regolazione delle big tech

Digital strategy Ue, diritti dei consumatori in primo piano: le sinergie tra DMA e DSA

I due regolamenti Ue Digital Markets Act e Digital Services Act, sebbene presentino differenze sostanziali in quanto a impatto legale, sono entrambe necessarie per una protezione più puntuale dei consumatori europei dalle insidie nascoste della rete e dei social network. Ecco come

Pubblicato il 24 Mag 2021

Stefano Cafiero

Avvocato specializzato in Consumer Law e Data Protection: Legal Officer in Lussemburgo

digital-rights

A metà dicembre dello scorso anno la Commissione europea ha finalmente presentato due progetti di legge che mirano a ristabilire un ordine ben preciso in merito al diritto dei consumatori sulle piattaforme online.

La cosiddetta “digital strategy” auspicata dal legislatore europeo comprenderebbe due fondamentali introduzioni: il Regolamento Digital Markets Act (DMA),[1] volto a rafforzare il precario equilibrio in tema di concorrenza nell’economia digitale, e il Regolamento Digital Services Act (DSA),[2] con lo scopo di aggiornare la direttiva sul commercio elettronico del 2000 e in particolare di reprimere la proliferazione di contenuti, beni e servizi online illegali.

DSA e DMA, l’Ue prova a regolare le Big Tech: obiettivi, limiti e rischi delle proposte

Nonostante le due proposte vengano spesso trattate come un solo e unico progetto di legge, le differenze sostanziali sull’impatto legale di ciascuna di esse sono percettibilmente vivide.

I due atti affrontano questioni che interagiscono tra loro, seppur la più corretta riflessione propenderebbe verso una netta distinzione: il DMA mira essenzialmente a stabilire un mercato digitale competitivo e accessibile, mentre il DSA si occupa esclusivamente di trasparenza e di diritto del consumo.

In realtà, come vedremo, entrambe le proposte sono necessarie per una protezione più puntuale dei consumatori europei dalle insidie nascoste della rete e dei social network.

La protezione dei consumatori

Per quale motivo la proposta DMA è anch’essa necessaria per rafforzare i diritti dei consumatori? Al momento la valutazione d’impatto presente nella proposta del DMA recita la seguente formulazione: “l’opzione prescelta aumenterà la contendibilità dei servizi di piattaforma di base e del settore digitale in senso lato, aiutando le imprese a superare le barriere derivanti dai fallimenti del mercato o dalle pratiche commerciali sleali dei gatekeeper. Ciò contribuirà a favorire l’emergere di piattaforme alternative, che potrebbero fornire prodotti e servizi innovativi e di alta qualità a prezzi accessibili. Condizioni più eque e paritarie per tutti gli attori del settore digitale consentirebbero loro di sfruttare maggiormente le potenzialità di crescita dell’economia di piattaforma”.

Il focus del DMA nella sua redazione attuale è maggiormente orientato verso il risanamento di un mercato online stabile piuttosto che alla salvaguardia del consumatore finale. Ad esempio, tramite l’articolo 30 della proposta, è concesso il diritto ai gatekeeper, alle imprese e alle associazioni di imprese elette di presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione in caso di adozione di una delle decisioni di cui all’articolo 7 del Regolamento nei confronti dei gatekeeper[3]. Tuttavia, anche gli utenti dovrebbero avere il diritto di essere ascoltati prima che tali decisioni divengano esecutive, specialmente qualora i loro interessi siano in gioco o possano essere lesi.

La proposta DSA rappresenta invece una più puntuale manovra volta alla considerazione dei consumatori finali: essa chiarisce e migliora le responsabilità dei fornitori di servizi digitali rispetto a qualsiasi contenuto illegale che intermediano o diffondono.

Apprezzabile, ad esempio, è il principio secondo il quale i marketplace debbano assicurarsi che i commercianti sulle loro piattaforme possano essere puntualmente identificati. Tali norme si applicano inoltre ai servizi intermediari stabiliti al di fuori dell’UE, per garantire una maggiore trasparenza sulla pubblicità online.

Di particolare favore, a tal riguardo, il punto chiave che identifica l’obbligo per le piattaforme online di mettere a disposizione dell’utente dei sistemi di reclamo in merito alle decisioni prese sui presunti contenuti illegali o contenuti incompatibili con i loro Termini e Condizioni contrattuali. Questi meccanismi si combinano con la possibilità per gli utenti di avviare, se necessario, procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Criticità

Il pacchetto sulla legge sui servizi digitali sarà in futuro discusso dai membri del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE. Come avvenuto per il GDPR, considerati i risvolti economici e politici in gioco, la proposta DSA sarà estremamente dibattuta e ulteriormente modificata.

Si presume che le multinazionali del tech e del web vorranno ostacolare a ogni modo le proposte della Commissione, in quanto la legislazione menzionata le obbligherebbe a cambiare radicalmente le loro attuali pratiche commerciali[4].

I regolamenti DSA e DMA sono stati ideati con il chiaro obiettivo di rendere più trasparente il mondo online, oltre che più sicuro per gli stessi consumatori. Tuttavia, come molto spesso accade, gli obiettivi auspicati ledono le strategie di mercato dei “più forti” che, sempre più frequentemente, impongono la loro voce nelle scelte politiche.

Note

  1. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale (legge sui mercati digitali).
  2. Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo a un mercato unico dei servizi digitali (legge sui servizi digitali) e che modifica la direttiva 2000/31/CE.
  3. Articolo 7 dal titolo “Osservanza degli obblighi imposti ai gatekeeper”.
  4. https://www.beuc.eu/blog/eu-proposals-to-shape-the-digital-landscape-a-step-forward-for-consumers/

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