Giurisprudenza

Pirateria audio-visiva, le nuove responsabilità dei provider: le sentenze italiane

La giurisprudenza ha confermato come le definizioni di ISP contenute nella Direttiva europea in tema di Ecommerce (recepita con il D.Lgs 70/03 in Italia) perdano il loro valore in considerazione della tutela di un principio più importante quale la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. Il punto sull’evoluzione

Pubblicato il 10 Dic 2020

Niccolò Lasorsa Borgomaneri

Avvocato presso studio legale Marsaglia

Marco Signorelli

Director of Strategy & Operations di DCP

pirateria online

L’aumento della domanda di contenuti multimediali, favorito dal nuovo lockdown (più o meno light a seconda delle regioni), ha parallelamente generato un incremento delle piattaforme che consentono la visione delle pay tv e degli avvenimenti in streaming a pagamento senza corrispondere alcunché, quindi in definitiva in modo non legale.

Il fenomeno in crescita della pirateria audiovisiva sta tuttavia trovando numerosi nemici nella giustizia italiana che, nell’ultimo trimestre, si è schierata in prima linea in questa battaglia con decisioni che rappresentano un unicum nel panorama europeo.

Prima di analizzarne il contenuto è necessario chiarire la tematica tecnica che è alla base delle decisioni dei Tribunali italiani.

Il contratto di fornitura di servizi in Internet e la responsabilità degli ISP

Partiamo quindi con una veloce disamina tecnico/giuridica del settore che stiamo trattando, e specificatamente degli Internet Service Provider (ISP) che sono il mezzo con cui i contenuti audiovisivi vengono diffusi illegalmente (nei casi che analizzeremo) al pubblico.

Il contratto di fornitura di servizi in Internet è il contratto col quale una parte, il provider, concede ad un’altra, il cliente, l’accesso alla rete Internet e fornisce ulteriori servizi gratuitamente o a pagamento[1].

A fronte di questa semplice definizione, il regime di responsabilità applicato agli Internet Service Provider è in continua evoluzione ed è piattaforma di interessanti dibattiti giurisprudenziali[2].

Le norme che riguardano gli ISP sono contenute nel Decreto 70/2003[3] (che ha recepito in Italia la Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo, in tema di Ecommerce[4]), e disegnano diversi gradi di responsabilità a fronte delle diverse attività che in concreto possono essere svolte dagli ISP.

La differenziazione si fonda su una tripartizione riferita alle particolarità tecniche dei Provider, potendosi distinguere le seguenti tipologie:

  • Coloro che effettuano l’attività di semplice trasporto di dati, identificati come “mere conduit”;
  • Coloro che effettuano l’attività di memorizzazione temporanea, identificata come “caching”;
  • Coloro che effettuano l’attività di memorizzazione (“hosting”) delle informazioni.

Le attività di mere conduit e di caching hanno un regime di responsabilità decisamente più lieve rispetto all’attività di hosting, considerato il periodo più elevato di permanenza delle informazioni sul sito del Provider[5].

In ogni e per tutte e tre le categorie vi è sempre la norma di protezione generale, che prevede che gli ISP non siano vincolati ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni e sulle attività da loro veicolate e neppure abbiano un obbligo di ricerca delle attività che possano essere potenzialmente illecite, dovendo unicamente:

  • informare l’Autorità Giudiziaria o quella Amministrativa avente funzione di sorveglianza, qualora siano a conoscenza di presunte attività illecite,
  • fornire senza indugio, a richiesta delle Autorità competenti, le informazioni in proprio possesso che consentano l’identificazione del destinatario dei suoi servizi, con lo scopo di individuare e prevenire le attività illecite e,
  • l’ISP è responsabile civilmente qualora, a seguito di segnalazione dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, non abbia prontamente agito per impedire l’accesso a contenuti illeciti, oppure qualora, avendo notizia del carattere illecito di un’attività esercitata per suo tramite, non abbia informato l’Autorità Competente.

Le nuove categorie di provider Internet e l’evoluzione della giurisprudenza

Con l’aumentare della complessità si sono fatte strada nuove categorie di provider Internet che risulta tecnicamente difficile assimilare alle suddette tre tipologie come ad esempio le piattaforme di audio e video streaming, wireless Internet service provider, commercial service provider (CSP), provider per la registrazione dei nomi a dominio (cd. registrar), provider che forniscono il servizio di risoluzioni di nomi a dominio (cd. dns) etc.

Le caratteristiche di questi nuovi soggetti svolgono un ruolo nel panorama degli internet service provider – incompatibile con le figure di intermediario espressamente regolate dagli articoli 15 e 16 D. Lgs. 70/2003.

Di conseguenza, l’evoluzione della giurisprudenza[6] ha portato ad ulteriori definizioni di ISP:

  • Fornitori di accesso, ossia soggetti che permettono al pubblico l’accesso ad una Rete telematica, conosciuti come access provider;
  • Fornitori di servizi, ossia soggetti che offrono agli utenti servizi di comunicazione e/o di trattamento delle informazioni destinate al pubblico, conosciuti come service provider;
  • Fornitori di contenuti, ossia soggetti che forniscono al pubblico informazioni destinate al pubblico che transitano sulla rete telematica, conosciuti come content provider.

Questa lunga, ma riteniamo necessaria, premessa aveva lo scopo non solo di fornire un’adeguata infarinatura tecnico/giuridica sulle tematiche affrontate ma anche per fondamentare un concetto di cui siamo profondamente convinti ossia che per la pirateria informatica si può usare lo stesso assioma che si utilizzava con il doping ai tempi di Armstrong ossia “che il doping (nel nostro caso la pirateria informatica) è sempre un passo avanti alla scienza medica (nel nostro caso i rimedi giuridici) che non può fare altro che inseguire”[7].

Ciò che accomuna la nuova corrente giurisprudenziale in tema di ISP è non solo l’interpretazione tecnico/giuridica dei magistrati ma anche (e forse soprattutto) l’elevata competenza tecnica dei consulenti che hanno affiancato i magistrati nelle diverse decisioni.

Vediamo perché.

Content Delivery Network (CDN) e reverse proxy: alleati “pro” pirateria

Le definizioni di ISP utilizzate fino ad ora congiuntamente al loro differente sistema di responsabilità[8] non erano più sufficienti ad arginare il sistema della pirateria digitale oggi basata su un nuovo soggetto tecnico/giuridico: il cosiddetto Content Delivery Network (CDN).

Per CDN si intende una rete di Server, collegati tra loro ed utilizzati per distribuire in Rete contenuti multimediali (come film o eventi live); è una sorta di Rete nella Rete che ha lo scopo, attraverso la ramificazione di server in giro per il globo, di migliorare il processo di consegna ai vari snodi della Rete e conseguentemente ai dispositivi (pc, tablet, cellulari) fisicamente più vicini per evitare così l’effetto imbuto; è quindi un sistema perfetto per lo streaming.

Il vero problema è che i CDN sono spesso affiancati da un’ulteriore figura funzionale all’erogazione del servizio definita reverse proxy per la protezione dagli attacchi informatici e il miglioramento delle performance dei siti: il connubio tra questi due ruoli è a oggi il miglior strumento per mascherare l’identità degli amministratori delle piattaforme pirata.

Già nel 2018 era chiaro agli esperti che questo “nuovo canale” per raggiungere il pubblico fosse lo strumento che sarebbe stato usato dai pirati informatici per arginare l’azione giudiziaria. Questo perché “con questo nuovo modello di business, però, non ci vuole molto ad aggirare una sentenza, bastano poche ore e i pirati tornano nuovamente in azione, semplicemente attivando nuove piattaforme”.

Le ordinanze dei tribunali italiani su pirateria audio-visiva

La prima decisione che vede il cambiamento di impostazione nella responsabilità degli ISP (nello specifico dei CDN) è l’ordinanza emessa del Tribunale di Roma (Sezione Impresa in data 24 Giugno 2019[9]. Più recentemente vediamo inoltre l’ordinanza (n. 42163/20) emessa del Tribunale di Milano (Sezione Impresa in data 5 Ottobre).

