L’appuntamento con la Legge annuale per il mercato e la concorrenza è di particolare importanza per un Paese come l’Italia che presenta ancora molte aree nelle quali permangono delle rigidità nel funzionamento del mercato. Anche se livello concorrenziale del settore delle telecomunicazioni è tuttora particolarmente elevato, la legge sulla concorrenza continua ad intervenire su temi importanti quali il processo di semplificazione per la realizzazione delle reti di nuova generazione e la tutela del consumatore.
Allo stesso tempo, il nuovo regolamento in materia di poteri speciali (golden power) rende operativa la riforma introdotta dal Decreto Legge n.21/2022 che interessa i diversi settori strategici, tra i quali le telecomunicazioni.
Golden Power, così l’Italia affina lo strumento per la sicurezza del Paese
Cosa dice la nuova Legge Concorrenza
Negli ultimi dieci anni sono stati numerosi gli interventi normativi che hanno cercato di semplificare il processo di realizzazione e ammodernamento delle infrastrutture di telecomunicazioni, con lo snodo chiave del Decreto Legislativo n.33/2016, ma anche le più recenti misure in materia di procedure e termini per l’ottenimento dei permessi. I temi sono ormai consolidati e incentrati da un lato sull’ottenimento delle autorizzazioni e gli oneri associati e, dall’altro, sull’utilizzo di nuove tecnologie. L’obbligatorietà della Conferenza di Servizi, la formazione del silenzio assenso, l’agevolazione delle micro-trincee e la semplificazione per le varianti in corso d’opera sono gli aspetti che sono stati al centro dell’attenzione nell’ultimo biennio.
La nuova Legge Concorrenza contiene due articoli sulle infrastrutture di nuova generazione.
Articolo 23, procedure di realizzazione
Il primo (art. 23) riguarda le procedure di realizzazione. “Nel comunicare il rifiuto [all’accesso alle infrastrutture] devono essere elencati gli specifici motivi di inidoneità allegando, nel rispetto dei segreti commerciali del gestore della infrastruttura e dell’operatore di rete, planimetrie e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettiva inidoneità, con esclusione della documentazione che possa costituire uno scambio di informazioni sensibili ai fini della concorrenza o che possa mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture fisiche”. Di fatto, nel caso di diniego all’accesso alle infrastrutture civili viene chiesto di fornire elementi oggettivi e documentati, al fine di garantire l’effettivo accesso alle infrastrutture ed evitare comportamenti ostruzionistici.
Rispetto però alla prima versione del testo sparisce il riferimento alle “singole tratte” e viene aggiunta – richiesta dagli operatori – una maggiore tutela delle informazioni sensibili ai fini della concorrenza e della sicurezza delle infrastrutture, che introduce, di fatto, maggiori gradi di libertà nella formulazione del diniego.
Articolo 24, coordinamento delle opere
Nell’articolo 24 viene invece affrontato il tema del coordinamento delle opere: “ogni gestore di infrastrutture fisiche e ogni operatore di rete che esegue direttamente o indirettamente opere di genio civile adotta ogni iniziativa utile ai fini del coordinamento con altri operatori di rete in relazione al processo di richiesta dei permessi e ai fini della non duplicazione inefficiente di opere del genio civile e della condivisione dei costi di realizzazione”.
Anche in questo caso, gli emendamenti finali hanno ridotto l’impatto della norma e quello che era inizialmente un “obbligo” è diventato un invito alla collaborazione. L’introduzione di misure più concrete viene rimandato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che deve adottare apposite linee guida.
Il riferimento all’utilizzo delle tecnologie a basso impatto ambientale nel caso di assenza di infrastrutture è invece confermato e ribadisce la necessità di favorire la realizzazione di tali interventi rispetto a opere più costose.
Prova del consenso per i servizi premium
L’ultimo articolo (art. 25) riguarda invece l’attivazione dei servizi premium e l’acquisizione della prova del consenso. Si tratta di un’ulteriore tutela per verificare l’effettiva richiesta dei servizi premium e che impone “ai soggetti gestori dei servizi di telefonia e di comunicazioni elettroniche […] di acquisire la prova del previo consenso espresso del medesimo. In ogni caso, è fatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazioni elettroniche di attivare, senza il previo consenso espresso e documentato del consumatore o dell’utente, servizi in abbonamento da parte degli stessi operatori o di terzi”.
In questo caso, il testo non ha suscitato particolari reazioni e l’unico intervento è la puntualizzazione riguardo i servizi di messaggistica istantanea.
Il nuovo regolamento golden power
Il nuovo regolamento in materia di golden power semplifica un processo che riguarda un crescente numero di operazioni. In effetti, le operazioni soggette al golden power sono passate da 8 del 2014 alle 496 del 2021 e hanno riguardato anche molti operatori del settore delle comunicazioni elettroniche.
L’obiettivo è di accorciare le istruttorie, ma anche di agevolare la valutazione da parte delle imprese, attraverso l’istituzione di una nuova procedura, di cosiddetta “pre-notifica”, che consente agli operatori economici interessati di trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri un’informativa, in modo da ottenere, entro 30 giorni, informazioni sull’assoggettabilità o meno alla disciplina del golden power.
In questo modo viene garantito il bilanciamento tra il rafforzamento dei controlli e l’attrazione degli investimenti esteri. Non si tratta di un argomento che impedirà la conclusione delle prossime operazioni straordinarie (a cominciare dalle nuove operazioni societarie di TIM) nel settore delle comunicazioni elettroniche, ma rimane una componente dell’iter per arrivare a definire i nuovi assetti proprietari.
L’impatto sull’ecosistema delle telecomunicazioni
Per l’attuazione delle nuove misure servono i relativi decreti, che spettano però al nuovo Governo, ma saranno effettivamente in grado di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo fissato per il completamento delle nuove reti nel 2026?
Tra i diversi attori coinvolti non prevale certo l’ottimismo e anche le nuove misure sono destinate a scontrarsi con le difficoltà operative che si incontrano quotidianamente. In questi anni, il problema è stato, e rimane, la fase di attuazione della normativa nazionale. In particolare, permane l’eterogeneità di comportamento da parte delle amministrazioni pubbliche, il mancato rispetto dei termini nel rilascio di nulla osta, autorizzazioni, pareri, ma anche la difficoltà di convocazione stessa delle Conferenze di Servizi, ovvero la mancata partecipazione, fino alla richiesta di oneri non previsti. Tutto questo verrà accentuato dalla mole di richieste che proverranno non solo dalle telecomunicazioni, ma da tutti i settori che dovranno realizzare i nuovi interventi infrastrutturali previsti dal PNRR.
Conclusione
Al di là delle misure di semplificazione, che rimangono una condizione necessaria, serve un rafforzamento della certezza del diritto attraverso l’uniformità di applicazione della normativa. Ben vengano poi ulteriori occasioni di confronto e collaborazione tra operatori economici e amministrazioni pubbliche per definire priorità e misure mirate.
La richiesta dell’ecosistema rimane la stessa ormai da anni.