La Commissione UE ha proposto una revisione della regolamentazione farmaceutica dove – per i medicinali innovativi – sono annunciate scelte che prefigurano un impatto di mercato non banale.
La proposta, presentata ad aprile, consta di due interventi legislativi complementari fra loro:
- riforma di una pluralità di istituti della legislazione farmaceutica, fra cui l’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), il monitoraggio, l’etichettatura per tutti i medicinali autorizzati a livello europeo e nazionale (strumento prescelto: una nuova direttiva UE);
- introduzione di norme nuove per i medicinali innovativi, inclusa la gestione delle carenze di approvvigionamento di medicinali critici (strumento prescelto: un nuovo Regolamento UE). Gli obiettivi sono: garantire l’accesso dei pazienti a medicinali innovativi; sostenere l’innovazione anche nelle aree di bisogni terapeutici insoddisfatti; migliorare la sicurezza delle catene di approvvigionamento anche in periodi di crisi; adattarsi agli sviluppi scientifici e tecnologici; ridurre gli eccessivi oneri normativi.
Il contesto della riforma
Nel triennio 2020-2022, sotto lo shock del Covid-19, l’attenzione collettiva si è focalizzata sulla capacità di comprensione tempestiva e gestione efficiente delle pandemie, e sul vaccino come elemento di prevenzione. Sottotraccia, però, è maturata un’altra consapevolezza. La salute collettiva può essere presidiata solo se ci sono abbastanza medicinali e se questi sono adatti a curare tutte le malattie, se i loro costi e la loro distribuzione non sacrificano fasce sociali o aree territoriali svantaggiate, se la ricerca clinica cresce in quantità e anche in attendibilità, grazie a strumenti aggiornati di condivisione delle sue premesse e dei suoi risultati.
Nel frangente storico che viviamo, molte iniziative dell’Unione Europea riguardanti il mondo farmaceutico perseguono obiettivi di bilanciamento sostenibile. Ad esempio, si cerca un equilibrio fra la protezione dell’investimento e dei risultati di chi si impegna nello sviluppo di medicinali nuovi e la necessità di favorire la concorrenza, fra l’esigenza di fare impresa senza eccessivi lacci (tipica chi investe, produce e vende) e l’esigenza di garantire la salute pubblica attraverso un regime di autorizzazioni e controlli.
Anche se il grande pubblico lo ignora, sono tuttora numerose le malattie per le quali ci sono ritardi scientifici (ad esempio, conoscenza limitata, ricerca di base limitata) o per le quali l’interesse commerciale è ridotto (ad esempio le malattie rare). Di conseguenza, per alcune malattie anche gravi, come alcuni tumori o alcune malattie neurodegenerative, mancano ancora trattamenti soddisfacenti. Ci sono più di 6 000 malattie rare note. Per il 95 % di esse, attualmente, non esiste alcuna opzione terapeutica.
Perciò, uno spazio di crescente interesse è occupato da quei medicinali che sono valutati dagli enti preposti nei vari Stati (in Italia, dall’AIFA) come innovativi. La valutazione secondo cui un medicinale è innovativo si basa sul bisogno terapeutico, sul valore terapeutico aggiunto e sulla robustezza delle prove scientifiche sottoposte a supporto della richiesta di innovatività. In Italia, questi medicinali essere resi immediatamente disponibili ai pazienti, anche in assenza di formale inserimento nei prontuari terapeutici ospedalieri regionali.
La proposta Ue
I produttori di medicinali possono proteggere le loro invenzioni col sistema di diritti di proprietà industriale, fra cui le norme sui brevetti (che hanno reso possibile, in tempi recenti, il brevetto unitario europeo), il Regolamento UE 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (“CCP”), in Italia il codice della proprietà industriale, ecc. Lo fanno scegliendo volta per volta gli strumenti che reputano più adatti.
