street art

Banksy e il diritto d’autore per gli artisti “mascherati”: cosa dicono le norme in Italia e Ue

In Italia le opere di Banksy sono tutelate dal diritto di autore e l’artista ha piena legittimazione ad agire nei confronti di terzi utilizzatori non autorizzati senza rivelare la propria identità. Ma una tutela efficace della scelta dell’artista di creare opere sotto pseudonimo-maschera richiede un’attenta strategia

Pubblicato il 23 Gen 2023

Stephanie Rotelli

Cosmo Legal Group, Avvocato Cofondatore

Costantino Monteleone

Cosmo Legal Group, Avvocato Cofondatore

banksy

Una nota accessibile sul sito di Pest Control Office Ltd[1], la società di diritto inglese alla quale il celebre, anticonformista e provocatorio street artist noto come Banksy avrebbe conferito l’amministrazione dei diritti di utilizzazione economica relativi alle opere d’arte a propria firma, avverte: “Il vostro utilizzo di immagini di Banksy per il vostro divertimento non commerciale, personale è benvenuto. Stampatele in un colore abbinato alle vostre tende, realizzate un biglietto per vostra nonna, presentatele come vostri compiti, qualsiasi cosa. Ma né Banksy né Pest Control licenziano le immagini dell’artista a terzi. Per favore non utilizzate le immagini di Banksy per qualsiasi fine commerciale, incluso lanciare una gamma di prodotti o ingannare le persone inducendole a pensare che qualcosa sia stato prodotto o approvato dall’artista quando non lo è. Dire che “Banksy ha scritto che il diritto di autore è per perdenti” non vi dà completa libertà di travisare l’artista o commettere frodi. Abbiamo verificato.”[2]

Sotheby's, October 5th 2018

Sotheby's, October 5th 2018

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L’avvertenza digitale appena richiamata parrebbe chiara ed esplicita, oltreché non ammettere eccezioni: Banksy non autorizza né intende autorizzare terzi a produrre e sfruttare riproduzioni, ovvero copie o immagini, tangibili o digitali, in qualsiasi forma e/o formato, delle proprie opere d’arte per fini commerciali.

Ci si chiede quindi a quale titolo diversi terzi, inclusi GLAM[3], case di moda e/o di design e proprietari di esemplari fisici di opere dell’artista, spesso e volentieri, in contrasto con la volontà ora espressa dell’artista, assumano di poter realizzare e utilizzare dette riproduzioni per fini di promozione e commercializzazione, oltreché del proprio brand, dei prodotti più disparati, da libri e cataloghi di mostre dedicate all’artista e NFT delle sue opere, a oggetti di merchandising e prodotti di abbigliamento e accessori.

In proposito, è ancora recente la notizia della reazione indignata di Banksy a seguito dell’iniziativa della casa di moda statunitense Guess, accusata dall’artista di essersi appropriata – senza consultarlo e in assenza di sua autorizzazione – di diverse copie delle sue opere per la realizzazione di una collezione di prodotti di abbigliamento. Ma di non minore rilevanza è stata, qualche tempo fa, la notizia del giudizio italiano che Pest Control Office Ltd decise di promuovere, per conto di Banksy, in relazione all’organizzazione di una mostra milanese non autorizzata dedicata all’artista e della messa in vendita di prodotti tipici museali riproducenti le opere, esibite o meno, dell’artista.

La protezione delle opere dell’ingegno pubblicate sotto pseudonimo-maschera

Non vi è dubbio che le opere dell’ingegno di carattere creativo – o, secondo la definizione uniforme dell’acquis di diritto di autore europeo, che costituiscono espressione originale del loro autore – beneficino della protezione di diritto di autore, all’estero come in Italia, anche nel caso siano di autore la cui identità reale sia nascosta ai più dall’anonimato o da uno pseudonimo che non sia conosciuto come equivalente del nome vero, il cosiddetto pseudonimo-maschera.

Detta affermazione assoluta è una conclusione obbligata già solo in base ai principi generalissimi sanciti dai trattati internazionali e dalle costituzioni di diversi paesi, così come dalle direttive europee in materia di diritto di autore, secondo i quali, in estrema sintesi, ciascuno ha diritto a che sia protetta la produzione intellettuale di cui è autore e ciascun autore ha la facoltà di identificarsi o meno come autore delle proprie opere.[4]

Il diritto d’autore nella normativa italiana

Ma la medesima conclusione trova conferma anche limitatamente al diritto italiano di autore, peraltro conforme sul punto alla normativa convenzionale ed europea. L’interpretazione classica del diritto morale di paternità dell’opera di cui all’articolo 2577, comma 2 del codice civile e all’articolo 20, comma 1 della legge n. 633 del 22.4.1941 (“LDA”) è infatti nel senso di riconoscere che l’autore di un’opera non sia obbligato a rivelare la propria identità e, anzi, abbia la facoltà di scegliere se, come e quando adottare un’identità reale o fittizia presso il proprio pubblico, incluso rimanendo anonimo o adottando uno pseudonimo-maschera. E naturalmente la scelta dell’autore di un’opera di celare al pubblico il proprio nome reale non determina il venir meno del suo legame personale e morale con l’opera stessa.

