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Fibra ottica, il digitale vince laddove la burocrazia si auto limita

L’analisi di Dina Ravera del decreto sulla semplificazione delle norme per scavi e posa della fibra ottica. Alba di un nuovo rapporto tra innovazione e potere burocratico. Ecco perché. “Ma il lavoro non finisce qui”, dice Ravera

Pubblicato il 04 Apr 2016

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Un’importante passo avanti per lo sviluppo della fibra ottica in Italia è stato fatto con il decreto legislativo n.33 del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 marzo. Con questo decreto, il nostro Paese ha recepito la direttiva europea recante ”misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità”. Quello che sembrerebbe un normale adempimento previsto dal diritto comunitario reca in sé, invece, un importante significato politico. Con l’impostazione data al decreto legislativo, infatti, si pongono solide basi per la definizione di un contesto normativo finalmente in grado di supportare efficacemente la diffusione della rete fissa a banda ultralarga nel nostro Paese.

Fibra ottica, le novità della direttiva Ue

La direttiva comunitaria contiene una serie di norme volte a facilitare l’installazione di reti a banda ultralarga. Innanzitutto viene promossa la condivisione delle infrastrutture civili, anche di altre utilities, da realizzarsi attraverso l’istituzione di un efficace scambio informativo tra gli operatori relativamente alle infrastrutture esistenti e agli interventi programmati. Altre misure importanti riguardano la semplificazione delle procedure autorizzative, l’indicazione dei tempi entro cui contenerne le varie fasi, la previsione di competenze chiare e di tempistiche contenute per la rapida risoluzione di eventuali controversie a questo riguardo. Vengono inoltre stabiliti i principi per l’accesso ai condomini ai fini di allaccio alla rete a banda ultralarga.

Va rilevato che  il nostro Paese non si è limitato a recepire quanto disposto dalla direttiva, ma ne ha colto in pieno lo spirito, valorizzando il principio stabilito   dalla direttiva stessa, che recita: ”Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al di là dei requisiti minimi stabiliti dalla presente direttiva al fine di conseguire meglio lo scopo”. Scopo che nell’ordimento italiano è diventato quello di “facilitare e incentivare l’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi dell’installazione di tali reti”.

Fibra ottica, l’unione (di intenti) fa la forza

Nell’ottenere tale risultato, fondamentale si è rivelata la collaborazione tra tutti gli attori, pubblici e privati. L’iniziativa del recepimento è stata tempestivamente avviata dal Ministero dello Sviluppo Economico, che si è reso disponibile a un attento ascolto delle esigenze degli operatori, rappresentate da Asstel, facendo cosi tesoro della loro esperienza sul campo. Le Commissioni parlamentari competenti sulle telecomunicazioni, sia della Camera che del Senato, si sono prodotte in pareri dettagliati, nella direzione di una autentica semplificazione e del chiarimento di alcune questioni, che rischiavano di pregiudicare seriamente l’attrattività dell’attività di posa delle reti per gli investitori privati.

Ne deriva un quadro normativo nazionale in cui la disciplina dello strumento, che potrà rendere possibile ed efficace lo scambio informativo previsto dalla direttiva, consente di parlare non solo di accesso alle informazioni da parte dei soggetti interessati, ma – a regime – di mappatura della dotazione infrastrutturale dei territori. Viene, infatti, istituito un Sistema informativo nazionale delle infrastrutture (SINFI), da popolare a cura dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di rete entro centoventi giorni dalla costituzione del sistema.

Condivisione delle opere, il ruolo di Agcom

Importante notare, anche, che eventuali rifiuti alla condivisione delle opere civili devono essere motivati e le cause di rifiuto sono strettamente disciplinate. La normativa in questione, infatti, è assistita da sanzioni. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è individuata come organismo di risoluzione delle controversie e ha un importante ruolo nella determinazione del prezzo degli accordi di condivisione, nel rispetto dei principi di equa possibilità, per il fornitore di accesso, di recuperare i suoi costi senza dover sopportare oneri economici conseguenti e connessi alla realizzazione delle opere. Inoltre, i costi sostenuti dal gestore dell’infrastruttura, che siano già riconosciuti in altre componenti tariffarie, non potranno gravare sul prezzo eventualmente stabilito dall’Autorità per la condivisione delle stesse infrastrutture.

Nel trasferire all’interno del decreto legislativo in questione la disciplina del sistema informativo nazionale delle infrastrutture (SINFI), viene superato un evidente limite del precedente sistema, che restringeva la mappatura delle infrastrutture alle sole infrastrutture di comunicazione elettronica. Con il SINFI si va a costituire un data base unico di tutte le infrastrutture disponibili nel Paese, che possono quindi essere oggetto di programmi e di richieste di condivisione.