Questa protezione legale è rafforzata per i medicinali innovativi, mediante una disciplina volta a salvaguardare e promuovere l’innovazione e a compensare rischi affrontati e costi sostenuti. Ad esempio, in base all’all’art. 8.1 del Regolamento CE 141/2000, le imprese titolari dell’autorizzazione all’AIC di un medicinale innovativo relativo a malattie rare godono di un’esclusiva commerciale di 10 anni dal momento in cui viene attribuita l’AIC. Vi è un espresso divieto all’UE e agli Stati membri di concedere altre AIC per medicinali “simili” con le stesse indicazioni terapeutiche. Quest’esclusiva comprende 8 anni di protezione normativa dei dati (compresi i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche) più altri 2 anni di protezione del mercato. Durante questi 10 anni complessivi di esclusiva commerciale, l’Agenzia Europea dei Medicinali (EMA) e gli omologhi enti nazionali (in Italia, l’AIFA) non possono accogliere richieste di AIC o di estensione dell’AIC per la stessa indicazione terapeutica riguardo a un medicinale simile.
Finché un medicinale viene commercializzato da chi per primo lo ha sviluppato, prodotto e commercializzato e che su di esso ha ottenuto una privativa industriale, è inevitabile che il suo costo sia più alto. L’abbassamento dei prezzi è legato alla possibilità per gli utenti di acquistare un medicinale generico, cioè un farmaco che ha:
- la stessa composizione qualitativa e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale di riferimento,
- un’equivalenza terapeutica con il medicinale di riferimento, dimostrata da appositi studi clinici.
E finché permane l’esclusiva commerciale per il medicinale di riferimento, le aziende eventualmente interessate a produrre e commercializzare l’equivalente non possono fare riferimento ai dati (risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche sul medicinale di riferimento). Quindi, non sono in condizione di ottenere l’AIC per il medicinale equivalente, o generico.
Verso la compressione del periodo di protezione normativa per i medicinali innovativi
La proposta della Commissione UE del 26 aprile 2023 punta a comprimere il periodo di protezione normativa per i medicinali innovativi da 10 a 8 anni, che comprenderebbero 6 anni di protezione dei dati, più 2 anni di protezione del mercato. Per controbilanciare la riduzione, la proposta prevede la possibilità di una proroga – se il prodotto risponde a determinati obiettivi di sanità pubblica – fino a un massimo di 12 anni per i medicinali innovativi. Tale proroga (nella proposta) potrà essere ottenuta a condizione che le imprese commercializzino il medicinale in tutti gli Stati membri (+ 2 anni), che il medicinale risponda a un’esigenza medica insoddisfatta (+ 6 mesi) o che vengano svolte sperimentazioni cliniche comparative (+ 6 mesi). Un ulteriore anno di protezione dei dati potrà essere concesso se il medicinale è in grado di curare anche altre malattie.
Quanto ai medicinali innovativi per le malattie rare, la durata standard dell’esclusiva commerciale sarà di 9 anni, con ulteriori periodi di esclusiva se il medicinale incontra un’urgente esigenza medica insoddisfatta (1 anno), se il produttore lo commercializza in tutti gli Stati membri (+ 1 anno) oppure (fino a 2 anni supplementari) se sviluppa nuove indicazioni terapeutiche per un medicinale utile per trattare una malattia rara, ma privo di un adeguato spazio di mercato (cd. “farmaco orfano”), che è già stato autorizzato. I periodi regolamentari di produzione potranno così raggiungere un massimo di 13 anni, rispetto ai 10 anni attuali.
La proposta di modificare la disciplina dell’esclusiva ha visto la contrarietà di alcuni Stati membri (come la Germania), ma la Commissione UE ha tenuto il punto, insistendo sulla necessità di assicurare la disponibilità più rapida di medicinali generici e biosimilari.
