l'analisi

Lotta all’illegalità online, cambierà tutto col Digital Services Act: ecco come

Ciò che è illegale offline è altrettanto illegale online. Uno dei principi ispiratori del nuovo pacchetto regolatorio in ambito digitale e in particolare del Digital Services Act. Ecco le nuove responsabilità degli intermediari e in particolare di quelle dei big tech a tutela di aziende e consumatori

Pubblicato il 16 Dic 2020

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

desi 2022

Nell’annuncio da parte della Commissione del pacchetto regolatorio in ambito digitale, pubblicato ieri, si deve preliminarmente riconoscere come, dopo molti anni, sia stato finalmente accolto un principio cardine evocato più volte dall’industria dei contenuti e non solo.

Principio ben riassunto dalla vicepresidente Vestager nella conferenza stampa di presentazione delle nuove misure: ciò che è illegale offline è altrettanto illegale online.

Un passo importante, quello della nuova regolamentazione delle piattaforme digitali, che l’Europa, dopo il GDPR e la recente direttiva sul copyright, ha deciso di intraprendere, anche questa volta come apripista a livello globale.

Nuove tutele contro l’illegalità in rete nel Digital Services Act

Pur salvaguardando le normative di riferimento, ovvero la direttiva sul commercio elettronico e le già citate previsioni recentemente adottate sul fronte del copyright il Digital services act – una delle misure proposte col nuovo pacchetto – introdurrà una serie di nuovi obblighi armonizzati per i servizi digitali a livello dell’UE, attentamente calibrati in funzione delle dimensioni di tali servizi e del loro impatto, quali:

  •  norme per la rimozione di beni, servizi o contenuti illegali online;
  •   garanzie per gli utenti i cui contenuti sono stati erroneamente cancellati dalle piattaforme;
  • nuovi obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni di adottare misure basate sul rischio al fine di prevenire abusi dei loro sistemi;
  •  misure di trasparenza di ampia portata, anche per quanto riguarda la pubblicità online e gli algoritmi utilizzati per consigliare contenuti agli utenti;
  •   nuovi poteri per verificare il funzionamento delle piattaforme, anche agevolando l’accesso dei ricercatori a dati chiave delle piattaforme;
  • nuove norme sulla tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online, per contribuire a rintracciare i venditori di beni o servizi illegali;
  •  un processo di cooperazione innovativo tra le autorità pubbliche per garantire un’applicazione efficace in tutto il mercato unico.

Nuove responsabilità soprattutto per i big

Le piattaforme che raggiungono più del 10% della popolazione dell’UE (45 milioni di utenti) sono considerate di natura sistemica e sono soggette non solo a obblighi specifici di controllo dei propri rischi ma anche all’introduzione di una nuova struttura di sorveglianza. All’interno di questo nuovo quadro in materia di responsabilità si inserirà l’attività di un consiglio dei coordinatori nazionali dei servizi digitali, e la Commissione sarà dotata di poteri speciali per quanto riguarda la supervisione delle piattaforme molto grandi, anche con la possibilità di sanzionarle direttamente.

Nel dettaglio la proposta di regolamentazione è sicuramente molto articolata ed è probabile che inizi l’iter in Parlamento e nel Consiglio agli inizi dell’anno.

I contenuti del Digital Services Act sulle responsabilità degli intermediari

  • Il capo I contiene disposizioni generali, tra cui l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento e le definizioni dei termini chiave utilizzati nel regolamento.
  • Il capo II contiene disposizioni sull’esenzione della responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione. In particolare, esso comprende le condizioni per le quali i prestatori di servizi di mero trasporto, di caching e di hosting sono esonerati dalla responsabilità per le informazioni di terzi che trasmettono e memorizzano. Qui si prevede inoltre che le esenzioni dalla responsabilità non devono essere disapplicate quando i prestatori di servizi di intermediazione svolgono indagini volontarie di propria iniziativa o rispettano la legge e si stabilisce un divieto di sorveglianza generale o di obblighi attivi di accertamento dei fatti per tali prestatori. Infine, impone ai prestatori di servizi di intermediazione l’obbligo di agire contro i contenuti illegali e di fornire informazioni.
  • Il capo III stabilisce gli obblighi di due diligence per un ambiente online trasparente e sicuro, in cinque diverse sezioni.

La due diligence

La sezione 1 stabilisce gli obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi di intermediazione, in particolare: l’obbligo di istituire un unico punto di contatto per facilitare la comunicazione diretta con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il consiglio di amministrazione,  l’obbligo di designare un rappresentante legale nell’Unione per i prestatori non stabiliti in uno Stato membro, ma che offrono i loro servizi nell’Unione; l’obbligo di indicare nei loro termini e condizioni le restrizioni che possono imporre all’uso dei loro servizi e di agire in modo responsabile nell’applicazione e nell’esecuzione di tali restrizioni; gli obblighi di trasparenza in relazione alla rimozione e alla disabilitazione di informazioni considerate di contenuto illegale o contrarie ai termini e condizioni dei prestatori.

