diritto d'autore

Licenze collettive estese in Italia: il punto sulle collecting societies

Le licenze collettive estese saranno disponibili nel nostro paese solo per le opere fuori commercio. Si tratta comunque di un’importante innovazione, che si inserisce nel contesto di una profonda evoluzione del settore della gestione collettiva dei diritti d’autore. cosa sono e come evitare abusi

Pubblicato il 18 Ott 2021

Simona Lavagnini

avvocato, partner LGV Avvocati

copyright

Le licenze collettive estese sono un meccanismo di gestione dei diritti basato sul conferimento a una collecting society – che sia sufficientemente rappresentativa – del potere di estendere le proprie licenze anche ad autori non iscritti. Si tratta di una soluzione sviluppatasi nel secolo scorso nei paesi nordici, che mira sostanzialmente a favorire gli utilizzatori di grandi repertori (come nelle esecuzioni pubbliche di opere musicali), facendo in modo che questi possano sfruttare le opere di loro interesse concludendo un’unica licenza con una collecting society, anziché dover individuare, gestire e negoziare più licenze con diversi titolari dei diritti, e dovendo quindi sopportare costi amministrativi intuitivamente più rilevanti.

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L’introduzione in Italia delle licenze collettive estese

Finora non previste nel nostro ordinamento, le licenze collettive estese verranno introdotte a breve, a seguito dell’implementazione (ormai prossima) della direttiva 2019/790, che per la prima volta disciplina l’istituto delle licenze collettive estese a livello comunitario. La direttiva impone infatti da un lato agli Stati membri di introdurre obbligatoriamente questo istituto per la gestione delle opere fuori commercio da parte degli istituti di tutela dei patrimoni culturali, e prevede poi dall’altro lato che le licenze collettive estese possano facoltativamente essere introdotte negli ordinamenti nazionali per essere utilizzate ai fini della gestione dei diritti in alcuni ulteriori casi specifici.

L’Italia non si è avvalsa della facoltà ora citata, così che – per il momento – le licenze collettive estese saranno disponibili nel nostro territorio solo nel settore specifico delle opere fuori commercio. Si tratta tuttavia comunque di una importante innovazione, che si inserisce nel contesto di una profonda pregressa evoluzione del settore della gestione collettiva dei diritti d’autore e connessi in ambito nazionale. Da un certo punto di vista le licenze collettive estese potrebbero infatti costituire l’approdo estremo di un percorso uguale e contrario a quello adottato nel nostro ordinamento fino alla recente eliminazione del monopolio della SIAE (Società Italiana Autori ed Editori). È noto infatti che con le leggi cd. fascistissime dell’inizio del secolo scorso SIAE era stata trasformata in un ente pubblico, e dotata di una serie di poteri speciali.

In particolare, a SIAE era stata conferita una vera e propria esclusiva di intermediazione nella gestione collettiva dei diritti d’autore in base al quale gli autori dovevano obbligatoriamente rivolgersi a SIAE per la gestione dei loro diritti, potendo in alternativa solo attuare una gestione diretta. In una tale situazione gli autori erano fortemente spinti a rivolgersi a SIAE, trovandosi altrimenti pesantemente limitati a esercitare i propri diritti, soprattutto in alcuni settori. Il monopolio di intermediazione di SIAE è stato nel tempo fortemente criticato, per ragioni connesse alla violazione di norme costituzionali e si è anche discusso della governance, di SIAE, dell’esistenza di un’effettiva trasparenza e informazione nei confronti degli iscritti e degli utilizzatori.

Gli organismi di gestione collettiva dei diritti

Le critiche ora dette non hanno tuttavia fatto breccia, fino all’emanazione di un’altra importante direttiva comunitaria, la “Barnier” (2014/26), la quale ha – fra le altre cose – introdotto il principio secondo cui gli autori hanno il diritto di scegliere il soggetto a cui assegnare la gestione dei propri diritti. Dopo alcune resistenze, ciò ha provocato la caduta del monopolio di intermediazione di SIAE, attuata attraverso la modifica dell’art. 180 legge autore, secondo il quale oggi la gestione collettiva dei diritti d’autore può essere svolta, oltre che da SIAE, anche da altri organismi di gestione collettiva dei diritti.

