Frequenze

Asta 5G, analisi delle regole Agcom: tutti i rischi e l’impatto sul mercato

Pubblicato il provvedimento con le procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze destinate ai sistemi 5G. Vediamo le novità introdotte, le criticità, i prossimi passaggi

Pubblicato il 26 Mag 2018

Filippo Lucarelli

Partner ICT Consulting

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Con la delibera n. 231/18/CONS pubblicata lo scorso 23 maggio, Agcom ha chiuso formalmente la consultazione pubblica sulle procedure per l’assegnazione e le regole per l’utilizzo delle frequenze destinate ai sistemi 5G. Il provvedimento rilasciato dall’Autorità ambisce a rappresentare una sintesi ponderata tra le misure proposte da Agcom stessa nella precedente delibera n. 89/18/CONS e le esigenze manifestate dai 24 soggetti di mercato che si sono espressi nell’ambito del processo consultivo.

Le modifiche introdotte con il nuovo provvedimento

Sebbene l’Autorità abbia confermato impostazione, struttura e buona parte delle misure della proposta originale, sono diverse e sostanziali le modifiche introdotte con il nuovo provvedimento.

Rivista la nozione di nuovo entrante

In prima battuta è opportuno osservare come Agcom abbia ritenuto necessario rivedere la nozione di “nuovo entrante”, ovvero la definizione delle caratteristiche che devono possedere i soggetti potenzialmente beneficiari delle misure pro-competitive previste dalla procedura di gara (come meglio specificate nel seguito dell’articolo). Infatti, se nella versione originale del provvedimento era stata proposta una definizione in grado di accogliere sotto l’etichetta di nuovo entrante sia i potenziali nuovi gestori non dotati di frequenze radiomobili che l’operatore francese Iliad (che invece può già contare sullo spettro ottenuto in qualità di remedy taker nel processo di fusione tra Wind e H3G.), nel nuovo documento è operata una netta distinzione tra soggetto nuovo entrante e remedy taker (i.e. Iliad). L’inserimento di tale precisazione, pur non avendo impatti concreti sulle procedure di gara (le due tipologie di soggetto beneficiano di fatto delle medesime agevolazioni) lascia intendere che l’Autorità considera verosimile che oltre a Iliad prendano parte alla gara anche altri nuovi attori, offrendo dunque un’ulteriore chiave di lettura nell’interpretazione delle modifiche operate sul framework di gara.

Confermata la composizione dei lotti per le bande a 700 MHz e 26 GHz

Entrando nel merito della procedura, Agcom conferma quanto già stabilito circa la composizione dei lotti di frequenze per le bande a 700 MHz e 26 GHz. La prima sarà dunque assegnata per mezzo di 6 blocchi FDD di ampiezza 2 x 5 MHz ciascuno e da ulteriori 4 blocchi di ampiezza 5 MHz ad uso Supplementary Downlink, mentre lo spettro millimetrico tra 26,5 e 27,5 GHz sarà organizzato in 5 lotti di ampiezza 200 MHz ciascuno.

Ridisegnata la suddivisione della banda 3.600–3.800 MHz

Al contrario, la suddivisione in lotti della banda 3.600 – 3.800 MHz è stata ridisegnata, non confermando nessuna delle tre opzioni poste in consultazione. Nel testo della delibera n. 89/18/CONS erano state difatti proposte tre alternative così definite: a) 2 lotti TDD da 100 MHz; b) 4 lotti TDD da 50 MHz; c) 2 lotti TDD da 80 MHz e 1 lotto TDD da 40 MHz; nella nuova versione del provvedimento, l’Autorità stabilisce invece la messa a gara di 2 lotti da 80 MHz TDD e di ulteriori 2 lotti da 20 MHz TDD.

L’adozione di tale configurazione appare come il tentativo di Agcom di realizzare un sincretismo tra le esigenze tecniche dei principali operatori mobili, che hanno manifestamente richiesto la messa a disposizione di ampie porzioni di banda contigua (idealmente 100 MHz), e la necessità di favorire l’ingresso in campo di operatori nuovi entranti, che potendo contare su limitate risorse economiche, e a tendere una customer base comunque inferiore rispetto agli incumbent, potrebbero competere esclusivamente all’interno di uno scenario di gara che vede l’assegnazione di risorse sufficientemente granulari.

