Lo scorso 1 febbraio, la Commissione Europea ha rilasciato le linee guida per supportare le aziende che operano nel digitale nell’adempimento dell’obbligo di reporting del numero di utenti attivi, come previsto dal nuovo Regolamento Digital Services Act (DSA).
Questo report sarà utilizzato per valutare la necessità di applicare ulteriori obblighi a quelle piattaforme di dimensioni considerevoli individuate nel Regolamento come le Very Large Online Platforms, ossia quelle che raggiungono più del 10% della popolazione dell’Ue.
Digital Services Act, cosa cambia per i fornitori di servizi online
Cosa prevede il DSA per le Very Large Online Platforms
Il Regolamento (UE) 2022/2065, conosciuto come Digital Services Act (DSA), ha rappresentato sicuramente un punto di svolta nella strategia europea di regolamentazione dei servizi e dei mercati digitali e ha implicazioni concrete per tutti player che operano online mettendo in contatto i consumatori a merci, servizi e contenuti.
La maggior parte delle disposizioni contenute nel Regolamento sono già applicabili da qualche mese, quindi, per tutte le aziende interessate (a prescindere dalle dimensioni), è necessario adeguarsi rapidamente, meglio se con il supporto di un legale specializzato in e-commerce e business digitali, per non rischiare di incorrere in sanzioni pesanti e perdita della reputazione.
Ma, in particolare, uno degli interventi più significativi del DSA riguarda le cosiddette Very Large Online Platforms o VLOPs (sezione 5, artt. 33-43), ossia le piattaforme online di grandi dimensioni, quei fornitori di servizi di intermediazione digitale con una importante rilevanza sistemica, definite nell’art.25 come le “piattaforme online e i motori di ricerca online che hanno un numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione pari o superiore a 45 milioni”.
Perché questa distinzione relativa alle dimensioni? In capo a questi big player del mondo digitale gravano ulteriori obblighi e responsabilità “derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del loro servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici, o dall’uso dei loro servizi”, giustificati sostanzialmente dall’impatto concreto e reale che questi servizi possono avere sulle vite degli utenti che ne usufruiscono.
In soldoni la discriminante dell’inserimento o meno di una piattaforma online tra le VLOPs è da ricercare nel numero di utenti attivi sulla piattaforma.
Come devono avvenire il calcolo e il reporting
Ma come devono avvenire esattamente il calcolo e il reporting?
Il Regolamento ne definisce le modalità, ma non basta. Infatti, lo scorso 1 febbraio la Commissione Europea ha rilasciato le linee guida sul reporting del numero di utenti attivi nell’UE (Guidance on the requirement to publish user numbers), una serie di questions & answers per supportare le aziende nell’applicazione delle disposizioni del DSA su questo tema. Vediamo di cosa si tratta.
VLOPs e numero utenti attivi: cosa dice il DSA
Prima di analizzare le linee guida, è necessario fare un recap rapido di cosa prevede il DSA sulle VLOPs e in particolare sul numero di utenti attivi.
Innanzitutto bisogna specificare che una piattaforma non è inserita tra le Very Large Online Platforms finché non è stabilito dal Coordinatore dei servizi digitali, quella nuova figura introdotta dal DSA che rappresenta l’autorità indipendente responsabile della vigilanza dei servizi di intermediazione stabiliti nel proprio Stato membro.
Nel Regolamento, infatti, è sancito che: “Entro il 17 febbraio 2023 e successivamente almeno una volta ogni sei mesi – le piattaforme – pubblicano in una sezione disponibile al pubblico della loro interfaccia online, informazioni sul numero medio mensile di destinatari attivi del servizio nell’Unione, calcolato come media degli ultimi sei mesi”
Inoltre, come stabilisce l’art.33 “La Commissione, previa consultazione dello Stato membro di stabilimento o tenuto conto delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento adotta una decisione che designa come piattaforma online di dimensioni molto grandi o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi.”
Tutto questo, però, ha portato le big company interessate a sollevare una serie di questioni pratiche e a contattare i servizi preposti per avere maggiori delucidazioni.
Le linee guida della Commissione EU: Q&A
Così si è arrivati alle linee guida della Commissione EU (orientamenti non vincolanti) per permettere alle aziende di rispettare l’obbligo di comunicazione.
