Nelle pieghe del GDPR si aggira un “concetto” che è facile rischiare di usare in modo quantomeno imprudente. Convinti che la nuova normativa non si discosti più di tanto dalla Direttiva 95/46, molti sembrano ritenere che richiedere il consenso dell’interessato al trattamento dei suoi dati sia una sorta di grimaldello o passe partout, utilissimo per “tagliare la testa al toro”, e assicurarsi una base di legittimità che consenta di ampliare senza limite le finalità che i titolari possono perseguire.
Indice degli argomenti
Equivoci e ambiguità intorno al consenso
Capita così che in alcuni casi si chieda il consenso informato anche per trattamenti di dati essenziali per l’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali. Accade anche di sentir dire che spesso si tende a “costruire” le informative ex art. 13 e 14 come se fossero la condizione necessaria per richiedere il consenso informato rispetto ai trattamenti che ne sono oggetto.
Insomma, a pensar male (ma, come si sa, a pensar male spesso si fa peccato ma si indovina) pare che intorno al consenso e al ruolo che questo istituto ha nel GDPR regnino molti equivoci e non poche ambiguità.
Può essere utile dunque provare a fare un poco di chiarezza, utilizzando, come fossero un Virgilio che ci conduce in questa “selva oscura”, le Linee guida sul consenso pubblicate in via definitiva dal Working Party articolo 29 il 10 aprile 2018 (WP29 n.259).
Le guidelines sul consenso del Working Party articolo 29
Si tratta di un documento complesso, come tutti quelli elaborati dal Working Party negli ultimi due anni, ma particolarmente utile.
Il primo punto che queste Linee guida mettono in luce è che il “consenso” come concepito nel quadro del GDPR coincide solo in modo parziale con quello previsto dalla Direttiva 95/46 e con quello fino ad ora utilizzato anche nell’ambito della Direttiva e-privacy.
Sottolinea, infatti, il WP29 che l’art. 4, paragrafo 1, numero 11 del GDPR, prevede che il consenso deve essere una “manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile”. Non solo: fermi restando questi elementi, che nelle Linee guida sono analizzati uno per uno, l’assenso deve essere manifestato attraverso una “dichiarazione o azione positiva inequivocabile”.






















Partecipa alla community