Agenzia dell'Entrate

Digital Tax, scadenze e regole per calcolarla: le indicazioni ufficiali

L’Agenzia delle Entrate ha emanato i provvedimenti attuativi per la web tax, l’imposta sui servizi digitali introdotta dalla Legge di bilancio 2019: il 16 marzo è la data prevista per la scadenza del versamento dell’imposta sul 2020

Pubblicato il 08 Feb 2021

Alberto Franco

Professore a Contratto di Diritto Tributario presso l’Università di Torino, Ph.D. Of Counsel, Genta & Cappa

Transizione 4.0

Nuove scadenze e una dichiarazione annuale: a gennaio l’Agenzia delle Entrate, a seguito della consultazione pubblica conclusasi a fine 2020, ha emanato i provvedimenti attuativi dell’imposta sui servizi digitali (anche indicata come “digital tax” o “web tax”), istituita – con efficacia unicamente “domestica”, in attesa delle future evoluzioni a livello internazionale – dalla Legge di Bilancio per il 2019[1] e la cui prima applicazione è stata differita sino all’anno in corso.

Web Tax, le nuove scadenze

A seguito, infatti, dell’approvazione del d.l. 3/2021 del 14 gennaio scorso, le scadenze relative alla web tax sono state così rimodulate:

  • versamento dell’imposta relativa al 2020: 16 marzo 2021;
  • dichiarazione annuale dell’ammontare dei servizi soggetti ad imposta: 30 aprile 2021.

Nell’imminenza, pertanto, della prima applicazione effettiva dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità di attuazione del tributo per mezzo del Provvedimento n. 13185 del 15 gennaio 2021. Con un successivo Provvedimento (il n. 22879 del 25 gennaio 2021) è stato inoltre approvato il modello di dichiarazione (Modello DST), nonché le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. Preliminarmente, si osserva che l’imposta si applica con aliquota del 3% ai ricavi imponibili, ma solo con riferimento ai soggetti che nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo (nel caso della prima applicazione in commento, pertanto, l’anno 2019) hanno realizzato entrambe le seguenti condizioni:

  • ammontare complessivo di ricavi (ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo) almeno pari a 750 milioni di Euro;
  • ammontare di ricavi da servizi digitali (anche in tal caso, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo) almeno pari a 5,5 milioni di Euro nel territorio dello Stato.

Da quanto appena esposto, si evince chiaramente che tra i temi centrali nell’applicazione dell’imposta in parola vi sono indubbiamente la definizione dei ricavi rilevanti ai fini dell’imposta, la determinazione della base imponibile, nonché i criteri di localizzazione dei servizi digitali – tema, quest’ultimo, particolarmente importante alla luce della evidente natura internazionale che hanno i servizi digitali. Nel prosieguo, pertanto, si esamineranno i temi sopra menzionati alla luce dei Provvedimenti sopra citati, e si darà in conclusione una breve panoramica dei più recenti sviluppi a livello internazionale.

I ricavi e i servizi digitali rilevanti ai fini della web tax

In relazione alla definizione dei ricavi rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta, per questi ultimi si intendono i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta, al lordo dei costi sostenuti per la fornitura ma al netto dell’IVA e di altre imposte indirette. Sono invece esclusi, al fine di evitare duplicazioni derivanti dalla presenza di un gruppo di imprese, i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, residenti o meno in Italia, che si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante[2].

Servizi digitali per web tax, quali sono

Nondimeno, occorre considerare che non tutti i servizi digitali sono rilevanti ai fini dell’imposta[3]. Più in dettaglio, nella nozione di servizi digitali rientrano le tre tipologie di seguito elencate.

  • Veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia. In tal caso, rilevano i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terzi, e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che ospitano nell’interfaccia digitale tale contenuto pubblicitario.
  • Messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi. In tal caso, sono rilevanti i corrispettivi versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ma non i corrispettivi versati a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio digitale.
  • Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale. In detta fattispecie sono da considerare i corrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali.

Occorre inoltre segnalare che è escluso dall’ambito oggettivo dell’imposta un ampio novero di servizi (nonché le prestazioni accessorie a tali servizi):

  • la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
  • la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
  • la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire una serie di servizi finanziari[4];
  • la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi indicati alla precedente lettera d);
  • lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

La determinazione della base imponibile

Una volta accertati quali siano i servizi digitali ed i ricavi rilevanti, occorre poi procedere alla determinazione della base imponibile della web tax. Infatti, non tutti i ricavi riferibili ai servizi digitali rilevanti costituiscono la base imponibile: ai fini della determinazione di quest’ultima, occorre calcolare i ricavi dei servizi digitali ovunque realizzati da ciascun soggetto passivo dell’imposta, e moltiplicare tale importo per la percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio italiano.

