La guida

Superbonus 110% fattura elettronica e condomini: la loro conservazione per gestire gli aspetti fiscali

Vademecum per svolgere al meglio le pratiche necessarie e usufruire dei benefici previsti con la misura del Superbonus 110% introdotta dal Decreto Rilancio per interventi di efficientamento energetico, compresi i condomini

Pubblicato il 09 Mar 2021

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Per usufruire dei benefici previsti dal Super ecobonus 110% richiede di impostare le pratiche in modo da individuare le opere da inserire, pianificando correttamente tutta l’attività fino ad arrivare al recupero fiscale e alla conservazione di tutta la documentazione probatoria delle attività poste in essere.

Ricordiamo che la detrazione al 110% è stata introdotta con il Decreto Rilancio per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico (Ecobonus), riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus), oltre ad interventi secondari come installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Vediamo quali sono i principali impatti in ambito fiscale e gestionale di questa misura.

Fattura elettronica condominio per Superbonus 110%

È necessario comprendere come comportarsi quando il soggetto beneficiario è un condominio. Come è noto il condominio è un soggetto che fiscalmente viene identificato con il solo codice fiscale, perché è un soggetto giuridici privi di partita IVA. Per le prestazioni e la fornitura di servizi da parte dei fornitori il condominio e l’amministratore di condominio è destinatario di fatture elettroniche che vengono emesse.

In risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate – Direzione regionale dell’Emilia Romagna (interpello n.909-859/2018) ha affermato, in riferimento alla fatturazione elettronica nei condomini, che “gli amministratori sono tenuti ad adeguarsi alle regole relative alla fatturazione elettronica sia in proprio, come soggetti Iva che svolgono l’attività di amministrazione condominiale, sia come rappresentanti del condominio per quanto riguarda la ricezione e conservazione delle fatture elettroniche intestate al condominio come consumatore finale”.

Appare quindi fondamentale che, nell’ambito della gestione di Superbonus 110% e Sismabonus si tenga conto di questa impostazione e si adotti una gestione elettronica che permette anche importanti vantaggi economici e non solo gestionali.

Cessione del credito o sconto in fattura Superbonus 110%

Con gli incentivi Superbonus 110% e Sismabonus è possibile trasferire il credito al fornitore che si occupa dei lavori di ristrutturazione della casa oppure ottenere uno sconto in fattura.

Vediamo le differenze:

  • Con lo sconto in fattura l’impresa o il fornitore anticipa la spesa per poi recuperare il bonus del 110% attraverso un credito d’imposta da usare in compensazione.
  • Con la cessione del credito il contribuente paga la spesa dei lavori all’impresa, riservandosi poi la scelta eventuale di optare per la cessione dell’ecobonus del 110% ad altri soggetti, comprese le banche

Attività istruttoria

Gli interventi devono essere fatti a regola d’arte per beneficiare della detrazione al 110%, quindi occorre eseguire delle opportune verifiche edilizie sull’edificio e realizzare gli interventi nel rispetto dei requisiti tecnici minimi indicati dalla legge quali, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, oppure il conseguimento della classe energetica più alta, «da dimostrare mediante l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ante e post-intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata», ed è a questo punto che bisogna stare attenti.

L’intervento deve essere realizzato nell’interesse del beneficiario, e tutti i soggetti che operano nell’intervento devono connettersi e dialogare per interagire seguendo e sviluppando il corretto iter del progetto di ristrutturazione.

Ci deve essere un’impostazione dall’attività istruttoria e di sviluppo delle pratiche inerenti le agevolazioni relative al “Superbonus”, che viene realizzata prima di partire con i lavori. E tale attività non si relizza solo con l’apposizione del visto di conformità, ma con la pianificazione preliminare di tutte le fasi dei lavori.

Fondamentale è l’istruttoria preliminare per verificare la possibilità di accedere agli incentivi di Legge e predisporre una diagnosi energetica dell’edificio, per poi passare alla realizzazione pratica degli incentivi individuati. Solo dopo tale attività istruttoria parte un processo gestional, che va trattato digitalmente, per permettere la corretta e completa gestione delle pratiche dando la possibilità al beneficiario, ma anche a tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto di ristrutturazione, di monitorare lo stato avanzamento lavori del percorso pianificato, rendendo visibile e disponibile tutta la documentazione necessaria anche per successivi controlli amministrativi, in un ambiente che garantisce la sicurezza informatica e la protezione dei dati personali.

