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Direttiva Omnibus, le aziende rischiano nuove pratiche commerciali scorrette

Il Decreto legge che attua le disposizioni della Direttiva Ue “Omnibus” interviene su diversi aspetti relativi alla tutela dei consumatori, dalle clausole vessatorie alle pratiche commerciali scorrette. In ambito eCommerce è stato ampliato l’elenco delle pratiche commerciali considerate sleali. Ecco quali sono

Pubblicato il 23 Mar 2023

Andrea Palumbo

Associate – De Berti Jacchia Franchini Forlani

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Il 23 febbraio 2023, il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva UE 2019/2161 (la c.d. “Direttiva Omnibus”), così recependo a livello italiano le nuove norme europee volte a rafforzare la tutela dei consumatori nel mondo dell’e-commerce. Grazie al recepimento, l’Italia ha anche potuto chiudere una procedura di infrazione.

Tutela dei consumatori, è tempo di attuare la Direttiva Omnibus: ecco cosa cambierà

Il Decreto Legislativo apporta modifiche al Codice del Consumo, intervenendo su molteplici fronti in materia di clausole vessatorie, pratiche commerciali scorrette, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, trasparenza verso i consumatori e regime sanzionatorio applicabile. Tra le novità di maggiore impatto per gli operatori dell’e-commerce, vi è l’ampliamento dell’elenco delle pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali.

Le nuove fattispecie di pratica commerciale sleale

La Direttiva Omnibus ha ampliato le fattispecie di pratiche commerciali sleali tramite l’introduzione di nuove norme all’interno della Direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. La Direttiva 2005/29/CE vieta la pratiche commerciali sleali, intese come pratiche commerciali ingannevoli e le pratiche commerciali aggressive. Le pratiche commerciali ingannevoli si dividono a loro volta in azioni ed omissioni ingannevoli, disciplinate rispettivamente dagli articoli 6 e 7 della Direttiva. Inoltre, la Direttiva elenca nel proprio allegato I tutte le pratiche commerciali che devono essere considerate in ogni caso sleali, e per le quali non è quindi necessario effettuare una valutazione caso per caso sul loro carattere sleale. La Direttiva Omnibus ha introdotto nuove fattispecie di azioni ed omissioni ingannevoli, che sono state a loro volta anche inserite nell’allegato I, e ha aggiunto una nuova fattispecie di pratica commerciale sleale nell’allegato I che non figura tra le azioni ed omissioni ingannevoli.

La nuova tipologia di azione ingannevole

La nuova tipologia di azione ingannevole riguarda il caso in cui vi sia un’attività di marketing che promuove un bene, in uno Stato membro, come identico ad un bene commercializzato in altri Stati membri, nonostante vi siano significative differenze tra i due beni per composizione e caratteristiche (c.d. ‘Dual Quality’). Questa pratica commerciale è considerata ingannevole, salvo il caso in cui sia giustificata da fattori legittimi e obiettivi, ed è stata introdotta nell’ordinamento italiano tramite modifica dell’articolo 21 del Codice del Consumo.

Le nuove fattispecie di omissione ingannevole

Le nuove fattispecie di omissione ingannevole sono state recepite tramite modifica dell’articolo 22 del Codice del Consumo. La prima aggiunta riguarda il caso in cui siano forniti risultati di risposta ad una ricerca online del consumatore sotto forma di parola chiave, frase o altri dati, senza che sia chiaramente indicato ogni eventuale annuncio pubblicitario a pagamento o pagamento specifico per ottenere una classificazione migliore dei prodotti all’interno di tali risultati. Questa fattispecie riguarda la complessa problematica della fornitura agli operatori e-commerce, da parte dei motori di ricerca, di un servizio di posizionamento dei risultati a pagamento, che potrebbe creare confusione per il consumatore su quali siano i risultati più rilevanti rispetto alla ricerca effettuata. Il rischio di confusione generato presso i consumatori in tali casi è stato oggetto di discussione anche in materia di tutela dei marchi.

Il secondo caso di omissione ingannevole riguarda le recensioni online. Quando un professionista fornisce accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono adesso considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto. Di conseguenza, l’omissione di queste informazioni integra una fattispecie di omissione ingannevole. Il professionista effettua quindi una pratica commerciale considerata in ogni caso sleale se indica che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano effettivamente da tali consumatori.

False recensioni online, la Ue dice basta: le novità per eCommerce e consumatori

Infine, nell’elenco dell’allegato I della Direttiva 2005/29/CE è stata inserita come pratica commerciale considerata in ogni caso sleale la fattispecie in cui il professionista rivende ai consumatori biglietti per eventi, se il professionista ha acquistato tali biglietti utilizzando strumenti automatizzati per eludere qualsiasi limite imposto riguardo al numero di biglietti che una persona può acquistare o qualsiasi altra norma applicabile all’acquisto di biglietti. Quest’ultima pratica, così come le azioni ed omissioni ingannevoli sopra descritte, sono state recepite a livello italiano tramite l’inserimento nell’articolo 23 del Codice del Consumo, che costituisce la riproduzione a nell’ordinamento italiano della lista di cui all’allegato I della Direttiva 2005/29/CE.

Gli obblighi per gli operatori dell’eCommerce

Come risulta dalla natura delle nuove pratiche commerciali sleali sopra descritte, con il recepimento della Direttiva Omnibus gli operatori dell’e-commerce non dovranno semplicemente astenersi dal compiere determinate pratiche, ma dovranno anche agire proattivamente per assicurare che siano fornite tutte le informazioni rilevanti ai consumatori, al fine di non integrare una fattispecie di omissione ingannevole. A tal proposito, uno dei punti probabilmente più delicati riguarda le recensioni online, in quanto i professionisti saranno soggetti ad un obbligo piuttosto stringente di adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni pubblicate provengano effettivamente dai consumatori. Questo obbligo richiederà un’attività di gestione e verifica delle recensioni, possibilmente con l’ausilio di fornitori terzi del servizio di raccolta e gestione delle recensioni.

Conclusioni

La disciplina sulle pratiche commerciali sleali è stata oggetto di importanti modifiche, che sono intervenute sulla Direttiva 2005/29/CE e, di riflesso, sui rilevanti articoli del Codice del Consumo. Queste modifiche sono chiaramente volte a porre fine ad alcune condotte recentemente sviluppatesi nel mondo dell’e-commerce, che la Commissione europea aveva individuato come nocive per la tutela dei consumatori online.

Resta da vedere se l’applicazione delle nuove norme a livello nazionale porterà dubbi interpretativi o se sarà agevole per gli operatori conformarsi ai nuovi obblighi, soprattutto in relazione alle recensioni online. La Commissione europea ha pubblicato degli orientamenti sull’interpretazione delle nuove norme introdotte con la Direttiva Omnibus, che dovrebbero agevolare le attività di compliance.

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