La guida

Voluntary disclosure: cos’è e come funziona la collaborazione volontaria

Un’autodenuncia per beni e denaro custoditi in modo illecito all’estero: vediamo in cosa consiste la voluntary disclosure, che permette ai contribuenti di rimediare agli errori del passato, collaborando con l’Amministrazione fiscale

Pubblicato il 25 Nov 2020

Salvatore De Benedictis

dottore commercialista

Nicoletta Pisanu

Redazione AgendaDigitale.eu

voluntary disclosure

La voluntary disclosure consiste in una denuncia all’Amministrazione fiscale da parte di contribuenti che detengono illecitamente capitali in Paesi esteri e intendano regolarizzare la propria posizione. Il termine collaborazione volontaria indica proprio il gesto di autodenuncia da parte di tali contribuenti, che “volontariamente” scelgono di collaborare con il Fisco ammettendo i loro illeciti e provvedendo a porvi rimedio.

Vediamo come funziona la voluntary disclosure, la normativa di riferimento e che cos’è la voluntary bis.

Che cos’è la voluntary disclosure

La voluntary disclosure è un’autodenuncia da parte dei soggetti che detengono all’estero investimenti e attività di natura finanziaria, anche indirettamente o per interposta persona, relativamente ai quali sia stata omessa la dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto; da qui il nome voluntary disclosure, cioè collaborazione volontaria. Come ha affermato l’Agenzia Entrate[1], la finalità perseguita dal legislatore è quella di “… consentire ai contribuenti di riparare alle infedeltà dichiarative passate e porre le basi per l’avvio di un rapporto col Fisco improntato alla reciproca fiducia, secondo le linee guida tracciate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).”

Questo strumento è stato introdotto a partire dal 2015 con la legge numero 186 del 2014, per sanare le violazioni commesse sino al 30 settembre 2014. Dopo alcune modifiche apportate tra 2015 e 2016, con il successivo articolo 7 del decreto legge numero 193 del 2016 è stata avviata la voluntary disclosure bis, che ha esteso il suo ambito di azione alle violazioni commesse tra il 24 ottobre 2016 e il 31 luglio 2017.

La voluntary disclosure come tema e proposta torna periodicamente in auge. A giugno 2020 infatti, il Comitato di esperti voluto dal Governo e guidato da Vittorio Colao ha consegnato alla Presidenza del Consiglio un documento intitolato “Iniziative per il rilancio – Italia 2020-2022 che ne riproponeva – tra l’altro – una riapertura includendo anche la possibilità di sanare i contanti detenuti in Italia, in vista della auspicabile stretta sulla loro circolazione. Nella bozza di Legge di bilancio 2021 approvata a ottobre 2020 e pronta a novembre 2020 per essere valutata dal Parlamento, non sembravano emergere novità al riguardo.

Il reato di antiriciclaggio

L’articolo 3 del D.L. della citata legge del 15 dicembre 2014 n. 186 introdusse il nuovo articolo 648 ter.1 del Codice penale relativo al reato di autoriciclaggio, a norma del quale chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilita’ provenienti dalla commissionedi tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è soggetto alla reclusione reclusione da due a otto anni e multa da 5.000 euro a 25.000 euro.

La reclusione è ridotta da uno a quattro anni e la multa da 2.500 euro a 12.500 euro se il denaro, i beni o le altre utilità derivano da un reato per cui è prevista una pena inferiore ai cinque anni di reclusione.

Invece non sono punibili le condotte per cui il denaro è destinato all’uso personale.

La pena viene ridotta fino alla metà per coloro che fanno in modo di evitare ulteriori gravi conseguenze oppure aiuti con le prove del reato e per individuare dove si trova il denaro illecitamente ottenuto.