Il documento ha l’obiettivo di rispondere proprio alle domande più frequenti poste dai fornitori di servizi di intermediazione (soprattutto alla luce del termine imminente) e fornire orientamenti sulla base delle informazioni a disposizione in questo momento dei servizi della Commissione stessa, ma che “non contiene alcuna interpretazione autorevole del DSA e non pregiudica alcuna decisione o posizione della Commissione, o qualsiasi atto delegato che la Commissione può adottare in futuro”.
Vediamo i contenuti principali delle questions & answers.
Chi sono i “destinatari attivi di una piattaforma online” e i “destinatari attivi di un motore di ricerca online”?
Le risposte sono nell’art. 3 del DSA, precisamente alle lettere p) e q) e soprattutto nel Considerando 77 che identifica come destinatari attivi quegli utenti “che ricorrono al servizio almeno una volta in un determinato periodo di tempo (6 mesi), essendo esposti a informazioni diffuse sull’interfaccia online della piattaforma online, come la visualizzazione o l’ascolto di tale servizio o la fornitura di informazioni, come gli operatori commerciali su una piattaforma online che consenta ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali.”
La nozione di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quella di utente registrato o di utente che ha effettuato una transazione sulla piattaforma online. I destinatari possono essere esposti a tali informazioni già durante la ricerca di un prodotto, facendo clic sui risultati della ricerca o semplicemente scorrendo i risultati della ricerca, indipendentemente dal fatto che lo facciano effettuando l’accesso o meno, e non solo nel momento in cui acquistano.
Inoltre si specifica ulteriormente che tali definizioni includono sia i consumatori finali, sia i professionisti che offrono prodotti o servizi su tali piattaforme online.
Gli utenti che cliccano per errore su un link o che effettuano visite superflue devono essere conteggiati come “destinatari attivi” del servizio?
Il Considerando 77 del DSA chiarisce che il concetto di destinatario attivo del servizio non dovrebbe includere l’uso accidentale del servizio da parte di destinatari dei servizi di altri fornitori di servizi di intermediazione che rendono indirettamente disponibili contenuti ospitati dal fornitore della pertinente piattaforma online tramite collegamento o indicizzazione da parte di un fornitore di motori di ricerca online.
Le piattaforme online sono obbligate a evitare il doppio conteggio o il conteggio di utenti non autentici (ad es. bot)?
Sempre il Considerando 77 spiega che i fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online dovrebbero evitare, ove possibile, il doppio conteggio. Tali fornitori sono obbligati a contare un destinatario del loro servizio solo una volta che utilizza interfacce online diverse, come siti Web o applicazioni software, o dispositivi diversi per accedere a tale servizio, incluso il caso in cui tale utente acceda al servizio attraverso diversi localizzatori di risorse uniformi (URL) o nomi di dominio.
Inoltre, le piattaforme che dispongono dei mezzi tecnici per identificare gli utenti non autentici, come bot o scraper, possono scontare tali utenti nel calcolare i destinatari attivi mensili medi del proprio servizio.
Nel calcolo bisogna includere anche gli inserzionisti di terze parti che utilizzano le piattaforme per pubblicizzare prodotti o servizi?
Si. I fornitori di piattaforme online dovranno considerare come destinatari che interagiscono con i loro servizi anche quei soggetti che chiedono di archiviare e presentare la loro pubblicità sulla loro piattaforma online ad altri destinatari dei loro servizi.
Cosa significa concretamente “pubblicare […] informazioni sulla media mensile dei destinatari attivi del servizio nell’Unione”?
Le VLOPs devono rendere pubbliche le informazioni pubblicandole sulle loro interfacce online.
Dove vanno pubblicate queste informazioni?
I dati devono essere pubblicati in una sezione facilmente disponibile e accessibile al pubblico.
È richiesto alle piattaforme online e ai motori di ricerca di notificare alla Commissione i dati pubblicati?
Non c’è una imposizione di notifica, a meno che questa non sia espressamente richiesta. Tuttavia nell’interesse della trasparenza e della facilitazione del monitoraggio (soprattutto nelle fasi iniziali) le piattaforme online e i motori di ricerca sono “incoraggiati” a comunicare spontaneamente i dati alla Commissione (usando la mail dedicata cnect-dsa-registry@ec.europa.eu) e al Coordinatore dei servizi digitali del Paese competente per facilitare e agevolare il processo di verifica.
Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 4, del DSA, la Commissione, al fine di designare una piattaforma online o un motore di ricerca online come VLOPs, può utilizzare altri dati disponibili sul numero medio di destinatari attivi mensili come fonte di informazioni, oltre alle informazioni pubblicate dal fornitore.