La sezione 2 stabilisce obblighi supplementari rispetto a quelli di cui alla sezione 1, applicabili ai prestatori di servizi di hosting. In particolare, tale sezione obbliga i prestatori a mettere in atto meccanismi che consentano a terzi di notificare la presenza di presunti contenuti illegali. Inoltre, se il prestatore decide di rimuovere o disabilitare l’accesso a determinate informazioni fornite da un destinatario del servizio, impone l’obbligo di fornire a tale destinatario una motivazione.

La sezione 3 stabilisce obblighi applicabili a tutte le piattaforme online, oltre a quelli di cui alle sezioni 1 e 2. La sezione specifica che non si applica alle piattaforme online che sono micro o piccole imprese ai sensi dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.

La sezione 4 stabilisce l’obbligo per le piattaforme online di fornire un sistema interno di gestione dei reclami per quanto riguarda le decisioni prese in relazione a presunti contenuti o informazioni illegali incompatibili con i loro termini e condizioni. Essa obbliga inoltre le piattaforme online a rivolgersi a organismi certificati di composizione extragiudiziale delle controversie per risolvere qualsiasi controversia con gli utenti dei loro servizi. Obbliga inoltre le piattaforme online a garantire che gli avvisi presentati dai soggetti cui è stato concesso lo status di “trusted flagger” siano trattati con priorità e stabilisce le misure che le piattaforme online devono adottare contro gli abusi.

Inoltre, questa sezione prevede l’obbligo per le piattaforme online di informare le autorità competenti nel caso in cui vengano a conoscenza di informazioni che facciano sorgere il sospetto di reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone.

Principio know your business customer

Un ulteriore passaggio importante è quello che riguarda il cosiddetto principio KYBC (know your business customer).

Le piattaforme online sono obbligate a ricevere, archiviare, fare sforzi ragionevoli per valutare l’affidabilità dei professionisti che utilizzano i loro servizi e pubblicare informazioni specifiche sui professionisti che utilizzano i loro servizi, qualora tali piattaforme online consentano ai consumatori di concludere contratti a distanza con tali professionisti.

Tali piattaforme online sono inoltre tenute a organizzare la loro interfaccia in modo da consentire ai professionisti di rispettare la normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti Le piattaforme online sono inoltre tenute a pubblicare relazioni sulle loro attività relative alla rimozione e alla disabilitazione di informazioni considerate di contenuto illegale o contrarie ai loro termini e condizioni (articolo 23). La Sezione comprende anche gli obblighi di trasparenza per le piattaforme online in materia di pubblicità online.

La sezione 4 stabilisce, in aggiunta agli obblighi di cui alle sezioni da 1 a 3, obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni per la gestione dei rischi sistemici. Le piattaforme online di grandi dimensioni sono tenute a effettuare valutazioni dei rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall’utilizzo dei loro servizi o ad essi correlati e a adottare misure ragionevoli ed efficaci per attenuare tali rischi. Esse devono inoltre sottoporsi a verifiche esterne e indipendenti. La sezione comprende anche un obbligo specifico nel caso in cui piattaforme online molto grandi utilizzino sistemi di raccomandazione o visualizzino pubblicità online sulla loro interfaccia online.

Inoltre, la sezione stabilisce le condizioni alle quali le piattaforme online molto grandi forniscono l’accesso ai dati al coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, l’obbligo di nominare uno o più responsabili della conformità per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e obblighi specifici e supplementari in materia di trasparenza.

La sezione 5 contiene disposizioni trasversali riguardanti gli obblighi di diligenza, ossia i processi per i quali la Commissione sosterrà e promuoverà l’elaborazione e l’attuazione di norme europee armonizzate (articolo 34), il quadro per l’elaborazione di codici di condotta e il quadro per l’elaborazione di codici di condotta specifici per la pubblicità online. Esiste anche una disposizione sui protocolli di crisi per far fronte a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.

Attuazione

Il capo IV contiene le disposizioni relative all’attuazione e all’applicazione del presente regolamento quali quelle riguardanti le autorità nazionali competenti, i coordinatori digitali e i meccanismi di vigilanza, quali quelli collegati ad un comitato che irroga sanzioni e dotta misure provvisorie o definitive, nonché ammende.

Una portata epocale

Come si può pertanto evincere da una prima analisi di dettaglio, l’iniziativa della Commissione è sicuramente di portata epocale e con effetti di ampia gittata.

Si tratta ora di seguire l’iter per valutare quanto sarà in grado di rendere più sicuro l’ambiente digitale.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati