le proposte

Startup, ecco 5 misure per stimolare gli investimenti

L’indagine conoscitiva della Commissione Attività produttive della Camera sulle startup e il venture capital è l’occasione per fare il punto sulle iniziative già avviate in questi ultimi anni e per lanciare una serie di proposte sulle misure da implementare a livello regionale e nazionale a favore dei Business Angel

Pubblicato il 11 Lug 2018

Luca Scarani

collaboratore presso CBA

business angel_startup

E’ il momento giusto per chiedersi quali potrebbero essere alcune misure da implementare a livello regionale/nazionale a favore dei Business Angel.  

Fino al 31 marzo 2019, infatti, la Commissione Attività produttive della Camera dei deputati condurrà un’indagine conoscitiva (proposta dal Vicepresidente Commissione Attività produttive Luca Carabetta), anche con visite nelle sedi di alcuni interlocutori autorevoli,  volta a comprendere le necessità dell’ecosistema, identificare le best practice internazionali e avviare misure atte a sviluppare gli investimenti e l’innovazione e a potenziare la filiera del venture business.

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Ecco alcune misure che posso proporre in questo contesto.

Deduzione delle minusvalenze anche in caso di liquidazione

Come noto, in tema di “redditi diversi” (nell’accezione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi), da ormai molti anni le minusvalenze e le plusvalenze sono compensabili fra di loro al fine di individuare il capital gain tassabile.

Tale facoltà sarà mantenuta anche nel 2019, quando scomparirà la distinzione tra “partecipazione qualificata” e “partecipazione non qualificata”, e il socio persona fisica non titolare di redditi di impresa applicherà solamente il regime di imposizione sostitutiva al 26% compensando minusvalenze e plusvalenze (e ciò, come accennato, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate).

Tuttavia rimane la problematica per cui, in caso di messa in liquidazione della società (volontaria o per le altre fattispecie previste dall’art. 2484 del Codice civile), l’investitore non ha modo di beneficiare di alcuna deduzione, anche nei casi in cui il corrispettivo ricevuto in sede di riparto dell’attivo di liquidazione è inferiore al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.

La proposta è quindi quella di consentire la deducibilità di tale “differenziale” in caso di liquidazione, trattandolo quindi proprio come se fosse una «minusvalenza».

Riduzione di adempimenti per i veicoli societari

Ancora oggi i veicoli societari S.r.l. che danno la possibilità di beneficiare delle detrazioni fiscali (investimenti in start-up innovative per il tramite di «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative», come da definizione del Decreto MEF 25/02/2016) hanno una mole di adempimenti elevati, in rispetto alle loro attività (nulle), che rendono lo strumento poco appealing per il mercato visti i (comunque esistenti) costi di gestione, rispetto a società di diritto estero.

Credito IVA

Sui crediti IVA, i suggerimenti sono due: stabilire regole più semplici per la cessione del credito, e prevedere una erogazione in via prioritaria del rimborso per le start-up innovative.

Per quanto riguarda innanzitutto la cessione a terzi del credito Iva annuale, preventivamente chiesto a rimborso nel quadro dedicato della dichiarazione Iva, tale operazione al momento deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio. Questo atto deve, tra l’altro, contenere l’esatta individuazione delle parti e dell’importo del credito ceduto (come previsto dalla Risoluzione 103 del 2006). Il creditore, cedente dell’eccedenza di Iva, poi, ha l’obbligo di notificare (ai sensi dell’articolo 1264 c.c.) formalmente all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente l’avvenuta cessione – che può essere anche parziale – del credito (rif. 8 luglio 1997, n. 192/E).

Come si può evincere da quanto sopra descritto, la procedura è piuttosto articolata, onerosa e quindi non conveniente per crediti di modesto importo. Si potrebbe pensare almeno per importi inferiori ad una certa soglia ad una soluzione molto più snella che preveda, ad esempio, un nuovo rigo dedicato nel quadro VX della dichiarazione IVA, nel quale il contribuente cedente indica

  • il codice fiscale del cessionario,
  • l’importo del credito ceduto; a sua volta il contribuente cessionario dovrà indicare nella dichiarazione dell’anno successivo il maggior credito (potrebbe essere indicato nel quadro VL) unitamente al codice fiscale del cedente.

Il cessionario potrebbe essere autorizzato ad utilizzare il credito solo in compensazione senza poterlo chiedere a rimborso.

La cessione potrebbe considerarsi automaticamente efficace e valida a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di trasmissione della dichiarazione IVA da parte del cedente (termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate potrebbe “bloccare” l’operazione per effettuare controlli).

A partire dal novantunesimo giorno successivo all’invio della dichiarazione da parte del cedente il cessionario potrebbe vedersi riconosciuto (anche nel “cassetto fiscale”) il credito trasferito essendo così legittimato all’utilizzo in compensazione.

Un meccanismo automatizzato, semplice, sotto il controllo dell’Agenzia delle Entrate, che – prevedendo la solidarietà per eventuale insussistenza del credito anche sul cessionario – sarebbe maggiormente tutelata nei propri diritti di credito.

Inoltre e in via ulteriore rispetto alla cessione del credito IVA a terzi, si potrebbe introdurre una ulteriore causale, “start-up innovative”, per l’erogazione in via prioritaria del rimborso IVA a società di tale tipologia, da indicare nel rigo VX4 del modello dichiarativo e poter ottenere così un rimborso più rapido.

Cessione perdite fiscali IRES

La Legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto la facoltà di cedere, infragruppo, le perdite fiscali realizzate da una società nei primi tre anni di attività, a condizione che la cessionaria sia una società quotata.

Per incentivare il rapporto tra mondo dell’industria e start-up, si potrebbe ampliare tale possibilità, consentendo alle start-up di cedere le perdite fiscali non utilizzate anche a società non quotate, a condizione che queste ultime investano (acquistando quote dagli Angel o sottoscrivendo aumenti di capitale) nelle stesse start-up innovative acquisendone una percentuale non inferiore ad una certa soglia (20% può essere un buon parametro di riferimento).

Impulso alla creazione di OICR che investono in start-up innovative

Da quando il primo Decreto Ministeriale del 2014 introdusse la definizione di «organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up innovative», definendoli come “quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative di valore almeno pari al 70 per cento del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati”, non risulta (perlomeno allo scrivente) che ne sia mai stato costituito alcuno.

Nel ribaltare la stessa domanda sul lettore (qualcuno sa se ne esistono?), evidenzio che la ragione del totale insuccesso di tale modalità di investimento consiste nel fatto che gli OICR hanno regolamenti estremamente complessi che non agevolano gli investimenti nel capitale di rischio di piccole e medie imprese (poiché la gestione di un OICR è molto costosa), che sono al momento demandati solamente al crowdfunding dove però manca il «coinvolgimento» del selezionatore. Il problema è molto complesso in quanto riguarda profili di vigilanza regolamentare a livello europeo, ma risulta necessario trovare una soluzione per poter finalmente creare un fondo di investimento di Business Angels che investa in start-up innovative, magari coinvestito da soggetti pubblici (es. Regioni), senza doversi per forza “appoggiare” a schemi alternativi per gli investimenti (e in alcuni casi non compliant alle normative vigenti).

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