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Con il libro “La privacy degli ultimi”, Eduardo Meligrana e Guido Scorza impongono al lettore di interrogarsi sul concetto di vulnerabilità e affrontano il tema della privacy all’interno di una dimensione liberale, come diritto fondamentale non meramente accessorio dei fragili, perché parte integrante della loro dignità

Pubblicato il 22 Feb 2023

Ginevra Cerrina Feroni

Professore Ordinario di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato nel Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali

privacy ultimi

Il libro di Eduardo Meligrana e Guido Scorza “La privacy degli ultimi” tocca corde profonde perché ha a che fare con la nostra interiorità, educazione, codici etico-comportamentali. In questo senso il volume non è solo un originale testo su profili della privacy, ma è anche, e soprattutto, uno strumento utile a stimolare il dibattito e la riflessione su temi di grande impatto e attualità.

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Chi sono gli “ultimi”

“La privacy degli ultimi” è un titolo forte ed è manifesto l’obiettivo che si voleva raggiungere, anche se, con letture superficiali, si potrebbe fraintendere il senso, ovvero fare assumere al termine “ultimi” una connotazione essa stessa ghettizzante, una sorta di marchio, un’etichetta, che poi è esattamente ciò che il libro intende stigmatizzare.

Il tema degli ultimi, cioè dei discriminati, dei dimenticati, è complesso, perché complessa è la regolazione dei fenomeni che stanno sopra le singole storie che toccano, commuovono, che sferzano le nostre coscienze di essere umani e che non possono lasciare indifferenti. Fuori dalle logiche del politically correct, viene da chiedersi se, ad esempio, con riferimento alla galassia LGBT – cui il libro dedica un importante capitolo – possono qualificarsi come degli “ultimi” alcune istanze organizzate di gruppi che dagli Stati Uniti all’Europa hanno rivendicato la loro diversità e ottenuto riconoscimenti e diritti nello spazio pubblico: dal matrimonio tra persone dello stesso sesso, all’adozione di bambini, alla gravidanza surrogata e così via. Ovviamente ci si riferisce sempre a certe aree democratiche del mondo, poiché in altre aree del globo si viene ancora ammazzati per avere fatto outing. Anche questa – per altro verso – è l’ipocrisia di una parte del discorso pubblico sui diritti umani.

O si pensi al tema della immigrazione, su cui è stata fatta molta, forse troppa, retorica dell’accoglienza, dei porti aperti a tutti senza regole, dei buonismi umanitari che poi sono, sovente, solo facciata. Di quale accoglienza parliamo esattamente? Dei migranti divenuti schiavi nei campi lager italiani gestiti da mafie e camorre dove si lavora di giorno e di notte per due tre euro l’ora senza tutele, senza diritti e dove qualche volta si muore? O del sistema di affidamento a cooperative, alcune delle quali assolutamente inadeguate a svolgere i compiti affidategli, con migranti stipati in una stanza dove si mangia, si dorme e si bivacca, tra degrado e sporcizia. Senza prospettive, senza speranza. Un business, spesso criminale, dell’accoglienza che ha arricchito molti, violando le più elementari regole di tutela della dignità umana costituzionalmente riconosciute, come drammaticamente e ciclicamente ci raccontano le pagine di cronaca.

Fragilità e vulnerabilità

Il libro pone, anzi impone, al lettore di interrogarsi sul concetto di vulnerabilità o fragilità.

La condizione di fragilità è un elemento costitutivo della condizione umana. Siamo, da un lato, creature complessissime che riescono a creare opere immortali, dall’altro fragilissime foglie al vento, corpi tra le “onde del destino”, in una condizione di perenne precarietà esistenziale.

La vulnerabilità – dice Massimo Luciani – è una qualitas talora permanente (si pensi alla condizione di chi patisce un disagio sociale perché afflitto da un pregiudizio razziale legato al colore della pelle, destinato a non scomparire finché la società non avrà a guarirne), ma più spesso contingente e ricorrente: tutti sono stati bambini; tutti, se ne hanno la fortuna, possono diventare vecchi; tutti possono cadere ammalati [1].

E aggiungo, tutti possono perdere la loro condizione di stabilità e sicurezza economica, magari perdendo il lavoro, tutti possono incappare in una inchiesta giudiziaria (per poi magari venire assolti dopo anni), ma intanto avere visto distrutte le proprie vite, lavoro, affetti, relazioni sociali, reputazione.

Sicché nella vulnerabilità continuamente si entra e dalla vulnerabilità si esce, a tempi alterni.

