DPCM 21 gennaio 2022

Senza Green Pass chiusi in casa o quasi: tanti dubbi sul decreto 21 gennaio

Ridotte al minimo le attività consentite senza il possesso del green pass, con il decreto 21 gennaio. Che suscita parecchie perplessità giuridiche e fa dubitare del senso di questo insistere sullo strumento green pass, più di altri Paesi con pari o inferiori livelli di vaccinazione

Pubblicato il 24 Gen 2022

Lorenzo Giannini

Consulente legale privacy e DPO

green pass 21 gennaio

Con il provvedimento del 21 gennaio scorso il Governo ha ridotto al minimo le attività consentite senza il possesso del green pass, mentre tra le diverse scelte fatte nei vari Stati c’è chi – Gran Bretagna in testa[4] – ha addirittura annunciato l’abbandono delle certificazioni verdi e l’allentamento o la fine delle restrizioni. Siamo tra i Paesi con più vaccinati in Europa ma anche tra quelli che più insistono sul green pass: una stranezza.

Possiamo cominciare da questo elemento contrastante ad analizzare il DPCM 21 gennaio, che tanti dubbi può suscitare.

Le attività consentite senza green pass

Com’è ormai noto, il DPCM trae origine dalla necessità di definire il perimetro delle attività ritenute necessarie “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona”, per l’accesso alle quali non viene richiesto il possesso di alcun tipo di “Certificazione verde Covid-19”, così come previsto a seguito dell’introduzione del comma 1-bis dell’art. 9-bis D.L. 52/2021, ad opera del recente decreto legge 1/2022 (art. 3). Al contrario, per i pubblici uffici, i servizi postali, bancari e finanziari, nonché per le attività commerciali non ritenute essenziali per le esigenze primarie della persona, il medesimo articolo prevede che a far data dal prossimo 1° febbraio e fino al 31 marzo 2022 (attuale termine dello stato di emergenza), sarà necessaria la presentazione della certificazione verde all’accesso.

Prendendo in esame il contenuto del DPCM (con efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2022), viene consentito l’accesso senza green pass al fine di soddisfare:

  • Esigenze alimentari e di prima necessità, attraverso l’accesso alle seguenti attività commerciali di vendita al dettaglio:
    • Esercizi specializzati e non specializzati di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
    • Di prodotti surgelati;
    • Di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
    • Di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
    • Di articoli igienico-sanitari;
    • Di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
    • Di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
    • Di materiale per ottica;
    • Di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.
  • Esigenze di salute, attraverso l’accesso sempre consentito per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici, alle strutture sanitarie e sociosanitarie, nonché a quelle veterinarie per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura.
  • Esigenze di sicurezza, attraverso l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, per lo svolgimento di attività istituzionali indifferibili, nonché di prevenzione e repressione degli illeciti.
  • Esigenze di giustizia, attraverso l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di perone minori di età o incapaci, nonché per lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui sia necessaria la presenza della persona convocata.

I controlli a campione

Inoltre, il secondo comma dell’articolo 1 del provvedimento stabilisce come il rispetto delle misure, e dunque lo svolgimento dei controlli, venga assicurato dai titolari delle attività commerciali e dai responsabili dei servizi sopra menzionati, con verifiche anche a campione.

Permessi acquisti non alimentari nello stesso punto vendita?

Attenendoci alla mera lettura del decreto, pertanto, discende ad esempio la necessità per un supermercato di verificare all’ingresso se ciascun cliente sprovvisto di green pass acceda al fine di acquistare beni utili a soddisfare esigenze alimentari e primarie, salvo poi non permettergli l’acquisto di certi articoli nel caso in cui, al momento del pagamento, si scoprissero non essere conformi a tale giudizio. Il tutto, con immaginabili ripercussioni negative sia sotto il profilo della gestione operativa del punto vendita, sia sotto il profilo sanitario, posto che il divieto di acquistare certi articoli non potrebbe a quel punto eliminare l’avvenuto accesso del soggetto al supermercato per finalità diverse da quelle a lui consentite. Senza contare l’intollerabile criterio del tutto arbitrario – in ragione della genericità con cui è stata scritta la norma – riservato a chi è chiamato a effettuare i controlli al fine di stabilire cosa possa considerarsi o meno idoneo a soddisfare le esigenze primarie della persona.

A queste criticità, rispetto alle quali si sono sollevate numerose critiche dal primo momento in cui la bozza del provvedimento è iniziata a circolare sul web, Palazzo Chigi ha posto rimedio mortificando per l’ennesima volta il principio di gerarchia delle fonti del diritto, attraverso la pubblicazione di una FAQ, strumento usato e abusato nella fase emergenziale viepiù impropriamente nobilitato al ruolo di fonte giuridica[5].

Anche sul piano sostanziale “la toppa è peggiore del buco”, dato che viene prevista la possibilità di accedere ai richiamati esercizi commerciali esenti dal green pass per “l’acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie” individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Pertanto, oltre a contraddire sul nascere il provvedimento stesso, tanto nella ratio quanto nel suo contenuto, si crea la condizione per cui, ad esempio, venga richiesto il possesso della certificazione verde per l’acquisto di un quaderno in una cartolibreria, mentre per il medesimo acquisto in un supermercato no.