Nella tabella sottostante si rappresentano i criteri di calcolo di tali percentuali con riferimento alle tre tipologie di servizi digitali rilevanti esaminate nel precedente paragrafo.

Servizi digitali rilevantiRicavi rilevantiPercentuale rappresentativa
Veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfacciaCorrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che si occupano di collocare il contenuto pubblicitario mirato su siti di terzi e i corrispettivi percepiti dai soggetti passivi dell’imposta che ospitano nell’interfaccia digitale tale contenuto pubblicitario.Rapporto dei messaggi pubblicitari apparsi, nell’anno solare, su un’interfaccia digitale in funzione di dati relativi ad un utente che consulta tale interfaccia mentre è localizzato nel territorio dello Stato e il totale dei messaggi pubblicitari mirati apparsi su un’interfaccia digitale nel medesimo periodo
Messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o serviziCorrispettivi versati dagli utenti dell’interfaccia digitale multilaterale, ma non i corrispettivi versati come a fronte della cessione di beni o della prestazione di servizi che costituiscono, sul piano economico, operazioni indipendenti dall’accesso e dall’utilizzazione del servizio digitale– interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti: rapporto tra le operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi, realizzate nell’anno solare, per le quali uno degli utenti dell’interfaccia digitale è localizzato nel territorio dello Stato e il totale delle operazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi concluse nel medesimo periodo

– Altra interfaccia digitale multilaterale: rapporto tra gli utenti che dispongono di un conto aperto nel territorio dello Stato che consente di accedere a tutti o parte dei servizi disponibili dell’interfaccia digitale multilaterale e che hanno utilizzato tale interfaccia durante l’anno solare e gli utenti complessivi che hanno utilizzato tale interfaccia nel medesimo periodo

Trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitaleCorrispettivi derivanti dalla trasmissione a titolo oneroso dei dati ottenuti dall’attività degli utenti sulle interfacce digitali.Rapporto tra gli utenti i cui dati, venduti parzialmente o totalmente e trasmessi nell’anno solare, sono stati

generati o raccolti durante la consultazione di un’interfaccia digitale quando erano localizzati nel territorio dello Stato e gli utenti complessivi cui si riferiscono i dati venduti e trasmessi.

Tale modalità di calcolo è ben evidenziata anche nel modello di dichiarazione dell’imposta recentemente approvato dall’Agenzia delle Entrate, come si evince dall’estratto sotto riportato (quadro DT).

I criteri di localizzazione

Particolarmente importanti ai fini della determinazione dell’imposta sono i criteri di localizzazione dei ricavi, importanti non solo con riferimento al calcolo della percentuale rappresentativa della parte di tali servizi collegata al territorio italiano, ma anche in relazione alla stessa qualifica di soggetto passivo dell’imposta, stante la soglia “nazionale” di 5,5 milioni di Euro al di sotto della quale l’impresa non è soggetta a web tax. Anche in tal caso, si fa riferimento alle tre categorie di servizi digitali esaminate in precedenza. Infatti:

  • per la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia, l’utente si considera localizzato in Italia se la pubblicità figura sul dispositivo dell’utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato nel territorio nello Stato, nell’anno solare, per accedere ad una interfaccia digitale;
  • per la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, vi sono due fattispecie:
    • in relazione alle interfacce che facilitano la fornitura diretta di beni o servizi, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano quando utilizza in Italia, nell’anno solare, un dispositivo per accedere all’interfaccia digitale e conclude un’operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo;
    • in relazione alle altre interfacce, l’utente si considera localizzato in Italia quando dispone di un conto per la totalità o una parte dell’anno solare che gli consente di accedere all’interfaccia digitale, e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo localizzato nel territorio dello Stato;
  • per la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale, l’utente si considera localizzato nel territorio italiano nell’anno solare in cui sono trasmessi i dati dallo stesso generati utilizzando un dispositivo localizzato in Italia per accedere a una interfaccia digitale nel medesimo anno solare o in periodi precedenti.