D’altra parte, sul piano dei diritti patrimoniali d’autore o di sfruttamento economico-commerciale e in conformità all’ulteriore principio generale di non discriminazione, diverse disposizioni della LDA confermano che l’autore di un’opera che abbia scelto di usare uno pseudonimo-maschera non solo non sia privato di tali diritti, ma non debba nemmeno subire una limitazione di tutela rispetto a quella riconosciuta a un autore che viceversa si riveli con il proprio nome civile, neanche in termini di durata di protezione, potendo l’autore nascosto sempre manifestarsi al proprio pubblico.

Così, l’articolo 8, comma 1 della LDA indica che sia reputato come autore di un’opera, salvo prova contraria, chi è nella stessa indicato come tale nelle forme d’uso. Fintanto che l’autore mascherato da uno pseudonimo non si riveli, l’articolo 9, comma 2 della LDA attribuisce l’esercizio dei suoi diritti patrimoniali – e, entro certi limiti, anche morali – a colui che, in qualità di suo cessionario o licenziatario, per primo abbia pubblicato o utilizzato l’opera. Infine, e in linea generale, l’art. 167 della LDA prevede che i diritti di sfruttamento economico di un’opera possano essere attuati non solo dal loro titolare originario ma anche da chi ne abbia il possesso legittimo o rappresenti il titolare citato.

In altre parole, la protezione delle opere anonime e pseudonime offerta da diverse legislazioni di diritto di autore e dalla LDA è (o dovrebbe essere) tale da consentire il rispetto della volontà dell’autore di non svelare la propria identità, sia nel contesto della circolazione autorizzata delle opere che lo stesso ha creato, sia nel caso sia necessario difenderne i diritti, specie di utilizzazione economica, contro sfruttamenti abusivi.

In Italia, dunque, quantomeno sulla carta, le opere di Banksy sono da ritenersi tutelate dal diritto di autore e l’artista o, meglio, un suo valido rappresentante, ha piena legittimazione ad agire nei confronti di terzi utilizzatori non autorizzati o contraffattori, senza essere tenuto a rivelare la propria identità. Alcuni profili probatori della legittimazione di Pest Control Office Ltd appena affermata sono esaminati al punto 3 che segue.

La protezione delle opere di street art e l’assenza di eccezione di panorama

L’opportunità di un’eccezione o libertà di panorama, ovvero di prevedere il diritto di chiunque di riprodurre e comunicare liberamente e per qualsiasi fine, personale o commerciale, opere dell’ingegno ancora protette da diritti di autore che siano collocate permanentemente in luoghi pubblici, è da tempo vivacemente discussa, in Italia come all’estero.

A livello europeo, detta eccezione è stata prevista, come eccezione ai diritti economici di riproduzione e comunicazione al pubblico che gli Stati Membri hanno la facoltà ma non l’obbligo di adottare, dall’articolo 5, comma 3, lettera (h) della Direttiva Infosoc 2001/29/CE.[5] Successivamente e nel corso degli ultimi vent’anni, la libertà di panorama ha continuato ad essere dibattuta[6], senza tuttavia sfociare nell’adozione di norme europee volte a rafforzarne l’eccezione, ad esempio rendendola obbligatoria per gli Stati Membri, nella specie in occasione dell’emanazione della Direttiva DSM (UE) 2019/790.[7] Si discute ancora, in particolare, di come rendere tale libertà uniforme a livello paneuropeo, operando il necessario bilanciamento tra l’esigenza di proteggere i diritti di autore relativi a beni esposti alla pubblica vista e la liberalizzazione della loro fruizione per favorire lo sviluppo e l’accesso sociale alla cultura, alla scienza e all’istruzione.

Fintanto che tale armonizzazione non sarà raggiunta, la realtà italiana è molto chiara: anche al fine ulteriore di proteggere il proprio immenso patrimonio culturale, il legislatore nazionale ha scelto di non trasporre l’eccezione di panorama nella LDA.

