l'analisi

GDPR e medico competente, luci ed ombre di un ruolo complesso

La figura del medico competente oscilla nelle diverse interpretazioni tra titolare autonomo e responsabile del trattamento. Vediamo perché, sulla base del trattamento dati sulla salute, andrebbe considerato pienamente come un titolare autonomo nell’organizzazione e distribuzione dei ruoli, in ottica di accountability

Pubblicato il 14 Nov 2019

Andrea Lisi

Coordinatore Studio Legale Lisi e Presidente ANORC Professioni

Anna Rahinò

avvocato, contributor D&L Department

La realtà virtuale (VR) in sanità

Nonostante i molteplici tentativi di inquadrare in maniera chiara ed esaustiva la figura del medico competente[1] tra quelle istituzionalmente previste dalla disciplina in materia di trattamento di dati personali, permangono ancora molti dubbi e perplessità su quale possa effettivamente essere la migliore e più corretta interpretazione delle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice Privacy, come aggiornato dal D.Lgs. 101/2018.

Una figura, quella del medico competente, che – come accade per soggetti professionalmente simili o comunque in ambiti contigui – oscilla e vacilla nelle diverse interpretazioni tra titolare autonomo e responsabile del trattamento. È doveroso, per meglio comprendere la posizione del medico del lavoro, soffermarsi sul trattamento dei dati relativi alla salute.

Dati relativi alla salute: i chiarimenti del garante

In risposta all’esigenza di alcuni operatori del settore, soggetti istituzionali, responsabili della protezione dei dati e interessati al trattamento, che hanno sollevato l’esigenza di avere precisazioni in merito al mutato assetto di tale ambito della disciplina, il 7 marzo 2019 il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso il provvedimento n. 55 per fornire “Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario”.

Il Garante ha inteso promuovere la consapevolezza e favorire la comprensione ad un vasto pubblico dei rischi, delle norme, delle garanzie e dei diritti connessi ai trattamenti, nonché degli obblighi imposti ai titolari e ai responsabili del trattamento[2].

Ebbene, come sappiamo, il legislatore europeo ha prestato una specifica attenzione ai dati relativi alla salute e li ha inseriti tra le “categorie particolari di dati personali” ai sensi dell’art. 9, par. 1, GDPR. In particolare il consenso non è obbligatorio per legittimare il trattamento di questa tipologia dei dati “se necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità”[3].

È bene specificare che per le finalità di cura i dati sanitari possono essere trattati esclusivamente da un professionista soggetto al segreto professionale, ovvero sotto la sua responsabilità, o ancora da persone in ogni caso soggette all’obbligo di segretezza[4].

Il ruolo del medico competente

Ed è qui che entra, appunto, in gioco il ruolo del medico competente: un professionista in possesso di titoli e dei requisiti previsti dal TUSL, che collabora con il datore di lavoro. Il TUSL obbliga i lavoratori, nell’adempimento dell’obbligo generale di prendersi cura della propria salute e sicurezza, a sottoporsi ai controlli sanitari previsti per legge o comunque disposti dal medico competente.

Tali controlli costituiscono la cosiddetta “sorveglianza sanitaria”, definita in maniera consolidata un obbligo in capo al datore di lavoro che partecipa e collabora con il medico competente, ma non si può sostituire a quest’ultimo.

In altre parole, il datore di lavoro deve solo invitare i propri lavoratori a visita medica.

La sorveglianza sanitaria è un trattamento effettuato dal medico secondo disposizioni di legge ed è finalizzato alla tutela della salute del lavoratore.

Inoltre, il D.Lgs. 81/08 assegna al medico competente l’obbligo della tenuta delle cartelle sanitarie per ciascun dipendente in locali concordati con il datore, avendo pieno e assoluto controllo delle stesse (di fatto il datore di lavoro non ha alcuna autorità sulla visibilità della documentazione dei dipendenti, non avendo alcuna base giuridica che legittimi il trattamento in chiaro dei dati sanitari, se non verificare l’idoneità a svolgere la mansione lavorativa assegnata).