Vi sono, però, delle condizioni di vulnerabilità che, sebbene non siano permanenti, si possono rimuovere solo con grande difficoltà.

Si pensi, almeno in società quali le nostre – nelle quali il cosiddetto “ascensore sociale” ha smesso di funzionare come in passato – alla povertà, specie se estrema e specie se accompagnata da un deficit di istruzione. E vi sono, infine, condizioni di vulnerabilità multifattoriale, cioè quelle che assommano su di sé più situazioni di fragilità che sia la Corte europea dei diritti dell’uomo sia la Corte costituzionale italiana non hanno mancato di prendere in considerazione[2].

Ecco, questa fragilità si invera, da un punto di vista sociale, in alcune condizioni di fatto che comportano discriminazioni o impediscono colpevolmente il pieno sviluppo di un segmento non indifferente di cittadini[3]. Si invera, cioè, nelle ingiustizie o in condizioni materiali che rendono una persona vulnerabile, si concreta nelle immagini di un’umanità bisognosa, dolente, e talvolta, abbandonata: nelle corsie degli ospedali, nelle carceri, nelle questure, nei centri di permanenza temporanea, nelle periferie urbane, nei pressi delle stazioni. Si riconosce in quelle file di persone davanti alla Caritas in attesa di ricevere un sacchetto con latte, pane e pasta, o al Monte dei Pegni per impegnare l’ultima catenina, o di quegli anziani che quando i banchi del mercato smontano vanno a cercare qualche patata dimenticata.

La vulnerabilità si misura in particolare sotto l’aspetto del suo grado di incidenza, cioè delle possibilità di tutele – formali e materiali – che ti permettono di uscirne o, quantomeno, di limitarla: più sono alte le condizioni economiche, fisiche e professionali di una persona, più questa è capace di difendersi. È il bisogno che induce a svelare, a spogliarsi in maniera inconsapevole di parte di sé, a “vendersi un braccio”, parafrasando Stefano Rodotà, per un piatto di lenticchie[4]. Perché il bisogno annulla tutto, annulla soprattutto la dignità.

Vulnerabilità e diritto costituzionale

Per questo la vulnerabilità è un problema che ha a che fare primariamente con il diritto costituzionale ed è il diritto costituzionale che prevede, tutela e promuove le dimensioni profonde di sviluppo della persona.

Nella nostra Costituzione la centralità della persona è assicurata in maniera esplicita dalla disposizione “suprema” dell’art. 3 che, ai suoi due primi commi, fa riferimento al concetto di uguaglianza formale e sostanziale, così come al principio di dignità. L’art. 3 stabilisce dinamicamente il fine dell’ordinamento, ossia quello della costruzione di un sistema sociale che rende possibile lo sviluppo della persona umana mediante la rimozione degli ostacoli che impediscono ai singoli di realizzare autenticamente se stessi.

Il riferimento di cui all’art. 3 merita di essere preso sul serio perché pone un vincolo doppiamente rilevante: da un lato, come fine per l’azione pubblica, deve assicurare lo sviluppo della persona; dall’altro, come limite invalicabile per l’attività legislativa, non può far venir meno il rispetto dovuto alla persona[5].

Nella Costituzione, in fondo, c’è già scritto tutto. È uno strumento innovativo e completo ed è nato proprio per combattere le disuguaglianze. È ciò che i cultori del diritto costituzionale chiamano la “funzione emancipante della Costituzione”[6].

Non c’è bisogno di dire che queste disuguaglianze riguardano sempre le condizioni di partenza particolarmente svantaggiate e che rischiano oggi di essere ampliate e aggravate dal digitale. E non si pensi solo alle persone che si approcciano con ingenuità alla rete, ma anche e soprattutto al grande problema del digital divide, ovvero di chi oggi, specie nella popolazione over 70, non è in grado di aprire il computer o di leggere una e-mail e, pertanto, non ha la possibilità di essere cives in senso proprio[7]. Uno Stato deve quindi occuparsi della difesa dei deboli, ma anche di mettere in condizioni alcuni di questi “deboli”, appunto gli ultimi, di risalire la scala, di non essere lasciati indietro.

La privacy come strumento per superare la fragilità

La privacy, in questo senso, è un formidabile strumento proprio per ovviare a questa fragilità perché presuppone un sistema o, meglio, una rete che è disegnata apposta a questo fine: la tutela di una parte più svantaggiata.

