Questo anno, i temi all’ordine del giorno per il settore delle telecomunicazioni nell’ambito della Legge annuale sul Mercato e la Concorrenza sono relativi all’utilizzo delle infrastrutture per la realizzazione di reti di telecomunicazioni e ai servizi premium, due argomenti che sono spesso stati oggetto di interventi specifici, ma non ancora risolutivi.
Si segnalano però, accanto agli interventi, volti come ogni anno ad accelerare il processo di aggiornamento dell’impianto normativo vigente anche nel settore delle telecomunicazioni, anche diverse lacune.
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Procedure per la realizzazione di infrastrutture di nuova generazione
Il primo intervento riguarda il D.lgs. n.33, che ha avviato il processo di maggiore semplificazione amministrativa nel 2016, e l’obbligo di motivazione dettagliata in caso di diniego all’accesso alle infrastrutture per la realizzazione delle reti di telecomunicazioni a causa di oggettiva inidoneità o indisponibilità di spazio.
Sulla carta tutti d’accordo, ma l’associazione degli operatori (ASSTEL) appare preoccupata per la richiesta di una documentazione che si estende a “materiale fotografico e ogni documentazione tecnica che avvalori l’oggettività del diniego” perché potenzialmente foriera di accesso a informazioni di rilevanza competitiva e/o o tali da mettere a rischio la sicurezza delle infrastrutture. In realtà, la norma è chiaramente riferita innanzitutto ai gestori di infrastrutture fisiche come le reti per la distribuzione di gas, acqua, reti stradali, metropolitane e ferroviarie.
Rimane il fatto che la norma interviene perché, evidentemente, ci sono tuttora dei dinieghi strumentali e l’unico modo di evitarli è di richiedere una maggiore oggettività, nel rispetto naturalmente della riservatezza e strategicità delle informazioni.
La legge sulla concorrenza e le tlc
Tradizionalmente, la Legge sulla Concorrenza è intervenuta in materia di tutela dei consumatori, così come di accesso alle infrastrutture e di semplificazione amministrativa.
Negli ultimi anni i temi di maggiore rilevanza che appaiono nelle segnalazioni dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM) sono la promozione della concorrenza infrastrutturale, la riduzione degli oneri per velocizzare la realizzazione delle reti di nuova generazione, fisse e mobili, l’adeguamenti dei limiti elettromagnetici, il recepimento del nuovo Codice Europeo delle Comunicazioni Elettroniche, nonché lo stimolo alla domanda di connessione a banda ultra-larga.
Interventi di realizzazione delle reti in fibra ottica
L’articolo successivo interviene invece per rendere obbligatorio il coordinamento per le opere di genio civile, in precedenza previsto solo come facoltativo. La finalità è più che comprensibile visto che il coordinamento riguarda il processo di richiesta dei permessi, la non duplicazione inefficiente delle opere di genio civile, nonché i costi di realizzazione. La supervisione è in capo all’Autorità di settore, l’Agcom. Anche in questo caso, l’ASSTEL nutre delle preoccupazioni legate all’ampiezza delle attività interessate, fino a richiamare possibili profili Antitrust legati a tale coordinamento e richiederne lo stralcio. In effetti, bisogna riconoscere che, oltre all’ambiguità legata al riferimento agli operatori di rete che hanno dichiarato “pubblicamente piani di realizzazione” (evidentemente anche nell’ambito delle consultazioni Infratel e Agcom), come l’attuazione di tale obbligo rischi di essere estremamente complessa e necessita di processi attuativi tutti da costruire. A questo proposito basti pensare al numero di operatori da coinvolgere, alle modalità, ma anche alle tempistiche entro le quali il coordinamento deve avvenire, a maggior ragione se sono coinvolte amministrazioni diverse. Sarebbe sicuramente già molto utile garantire il funzionamento – già previsto – dell’obbligo di informativa delle attività di scavo programmate all’interno del Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). Un obbligo pienamente rispettato potrebbe essere più efficace di una moltitudine di obblighi di difficile attuazione. Doveroso però aspettare di capire come verrà dato seguito attuativo alla norma.
Blocco dei servizi premium
Il terzo articolo sulle telecomunicazioni della Legge stabilisce il divieto di addebito sul conto telefonico di qualsiasi tipo di servizio premium, anche relativo a contenuti digitali e con le diverse modalità di attivazione e erogazione, in mancanza del previo consenso espresso e documentato del consumatore. Si tratta di una materia già ampiamente trattata dall’Agcom nelle disposizioni a tutela del consumatore, che riguardano non solo i tradizionali servizi a sovrapprezzo, ma anche i contenuti digitali. È appunto l’unificazione delle due fattispecie che può introdurre alcuni elementi di ambiguità sui soggetti obbligati, vista la presenza di attori internazionali e modalità di attivazione che sono standardizzate a livello internazionale (carrier billing). Al di là di questi aspetti l’argomento è ovviamente tale da riscontrare un assenso plebiscitario e ben venga una maggiore attenzione alla documentazione comprovante l’assenso.
La parte mancante
Rispetto ai temi prioritari sopra citati la nuova Legge sulla Concorrenza presenta però ancora almeno due lacune.
Come segnalato anche dall’AGCM, la prima riguarda l’annoso tema dell’adeguamento dei limiti di esposizione alle emissioni elettromagnetica, in linea con la media europea, mentre in Italia tali soglie sono ancora largamente inferiori e pari a circa un decimo, come lamentano sempre gli operatori.
La seconda è stata invece richiamata nell’audizione dell’ASSTEL ed è relativa all’estensione delle disposizioni di semplificazione amministrativa previste per le reti in fibra anche alle reti radio 5G e FWA.
Per quanto riguarda invece le misure di sostegno alla domanda, le iniziative già in campo richiedono un periodo di valutazione dell’impatto prima di avviare nuovi strumenti.