Ne consegue che, in Italia, le opere di Banksy sono pienamente protette dal diritto di autore anche se, come per lo più accade per scelta dell’artista, consistano in street art e siano esposte sulla pubblica via alla libera visione da parte del pubblico, e non possono essere riprodotte o comunicate, nemmeno digitalmente, se non per i fini, prevalentemente non commerciali e certamente non promo-pubblicitari, previsti dal regime di libere utilizzazioni di opere dell’ingegno della LDA.[8]

"Banksy" creates street art and mystery

"Banksy" creates street art and mystery

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Profili probatori dell’attuazione dei diritti di autore di Banksy

La LDA contiene tuttavia diverse disposizioni volte a regolare le forme e modalità di trasmissione dei diritti patrimoniali di autore, specialmente da parte dell’autore titolare originario a terzi cessionari o licenziatari. Tra queste, e per i fini che qui interessano, meritano menzione gli articoli 19, 110 e 119 della LDA, in prevalenza qualificati come norme imperative e applicabili trasversalmente a tutti i contratti di disposizione di diritti di autore.[9]

La prima norma costituisce il risultato di una realistica presa d’atto della diversità dei possibili atti, forme, mezzi e canali di sfruttamento di un’opera e sancisce che ciascun diritto di utilizzazione economica è indipendente dall’altro. La terza norma costituisce corollario della prima ed esclude che siano trasmissibili diritti futuri, ovvero non ancora previsti da leggi in vigore, e che la trasmissione di un diritto comporti necessariamente la disposizione di altri diritti diversi da quelli necessariamente dipendenti da quello trasferito. L’articolo 110 LDA prevede invece la regola generale che gli atti di trasmissione di diritti di sfruttamento economico debbano, tra le parti, essere provati per iscritto ovvero documentalmente.

Una prima interpretazione delle norme ora citate parrebbe comportare difficoltà probatorie per artisti come Banksy che desiderino non apparire e viceversa farsi rappresentare, nei loro rapporti con gli utilizzatori oppure anche in giudizio, da società terze, licenziatarie o mandatarie, quale Pest Control Office Ltd, senza fornire contratti sottoscritti come prova documentale dei diritti e poteri di questi ultimi, in quanto rivelatori della propria identità.

In realtà, una migliore interpretazione delle medesime norme suggerisce di tenere presente che il requisito della forma scritta ad probationem per i contratti di disposizione di diritti di autore non è soddisfatto esclusivamente dall’esibizione di contratti trasmissivi di diritti di autore, ma ammette anche una documentazione capace comunque di attestare o far presumere un’attribuzione di diritti di utilizzazione economica. Proprio in questo senso, anche se limitatamente alla sola documentazione effettivamente fornita da Pest Control Office Ltd in relazione, si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, nel giudizio promosso da quest’ultima concernente l’esposizione milanese dedicata a Banksy presso il Mudec.[10]

In conclusione, una tutela efficace della scelta di Banksy di creare opere sotto pseudonimo-maschera richiede un’attenta strategia e un’efficace gestione operativa delle prove dei diritti di autore azionati contro utilizzazioni abusive.

