l'analisi

Amazon responsabile per danni causati dai prodotti: perché la sentenza californiana è innovativa

Per la prima volta, un giudice – Corte d’Appello della California – considera Amazon responsabile per danni pur essendo intermediario e non venditore diretto del prodotto in questione. Riconosciuto infatti un ruolo attivo nei confronti degli utenti. Ecco perché è una sentenza da studiare con attenzione

Pubblicato il 24 Ago 2020

Alberto Caschili

consulente legale, esperto di ecommerce

Antonino Polimeni

Avvocato, Polimeni.Legal

amazon antitrust

Per la prima volta è stata messa in discussione la non responsabilità di Amazon in quanto intermediario online alle vendite.

L’ha fatto una sentenza californiana di cui gli addetti ai lavori stanno discutendo molto in questi giorni. Non solo perché i giudici californiani, per l’esattezza la Corte d’Appello il 13 agosto 2020, ritenendo Amazon responsabile per danni causati da un prodotto venduto sul marketplace, hanno ribaltato l’orientamento finora seguito dalle corti di pressoché ogni paese del mondo.

Ma anche perché la sentenza contribuisce ad aprire nuovi fronti per i diritti dei consumatori e-commerce. E perché, più in generale, si inserisce in un generale clima di attenzione critica nei confronti dei grandi intermediari online, su cui istituzioni europee e americane ora minacciano di imporre regole e – appunto – responsabilità fino a ieri impensabili.

La sentenza della Corte d’Appello della California contro Amazon

La vicenda: 13.08.2020 la Corte d’Appello della California, ribaltando la sentenza di primo grado, ha ritenuto Amazon responsabile per il danno causato dai prodotti difettosi presenti sul marketplace (Cal. Ct. App., 4th Dist., No. D075738 – Bolger vs Amazon.com LLC.)

Una batteria acquistata su Amazon è esplosa dopo alcuni mesi di utilizzo causando importanti ustioni all’acquirente.

Complesso e articolato è invece il ragionamento della Corte per individuare la responsabilità di Amazon nel fatto concreto.

La batteria in questione era venduta da un venditore terzo e solo spedita da Amazon. Amazon, nella specie, agiva quindi da puro intermediario online, mettendo quindi in contatto domanda e offerta. Infatti, Amazon, infatti, oltre ad essere un Retailer, cioè oltre a vendere prodotti per conto proprio, direttamente all’utilizzatore finale, è anche un Marketplace e cioè un “mercato” dove chiunque può avere la sua vetrina e offrire i propri prodotti.

Nella prima circostanza la vendita è conclusa tra Amazon e il cliente mentre, nella seconda, Amazon non è parte del rapporto di vendita in senso stretto, ma mette a disposizione un luogo virtuale dove offrire della merce.

E’ proprio all’interno di tale distinzione che la questione trattata dalla Corte assume rilievo, meritando l’attenzione della comunità digital.

Come si è arrivati alla sentenza: responsabilità “oggettiva” di Amazon

Ripercorrendo il percorso logico giuridico che sta alla base della decisione si evince che Amazon è parte del processo di vendita produttore – consumatore perché si è posta tra Lenoge (venditore) e Bolger (acquirente) nella catena distributiva del prodotto in questione.

Secondo la Corte, i motivi che fondano questa affermazione sono molteplici. Infatti, secondo i giudici Amazon:

  • ha accettato che il prodotto venisse offerto sul suo portale;
  • ha effettuato una verifica preventiva sulle pagine del prodotto, dal titolo alla foto, alla descrizione, approvando l’offerta;
  • ha permesso lo stoccaggio in uno dei suoi fullfilment center, quindi lo ha verificato (seppur sommariamente) e accettato;
  • ha attirato il cliente sul marketplace;
  • ha ricevuto il pagamento;
  • ha ottenuto notevoli commissioni sull’acquisto;
  • ha impacchettato e spedito il prodotto col proprio imballaggio;
  • ha stabilito i termini dell’offerta di vendita;
  • ha oscurato le informazioni dell’acquirente limitando la comunicazione tra il produttore e il cliente.

