l'analisi

Il” text and data mining” nella direttiva Ue copyright: i nodi tecnici, giuridici e linguistici

Il TDM (text and data mining) è una modalità di reperimento dati collegata all’attività di ricerca e, in generale, alle attività di diffusione, studio e promozione della cultura e della scienza. A distanza di qualche anno dalla direttiva Copyright sono emerse numerose critiche di carattere tecnico e giuridico. Ecco quali

Pubblicato il 12 Apr 2023

Lorenzo Quadrini

Legal Counsel - Privacy presso Aris

Blockchain,,Security,System,,Data,Transformation,,Big,Data,,Iot,,Data,Flow,

La direttiva copyright nel mercato unico digitale (direttiva UE 2019/790 anche nota come CDSMD) ha cercato di imporre uno standard per quanto concerne la complessa disciplina del diritto d’autore, del diritto di sfruttamento e riproduzione dei dati, disciplina resa ancora più complessa dall’estrema facilità con cui oggi è possibile reperire ed utilizzare tali dati senza le opportune autorizzazioni.

Nonostante i buoni propositi e nonostante l’effettiva necessità di armonizzare le discipline europee inerenti ai diritti in parola, si sono affastellate numerose voci critiche (ed autorevoli) circa l’efficacia della direttiva, soprattutto alla luce delle divergenti scelte predisposte dagli Stati Membri al fine di integrare il testo europeo con gli ordinamenti di riferimento.

Diritto d’autore: l’eccezione di text and data mining nella Direttiva Copyright

Text and data mining, le scelte del legislatore Ue

Vogliamo qui, in particolare, esaminare la disciplina di TDM (text and data mining), ossia di estrazione di testi e dati. Si tratta di una modalità di reperimento dei dati strettamente collegata all’attività di ricerca e, più in generale, alle attività di diffusione, studio e promozione della cultura e della scienza. Gli articoli 3, 4, 5 e 6 del CDSMD fissano delle eccezioni e delle aperture, molto elastiche, al fine di preservare e riaffermare i temi centrali dell’accesso alla cultura, della preservazione del patrimonio culturale e del libero diritto all’educazione e alla ricerca. Si tratta senza dubbio di un approccio lodevole, soprattutto se contestualizzato all’interno di una direttiva europea che ha come obiettivo primario quello della regolamentazione del mercato digitale (rivelandosi quindi come una norma di stampo squisitamente economico e commerciale).

Proprio nell’ottica di coniugare il diritto di autore ed il diritto di sfruttamento commerciale delle opere intellettuali alla necessità di fruire (nei giusti spazi) di tali opere per fini didattici, culturali e scientifici, il legislatore europeo ha deciso di sintetizzare alcuni paletti, tracciando un territorio dove poter assicurare quello che è, già a partire dalla Direttiva software del 1991, un approccio culturale consolidato.

L’attività di TDM delineata negli articoli sopra riportati consiste nella riproduzione ed estrazione di testo, dati e materiali provenienti dalle opere a cui si accede. La disciplina, nell’introdurre quindi delle vere e proprie eccezioni allo standard (ossia alla protezione delle opere ed al divieto di TDM per i non autorizzati), impone agli Stati membri di disciplinare la materia in maniera da permettere ai soggetti definiti di poter usufruire dell’estrazione di dati, nell’ottica del pieno soddisfacimento del diritto di studio, istruzione e ricerca.

I nodi di carattere tecnico e giuridico

Se non possono essere mosse grandi obiezioni rispetto a questo concetto fondamentale, a distanza di qualche anno dalla direttiva sono emerse numerose critiche di carattere tecnico e giuridico. Una prima, importante critica è stata condivisa da parte della dottrina, la quale ha considerato la più diffusa interpretazione degli articoli 3 e 4 della direttiva sul mercato digitale come completamente errata, oltreché confusa sul piano linguistico. In particolare si ritiene che la lettura più comune delle eccezioni europee al copyright intenda generalizzare il termine “dati”, ammantandosi di significati sovrabbondanti rispetto alla vera ratio della disciplina. Sostanzialmente tale ricostruzione critica afferma che gran parte dei commentatori e degli interpreti della norma abbiano considerato il TDM come l’attività oggetto dell’eccezione in parola, quando al contrario il TDM è il contesto entro il quale applicare le suddette attività.