Oltre all’assurdità sotto il profilo logico, prima ancora di quello sanitario, non si può non riflettere anche sulle conseguenze negative sul piano economico per i piccoli esercizi commerciali, già martoriati dall’attuale contesto pandemico nonché dall’esponenziale aumento dei costi energetici: il tutto a vantaggio della GDO e del commercio online. Il “sorriso” impresso nel logo di uno tra i principali e più famosi player dell’e-commerce non potrà che crescere.

Niente prelievo pensione senza green pass

Occorre poi dar conto di come nella versione finale del decreto non sia stata ritenuta esigenza essenziale e primaria la “riscossione, presso gli sportelli delle Poste e degli istituti di credito abilitati, di pensioni o emolumenti comunque denominati non soggetti ad obbligo di accredito”, presente invece nella bozza del provvedimento. L’incongruenza sul piano logico, pur lapalissiana, si coglie con un esempio: non sarà possibile ritirare fisicamente la pensione senza green pass, ma sarà consentito accedere senza certificazione a un supermercato per acquistare un portachiavi.

Il suggerimento di considerare modalità alternative per il ritiro della pensione, come ad esempio quella legata all’accreditamento sul conto corrente con ritiro del contante presso sportelli automatici, deve fare i conti con il forte tasso di analfabetismo digitale che purtroppo connota il nostro Paese[6], proprio nella fascia più anziana della popolazione, quella maggiormente interessata da questo aspetto.

Al più, sarebbe possibile riflettere sulla possibilità di delegare al ritiro un soggetto terzo o sulla circostanza per cui l’obbligo vaccinale previsto ex art. 4-quater D.L. 44/2021 (obbligo inserito dall’articolo 1 del recente D.L. 1/2022) per i cittadini italiani e stranieri ultracinquantenni residenti in Italia, qualora rispettato, elimini alla radice il problema, rendendo tali soggetti muniti di green pass.

Considerazioni che tuttavia non bastano a cancellare l’illogicità della misura alla luce di quanto riportato in premessa, nonché delle doverose riflessioni in tema di diritti e libertà dell’individuo che, in ragione della sede che ci ospita, è senz’altro opportuno demandare ad altra trattazione.

Un fiume di decreti

Infine, non si può sottacere come il DPCM in commento rappresenti il quarto provvedimento emanato in meno di un mese[7] in tema di green pass. Circostanza che non va certo a vantaggio di pubbliche amministrazioni, imprese e, più in generale, dei cittadini, costretti a fare i conti con una pandemia normativa oltre che con quella sanitaria.

In conclusione

Infine, su un piano più generale: era il 22 luglio scorso quando, a seguito del Consiglio dei Ministri con cui era stata stabilita l’estensione dell’obbligo di green pass per l’accesso in svariati ambiti di attività, il Presidente del Consiglio Mario Draghi si presentava in sala stampa affermando come tale strumento rappresentasse la “garanzia di ritrovarsi tra persone che non sono contagiose”[1]. Ebbene, l’attuale livello di diffusione del contagio, unito al profilo ora qualitativo (in ragione delle sue versioni “base”, “rafforzata” e “booster”) ora quantitativo (in ragione del suo crescente utilizzo in qualsiasi ambito della vita sociale e lavorativa) dell’impiego delle “Certificazioni verdi Covid-19” avvenuto negli ultimi mesi, suggeriscono ben altro.

Con l’84% della popolazione italiana almeno parzialmente protetta[2] e la quarta ondata che galoppa anche tra i possessori di green pass “rafforzato” (ottenibile solo a seguito di vaccinazione e guarigione) la “garanzia” asserita dal capo dell’Esecutivo non sembra possa affatto dirsi tale e, di riflesso, il green pass non pare essere – oggi tanto più di ieri – strumento adeguato ad arginare il contagio e a soddisfare garanzie di sicurezza sotto il profilo sanitario.

Anzi, ne appare avulso – anche in ragione dei paradossi applicativi già sottolineati in un precedente intervento[3] e degli ulteriori affrontati in questo– per abbracciare piuttosto una finalità deterrente rispetto alla scelta, del tutto legittima, sotto il profilo segnatamente giuridico (fatte salve le ipotesi in cui l’obbligo vaccinale sia stato previsto), di coloro che hanno deciso di non sottoporsi a vaccinazione.

Note

[1] Conferenza stampa del Presidente Draghi e dei Ministri Cartabia e Speranza | www.governo.it.

[2] Sotto il profilo della vaccinazione: 79,83% con ciclo vaccinale primario completato; 50,55% con terza dose (c.d. booster) ricevuta. Dati aggiornati al 23 gennaio 2022: Il vaccino anti covid in Italia in tempo reale | Il Sole 24 ORE

[3] Cfr. Decreto green pass lavoro: cosa cambia per le aziende con la conversione in legge – Cyber Security 360

[4] Covid: Face mask rules and Covid passes to end in England – BBC News

[5] Sull’opinabile valore delle FAQ come fonti del diritto, cfr. anche con un mio precedente intervento: Decreto green pass lavoro: cosa cambia per le aziende con la conversione in legge – Cyber Security 360.

[6] Sul punto, cfr. https://www.agendadigitale.eu/cittadinanza-digitale/alfabetizzazione-digitale-dopo-il-covid-e-necessaria-ecco-perche.

[7] Nell’ordine: D.L. 221/2021, D.L. 229/2021, D.L. 1/2022, DPCM 21 gennaio 2022.

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