La conservazione a norma

Si rammenta che principale fonte di natura regolamentare della disciplina che regola la conservazione a norma attualmente è il DPCM 3 dicembre 2013, che ha stabilito nuove regole tecniche in sostituzione di quelle previste dalla Delibera CNIPA 19 febbraio 2004, n.11.

L’articolo 9 del DPCM 3 dicembre 2013 disciplina il processo di conservazione che inizia con la presa in carico della fattura elettronica da parte del produttore, che provvede a formare il pacchetto di versamento. Il pacchetto di versamento è un contenitore che racchiude uno o più oggetti da conservare (documenti informatici, fascicoli informatici, aggregazioni documentali informatiche), inviato dal produttore al sistema di conservazione attraverso un formato predefinito, concordato e descritto nel manuale di conservazione. Le vigenti disposizioni indicano che le fatture elettroniche emesse e ricevute devono essere inserite in un sistema di conservazione a norma per non incorrere nelle sanzioni previste che partono da 1.000 euro fino ad arrivare a 8.000 euro.

Bisogna fare un passo indietro per rammentare che è stata la Legge di delega fiscale n. 23 del 2014, che all’articolo 9 “Rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo” ha previsto di incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica. Ed è proprio in attuazione di quanto indicato è stato emanato il Decreto Legislativo n. 127 del 2015, che l’Agenzia delle entrate consente, ad alcune tipologie di contribuenti, di usare gratuitamente il servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2016. Il Garante ha anche suggerito le modalità attraverso le quali il contribuente, o il suo intermediario, aderiscono al servizio di consultazione/acquisizione, nonché come Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza possono utilizzare i dati dei file memorizzati per le attività di controllo, ai sensi e per gli effetti delle seguenti disposizioni legislative:

  • articolo 51 del DPR n. 633/72, che regola l’attività di accertamento ai fini dell’IVA,
  • articolo 32, del DPR n. 600/73 che regola l’attività di accertamento ai fini delle Imposte sui Redditi.

Il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo n. 127/2015, in particolare all’articolo 1, comma 5, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. L’Agenzia delle entrate ha previsto un servizio di conservazione e memorizzazione delle fatture elettroniche emesse e ricevute dai contribuenti, delle relative comunicazioni e degli altri documenti trasmessi mediante il Sistema di Interscambio.

Le condizioni per ricorrere a tale servizio sono quelle di:

  • sottoscrivere l’accordo di servizio con Sogei, società posseduta dall’Agenzia delle entrate, che ha il compito di gestire il Sistema di Interscambio ed è anche un fornitore di servizi fiduciari qualificati,
  • esercitare la specifica opzione al momento dell’emissione della fattura.

È una scelta da valutare con molta attenzione, tenendo conto che l’opzione deve essere esercitata per singolo documento e che va verificato se le condizioni del livello di servizio (SLA) sono compatibili con le esigenze del contribuente. I dati saranno conservati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi pendenti.

La compliance fiscale

Appare chiaro che servono nuove competenze che portino un miglioramento dell’effi­cienza dei processi gestionali legati alle attività di esecuzione di lavori per beneficiare di Superbonus 110% e Sismabonus, riducendo le variabili di costo (tempo-lavoro, spazi fisici e materiale di consumo etc.) e migliorando l’efficienza ed il controllo dello sviluppo delle attività. Il sistema di gestione delle fatture elettroniche va visto anche in ottica di compliance fiscale perché, con riferimento alle informazioni da trasmettere e ricevere, per avere a disposizione in tempo reale tutti i dati che sono necessari per i controlli automatici e le elaborazioni legate alle attività trainanti e trainate, sia come processo di lavoro sia come dati gestionali economici e fiscali.

Non a caso è stato introdotto nel Decreto 127/2015 anche il riferimento al termine “dati”, perché è importante realizzare economie di scala e generare una semplificazione concreta e tangibile che si basa proprio sull’utilizzo di dati strutturati, fondamentali per assicurare la loro completa interoperabilità. Solo utilizzando un sistema che rispetti i punti indicati nel presente articolo sarà possibile avere una corretta ed adeguata gestione degli incentivi legati a Superbonus 110% e sismabonus, nell’interesse dei beneficiar di tali agevolazioni fiscali.

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