Al termine del periodo lavorativo, il D.Lgs. 81/08 assegna al medico competente il compito di consegnare una copia della cartella al dipendente e l’originale sigillato al datore di lavoro. È quest’ultimo che dovrà garantire la conservazione della cartella sanitaria del dipendente per ulteriori 10 anni.

Medico competente: solo un semplice responsabile del trattamento?

A questo punto sorge il dubbio che si ritrova in alcuni commenti pur ben argomentati: il fatto che il titolare del trattamento deleghi al medico competente delle attività a cui è obbligato ex lege può implicare che si possa considerare quest’ultimo (che opera con un particolare dovere di riservatezza, segreto professionale e tutela della sicurezza dei dati personali) come un semplice responsabile del trattamento?

In realtà, dovrebbe essere chiaro che il medico competente, per le sue caratteristiche e il suo ruolo disciplinato da disposizioni di legge, non si limiti a effettuare un’attività meramente esecutiva di trattamento, ma anzi deve trattare i dati in piena autonomia professionale e secondo una propria deontologia, quindi andrebbe, a nostro avviso, considerato pienamente come un titolare autonomo nell’organizzazione e distribuzione dei ruoli, in ottica di accountability.

Il fatto che un medico o un altro professionista possa lavorare su accordo o contratto per altro soggetto non implica di certo la perdita di indipendenza e professionalità del ruolo.

Di fondamentale importanza è, infatti, la finalità del trattamento che non viene, in alcun modo, indicata dal datore di lavoro al medico competente: quest’ultimo può agire in totale autonomia. Non occorre perciò confondere l’obbligo contrattuale di svolgere una mansione professionale con la piena autonomia nel finalizzarla anche nel rispetto del trattamento dei dati personali, tant’è che l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, sono di competenza esclusiva del medico del lavoro.

A questo si aggiunga che la consegna dell’esito degli accertamenti medici (i quali rimangono e devono rimanere sconosciuti al datore di lavoro) non può essere qualificata come subordinazione o semplice esecuzione di un’istruzione. Ininfluente appare, inoltre, sdoppiare i ruoli del medico competente a seconda si tratti di soggetto interno o esterno all’organizzazione lavorativa stessa. Si tratta, ad ogni modo, di una posizione che non è mai quella di un semplice operatore; egli svolge sempre (e deve svolgere) le sue funzioni e i suoi compiti in maniera del tutto indipendente.

Infine, questa lettura interpretativa non ha nulla a che vedere – perché la figura del medico del lavoro non è assolutamente paragonabile a quella dei consulenti del lavoro – con la risposta al quesito del Garante del 22 Gennaio 2019, nella quale si indica che la base normativa che legittima il trattamento da parte del consulente del lavoro dei dati personali (riguardanti i dati dei dipendenti e dei clienti del consulente del lavoro) vada individuata in capo al suo cliente (il datore di lavoro/titolare) ai sensi dell’art. 9, par. 2, lett. b), del Regolamento e, quindi, la legittimità del trattamento stesso viene trasferita in capo al consulente in virtù di un contratto di designazione a responsabile del trattamento, ma ciò vale solo – come sottolineato dallo stesso Garante – per quelle attività di carattere esecutivo/operativo come l’elaborazione di buste paga.

Del resto, apparirebbe quanto meno riduttivo considerare, ai fini privacy, l’attività di elaborazione di buste paga paragonabile ad una diagnosi studiata e preceduta da atti medici.

_____________________________________________________________________

  1. Secondo la definizione dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
  2. Secondo gli artt. 57, par. 1, lett. b) e d), GDPR e 154, comma 1, lett. g), Cod. Privacy).
  3. Art.. 9, par. 2, lett. h).
  4. Come previsto dall’art. 9, par. 3, GDPR e Cons. 53; art. 75 del Codice per la protezione dei dati personali.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3