguardo ai giovani e ai secondi percettori di reddito;
  3. l’attività imprenditoriale;
  4. l’emersione degli imponibili
  5. riordinare le deduzioni dalla base imponibile e le detrazioni d’imposta, secondo criteri di equità e di efficienza;
  6. armonizzare la tassazione del risparmio anche per contenere le elusioni d’imposta

La addizionale regionale dell’Irpef sarà sostituita da una sovraimposta sull’Irpef gestita dalle regioni entro i limiti previsti dalla Legge e ad invarianza di gettito rispetto all’attuale addizionale regionale, prevedendo altresì un incremento obbligatorio al fine di garantire l’attuale gettito destinato a finanziare i piani di rientro dei disavanzi della sanità regionale. La addizionale comunale sarà sostituita da una sovraimposta sull’Irpef, sempre rispettando l’invarianza di gettito.

Considerato che per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D[4] è previsto un riparto della tassazione tra Stato (7,60 per mille) e Comuni (eventuale eccedenza rispetto al 7,60 per mille), così come per alcune imposte sulle transazioni immobiliari, una parte delle entrate verranno spostate dai trasferimenti dallo Stato ai Comuni (sulla parte variabile dei suddetti tributi), in modo da attuare il federalismo fiscale e responsabilizzare la gestione della finanza locale[5].

Revisione dell’IRES

La revisione dell’Ires dovrà assicurare la coerenza col sistema di tassazione delle imprese assoggettate, direttamente (imprese individuali) o indirettamente (società di persone) all’Irpef, in modo da rendere neutrale la tassazione rispetto alla scelta delle forme “organizzative e giuridiche dell’attività imprenditoriale”.

La semplificazione e la razionalizzazione avverrà mediante

  • l’avvicinamento del reddito civilistico di bilancio al reddito fiscale, quindi riducendo la pletora di variazioni in aumento che figurano nei quadri di reddito delle imprese, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti[6];
  • la revisione delle variazioni in aumento e in diminuzione necessarie per trasformare il reddito civilistico in reddito fiscale al fine di adeguare la disciplina “… ai mutamenti intervenuti nel sistema economico, anche allineando tendenzialmente tale disciplina a quella vigente nei principali paesi europei”.

IVA e altre imposte indirette

In materia di IVA le previsioni sono molto generiche, hanno come obiettivo la razionalizzazione delle aliquote IVA ai fine di contrastare l’evasione e l’erosione , in coerenza con la normativa Europea armonizzata.

Per quanto riguarda le accise, la struttura e le aliquote della tassazione indiretta l’obiettivo sarà – in coerenza con l’European Green Deal – finalizzata all’abbattimento delle emissioni di gas climalteranti e alla promozione dell’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ed ecocompatibili.

Graduale superamento dell’IRAP

L’Irap è una imposta indigesta alla maggioranza degli imprenditori soprattutto perché è avulsa dal principio della capacità contributiva. Infatti, la sua base imponibile è diversa da quella per la determinazione del reddito ai fini Ires o Irpef, e ciò per una precisa ragione: perché l’IRAP è stata introdotta per sostituire tutta una serie di imposte e tasse (soprattutto l’ILOR, il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, l’ICIAP, l’imposta sul patrimonio netto delle imprese, etc.) la maggior parte delle quali non avevano una natura reddituale. Il risultato di ciò è stato quindi una imposta con una base imponibile frutto di uno slalom finalizzato a tenere conto dei parametri che determinavano la base imponibile delle tasse abrogate. Quindi è evidente che non può esserci alcun collegamento proporzionale col reddito prodotto, perché – per esempio – il costo del personale su cui si assolveva il contributo per il SSN era assolutamente indipendente dal reddito realizzato.