Questi ultimi sono, secondo il d.lgs. 35/2017, soggetti che hanno, come finalità unica o principale, la gestione dei diritti d’autore o dei diritti connessi, per conto di un titolare di tali diritti, a vantaggio collettivo di questi, a condizione che soddisfino uno o entrambi i seguenti requisiti: a) siano detenuti o controllati dai propri membri; e b) non perseguano fini di lucro. In sostanza, quindi, è oggi possibile per gli autori (come già avveniva per i titolari di diritti connessi) scegliere fra più collecting society, ed è quindi astrattamente concepibile un mercato caratterizzato dalla presenza di più soggetti in concorrenza fra di loro. È innegabile tuttavia che si tratti di un settore che tende al monopolio naturale, dal momento che l’accentramento in capo alle collecting society della contrattazione dei diritti d’autore e connessi riflette l’interesse ad abbattere le difficoltà ed i costi di transazione di negoziazioni su base individuale.

La riduzione dei costi di transazione è dovuta da un lato alla riduzione delle attività di negoziazione, che riguardano un unico contraente (la collecting society), anziché i molti titolari individuali dei diritti, e dall’altro lato alla circostanza che il repertorio è molto vasto ed è in grado di consentire al titolare di utilizzare molte, se non tutte, le opere di interesse dell’utilizzatore stesso.

Un settore a rischio concentrazione

Questo sistema, che indubbiamente presenta una serie di vantaggi, dipende nella sua efficacia anche dalla concentrazione del numero di gestori collettivi che offrono le licenze, poiché la moltiplicazione dei gestori aumenta i costi, risultando nella moltiplicazione delle strutture e delle attività di amministrazione e controllo. Da qui, pertanto, la spinta generale del mercato della gestione collettiva a creare monopoli e la correlativa tendenza a bilanciare questi effetti monopolistici con l’uso dei rimedi antitrust; ma questi strumenti in alcuni casi hanno evidenziato una certa conseguente incapacità di ottenere i risultati sperati, trattandosi di un settore molto particolare. In questo contesto appare evidente l’interesse a esplorare una soluzione come quella dei meccanismi delle licenze collettive estese, che da un lato risolvono il problema della concentrazione delle collecting society e del relativo risparmio di costi di licenza per l’utilizzazione; dall’altro lato non si basano sulla creazione di monopoli ex lege e non costringono il titolare dei diritti a rimanere legato alla collecting, ben potendo l’autore stesso richiedere che le sue opere siano eliminate dalla licenza (tramite un sistema di opt-out); dall’altro lato ancora è consentita la presenza di più collecting society sul mercato, che possono perlomeno astrattamente competere, nella misura in cui la natura particolare del mercato stesso lo consenta.

Come evitare abusi

Al fine di evitare abusi è necessario che le licenze collettive estese siano attentamente disciplinate, e in questo senso l’art. 12 della direttiva 2019/790 prevede una serie di precise condizioni di applicazione. In primo luogo, le licenze collettive estese devono essere intese come un meccanismo integrativo rispetto a quello, considerato prevalente, delle licenze individuali, che può operare solo in casi limitati e specifici ove il costo dell’acquisizione dei diritti individuali presso ciascun titolare dei diritti interessato possa essere proibitivo.

Le licenze collettive estese devono inoltre rispondere a condizioni dirette a tutelare al massimo i titolari dei diritti. Anzitutto, la collecting deve essere effettivamente e adeguatamente rappresentativa dei titolari dei diritti sulla base dei mandati che siano stati alla stessa liberamente conferiti; le licenze collettive estese si devono basare su criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori; i titolari dei diritti possono comunque escludere l’applicazione delle licenze collettive estese alle loro opere, sia per tutti gli utilizzi sia per utilizzi specifici. Benché – come detto – le licenze collettive estese non siano state previste come meccanismo di generale applicazione nel nostro ordinamento, sarà interessante osservare quale prova daranno di sé in relazione alla gestione delle opere fuori commercio; e valutare – anche sulla base di questo – se non possa trattarsi di una soluzione estendibile anche ad altri settori. Certamente sarà prima necessario che il mercato italiano della gestione collettiva si assesti, a valle dell’eliminazione del monopolio di SIAE, anche per quanto riguarda l’effettiva conformità da parte delle collecting ai requisiti previsti dalla direttiva Barnier.

Difatti, la possibilità di concludere licenze collettive estese nel contesto attuale rischierebbe di compromettere l’attuale processo di apertura del mercato, favorendo il soggetto che attualmente ha una maggiore posizione rappresentativa, e senza permettere di verificare se anche altri soggetti possano acquisire una quota adeguata di mercato. Dunque, solo al termine di questo processo le licenze collettive estese potrebbero essere riconsiderate come strumento di più generale applicazione, interessante soprattutto per gli utilizzatori dei diritti, nei confronti dei quali potrebbero risolvere alcuni problemi di gestione e di costi delle licenze.

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