Note

  1. Accessibile all’indirizzo URL https://pestcontroloffice.com.
  2. Traduzione del redattore. L’avvertenza digitale in versione originale è accessibile all’indirizzo URL https://pestcontroloffice.com/use.asp.
  3. Acronimo di Galleries, Libraries, Archives and Museums (Gallerie, Biblioteche, Archivi e Musei) da intendersi quali enti pubblici o privati che conservano opere dell’ingegno protette o in pubblico dominio e ne organizzano mostre ed esposizioni.
  4. Tra gli altri, si vedano la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10.12.1948 (accessibile all’indirizzo URL https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/italian) che all’articolo 27 dichiara che “Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore”; la Convenzione di Berna per la Protezione delle Opere Letterarie e Artistiche del 9.9.1886 (accessibile all’indirizzo URL https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1955/1092_1114_1122/it), il cui articolo 15 stabilisce che “1. Affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche protette dalla presente Convenzione siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori davanti ai tribunali dei Paesi dell’Unione, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso. 3. Per le opere anonime e per le opere pseudonime diverse da quelle menzionate nell’alinea 1), l’editore, il cui nome sia indicato sull’opera, è, senza necessità di altre prove, considerato quale rappresentante dell’autore; in tal veste egli è legittimato a salvaguardarne e a farne valere i diritti. La disposizione del presente alinea non è più applicabile, quando l’autore abbia rivelato la propria identità e dimostrato tale sua qualità.”; la Direttiva Enforcement 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29.4.2004 sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (accessibile all’indirizzo URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0048R(01)&from=EN) conferma, al considerando 19, che “Poiché il diritto d’autore esiste fin dalla creazione dell’opera e non richiede una registrazione formale, è opportuno riprendere la regola di cui all’articolo 15 della convenzione di Berna secondo la quale si presume autore di un’opera letteraria e artistica la persona il cui nome è indicato sull’opera” e all’articolo 5 che “- Presunzione del diritto d’autore o di titolarità dei diritti – Ai fini dell’applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva: a) affinché gli autori di opere letterarie ed artistiche siano fino a prova contraria ritenuti tali, ed ammessi in conseguenza ad agire contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell’autore sia indicato sull’opera nei modi d’uso; […]”.
  5. L’articolo 5, comma 3, lettera h della Direttiva Infosoc 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione del 22.5.2001 prevede che “3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 [riproduzione e comunicazione, n.d.r.] nei casi seguenti: […] h) quando si utilizzino opere, quali opere di architettura o di scultura, realizzate per essere collocate stabilmente in luoghi pubblici;”.
  6. Si vedano, tra gli altri, la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale e al Comitato delle Regioni – Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore (2015), COM/2015/626 final, al punto 3 (accessibile all’indirizzo URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52015DC0626&from=EN); il Synopsis Report on the Results of he Public Consultation on the Panorama Exception della Commissione del 14.9.2016 (accessibile all’indirizzo URL https://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2016-37/synopsis_report_-_panorama_exception_-_final_17049.pdf).
  7. Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.4.2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE.
  8. Il regime di eccezioni e limitazioni al diritto di autore è contenuto negli articoli 65 e ss. della LDA.
  9. L’articolo 119 LDA dispone, al comma 2, che “Non possono essere compresi i futuri diritti eventualmente attribuiti da leggi posteriori, che comportino una protezione del diritto di autore più larga nel suo contenuto o di maggiore durata”, e al comma 4, che “L’alienazione di uno o più diritti di utilizzazione non implica, salvo patto contrario, il trasferimento di altri diritti di che non siano necessariamente dipendenti dal diritto trasferito, anche se compresi, secondo le disposizioni del titolo I, nella stessa categoria di facoltà esclusive.” L’interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale della norma è nel senso di ritenere che la stessa sia imperativa (specie con riferimento ai diritti futuri) e applicabile a tutti i contratti di trasmissione di diritti di autore, per tali intendendosi sia cessioni che licenze. In contrasto con detta interpretazione consolidata, alcune sentenze recenti della Corte di Cassazione (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 21498 del 6.10.2020 e Corte di Cassazione, Sezione I Civile, sentenza n. 12086 del 17.5.2013) hanno proposto di escludere l’applicazione di detta norma a contratti diversi da quello tipico di edizione, e nella specie ai contratti atipici e specifici di altre industrie come i contratti concernenti opere musicali e/o opere cinematografiche e audiovisive. La ratio del diritto di autore, il buon senso e una ragionata applicazione delle previsioni dell’articolo 119 LDA dovrebbero condurre alla conclusione ragionevole che le sue previsioni debbano essere applicate a tutti i contratti di diritto di autore, evitandone tuttavia interpretazioni rigide, datate e letterali e tenendo sempre nella debita considerazione la volontà e gli scopi perseguiti dalle parti, quali criteri principali di valutazione del reale contenuto contrattuale.
  10. Con l’ordinanza del 15.1.2019, il Tribunale di Milano ha infatti affermato, da un lato, che “Quanto alla titolarità dei diritti vantati dalla ricorrente, non può negarsi – pur tenendo conto delle esigenze di riservatezza che connotano il rapporto della stessa con l’artista la cui volontà è evidentemente quella di presentarsi al pubblico con il solo pseudonimo scelto – che l’ambito effettivo dei diritti ricevuti da Pest Control Office Ltd dal titolare dei diritti sulle opere realizzate dal Banksy sia rimasto sostanzialmente indeterminato […]”; ma, d’altro lato, ha anche attribuito rilevanza a diversa documentazione offerta dalla sola Pest Control Office Ltd e non sottoscritta da Banksy, in quanto la stessa presupponeva comunque la concessione di diritti di utilizzazione economica da parte di Banksy, evidenziando che “[…] L’esame della documentazione depositata dalla ricorrente Pest Control Office Ltd consente di rilevare […] che essa potrebbe ritenersi il soggetto avente il potere di autorizzare l’esposizione delle opere dell’artista in questione, come si desume dalle autorizzazioni da essa rilasciate sia in favore del Museo del Louvre [..] o del British Museum ([…] ove la Pest Control Office Ltd risultava qualificata quale “lender”[…].

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