Il profilo oggettivo del reato riguarda il denaro o gli altri beni, l’azione richiesta per la configurazione del reato deve rientrare in una delle seguenti fattispecie:

Impiegoin attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative
Sostituzione
Trasferimento

Come funziona la voluntary disclosure

La legge del 2014 che introdusse la disciplina della voluntary disclosure differenziò tra:

  • voluntary disclosure internazionale: come prevista dagli articoli 5 quater e 5 septies della legge del 2014, permise o di regolarizzare la posizione di chi ha violato gli adempimenti dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale o che si erano astenuti dall’indicare nella dichiarazione dei redditi l’ammontare di investimenti detenuti all’estero
  • voluntary disclosure nazionale: prevista dall’articolo 1 comma 2 della legge 186 del 2014 permise ai contribuenti obbligati o no agli adempimenti dichiarativi relativi al monitoraggio fiscale di definire le violazioni riguardanti:
  • imposte sui redditi e addizionali
  • imposte sostitutive delle imposte sui redditi
  • IRAP imposta regionale attività produttive
  • IVA Imposta sul valore aggiunto
  • Dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

La voluntary disclosure come prevista dalla legge del 2014 consentiva di:

  • ottenere sconti sulle sanzioni amministrative
  • esclusione dalla responsabilità penale in ordine ai seguenti reati:
  • Decreto legislativo numero 74 del 10 marzo 2000 articoli 2, 3, 4, 5, 10 bis e 10 ter, cioè reati tributari
  • Articolo 648 bis codice penale cioè reato di riciclaggio
  • Articolo 648 ter codice penale che punisce l’impiego di denaro e beni di origine illecita
  • Articolo 648 ter.1 codice penale cioè autoriciclaggio

Nel corso del 2015 e del 2016 sono state attuate alcune modifiche normative.

Voluntary disclosure bis

L’articolo 7 del decreto legge numero 193 del 2016 ha avviato una seconda finestra temporale per l’autodenuncia, introducendo la voluntary disclosure bis. L’arco temporale previsto per l’utilizzo di tale strumento riguardava le violazioni commesse tra il 24 ottobre 2016 e il 31 luglio 2017, con possibilità di integrazione fino al 30 settembre 2017. La seconda chance è stata data sia per i casi di voluntary disclosure internazionale che nazionale.

Chi riguarda la voluntary disclosure

Alla prima voluntary disclosure potevano aderire:

  • Persone fisiche
  • Persone giuridiche
  • Enti non commerciali
  • Residenti in Italia
  • Non residenti in Italia

Invece, la volutary disclosure bis ha riguardato solo i contribuenti che fiscalmente risiedono in Italia o che sono tornati in Italia dopo aver lavorato all’estero, se precedentemente inseriti nell’elenco dell’AIRE – Anagrafe degli italiani residenti all’estero o perché frontalieri.

Cause di inammissibilità voluntary disclosure

Per partecipare alla seconda finestra di autodenuncia, non bisognava presentare la richiesta per gli stessi motivi per cui si era magari presentata nella finestra temporale precedente. Oltre a ciò, erano considerate cause ostative all’accesso alla voluntary disclosure bis le seguenti circostanze:

  • Se il contribuente autore dell’inadempienza aveva formale conoscenza dell’avvio di accessi, ispezioni o verifiche da parte dell’autorità;
  • Se l’autore della violazione aveva formale conoscenza di essere indagato o imputato in procedimenti penali per violazione di norme tributarie.

Questo perché l’intenzione del legislatore non era quella di considerare la procedura di voluntary disclosure come la possibilità di “correre ai ripari” quando si viene scoperti, bensì quella di un “ravvedimento” che, per conseguire effetti, doveva essere avviato in assenza delle circostanze formali che avrebbero potuto generare la conoscenza di indagini sui fatti oggetto di regolarizzazione. In sostanza, la norma è stata concepita come una possibilità per incentivare la trasparenza e la regolarizzazione dei capitali e dei beni illecitamente detenuti all’estero, nell’ambito degli strumenti per la lotta all’evasione e ai reati tributari e finanziari. Il valore dell’autodenuncia si fonda quindi sulla piena collaborazione onesta e l’ammissione dei propri errori, non al fine di “rimediare” una situazione compromessa.

Come fare domanda per la collaborazione volontaria

Per poter avanzare la richiesta di voluntary disclosure, bisogna accedere all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate con le credenziali Entratel / Fisconline, personalmente o tramite intermediari qualificati come i commercialisti.

