Norme, cambiamenti e incertezze portano a dover formulare un quadro riassuntivo dei chiarimenti resi nel tempo in tema di Superbonus 110%, definendo così il perimetro soggettivo dei beneficiari e quello oggettivo degli interventi agevolabili: le relative indicazioni costituiscono il contenuto del corposo documento di prassi rilasciato dall’Agenzia delle entrate sotto forma di circolare n. 23/E dello scorso 23 giugno 2022, con la finalità e l’obiettivo di razionalizzare le precisazioni in precedenza rese con circolari, risoluzioni, guide operative, FAQ e risposte a interpello.
Il documento di prassi interviene in un contesto alquanto articolato per la gestione del Superbonus, con le indiscrezioni delle intenzioni da parte del Governo di bloccare la proroga delle misure dell’incentivo e delle risorse destinate al relativo finanziamento: le criticità di copertura finanziaria dell’agevolazioni potrebbe invece portare ad un allarmento dei meccanismi di cessione dei crediti maturati. In attesa di comprendere il futuro della specifica misura, che ha contribuito comunque in maniera decisiva alla ripresa del settore edilizio in un momento storico caratterizzato dalla crisi generata dall’emergenza epidemiolofiga, di seguito se ne ripercorrono ambiti soggettivo ed oggettivo, tempistiche correlate e relative procedure.
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Superbonus 110% che cos’è
Prima di procedere con l’analisi dei principali chiarimenti, si ricorda come il Superbonus consiste nell’agevolazione fiscale, introdotta inizialmente dall’articolo 119 del decreto-legge cd. Rilancio n. 34/, che riconosce una detrazione in misura pari al 110% delle spese sostenute, a partire dal primo luglio 2020, per realizzare interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici, compresi quelli consistenti nella installazione di impianti fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi. Diversificati sono i termini per maturare il diritto al beneficio e delle percentuali di detrazione, riconosciute in ragione del soggetto che effettua l’intervento e che intende beneficiare del superbonus.
In alternativa alla detrazione, inoltre, l’articolo 121 del decreto-legge n. 34/2020 riconosce la possibilità di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. La scelta deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022. La cessione può essere disposta in favore di:
- fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti);
- istituti di credito e intermediari finanziari.
Beneficiari Superbonus 110%
Quanto ai soggetti beneficiari, alle tempistiche degli interventi e alle scadenze per il beneficio, la Circolare 23/E/2022 evidenzia come il Superbonus si applica alle spese sostenute entro il:
- 30 giugno 2022 dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. n. 242 del 1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi (non essendo stata prevista una proroga per tali soggetti);
- 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi dell’articolo 119 del decreto Rilancio7;
- 30 giugno 2023 dagli IACP comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing», per gli interventi di risparmio energetico e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ovvero per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
- 31 dicembre 2025 dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge n. 266 del 1991 e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall’articolo 7 della legge n. 383 del 2000;
- 31 dicembre 2025 dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025);
- 31 dicembre 2025 dai condomìni, con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione (110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023; 70% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024; 65% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025).
Aliquote e termini Superbonus
BENEFICIARIO | Aliquota | Termine |
| 110% | 31.12.2023 |
70% | 31.12.2024 | |
65% | 31.12.2005 | |
Persone fisiche | 110% | 31.12.2022 |
IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa | 110% | 31.12.2023 |
Associazioni e società sportive dilettantistiche per lavori destinati a immobili o parti di immobili destinati a spogliatoi | 110% | 30.6.2022 |
I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari solamente in caso di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.
Tipologie di interventi
Il Superbonus spetta per il sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi “trainanti”) nonché ad ulteriori interventi, diversi dai precedenti, realizzati congiuntamente ai primi (interventi “trainati” o aggiuntivi).
Gli interventi “trainati” sono ammessi al Superbonus 110% a condizione che siano effettuati congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” e che, nel caso di interventi di efficienza energetica, determinino la riduzione di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare ovvero, nel caso in cui non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica. Non rileva, invece, che le spese per gli interventi “trainati” siano state sostenute da un soggetto diverso da quello che ha sostenuto le spese per gli interventi “trainanti”.
Più in dettaglio, gli interventi trainanti sono i seguenti:
- interventi di isolamento termico sugli involucri;
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti;
- interventi antisismici.
Come anticipato, rientrano nel Superbonus 110% anche le spese per interventi trainati o aggiuntivi, eseguiti unitamente ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:
- interventi di efficientamento energetico;
- installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo;
- infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).
Come ottenere il Superbonus
Dal punto di vista procedurale, sia nell’ipotesi di utilizzo in detrazione del Superbonus 110% sia in quella di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, è necessario ottenere una asseverazione, da parte dei tecnici abilitati, circa non solo il rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico, ma anche della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. L’ottenimento di tale asseverazione costituisce una delle condizioni indispensabili per poter validamente fruire del superbonus: senza di essa, quindi, non si può accedervi.
In caso di interventi antisismici, l’asseverazione avrà invece ad oggetto l’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico, con attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. In queste ipotesi, il rilascio è a carico dei professionisti, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali.
I relativi costi delle asseverazioni sono detraibili nella misura del 110 per cento e, in caso di interventi differenziati, si potrà fare riferimento ad un criterio di imputazione proporzionale.