Impianti tlc e fiscalità

Questa nuova impostazione è, inoltre, accompagnata da disposizioni che inseriscono un chiarimento sulla natura di opere di urbanizzazione primaria delle reti di comunicazione elettronica e sulla capacità impositiva degli enti pubblici locali. Si stabilisce definitivamente che gli impianti di telecomunicazioni non siano assoggettabili ad accatastamento ai fini fiscali e che i comuni e gli enti locali in genere possono pretendere dagli operatori attivi nel proprio territorio le sole tassazioni quali TOSAP e COSAP, chiarendo che non possono quindi essere richiesti tributi o canoni di altra natura.

Tali disposizioni manifestano un approccio teso a soddisfare le esigenze industriali connesse allo sviluppo delle reti, correttamente privilegiando queste ultime, anche rispetto alla possibilità di massimizzare nel breve periodo alcuni, per altro dubbi, flussi di entrata per l’erario e gli enti locali. In questo modo, non solo si è data una risposta coerente su elementi della normativa che richiedevano un chiarimento, ma si è evitato di creare le condizioni per il proliferare di un contenzioso che non avrebbe portato benefici ad alcuno.

La “delegificazione” delle tecniche di scavo

La tendenza alla necessaria semplificazione si evidenzia anche nella disposizione relativa ai casi in cui non siano disponibili infrastrutture adatte all’installazione di elementi di rete di comunicazione elettronica. La norma stabilisce, infatti, che in questi casi per realizzare l’intervento debbano essere privilegiate tecnologie di scavo a basso impatto ambientale, per la cui definizione – nelle more della revisione del decreto ministeriale recante le specifiche delle operazioni di scavo – si rinvia direttamente a norme tecniche e prassi di riferimento elaborate dall’ente nazionale italiano di unificazione. Questa “delegificazione” delle tecniche di scavo è quanto mai opportuna in un contesto tecnologico e di mercato che registra innovazioni continue, cui sarebbe difficile adeguare continuamente leggi e decreti. L’inserimento del tema in questo contesto consente anche di colmare una grave lacuna del decreto ministeriale dell’ottobre 2013, che, nel dare attuazione al decreto Crescita 2.0, non aveva inserito le tecniche a basso impatto ambientale tra quelle disciplinate.

Alla luce delle considerazioni appena svolte, appare evidente che il legislatore italiano abbia colto l’occasione per dare sostanza giuridica alla visione del Governo espressa nei suoi documenti di indirizzo, attraverso cui ha individuato nella rete a banda ultralarga l’infrastruttura strategica per il rilancio dell’economia. Anche il fatto di essere stati tra i primi paesi a recepire la direttiva è un segnale positivo in questa direzione.

Ma dobbiamo essere consapevoli che il lavoro non è finito qui.   Vi sono una serie di atti istituzionali che vanno compiuti nelle date stabilite.

Quello che resta da fare

Le regole tecniche per la definizione del SINFI dovranno essere emanate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico entro il 30 aprile p.v., sentite la Conferenza unificata e AGID. Allo stesso tempo l’Agcom dovrà attuare le disposizioni di sua competenza del decreto legislativo, con particolare attenzione al fatto che l’abrogazione della norma  (comma 5 quater dell’art. 6 del decreto-legge 12 settembre 2014 ), che stabiliva la possibilità per gli enti locali di cedere a titolo gratuito la disponibilità delle proprie infrastrutture agli operatori di Tlc comporterà la necessità di avere prime pronunce relativamente a quello che viene ritenuto un congruo prezzo in tempi brevi e possibilmente prima dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della Direttiva, fissata – per la maggior parte delle disposizioni – al 1 luglio 2016.

A questo punto, il quadro normativo per le reti fisse c’è, è coerente e mostra un orizzonte temporale adeguato. Ora sta agli attori pubblici dare seguito concreto alle misure attuative previste e ai privati agire di conseguenza nel mercato. Quanto agli operatori di Tlc, in particolare, questo era un provvedimento atteso da tempo.  Sono certa che queste norme avranno un forte impatto di accelerazione dei piani di investimento già in atto. Grazie alle semplificazioni introdotte e alla riduzione dei costi edili di messa in opera, maggiori risorse potranno essere dedicate direttamente alla realizzazione delle strutture tecnologiche. Sviluppare le reti di Tlc significa sviluppare il Paese: è questo, in sostanza, il significato di questo decreto che, nelle prossime fasi attuative, non dovrà mai essere perso di vista.

Articolo precedentemente pubblicato su Forumpa.it

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