Da quanto sopra esposto, si comprende come sia cruciale determinare quando un dispositivo sia o meno localizzato in Italia. Al riguardo, il Provvedimento in commento specifica che “il dispositivo si considera localizzato nel territorio italiano sulla base dell’indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo stesso o facendo ricorso a qualsiasi altra informazione disponibile per i soggetti passivi dell’imposta che consenta la geolocalizzazione del predetto dispositivo”.

Web Tax, gli sviluppi a livello internazionale

Contemporaneamente all’implementazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle procedure e dei modelli necessari ad implementare effettivamente la web tax italiana, proseguono gli sviluppi internazionali al fine di arrivare ad una imposta comune livello OCSE – o quantomeno UE. Tali sviluppi sono peraltro importanti anche ai fini nazionali, poiché, com’è noto, l’imposta italiana contiene una c.d. sunset clause, ovverosia una disposizione che farebbe automaticamente decadere tale imposta in caso di adozione di una misura di derivazione OCSE/UE.

In particolare, a livello internazionale l’impressione è che si stia ancora cercando di comprendere se effettivamente la presidenza Biden darà un “cambio di rotta” rispetto all’approccio sinora seguito dall’amministrazione statunitense. Di conseguenza, a livello OCSE l’attenzione si concentra principalmente sulle date del 9-10 giugno, in cui a Venezia si incontreranno i ministri delle finanze del G20[5]; in quella sede sarebbe auspicabile una decisione a livello OCSE, in quanto un ulteriore rinvio comporterebbe indubbiamente un indebolimento dell’approccio “unitario” OCSE ed un conseguente rafforzamento dell’approccio che consiste nell’implementazione di differenti imposte “nazionali” (o di una imposta UE).

Ancor più significativi sono i recenti sviluppi a livello europeo: infatti, la Commissione Europea ha avviato una procedura di consultazione, che sarà chiusa entro il 12 aprile prossimo, al fine di formulare una nuova Direttiva sulla tassazione della digital economy per le attività svolte all’interno dell’Unione, che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2023 e che si articola su tre diversi possibili progetti[6]:

  • imposta addizionale sul reddito, applicabile alle società che svolgono determinate attività digitali;
  • imposta sulle entrate create da determinate attività digitali;
  • imposta sulle transazioni digitali business-to-business.

È quindi possibile rilevare come sia gli sviluppi in corso a livello internazionale e UE, sia l’approccio che adotterà al riguardo l’amministrazione Biden (specie in materia di dazi doganali), condizioneranno in maniera rilevante il futuro della web tax italiana, la quale, nonostante alcuni margini di incertezza[7], è comunque pronta per la sua prima adozione e per l’applicazione “a regime”.

__

Note

  1. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 35-50 e ss.mm.ii.
  2. Inoltre, come specificato anche dal Provvedimento del 15 gennaio, “non sono considerati i corrispettivi della messa a disposizione di un’interfaccia digitale che facilita la vendita di prodotti soggetti ad accisa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/ 118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, quando hanno un collegamento diretto e inscindibile con il volume o il valore di tali vendite”.
  3. Come rilevato in precedenti contributi, in relazione alla definizione dei ricavi e dei servizi rilevanti l’amministrazione USA ha mosso, in un recente report del 6 gennaio scorso rilasciato dallo United States Trade Representative, alcune censure ritenendo tale impostazione discriminatoria nei confronti delle imprese statunitensi: in tale report si osserva che “the Italian DST, like the Commission proposal, targets categories of services where U.S. companies are dominant—namely, Internet advertising and “digital interfaces,” which covers online marketplaces for goods and services and some subscription services”.
  4. Si tratta, in particolare, dei seguenti servizi:1) i sistemi dei regolamenti interbancari previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;2) le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici di cui all’articolo 1, comma 5-octies, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;3) le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;4) le sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;5) le controparti centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera wquinquies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;6) i depositari centrali di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-septies), del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    7) gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l’esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di un’autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie.

  5. Cfr. M. Rizzi, Web tax, si ricomincia da tre, in Italia Oggi, 25 gennaio 2021, 3.
  6. M. Rizzi, Web tax, si ricomincia da tre, in Italia Oggi, 25 gennaio 2021, 3.
  7. Cfr. Digital Tax, una sola società obbligata per il gruppo, ne Il Sole 24 Ore, 27 gennaio 2021, 24

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