Il rischio di favorire gli incumbent

Tuttavia, malgrado la presenza dei due lotti da 20 MHz, la posizione di potenziali nuovi entranti risulta scarsamente competitiva, specie valutando la predetta ripartizione congiuntamente al meccanismo di cap previsto per la banda 3.600 – 3.800 MHz.

L’Autorità prevede infatti una limitazione a 100 MHz per assegnatario, da valutare sia all’interno della banda 3.600 – 3.800 MHz, che includendo le dotazioni nello spettro esteso 3.400 – 3800 MHz.

La struttura che ne deriva rischia di favorire l’accaparramento dell’intero spettro da parte di due soli soggetti incumbent, che potrebbero infatti aggiudicarsi 100 MHz ciascuno (1 blocco da 80 MHz e 1 blocco da 20 MHz), sbarrando l’ingresso nel mercato ai potenziali competitor. Al fine di perseguire la competizione e agevolare la partecipazione di nuovi entranti, sarebbe stato significativamente più efficace prevedere l’assegnazione di un numero maggiore di lotti di ampiezza inferiore (20 o 40 MHz) e lasciare al mercato l’onere di determinare l’assetto ottimale, come per altro suggerito dall’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche[1] (Berec) e applicato con successo nelle recenti assegnazioni della medesima banda recentemente conclusesi in Irlanda e UK, dove l’attribuzione di blocchi di piccole dimensioni ha permesso la nascita di nuovi operatori nativamente 5G, senza penalizzare eccessivamente le condizioni operative degli incumbent.

Le frequenze riservate ai nuovi entranti e a Iliad

Per quanto riguarda l’istituzione di un insieme di frequenze riservate in favore dei nuovi entranti, Agcom ha optato per la costituzione di un lotto composto da 2 blocchi FDD da 2 x 5 MHz a 700 MHz (opzione già contemplata nel testo di consultazione), che sarà aggiudicato tramite una procedura di asta riservata ai potenziali nuovi entranti e al remedy taker Iliad.

Il lotto così definito è monolitico, e pertanto configura come alternativi gli scenari di mercato che vedono l’ingresso di un ulteriore nuovo soggetto o il consolidamento della posizione dell’operatore francese. Al fine di valutare l’efficacia competitiva della misura è necessario ricordare che la banda a 700 MHz non sarà rilasciata prima della fine di giugno 2022[2] e che 10 MHz FDD non costituiscono uno dotazione spettrale autosufficiente all’erogazione di servizi a banda ultra larga; pertanto, qualora l’aggiudicatario del lotto riservato fosse un nuovo entrante e non Iliad (che può invece contare già su 70 MHz complessivi), questi entrerebbe nel mercato con 3 anni di ritardo e con un asset scarsamente competitivo.

Iliad unico soggetto incentivato a partecipare all’asta

Ne consegue che senza la presenza di riserve anche sulle altre bande in gara, ed in particolare nello spettro 3.600 – 3.800 MHz, l’unico soggetto effettivamente incentivato a partecipare all’asta riservata è appunto l’operatore francese, a scapito della concorrenza. Diversamente, l’inserimento di una riserva anche in banda 3.600 – 3.800 MHz avrebbe favorito la partecipazione dei soggetti nuovi entranti definiti dall’Autorità stessa, determinando uno scenario di gara e conseguentemente di mercato maggiormente aperto e competitivo.

Obblighi di copertura e di uso efficiente dello spettro

Relativamente agli obblighi di copertura e di uso efficiente dello spettro a carico degli assegnatari, l’Autorità conferma, salvo alcune minori integrazioni, la già ottima impostazione prevista in sede di consultazione. Saranno dunque associati agli aggiudicatari dei lotti 700 MHz FDD (anche per caratteristiche di propagazione delle frequenze in tale banda) i maggiori oneri di copertura che prevedono il raggiungimento, entro 3 anni dalla disponibilità delle frequenze, di coperture individuali estese ad almeno l’80% della popolazione, caratterizzate da prestazioni tali da garantire i requisiti di servizio delle principali classi di applicazioni 5G (i.e. eMBB, mMTC e URLLC) e comunque una velocità di connessione in download non inferiore a 30 Mbps.