Quanto si deve pagare

Per la voluntary disclosure bis era previsto il pagamento in modo spontaneo da parte del contribuente, in seguito all’autoliquidazione delle somme dovute. Si poteva pagare in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2017 oppure in tre rate, la prima da versare entro quella data. Ovviamente se ciò non fosse avvenuto, sarebbero scattate le procedure dell’Agenzia delle entrate con conseguenti salate sanzioni.

Determinazione dei rendimenti

Sulle imposte dovute saranno applicabili gli interessi, calcolati dal giorno successivo a quello della scadenza originariamente prevista per il pagamento dell’imposta ai qualisi riferiscono,fino alla data di effettuazione del versamento, applicando i tassi stabiliti dall’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica29 settembre 1973, n. 602, e dall’articolo 6,comma 2, lettera d), del decreto ministeriale del 21 maggio 2009[2].:

  • 2,75% per quanto dovuto entro il 30 settembre 2009
  • 4% per quanto dovuto dal primo ottobre 2009 al 31 dicembre 2009
  • 3,5 % per quanto dovuti dal primo gennaio 2010.

Se la media dell’ammontare delle attività per ogni periodo di imposta oggetto di voluntary disclosure non supera i 2 milioni di euro, per determinare le imposte dovute il contribuente ha la possibilità di avvalersi di una forma forfettaria dei beni detenuti all’estero illecitamente. In questo caso, il rendimento si può determinare applicando l’aliquota de 5% sul valore totale della consistenza di queste attività alla fine di ciascun anno, mentre l’imposta da versare si calcola con aliquota del 27%. Questa opzione deve essere richiesta dal contribuente stesso in sede di presentazione dell’istanza.

Sanzioni voluntary disclosure

Le sanzioni previste per le violazioni in ambito di monitoraggio fiscale consistono in:

  • dal 3 al 15% del totale degli importi che non sono stati dichiarati
  • dal 6 al 30 % degli importi non dichiarati (o dal 5 al 25 % per le violazioni commesse fino al 4 agosto 2009 per effetto delle modifiche al decreto legge numero 78 del 2009), con riferimento – spiega l’Agenzia delle entrate – “alla detenzione di investimenti all’estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 novembre 2001 (cosiddetti Paesi black list)”.

Se le attività di violazione sono state condotte nei Paesi “black list”, la sanzione prevista nell’ambito della voluntary disclosure bis era del 3%.

Nel caso in cui la dichiarazione prevista per il monitoraggio fiscale viene presentata entro novanta giorni dal termine ultimo previsto si applica una sanzione di 258 euro.

Conclusione

I condoni – perché, indipendentemente dal nomen, di ciò si tratta – dal non sono certamente un buon esempio. Però nel momento in cui il legislatore decide di cambiare atteggiamento, inasprendo le sanzioni e configurando nuove ipotesi di reato, il “condono” assume un connotato diverso, anzi può diventare lo snodo attorno al quale si giustifica il cambio di passo.

Si parla da tempo di limitazione all’uso del contante, un sistema di pagamento certamente non adeguato al contesto attuale e retaggio di tempi bui in cui l’utilizzo del contanti ha permesso le peggiori nefandezze. La questione è spesso dibattuta, e i difensori tirano in ballo questioni di libertà e di privacy, perché la tracciabilità dei pagamenti potrebbe favorire la costruzione della profilazione dei cittadini e delle loro “preferenze”, non solo sui consumi. Tuttavia ho il sospetto che i difensori della “libertà” spesso abbiamo scopi diversi da quelli proclamati, perché la tutela della privacy potrebbe avvenire – per esempio – trasferendo al database della Amministrazione Finanziaria soltanto i movimenti e non il beneficiario, e proteggendo i dati in maniera diversa, un po’ come tempo fa operava il segreto bancario.

Sta di fatto che appare sempre più indifferibile una più stringente regolamentazione della materia, con norme che riescano a contemperare le effettive esigenze dei cittadini. In quest’ottica, una riapertura della voluntary discolsure potrebbe rappresentare – oltre che una appetibile occasione per attrarre risorse alle casse dello Stato – l’opportunità per un nuovo inizio.

_

Note

  1. Circolare 19/E del 12 giugno 2017
  2. Vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 19/E del 12 giugno 2017, punto 2.1

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati