regolamentazione ue

Digital Services Act, al via la tassa di sorveglianza per le Big Tech: cos’è e i punti critici

Come per le banche e le tlc, anche le piattaforme e i motori di ricerca online “molto grandi”, dovranno sovvenzionare tutta una serie di attività che fanno da corollario alla vigilanza sul loro operato. Dovrebbe essere operativa dal prossimo autunno, ma bisognerà vedere se reggerà alla prova dei fatti

Pubblicato il 09 Mar 2023

Riccardo Berti

Avvocato e DPO in Verona

Franco Zumerle

Avvocato Coordinatore Commissione Informatica Ordine Avv. Verona

global tax

Il Digital Services Act (DSA – Regolamento (UE) 2022/2065) è entrato in vigore lo scorso 16 novembre 2022, ma diverrà pienamente applicabile solo a partire dal prossimo 17 febbraio 2024; ci troviamo quindi in un regime di interregno, che comporta una serie di passaggi tecnici anche per permettere di capire a quali soggetti si applicheranno i nuovi obblighi previsti dal Regolamento e che consente alla Commissione Europea di avere sufficiente margine per lavorare sui regolamenti delegati che aiuteranno operatori ad amministrazioni ad attuare il Regolamento nella sua interezza.

Digital Services Act, le norme da tenere d’occhio: ecco l’impatto sulla nostra vita online

E la Commissione ha iniziato i lavori su questi atti delegati proprio con l’attuazione di una controversa disposizione inserita all’interno del DSA, ovvero l’imposta ad personam che le Big Tech (per usare i termini del Regolamento parliamo di “fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi”) saranno tenute a versare all’Unione per contribuire a sovvenzionare le attività di vigilanza sul loro operato.

Ancor prima quindi di sapere chi saranno i “fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi” (ai sensi dell’art. 33 del DSA serve infatti una decisione della Commissione sul punto, ricognitiva del fatto che tali piattaforme hanno un “numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni”) sappiamo come questi fornitori dovranno pagare l’imposta sulla vigilanza, imposta che verrà esatta, verosimilmente, a partire dall’autunno 2023.

La previsione del DSA

Secondo l’articolo 43 del DSA l’importo complessivo dei contributi annuali per le attività di vigilanza è inteso a coprire i costi stimati sostenuti dalla Commissione in relazione ai suoi compiti di vigilanza a norma del Regolamento DSA e, in particolare:

  • i costi relativi alla designazione delle piattaforme di grandi dimensioni;
  • i costi relativi all’istituzione, alla manutenzione e al funzionamento della banca dati relativa ai criteri secondo cui sono imposte restrizioni in caso di contenuti illegali o incompatibili con le condizioni contrattuali (banca dati che è destinata però ad essere popolata anche dai fornitori non “molto grandi” e che quindi non sembra fisiologico far pagare unicamente a quest’ultima categoria di fornitori);
  • i costi relativi all’implementazione del sistema di condivisione delle informazioni tra i coordinatori dei servizi digitali, la Commissione e il Comitato europeo per i servizi digitali istituito in seno al Regolamento DSA,
  • i costi relativi alle segnalazioni gestite dal Comitato e/o deferiti alla Commissione;
  • i costi relativi al sostegno amministrativo e analitico del Comitato;
  • i costi relativi ai compiti di vigilanza veri e propri (indagini, ricorsi, reclami, sanzioni, riscossione delle sanzioni, …).

Siamo quindi di fronte ad un plesso di attività molto variegato ed è proprio per questo che si spiega anche la previsione relativa all’imposizione della tassa a partire dall’autunno 2023 (ovvero prima della data di effettiva applicabilità del DSA nella sua interezza, il 17 febbraio 2024): l’imposta infatti non è propriamente una imposta tesa a rimborsare l’Unione per i soli costi di vigilanza, bensì per tutta una serie di attività che fanno da contorno alla vigilanza vera e propria e, in particolare, l’attività tesa alla designazione delle piattaforme “di dimensioni molto grandi”, che sta avvenendo proprio in questo momento, con i fornitori di servizi che hanno avuto fino al 17 febbraio 2023 per indicare il numero medio mensile di destinatari attivi in UE sui loro siti web (la Commissione ha anche invitato le piattaforme a notificarle il numero di utenti attivi).

Va segnalato che l’obbligo di pubblicazione coinvolge tutti i fornitori di servizi online, ad eccezione delle sole microimprese o piccole imprese (la definizione rimanda alla raccomandazione 2003/361/CE e include le imprese che impiegano meno di 50 dipendenti ed hanno fatturato annuo inferiore ai 10 milioni di €).

Ora la Commissione procederà a individuare le piattaforme/motori di ricerca di dimensioni molto grandi (oltre 45 milioni di destinatari/mese, che corrispondono al 10% della popolazione UE) e notificherà loro la decisione assunta.

A quel punto le imprese avranno quattro mesi per adeguarsi ai più rigidi requisiti imposti dal Regolamento DSA ai fornitori “molto grandi” (identico meccanismo è previsto nel caso in cui una piattaforma raggiunga la soglia per essere definita fornitore “molto grande” in un secondo momento, i dati relativi ai destinatari/mese vanno infatti aggiornati e pubblicati ogni sei mesi).

Digital Services Act, ecco chi verifica che venga rispettato

Il Regolamento attuativo della Commissione

Il Regolamento attuativo adottato dalla Commissione lo scorso 2 marzo (e che ora sarà sottoposto al vaglio di Parlamento e Consiglio) porta le istituzioni europee solo a metà del guado, per avere una compiuta definizione degli importi che le big tech dovranno pagare è infatti necessario che la Commissione (a valle del compiuto censimento delle piattaforme di dimensioni molto grandi) adotti un ulteriore atto esecutivo in cui stabilirà (anno per anno) il contributo dovuto.

Il Regolamento attuativo costituisce quindi solamente un atto di specifica in relazione ai criteri che la Commissione stessa dovrà seguire nel momento in cui annualmente deciderà la misura dell’imposta sulla vigilanza.

Innanzitutto, la Commissione suddivide il calcolo della “supervisory fee” in due step distinti, il primo destinato alla determinazione del “valore base” per ciascun servizio sulla base di una stima preventiva dei costi in cui la Commissione incorrerà nell’anno a venire, ed il secondo destinato al calcolo dell’importo individuale per singolo fornitore, proporzionata al suo numero di utenti attivi.

L’imposta non può superare la soglia dello 0,05% del fatturato annuo netto del fornitore nell’anno precedente.

L’imposta si applica (pro quota) anche alle imprese che nel corso dell’anno dovessero essere designate quali fornitori “molto grandi” e il Regolamento prescrive il recupero (con interessi e sanzioni) delle somme non pagate entro i termini che verranno annualmente indicati dalla Commissione in una con gli importi da versare.

Il Regolamento attuativo si chiude con una previsione per il recupero dei costi in eccesso rispetto alla previsione nell’anno successivo, ovvero con la diminuzione proporzionale dell’imposta nell’anno seguente caso in cui nell’anno in corso il budget sia stato impiegato in misura inferiore rispetto a quanto stimato.

Conclusioni

Rispetto alla “commissione” dello 0,1% di cui si parlava nelle prime stesure del DSA, la normativa attuale appare più equilibrata nell’imporre a carico delle imprese “molto grandi” solo costi determinati e con una soglia limite dimidiata rispetto a quanto originariamente proposto.

Restano però delle perplessità su questa tassa non perfettamente “sinallagmatica” come vorrebbe apparire, perché impone alle piattaforme “molto grandi” di concorrere a spese che interessano la generalità delle piattaforme web.

Altra perplessità deriva dal fatto che la “soglia” dello 0,05% è calcolata sull’utile netto annuo globale di queste piattaforme, soluzione che (pur calmierata dal criterio di calcolo che calibra la tariffa sulla base degli utenti europei) non sembra a fuoco se pensiamo ad aziende che, pur di grandi dimensioni, generano la stragrande maggioranza del proprio fatturato all’estero (magari proprio perché al di fuori dell’UE possono profittare di discipline più lassiste in tema di profilazione e advertisement online) e potrebbero quindi andare soggette ad una imposizione sproporzionata rispetto agli utili effettivamente generati dal nostro mercato, scoraggiando quindi la piattaforma dall’ingresso o dalla permanenza in UE.

In ogni caso il “meccanismo” della tassa di sorveglianza sembra piacere al legislatore comunitario, che già l’ha adottato nel settore delle telecomunicazioni e della vigilanza bancaria, e c’è quindi da aspettarsi che lo vedremo sempre più spesso affacciarsi nella normativa UE, anche se bisognerà vedere se reggerà alla prova dei fatti, specie per le difficoltà pratiche di intercettare con costanza e nel tempo i fornitori di grandi dimensioni (specie se “insospettabili”) e di contestare i numeri da questi forniti (complice anche l’incertezza definitoria insita nel concetto di “destinatari attivi”).

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4