Nel più recente provvedimento in questione i ricorrenti erano Sky Italia e Lega Serie A, quali titolari dei diritti di ritrasmissione delle partite di calcio di serie A. Le due ricorrenti hanno richiesto un’ordinanza del tribunale per impedire a diversi CDN di fornire l’accesso a “IPTV THE BEST“, un popolare servizio IPTV che permette ai suoi utenti di vedere le partite destinate agli abbonati senza pagare alcunché.

I detentori del copyright hanno chiesto a diverse società, tra cui il provider di hosting OVH, CloudFlare di cessare il servizio e a ISP come Vodafone, TIM, Fastweb, Wind e Tiscali, di interrompere la connessione mediante il blocco a livello IP o della risoluzione dei nomi DNS dei servizi riconducibili alle infrastrutture pirata.

La difesa dei Provider si è sempre basata (e qui torniamo a quanto illustrato supra) sul fatto che non può essere qualificato come illecito la memorizzazione o, addirittura la memorizzazione temporanea (se non il mere conduit…) di contenuti, anche se poi rivelatisi illeciti.

Lo scorso settembre il Tribunale di Milano ha emesso un’ingiunzione preliminare che ordinava alle società di smettere di lavorare con il provider IPTV, indipendentemente dal nome a dominio o dall’indirizzo IP utilizzato.

Nonostante l’accanita difesa dei CDN, che ha prolungato il caso di oltre un anno, il tribunale non ha cambiato la sua posizione.

Le importanti novità giurisprudenziali

È proprio qui che il Tribunale milanese supera la vecchia giurisprudenza statuendo che ciò che rileva, prescindendo dalla definizione di ISP che si vuole dare, è la conseguenza che il comportamento faciliti l’attività illecita di infrazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Viene anche specificato come le definizioni contenute nella direttiva Europea sul commercio elettronico (2000/31/CE) sono irrilevanti in casi come questi.

L’ordinanza statuisce che i servizi dei CDN debbano essere inibiti perché contribuiscono a permettere a terzi di compiere un’azione illecita, anche se non vi è alcuna memorizzazione di dati da parte del CDN.

Il provvedimento inibitorio ha efficacia solo nei confronti dei CDN italiani ma, in teoria, ci sono motivi per applicare gli stessi concetti in tutta Europa o addirittura in tutto il mondo.

I procedimenti

Le motivazioni e gli spunti tecnico/giuridici sono già stati alla base di alcuni procedimenti[10] e specificatamente di questi ultimi giorni il Decreto del 12 novembre 2020 del Tribunale di Milano (Procedimento n. 39846/20).

In questo procedimento gli “usuali” ricorrenti Sky Italia e la Lega Nazionale di Serie A, lamentavano come fosse attualmente disponibile sulla Rete Internet una serie di servizi “pirata” per la fruizione illecita, in diretta, di tutte le partite del campionato di Serie A e che sta dilagando il fenomeno dei cosiddetti servizi di “IPTV”.

Tali siti-vetrina risultavano riconducibili a diversi fornitori di servizi di hosting che erano già stati formalmente diffidati dal permettere l’accesso agli utenti ai predetti servizi di IPTV. Inoltre le ricorrenti avevano proceduto ad informare anche i principali fornitori di servizi di connettività italiani, identificati come “mere conduit”.

Tutti i soggetti resistenti si sono difesi sostenendo di aver adempiuto a quanto previsto dal Decreto Legislativo 70/2013 con la segnalazione all’Autorità competente ma che fosse per loro impossibile procedere all’inibizione in assenza di uno specifico ordine giudiziario.

Il magistrato, alla luce di quanto sopra, ha ordinato a tutti gli ISP resistenti “di adottare immediatamente le più opportune misure tecniche al fine di inibire effettivamente a tutti i destinatari dei propri servizi l’accesso” ad una serie di siti vetrina di IPTV nuovamente sottolineando come “deve ritenersi sussistente il fumus boni iuris relativo alle violazioni dedotte, rispetto alle quali la posizione degli ISP resistenti – astrattamente non responsabili per detti illeciti ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 70/03[11] – assume rilievo in relazione alla loro qualità di intermediari, che consente comunque l’adozione nei confronti dei medesimi di ordine inibitorio a prescindere dalla sussistenza di dolo o colpa per le violazioni prospettate”.