Ciò premesso, il governo di è posto l’obiettivo di eliminarla. Occorre ricordare che l’IRAP è un tributo istituito e regolato dalla legge dello Stato, il cui gettito però è attribuito alle regioni, e concorre al finanziamento della spesa per il servizio sanitario. Per questa ragione il Disegno di legge delega prevede che gli interventi volti alla abolizione dell’IRAP devono comunque garantire il fabbisogno per il finanziamento del fabbisogno sanitario.

Mappatura degli immobili e revisione del catasto fabbricati

Non è un segreto che oggi la tassazione degli immobili presenta molte lacune, in parte dovute alla esistenza di immobili non censiti in catasto, ma anche alla non corretta attribuzione della rendita catastale (che determina la base imponibile degli immobili) ovvero alla non congrua classificazione degli immobili, soprattutto come categoria catastale o come tipologia.

L’accertamento e il recupero della base imponibile presenta concettualmente maggiori difficoltà perché non può avvenire senza il necessario coordinamento tra lo Stato e i Comuni che gestiscono la fase amministrativa delle autorizzazioni edilizie e che costituiscono il presupposto per la successiva iscrizione nel catasto immobiliare, gestito dalla Agenzia del Territorio.

Questa proposta, che tutto è fuorché nuova, ha provocato nel recente passato un vivace dibattito politico perché da taluno ritenuta come un cavallo di Troia per l’innalzamento del valore delle rendite; per questa ragione nel disegno di Legge delega è indicata la condizione che “… le informazioni rilevate … non siano utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, comunque, per finalità fiscali”.

La revisione dovrà avvenire con le seguenti modalità

  • attribuire a ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale determinata secondo la normativa attualmente vigente, anche il relativo valore patrimoniale e una rendita attualizzata in base, ove possibile, ai valori normali espressi dal mercato. Ciò in pratica dovrebbe portare alla revisione dell’attuale Osservatorio del mercato Immobiliare – OMI;
  • prevedere meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane, in relazione alla modificazione delle condizioni del mercato di riferimento e comunque non al di sopra del valore di mercato;
  • prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, meccanismi idonei a compensare gli oneri di manutenzione e gestione, generalmente più gravosi rispetto agli altri immobili, con adeguate riduzioni del valore patrimoniale medio ordinario.

Per agevolare questa revisione, saranno previsti strumenti e procedure per facilitare la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni.

Modifiche del sistema nazionale della riscossione

Le problematiche della riscossione delle imposte sono state il tallone d’Achille del sistema tributario italiano, che nel tempo si è dotato di strutture sempre più affinate e complesse per accertare i redditi ma che ha trascurato la fase della riscossione. Tale processo è da poco stato rivoluzionato con l’entrata in campo di ADE Riscossione, Ente Pubblico definito “strumentale” dell’Agenzia delle Entrate, a cui ne è affidato il controllo e la determinazione dell’indirizzo operativo.

Il DDL si propone di accentuare e completare il processo già avviato creando una maggiore sinergia tra l’Agenzia delle Entrate e ADER, in modo da superare l’attuale sistema, connotato da una netta separazione tra il titolare della funzione di riscossione (ADE) ed il soggetto deputato allo svolgimento dell’attività di riscossione (ADER).

Onestamente questa previsione è poco chiara, perché in molti abbiamo ritenuto che, stante l’attuale contesto normativo e regolamentare cui si è fatto cenno sopra, l’Agenzia delle Entrate ha titolo per organizzare come meglio ritiene opportuno la attività di riscossione dell’Agente, che opera sotto le sue precise direttive, anche organizzative. Probabilmente si vorrebbe arrivare anche ad un assorbimento delle funzioni, per cui la riscossione potrebbe essere una branca, un settore, dell’attività attualmente svolta dall’Agenzia delle Entrate.

Per realizzare ciò sarà comunque necessario considerare che attualmente ADE Riscossione gestisce anche entrate che non di competenza dell’Agenzia delle Entrate (si pensi alla riscossione dei Contributi INPS), per cui sarà necessario un coordinamento, magari estendendo il progetto anche all’INPS ed accorpando anche in questo caso le funzioni gestionali e accertative con quelle della riscossione. Probabilmente ciò è anche previsto al fine di utilizzare in maniera più efficiente ed efficace il personale addetto alle due funzioni, oggi distinte.

Riforma del sistema tributario: i tempi

La tempistica assegnata prevede tre fasi.

La prima che dovrà essere completata entro diciotto mesi dalla approvazione del Disegno di Legge delega, e che dovrà riguardare “uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema fiscale”; con questo provvedimento avverrà l’introduzione “delle nuove norme mediante la modifica o l’integrazione delle disposizioni che regolano le materie interessate dai decreti medesimi provvedendo ad abrogare espressamente le norme incompatibili”. Entro lo stesso termine, verranno emanati “uno o più decreti legislativi recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento formale e sostanziale tra i decreti legislativi emanati … e le altre leggi dello Stato e per l’abrogazione delle norme incompatibili”.

La seconda, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui sopra, per emanare le disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi.

La terza, entro dodici mesi dalla seconda, per “adottare uno o più decreti legislativi per la codificazione delle disposizioni legislative vigenti per garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario, ivi inclusi l’accertamento, le sanzioni e la giustizia tributaria”.

Gli aspetti critici

Un programma la cui durata è fissata quindi in 4 anni e mezzo, tempo che dovrebbe più o meno coincidere con la durata in carica dell’attuale Governo, è una scommessa azzardata. Innanzitutto perchè – sempre che i Governo giunga a fine legislatura – qualche ritardo potrà allungare i tempi (come la storia insegna) per cui affrontare una nuova legislatura con una riforma a metà ne sancirebbe il fallimento. Ma anche perchè mettere in coda alle riforme quella necessaria a “garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto nel sistema tributario” denota purtroppo non solo una grave miopia politica, ma anche l’assenza di chiarezza di vedute, considerato che il contesto in cui applicare la legge e la previsione delle garanzie dei contribuenti dovrebbe avvenire prima e non dopo la codifica delle nuove disposizioni, anche perché di queste misure c’è urgente bisogno oggi, domani potrebbe essere molto tardi. Mi auguro che nell’iter che porterà alla approvazione del DDL si riesca a porre rimedio, sarebbe un segnale molto positivo ed incoraggiante per chi ha riposto speranze in un fisco più equo ed efficiente.

__

Note

  1. Quindi capitale inteso in ogni sua manifestazione in valori mobiliari o immobiliari
  2. Tipologia di soggetto (persona fisica, società, imprenditore) che ne è titolare
  3. Suscita quale dubbio l’utilizzo della locuzione “aliquota proporzionale”. Infatti l’aliquota (o meglio, il prodotto di un montante per una aliquota) è sempre proporzionale, perché è espressa da una percentuale, l’aliquota è un valore fisso. Eventualmente potrebbe essere l’imposta “proporzionale”, perché è applicata ad un reddito con una aliquota fissa, che cresce proporzionalmente col crescere del reddito.
  4. opifici (D1), alberghi e hotel (D2), sale cinematografiche, per spettacoli e teatri (D3), ospedali e case di cura (D4), assicurazioni istituti di cambio o di credito (D5), locali per esercizi sportivi (D6), fabbricati costruiti per specifiche attività industriali (D7), costruiti per specifiche attività commerciali (D8), immobili sospesi o galleggianti, ponti provati a pedaggio (D9), fabbricati rurali (D10)
  5. Questa misura è potenzialmente dannosa per le regioni meno efficienti in termini di accertamento dei tributi perché potrebbe ridurre la parte “fissa” delle entrate dallo Stato a fronte di un incremento di parte “variabile” che non ha lo stesso grado di certezza e la cui gestione richiede comunque risorse aggiuntive.
  6. Che a mio modesto avviso non rappresenta però la maggiore fonte di divaricazione tra il reddito civilistico e quello fiscale

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