Da questa elencazione, secondo la Corte, è innegabile che Amazon sia divenuta parte del rapporto seppur è difficile qualificare giuridicamente la sua posizione. Non può essere, infatti, considerato un rivenditore, in quanto non ha acquistato la merce, né distributore in quanto non possiede licenze o concessioni da parte del produttore ma è innegabile che abbia, quantomeno, facilitato e preso il controllo della vendita fin dall’origine ponendosi come elemento fondamentale e determinante per la conclusione dell’affare.

La responsabilità oggettiva che ne deriva, per riprendere le parole dei giudici californiani, “è stata creata a livello giudiziario a causa della necessità economica e sociale di proteggere i consumatori in una società sempre più complessa e meccanizzata, e a causa dei limiti dei rimedi della garanzia”.

La Corte Californiana vuole, quindi, tentare di colmare le lacune del diritto a livello interpretativo, utilizzando la giurisprudenza, andando a regolamentare gli usi commerciali e i nuovi metodi per condurre le transazioni che caratterizzano l’odierno mercato.

Il rapporto tra Amazon e i venditori terzi può considerarsi, senza alcun dubbio, un uso diffuso seppur unico nel suo genere e ciò impone la necessità di regolamentare le fasi critiche individuando, per l’appunto, la responsabilità anche nei suoi confronti.

È questo il punto fondamentale sulla quale risiede la decisione dei giudici americani. Amazon ha scelto di impostare il suo ecosistema di vendita in un determinato modo. Ha praticamente privato il seller di qualsiasi presenza ponendosi agli occhi dell’acquirente come venditore. Ad oggi infatti ancora molte persone sono convinte di acquistare da Amazon e non sanno che in realtà lo stanno facendo da un terzo (questo accade anche perché, tra le altre cose, Amazon vende pure direttamente, tramite il proprio marketplace, spesso facendo concorrenza ai merchant, sugli stessi prodotti).

Di conseguenza, secondo i giudici, Amazon è parte della vendita e quindi è responsabile per i danni causati dai prodotti difettosi.

Un chiarimento è però doveroso: il ragionamento della Corte è più sottile di quanto sembri ed è molto circostanziato. Infatti, i giudici, in motivazione confermano quella che è l’impostazione tradizionale ossia che l’operatore dei servizi di marketplace di solito non risponde dei danni causati da prodotti offerti da venditori terzi, perché estraneo al rapporto. Ma Amazon non lo è, non è terzo, non è un intermediario sic et sempliciter, per tutti i motivi sopra menzionati e,  di conseguenza, questa la regola generale dell’assenza di responsabilità del marketplace (del provider)non è applicabile al caso specifico.

Amazon non risponde perché sono stati individuati innovativi obblighi di sorveglianza o di controllo nei sui confronti ma lo fa perché è parte del processo di vendita e quindi responsabile per i danni causati dai prodotti difettosi.

Amazon viene considerato a tutti gli effetti un “player” del processo di vendita e, come tale, non è immune da responsabilità.

La decisione, al momento isolata all’interno di un quadro giurisprudenziale “mondiale” che consente ai marketplace e agli intermediari online (considerati giuridicamente come provider) una netta deresponsabilizzazione per le attività dei propri utenti, siano essi merchant o consumatori, può essere l’apripista di una nuova figura giuridica, con un nuovo ruolo all’interno del business online. Si tratterebbe di una figura che, come i provider mette a disposizione il proprio spazio per mettere in contatto aziende e consumatori, ma fa qualcosa in più, poichè pone in essere una serie di attività accessorie che superano il concetto di mero intermediario e che, di conseguenza, non possono godere di una completa protezione in tema di responsabilità nei confronti dell’utente finale.

Diciamolo subito però: se così dovesse essere, servono regole molto chiare, per capire quali siano i paletti oltre i quali i marketplace rispondono personalmente, in modo da permettere agli stessi di tutelarsi contrattualmente nei confronti dei venditori.