Conclusioni

Anche in questo caso quindi la giurisprudenza conferma come le definizioni di ISP contenute nella Direttiva europea (recepita appunto con il D.Lgs 70/03 in Italia) perdano il loro valore in considerazione della tutela di un principio più importante quale la tutela dei diritti di proprietà intellettuale che non può considerare come esimente la loro qualifica di meri intermediari.

Siamo certi che queste decisioni saranno i nuovi punti cardine della giurisprudenza in tema di ISP per i prossimi anni (o forse mesi, o forse giorni vista l’evoluzione della pirateria).

_________________________________________________________________________________________

  1. Quando parliamo di Provider e della responsabilità ad essi connessa, dobbiamo considerare che i soggetti coinvolti in questo rapporto giuridico sono sempre almeno tre:a) il soggetto che mette a disposizione il servizio, il Provider, appunto, che agisce da fornitore del servizio Internet;b) gli utenti che, in qualsiasi forma, utilizzano il servizio, ossia la Rete Internet;c) i soggetti che possono vedere violati i propri diritti a seguito dell’utilizzo della Rete Internet.
  2. Già trattato in La responsabilità dell’ISP per la violazione del diritto d’autore: dal caso RTI/YOUTUBE alla delibera AGCom. In CASSANO, Giuseppe, SCORZA, Guido, VACIAGO, Giuseppe (a cura di). Diritto dell’internet. Manuale operativo.Casi, legislazione, giurisprudenza. Padova, CEDAM, 2012. Pag.425
  3. https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03070dl.htm
  4. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=CELEX%3A32000L0031
  5. Le possibilità di esclusione della responsabilità legata a coloro che compiono attività di hosting saranno quindi: a) che il provider non sia a conoscenza del fatto che l’attività compiuta sia illecita (per quanto concerne le possibili azioni risarcitorie questa conoscenza viene ridotta al concetto di manifesta illiceità dell’attività) e, b) l’immediata attivazione per la rimozione di attività illecite appena venutone a conoscenza.
  6. A noi piace pensare che sia stato il Tribunale di Bologna (Trib. Bologna 14.6.01, in Dir. Aut., 2002, 332) a fornire una diversa qualificazione giuridica degli operatori della Rete Internet
  7. https://st.ilsole24ore.com/art/notizie/2013-01-15/Lance-Armstrong-doping-150200_PRN.shtml
  8. Articoli 14, 15 e 16 del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”
  9. http://www.dcpweb.it/blog/cloudflare-finalmente-la-svolta
  10. Per ora in Italia abbiamo avuto altri provvedimenti che hanno già preso spunto da quello analizzato ed infatti una operazione condotta dalla Procura di Napoli ha portato all’oscurazione di circa 700 siti Web e di oltre 300 piattaforme IPTV pirate nel corso della partita Cagliari – Sampdoria del 7 Novembre scorso peraltro con l’aggravante che durante la partita agli spettatori “illegali” è apparso un messaggio del seguente tenore: «Questo servizio di streaming illegale è stato sottoposto a sequestro» che proseguiva con «I dati di accesso costituiscono materiale probatorio a disposizione dell’autorità giudiziaria». Quindi con anche lo spettro di una futura azione giudiziaria nei confronti degli spettatori
  11. Art. 14 (Responsabilita’ nell’attivita’ di semplice trasporto – Mere conduit-)1. Nella prestazione di un servizio della societa’ dell’informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore non e’ responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:a) non dia origine alla trasmissione;b) non selezioni il destinatario della trasmissione;c) non selezioni ne’ modifichi le informazioni trasmesse.2. Le attivita’ di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.3. L’autorita’ giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo’ esigere, anche in via d’urgenza, che il prestatore, nell’esercizio delle attivita’ di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4