banda ultra larga

Ddl Concorrenza, misure per accelerare la copertura fibra ottica Gigabit

Il ddl Concorrenza, appena approvato, servirà a raggiungere gli obiettivi di copertura gigabit previsti nel PNRR. Alleggerisce l’obbligo per gli operatori di telefonia di “condividere” gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica. Ecco questa e altre misure previste

Pubblicato il 09 Ago 2022

Luisa Franchina

Presidente Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche

fibra ddl concorrenza

Alleggerito l’obbligo per gli operatori di telefonia di “condividere” gli interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica. Si conferma questa importante novità nella “Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza 2021”, meglio noto come “Ddl Concorrenza”, che ha avuto il via libera finale il 2 agosto dal Parlamento.

Gli operatori non sono inoltre più obbligati a collaborare per queste opere, anche se il coordinamento viene incentivato.

Insomma, semplificazioni per accelerare i lavori che dovranno portare la velocità gigabit a tutti gli italiani. Coordinamento e collaborazione sì, purché servano davvero a fare presto; no se sono un ulteriore fardello burocratico che potrebbe dare l’effetto opposto.

Il ddl Concorrenza e le telecomunicazioni

L’alleggerimento arriva perché sono stati emendati gli articoli 23 (Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione) e 24 (Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica).

Banda ultra larga, l’eterno ritardo che costa caro all’Italia

Ricordiamo che la norma è una delle Riforme abilitanti del PNRR. Bisogna sottolineare che il testo si compone di norme immediatamente attuative, di deleghe al Governo, di decreti ministeriali (su porti, gas, accreditamento strutture sanitarie ecc.) e di linee guida di Palazzo Chigi sui poteri Antitrust in merito all’abuso di dipendenza economica delle piattaforme digitali. Tali norme andranno sicuramente attuate e implementate dal prossimo governo in quanto, come ricordato dal viceministro dello Sviluppo economico Gilberto Pichetto Fratin, solo 20 dei 34 interventi individuati partiranno subito, mentre gli altri dovranno aspettare i decreti legislativi (nel caso delle deleghe al governo) e i decreti ministeriali della nuova formazione governativa.

Articolo 22

Nello specifico, il Capo VI, relativo alla “CONCORRENZA, SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA”, introduce all’art. 22 nuove disposizioni in materia di realizzazione di infrastrutture di nuova generazione. Questa norma prevede che dovranno essere dimostrate, mediante documentazione tecnica:

  • l’inidoneità di un’infrastruttura a ospitare gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (art. 22, co. 1, lett. a);
  • l’indisponibilità di spazi ad ospitare tali elementi (comma 1, lett. b).

Articolo 23

  • Per quanto riguarda l’art.23, il decreto incentiva il coordinamento tra operatori di reti in materia di realizzazione delle reti in fibra ottica mediante la comune richiesta di permessi, non solamente per la condivisione dei costi di attuazione, ma anche per evitare la duplicazione di opere di ingegneria civile.
  • Per la realizzazione di tali opere viene previsto anche l’utilizzo di tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in assenza di infrastrutture disponibili.
  • Inoltre, l’articolo conferisce all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) la facoltà di vigilare sugli accordi di coordinamento. Inoltre, l’AGCOM dovrà adottare apposite linee guida che incentivino “l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete”.
  • Infine, nell’emendamento approvato viene anche ribadito quanto già previsto dal ddl licenziato in Consiglio dei Ministri, ovvero che “In assenza di infrastrutture disponibili, l’installazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità è effettuata preferibilmente con tecnologie di scavo a basso impatto ambientale”.

Articolo 24

In riferimento all’articolo 24, inizialmente prevedeva che “ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile deve coordinarsi con altri operatori di rete che hanno dichiarato pubblicamente piani di realizzazione nella stessa area allo scopo di installare elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. Questa normativa opera in sostituzione dell’art.5 del D. Lgs. n.33/2016, il quale obbligava le aziende di telecomunicazioni a collaborare nei loro interventi. Ora, in base al nuovo decreto e relativo emendamento, “Ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adottano ogni utile iniziativa al fine del coordinamento con altri operatori di rete per il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente di opere del genio civile, la condivisione dei costi di realizzazione”.

Non si tratta più, quindi, di un obbligo alla collaborazione ma di una possibilità di cooperazione. Ciononostante, gli operatori saranno comunque incentivati a collaborare e, secondo quanto previsto dall’art.23, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovrà adottare “apposite linee guida” per garantire che in sede di esecuzione delle opere “sia incentivata l’installazione di infrastrutture fisiche aggiuntive qualora necessarie a soddisfare le richieste di accesso degli altri operatori di rete”.

Articolo 25

Infine, il ddl prevede misure per rendere più efficace e tempestivo il contrasto al fenomeno delle attivazioni inconsapevoli e di quelle fraudolente di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche, includendo nella normativa i servizi di messaggistica istantanea.

È anche previsto il riesame periodico dell’ambito di applicazione degli obblighi di servizio universale. L’articolo di riferimento del ddl è il 25 e prevede che i gestori di servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche acquisiscano la prova del consenso espresso dall’utente nell’ambito di un eventuale addebito del costo di un servizio di abbonamento offerto da terzi, “inclusi quei servizi che prevedono l’erogazione di contenuti digitali forniti sia mediante SMS e MMS, sia tramite connessione dati, con addebito su credito telefonico o documento di fatturazione, offerti sia da terzi, sia direttamente dagli operatori di accesso”.

Il gestore telefonico ha altresì il divieto di attivare tali servizi senza previo consenso, espresso e documentato, da parte del consumatore.

Questa specifica norma mira a porre un freno a condotte commerciali adottate negli ultimi anni da vari operatori, le quali prevedono tariffe standard basse e servizi a pagamento ad alto margine di guadagno.

In ogni caso, un traguardo che ormai sembrava insperabile quello dell’obbligo di prova del consenso. La digitalizzazione ha infatti scatenato da decenni un mercato fortemente agguerrito con tariffe standard estremamente basse e servizi a pagamento ad alto margine di guadagno. Oggi finalmente vediamo riconosciuto il diritto del consumatore ad una scelta “consapevole” dei servizi a pagamento aggiuntivi rispetto alla connettività di base.

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