Ancora più nello specifico, quindi, secondo questa ricostruzione, il text and data mining rappresenta il fine, lo scopo, attraverso il quale i soggetti autorizzati possono proseguire con le attività di riproduzione ed estrapolazione. Il qui pro quo nasce da lontano e deriva da un comune meccanismo di crasi (anche linguistica) attraverso il quale si confonde il TDM – ossia l’analisi automatizzata di dati in formato digitale – con la pratica materiale di estrazione e riproduzione. A conferma di questo ragionamento vi è anche il fatto che il diritto sancito dal legislatore europeo parla di diritto alla riproduzione e diritto all’estrazione, già a partire dalla direttiva Banche e dalla direttiva Infosoc.

Text e Data Mining: come tutelare il database dopo la Direttiva Copyright

La difficoltà interpretativa dei termini estrazione e riproduzione

A questa prima ricostruzione, che effettivamente presenta delle problematiche, si aggiunge la difficoltà interpretativa dei termini estrazione e riproduzione, che spesso e volentieri vengono utilizzati in maniera improprio o accorpati a concettualizzazioni generiche e non rispondenti a quanto stabilito dalla normativa europea.

Ad oggi per esempio il termine estrazione è presente solamente in una direttiva CE sulle banche dati, che definisce la parola come: “trasferimento […] su un altro supporto della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una raccolta di opere, dati o altri elementi, avente determinate caratteristiche, e rientrante nella definizione di “banca dati”. Siamo di fronte, stante questa fonte normativa, ad un’applicazione molto più precisa e concreta, oltre che riferita principalmente al settore delle banche dati.

Ancora, il termine “mining”, seguendo questo filo logico, dovrebbe riferirsi non tanto all’estrazione di cui sopra (che, lo ricordiamo, rappresenta l’attività oggetto di eccezione) quanto all’analisi automatizzata di testi e di dati in formato digitale con lo scopo di generare informazioni inclusi, a titolo non esaustivo, modelli, tendenze e correlazioni. Appunto, come già affermato, il mining del TDM rappresenta il fine perseguito, ossia l’analisi automatizzata attraverso dati in formato machine readable, mentre l’estrazione rappresenta il diritto oggetto di eccezione e, ricollegandosi al TDM, l’attività materiale con la quale ottenere l’analisi in parola.

Le problematiche di stampo linguistico e tecnico

Quanto finora esposto potrebbe apparire come un ragionamento di natura quasi eccessivamente tecnica ma, al contrario, rappresenta un elemento di critica alla disposizione normativa europea di grande importanza. A prescindere dall’indubbia autorevolezza della dottrina suffragante l’iter interpretativo sopra descritto, non si può negare che il CDSMD presenti delle problematiche di stampo linguistico e tecnico. Un primo problema è la mancanza di una contestualizzazione tecnica, in assenza della quale si è costretti a ripercorrere l’utilizzo dell’uno o dell’altro termine all’interno di direttive comunitarie risalenti o non sempre perfettamente integrate con la materia in esame. Un secondo problema è la scarsa sistematicità del recepimento della direttiva, la quale è stata integrata dagli ordinamenti nazionali degli Stati Membri in maniera sovente pedissequa e ben poco attenta ad ampliare e sfruttare il grande spazio di elasticità offerto dal legislatore europeo. Da un lato, quindi, a prescindere che si sposi o non si sposi la non agevole differenza tra TDM e mezzi applicativi del TDM, non si può negare una certa approssimazione lessicale, che può indurre il lettore più superficiale ad incorrere nell’errore di considerare il fine del data mining come di per sé lesivo del diritto di copyright, con la conseguente necessità di introdurre eccezioni legislative. Dall’altro lato gli Stati Membri non si sono, per ora, mostrati abbastanza reattivi nel cogliere la palla al balzo e nell’aggiustare il tiro – basti pensare che a livello europeo ancora non esiste sostanziale omogeneità tra l’eccezione di estrazione dei dati o la licenza ad uso scientifico/culturale, con conseguenze notevoli in termini di diritto applicabile e di disciplina regolamentativa.

Conclusioni

Ad ogni modo il CDSMD rappresenta, comunque, un grosso passo in avanti nell’ambito del riconoscimento delle istanze culturali, scientifiche e didattiche dell’Unione Europea, nonché un primo punto fermo nei confronti di quelle attività necessarie per la tutela del diritto allo studio ed alla ricerca, diritto oggi notevolmente compromesso dalle (altrettanto legittime) politiche di difesa dei dati e di sfruttamento delle opere digitali. L’importante, ora, è che il passo avanti non si trasformi in un “passo di sbieco” e che il legislatore europeo, assieme a tutti i legislatori nazionali, aumentino gli sforzi per rendere la disciplina più uniforme, omogenea e soprattutto chiara non soltanto ai giuristi ma anche a tutti gli operatori.

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