E in Europa?

Tutto questo accade in California. E in Europa? Quali sono le regole? Per riproporre idealmente il caso sotto la giurisdizione italiana ed europea dobbiamo far riferimento alla direttiva 31/2000 CE, recepita poi dal d.lgs. 70/2003.

Come abbiamo già detto, i marketplace, Amazon, Ebay, ma anche Facebook e tanti altri, sono considerati èrovider, sia dalla normativa che da una copiosa e concorde giurisprudenza,  in quanto essi agiscono come prestatori di un servizio della società dell’informazione consistente nel memorizzare in uno spazio messo a disposizione dello stesso prestatore, informazioni fornite da terzi (i merchant nel caso di Amazon).

In tal senso, all’art. 15 della direttiva CE (nonch* art. 17 del d.lgs. 70/2003) viene sancita l’assenza, per i Provider, di qualsivoglia obbligo generale di sorveglianza o di controllo e ricerca attiva sulla presenza di attività illecite condotte nei marketplace ma solo un generico dovere di informare la pubblica autorità nel momento in cui si viene a conoscenza della presenza delle stesse.

Ciò ha confermato quanto sostenuto da tempo da dottrina e giurisprudenza in merito all’assenza di responsabilità (contrattuale o extracontrattuale) in capo al prestatore di servizi derivante da eventuali danni occorsi a terzi.

Semmai la responsabilità può essere individuata nel momento in cui il èrovider non informa l’Autorità, prontamente e senza ritardo, di eventuali comportamenti illeciti effettuati sui suoi canali.

Conseguentemente da un lato viene sancita l’assenza di un obbligo di verifica dei contenuti ma dall’altro viene individuata la responsabilità ritardo, se così possiamo definirlo, nel denunciare delle pratiche che potenzialmente o effettivamente danneggiano il consumatore.

La giurisprudenza europea, richiamando questa regola, ha sempre esteso l’esenzione da responsabilità per il fatto illecito del merchant, a qualsiasi altra responsabilità derivante da qualsivoglia fonte, incluse quelle meramente di carattere commerciale.

Ma, nel caso esaminato dai giudici americani, non ci troviamo di fronte a una truffa o alla vendita di prodotti illegali. Nella fattispecie, viene presa in esame la ordinaria responsabilità civile del venditore, per vizio del prodotto, nei confronti del consumatore.

La decisione dei giudici californiani si pone quindi come innovativa in quanto sposta l’attenzione da quello che è il sistema attualmente regolamentato, ritenendo che Amazon svolga un ruolo attivo e del tutto particolare, unico nel suo genere.

In conclusione

Di conseguenza non è possibile applicare le norme attualmente esistenti ma, per una piena tutela del consumatore (la cui tutela è considerata preminente), viene comunque ritenuta responsabile a causa della sua centralità nella catena di distribuzione dei prodotti.

Questo tipo di ragionamento è agevolato dal fatto che il sistema americano, come tutti i sistemi di common law, è molto diverso rispetto al nostro ed è possibile per un giudice spingersi fino a interpretazioni molto innovative rispetto al sistema previgente.

Conseguentemente nonostante sia innegabile lo sforzo interpretativo dei giudici californiani, l’excursus logico-giuridico appare di difficile trasposizione nel nostro sistema senza un intervento del legislatore europeo. Come già detto, la sentenza potrebbe costituire la prima pietra per l’individuazione di una nuova figura che, rispondendo a determinati requisiti, si pone al di là del mero provider, anche alla luce del legittimo affidamento che si ingenera su qualunque utente acquisti su un marketplace alla stregua di Amazon.

È infatti innegabile che il consumatore si senta in qualche modo tutelato per il solo fatto di acquistare in quel determinato luogo, oltre ad avere, spesso, la percezione di acquistare da uno store invece che da un marketplace (l’utente medio non distingue se l’oggetto è in vendita da Amazon o da un merchant).

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