l'analisi

Rider, lavoro autonomo o dipendente? Le norme e la giurisprudenza

Una recente sentenza del Tribunale di Firenze evidenzia il carattere autonomo della prestazione dei rider, ribaltando un precedente giudizio della Cassazione che applicava la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Da qui la necessità di definire i rapporti giuridici partendo dall’esame della realtà di fatto

Pubblicato il 19 Feb 2021

Stefano Saglimbeni

Avvocato, presso studio legale Pacchiodo & Associati in Torino

Deliveroo

La tutela dei lavoratori e degli operatori delle piattaforme digitali è un tema controverso e di grande interesse; tra questi, è di grande attualità e notorietà la figura dei ciclo–fattorini, comunemente chiamati riders.

La categoria, esponenzialmente cresciuta nel numero con la diffusione degli applicativi sviluppati su piattaforme digitali, ha avuto un inevitabile ulteriore sviluppo nei recenti tempi quale diretta conseguenza delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica.

Tuttavia, tale tipologia di lavoratori ha iniziato a porre rilevanti questioni in epoca di gran lunga antecedente alla pandemia.

Il nostro ordinamento giuridico, in anticipo su altri anch’essi fortemente interessati dal fenomeno, disciplina l’attività sulla base del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, provvedimento recentemente integrato e modificato dalla legge 2 novembre 2019, n. 198 di conversione al decreto – legge n. 101 del 2019.

​Posto tale quadro normativo, si segnala la Circolare n. 17 del 19 novembre 2020, con cui il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce significativi chiarimenti, anche di carattere interpretativo, sull’intero corpus con particolare riferimento al tema della tutela del lavoro dei ciclo-fattorini operativi presso piattaforme digitali.

Riders, troppe le falle nella nuova legge: una nuova occasione mancata

Le modalità operative della prestazione

Ai fini dell’attribuzione delle tutele da lavoro dipendente è opportuno, in primis, verificare le concrete modalità operative della prestazione; in particolare, risulterà applicabile l’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, con conseguente operatività della disciplina del rapporto di lavoro subordinato classico, laddove concorrano i seguenti fattori:

  • Le modalità esecutive della prestazione risultino definite dal datore attraverso la piattaforma;
  • Il lavoratore svolga la prestazione lavorativa con continuità e con prevalenza dell’attività personale propria.

Nel caso contrario in cui l’operatore svolga la propria attività con modalità di tipo occasionale, andrà applicato il Capo V bis del D. Lgs. n. 81/2015.

L’inquadramento dei lavoratori

Il datore di lavoro operativo tramite piattaforma dovrà dunque compiere una attenta riflessione di carattere generale sulla propria struttura organizzativa e, in chiave particolare, sulla modalità effettiva di collaborazione lavorativa intrattenuta con la singola risorsa umana. Il preciso inquadramento in ambito giuslavoristico è, difatti, la base per evitare fastidiosi ricorsi avanti al Giudice del Lavoro.

D’altro canto, esistono strade alternative alla tutela giurisdizionale quali l’intervento ai servizi ispettivi e di vigilanza.

Il compenso

In merito al compenso del lavoratore, la definizione viene rimessa ai contratti collettivi i quali opereranno secondo criteri oggettivi di determinazione basati sulla modalità di svolgimento della prestazione e sulla tipologia di organizzazione adottata dai committenti.

In ogni caso, in assenza di contrattazione collettiva, andrà garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti, oltre un’indennità non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Censurata la previsione del compenso sulla sola base del numero di consegne effettuate.

Le previsioni del DL Riders

Ancora, il D.L. Riders del 2019 prevede per i contratti di lavoro la necessaria prova scritta; allo stesso tempo, in fase precontrattuale, il datore è tenuto alla massima informazione e trasparenza, dovendo fornire al lavoratore tutti gli elementi utili alla tutela dei propri interessi.

In caso di mancato rispetto della forma scritta, il lavoratore ha diritto a una indennità determinata equitativamente, secondo parametri precisi e predeterminati.

Altro aspetto fondamentale concerne il divieto di discriminazione, con particolare riferimento alla tutela della libertà e della dignità del lavoratore prevista per i lavoratori subordinati.

Ancora, l’art. 47-septies garantisce ai riders la copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

La giurisprudenza

Svolta la premessa di massima sulla situazione normativa attuale, è di interesse ripercorrere la vicenda giudiziaria che ha stabilito la prima significativa tutela in materia, applicando la normativa antecedente alla riforma del 2019.

Alcuni operatori si sono rivolti al Tribunale per chiedere l’accertamento del rapporto di lavoro subordinato, con riferimento alle mansioni svolte in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In primo grado la domanda è stata respinta così come in Appello dove, tuttavia, è stata ritenuto applicabile l’art 2 del dlgs n. 81/2015, con conseguente riconoscimento in capo ai lavoratori alle differenze retributive richieste.

La Corte di Appello, in particolare, ha descritto il rapporto di lavoro dei riders alla stregua di un terzo genere a metà strada tra il lavoro subordinato e i contratti di co.co.co, per la etero-organizzazione dell’attività, per tempi e i luoghi e per il carattere continuativo della prestazione.

Tale impostazione è stata superata dalla Corte di Cassazione; il Massimo Collegio, con la sentenza n. 1663 del 2020, ha, in particolare, evidenziato che il comma 1 dell’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, “Collaborazioni organizzate dal committente”, afferma: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.”

Il provvedimento del 2019, intervenuto proprio per tutelare il lavoro attraverso le piattaforme digitali, non risultava, infatti, all’epoca applicabile in quanto privo di efficacia retroattiva. La Corte, con un’operazione interpretativa, ha dunque anticipato la tutela prevista dal provvedimento del 2019.

Al di là di garanzie, dunque, apparentemente consolidate, è sempre opportuno, anzi necessario, definire i rapporti giuridici partendo dall’esame della realtà di fatto, senza pertanto cadere nella tentazione in rischiose etichettature aprioristiche.

In questo senso, si registra la recentissima sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro – l’organo di giustizia ha respinto le richieste presentate da alcune sigle sindacali ai danni di un’impresa operatrice del settore, stabilendo in capo alla figura del rider la natura di lavoratore autonomo. Per effetto di ciò, sarebbe stata dunque respinta la domanda di annullamento dei contratti individuali intercorrenti tra l’azienda e i prestatori.

Sulla base degli elementi portati in causa, il Giudice avrebbe evidenziato il carattere spiccatamente autonomo della tipologia di prestazione, trattandosi di attività lavorativa caratterizzata dalla facoltà, attribuita al lavoratore, di decidere individualmente se e quando lavorare, senza dovere rendere giustificazione alcuna. Su tale scorta sarebbe stata dunque sancita l’inapplicabilità ai rapporti oggetto di causa dell’art. 28 della legge n. 300 del 1970.

Conclusioni

Al di là del clamore giornalistico che la decisione, si ribadisce recentissima, ha immediatamente comportato, è comunque opportuno attendere maggiori approfondimenti e, in particolare, la lettura della motivazione integrale, senza cadere nella tentazione di trarre conclusioni affrettate. Al di là delle previsioni legali astratte e dei precedenti giurisprudenziali, le ragioni della maggiore o minore tutela debbono trovare fondamento nelle circostanze di fatto e, necessariamente, nella loro prova.

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