Le altre misure in cantiere per sostenere lo sviluppo di medicinali innovativi
Nel percorso di approvazione del pacchetto (che vedrà coinvolti il Parlamento UE e il Consiglio UE) vedremo se queste resistenze troveranno nuova linfa e se porteranno a modifiche. Va detto che per sostenere lo sviluppo di medicinali innovativi, la Commissione UE ha messo in cantiere altre misure: accorciare il processo di autorizzazione dei nuovi medicinali grazie a procedure semplificate e alla ristrutturazione dell’EMA, fare sì che gli sviluppatori di medicinali innovativi ricevevano consulenze sul loro prodotto anche anni prima di presentare una domanda di AIC, erogare incentivi speciali per quei medicinali che rispondono a elevate esigenze mediche insoddisfatte nel caso delle malattie rare.
Da quanto visto, emerge l’intreccio che esiste fra il percorso dell’AIC del medicinale innovativo, la tutela dell’esclusiva commerciale sul medicinale innovativo, la possibilità per altre case farmaceutiche di chiedere l’AIC per il medicinale generico (da un lato) e le sperimentazioni cliniche effettuate per il medicinale innovativo di riferimento (dall’altro). La consultazione dei dati relativi alle sperimentazioni cliniche svolte sui medicinali è un tema sempre centrale, per tutti i medicinali; lo è ancor di più, se possibile, per i medicinali innovativi, per aspetti di enorme interesse collettivo che vanno al di là della richiesta di AIC per i medicinali generici, come ad es. l’attendibilità stessa degli studi clinici. Infatti, l’analisi di questi dati, ove possibile, permette di cogliere aspetti importanti come la validità scientifica dei criteri di arruolamento dei pazienti e la considerazione data ai pazienti coi quali il medicinale oggetto di sperimentazione clinica funzionava meno.
La disciplina delle sperimentazioni cliniche non è toccata dalla proposta della Commissione UE, perché è stata oggetto di una importante riforma nel 2014, con il Regolamento sulle sperimentazioni cliniche (UE) 536/2014, la cui applicazione purtroppo è slittata dalla data inizialmente prevista (maggio 2016) al 31 gennaio 2022.
Dal 31 gennaio 2023, è diventato obbligatorio inviare le domande iniziali di autorizzazione degli studi clinici (in tutti gli Stati membri dell’UE) attraverso il Clinical Trials Information System (CTIS), cioè la piattaforma dell’EMA che permette il monitoraggio delle sperimentazioni cliniche. È, dunque, da tempi recentissimi che il CTIS è divenuto (per gli sponsor e per le autorità di regolamentazione delle sperimentazioni cliniche) il punto di accesso unico per la presentazione e la valutazione dei dati delle sperimentazioni cliniche. Entro il 31 gennaio 2025, dovranno essere trasferiti al CTIS tutti dati delle sperimentazioni in corso approvate non già ai sensi del Regolamento (UE) 536/2014, ma ai sensi delle leggi attuative della direttiva 2001/20/CE.
Conclusioni
I temi della promozione di grandi sperimentazioni cliniche internazionali da sviluppare in contesto accademico e del confronto sui contenuti tra gli stakeholder (sponsor, ricercatori, pazienti, ecc.) per migliorare le ricerche cliniche anche dal punto di vista metodologico sono assi portanti del piano strategico pluriennale 2022 – 2026 ACT EU per la trasformazione delle sperimentazioni cliniche in Europa, promosso dalla Commissione UE, dall’EMA e dalla rete delle Agenzie del farmaco degli stati membri (HMA).
Per questo 2023, ACT EU prevede la creazione di una piattaforma multi-stakeholder (MSP), in cui gli stakeholder delle sperimentazioni cliniche possano, attraverso un dialogo costante, identificare i progressi scientifici, metodologici e tecnologici pertinenti per sviluppare le sperimentazioni cliniche nell’UE.
Molto si sta muovendo, con un’accelerazione improvvisa; molto merita di essere monitorato e studiato.