Gli obiettivi collettivi specifici

A tali obblighi vanno ad aggiungersi diversi obiettivi collettivi specifici, focalizzati al raggiungimento di una copertura nazionale 5G superiore al 99,4% della popolazione, alla copertura delle direttrici di trasporto (autostrade, ferrovie), degli scali logistici e turistici (porti, aeroporti, ecc.), e delle località turistiche del paese. Agli assegnatari dei lotti in banda 3.600 – 3.800 MHz sono invece rivolti gli obblighi di copertura destinati a colmare lo “speed divide che ancora limita le potenzialità di crescita digitale di parte del territorio italiano; gli obiettivi di copertura sono infatti in questo caso rivolti ai comuni con meno di 5.000 abitanti, localizzati nelle cosiddette aree bianche del paese.

Gli  obblighi di apertura al mercato wholesale

Un altro aspetto critico dell’impianto regolamentare previsto da Agcom è certamente l’inserimento di obblighi di apertura al mercato wholesale a carico degli assegnatari.

Nella proposta originale al vaglio della consultazione non era previsto alcun obbligo di accesso wholesale a carico degli assegnatari dei lotti a 700 MHz, mentre gli obblighi inseriti a carico degli aggiudicatari dei blocchi nelle bande 3.600 – 3.800 MHz e 26 GHz erano essenzialmente limitati al beneficio rispettivamente di soggetti non dotati di alcuna risorsa spettrale radiomobile, e di soggetti non operatori di comunicazione (tagliando fuori in questo secondo caso anche gli operatori virtuali).

Nella nuova versione del provvedimento, l’Autorità compie solo un piccolo passo in avanti a favore della competizione, integrando le misure succitate con un obbligo di accesso roaming[3] (esteso a tutte le bande sub GHz) che gli aggiudicatari dei lotti a 700 MHz dovranno ottemperare nei confronti del nuovo entrante (o del remdy taker Iliad) che dovesse aggiudicarsi anch’esso frequenze in banda 700 MHz.

Il rischio di asimmetrie

La misura così completata scopre il fianco ad alcune possibili critiche; infatti non è possibile escludere che un nuovo entrante non riesca a dotarsi di alcun blocco in banda 700 MHz (es. nel caso in cui il remedy taker riuscisse ad aggiudicarsi il lotto riservato), ma abbia invece successo nell’acquisire blocchi nelle bande 3.600 – 3.800 MHz e 26 GHz: tale soggetto si troverebbe a operare in condizioni asimmetriche rispetto al remedy taker, non avendo lo stesso potere negoziale per ottenere accesso all’ingrosso alle bande sub-GHz degli incumbent.

Al contrario, l’inserimento di obblighi all’apertura wholesale estesi a tutte le bande e a beneficio dell’intera platea dei nuovi entranti, avrebbe promosso lo sviluppo di modelli di business di tipo B2B2X, come suggerito dal modello architetturale 5G, e stimolato ulteriormente lo sviluppo del settore, grazie alla creazione di un ambiente maggiormente competitivo.

Il pricing dei lotti in gara

Non sono presenti infine novità rilevanti circa il pricing dei lotti in gara; infatti, ad eccezione di una non significativa revisione a ribasso del prezzo di riserva per i blocchi in banda 700[4] MHz, sono confermate le valorizzazioni proposte dapprima nella legge di bilancio 2018, e in seconda battuta nella delibera n. 89/18/CONS, che dovrebbero generare un incasso complessivo per lo stato compreso tra 2,5 e i 3 miliardi di euro.

I prossimi passaggi

Il prossimo passaggio è a carico del Ministero dello Sviluppo Economico che dovrà pubblicare nelle prossime settimane il bando della gara, che, salvo sorprese, dovrebbe essere condotta nella prima metà di settembre. Saranno infine gli operatori a sciogliere le ultime riserve, e delineare così il panorama che caratterizzerà il settore delle telecomunicazioni nell’era della digital transformation.

_________________________________________

  1. Rapporto del 14 marzo 2018 “Study on Implications of 5G Deployment on Future Business Models”

  2. Fatti salvi eventuali rilasci anticipati limitati a blocchi specifici.

  3. Tecnicamente realizzabile anche con modelli tecnici di RAN Sharing o di Network Slicing.

  4. Dimezzato il fattore di incremento rispetto ai prezzi di riserva adottati per la banda 800 MHz, che passa dal 10% al 5%.

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