Il GDPR, come tutti sappiamo, contiene già in sé delle tutele in questa direzione: si pensi alla forza preambolare dei suoi Considerando, che sono di fatto disposizioni programmatiche di livello costituzionale, o anche alla specifica tutela riservata ai dati sensibili. Tuttavia la privacy è un mezzo straordinario di contrasto alle vulnerabilità perché non contempla solo l’aspetto della tutela, ma anche quello della prevenzione. La privacy, si può dire, “previene” le vulnerabilità promuovendo l’autoconsapevolezza che è autodeterminazione informativa.

Il merito del libro è quello di legare i concetti di privacy e di dignità, di lasciare capire cioè come essi siano fortemente assimilabili e interconnessi. La dignità, proprio come la privacy, appartiene alla persona, non in una dimensione astratta, ma sempre calata nella contingenza delle proprie situazioni di vita concrete e nel tessuto delle relazioni sociali. La dignità, proprio come la privacy, si configura come limite di fronte alle irruzioni dei poteri pubblici o di altri soggetti nella sfera individuale, come soglia il cui superamento determina la reazione giuridica. Ma anche come scopo da promuovere, come orientamento generale per i poteri pubblici che richiede l’affermazione del valore della persona.

Ma privacy e vulnerabilità sono anche interoperabili: la privacy è uno strumento che contribuisce alla promozione della dignità, così come dove c’è tutela della dignità c’è necessariamente il rispetto della privacy[8].

Questo è ancora più importante se si considera come nasce la privacy, ovvero diritto borghese, espressione di una società liberale.

La connotazione sociale della privacy

Come scriveva Stefano Rodotà: «Il bisogno di intimità appare come un momento di una più complessa operazione attraverso la quale la borghesia riconosce la propria identità all’interno del corpo sociale. La possibilità di godere pienamente della propria intimità è un connotato differenziale della borghesia rispetto alle altre classi: e la forte componente individualistica fa sì che quella operazione si traduca, poi, in uno strumento di isolamento del singolo borghese all’interno della sua stessa classe. Il borghese, in altri termini, si appropria di un suo “spazio”»[9].

La privacy è pertanto un diritto che, al momento in cui viene concepito, ha una forte connotazione sociale. Per molto tempo, e in realtà tuttora, per molte parti del mondo il problema della protezione dei dati è un problema inesistente perché loro stessi sono “inesistenti”, invisibili.

Ecco, la più grande sfida di questo libro è quello di aver rivalutato la privacy come un grande tema popolare e di averlo affrontato, all’interno di una dimensione liberale, come un diritto fondamentale non meramente accessorio dei fragili, perché parte integrante della loro dignità.

Ma questo ci costringe a spingere ancora più in là il nostro ragionamento, a fare un passo ulteriore: ci consente di capire come il diritto alla privacy non possa prescindere dal riconoscimento e dalla valorizzazione dei valori liberali. Questi ultimi rappresentano il terreno di coltura, l’humus per la valorizzazione della prima. Il diritto, infatti, non è un “fatto” che si impone all’uomo, non è una condizione che pre-esiste, ma un mezzo che ha aspirazioni liberanti.

La protezione dei dati è, quindi, un diritto fondamentale che rientra nell’ordine liberal-democratico di matrice borghese. Dobbiamo quindi tenerci caro questo ordine, perché il suo venir meno o attenuarsi ha come conseguenza la contestuale fine o affievolimento della privacy/dignità. Va anzi promosso per quello che è: un ordine borghese, senza vergognarsi di questa parola, sapendo bene che gli ordinamenti democratico-pluralisti hanno aggiornato la connotazione ottocentesca includendovi le masse.

Note

  1. M. Luciani, Le persone vulnerabili e la Costituzione, Intervento di discussione della Lectio magistralis del Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, Prof. Robert Spano, Diritti umani e persone vulnerabili, Roma, 22 aprile 2022, spec. 3 ss., online su www.cortecostituzionale.it.
  2. Lo ricorda, anche qui, M. Luciani, Le persone vulnerabili e la Costituzione, cit., che richiama le recenti sentenze della Corte Edu 24 gennaio 2022 – Ricorso n. 11791/20 – Sy contro Italia e della Corte costituzionale italiana n. 22 del 2022. Il caso portato all’attenzione della Corte di Strasburgo riguardava la combinazione tra condizione di detenuto e quella di fragilità del suo stato di salute. Per un commento recente, P. Scarlatti, Tutela dei diritti e trattamento dei detenuti vulnerabili. A proposito del recente caso Sy contro Italia, in Diritti Fondamentali, n. 1/2022, 546 ss.
  3. Per una ricognizione storica, ma sempre attuale, sulla definizione di fragilità e lo sviluppo di un corpus giurisprudenziale da parte della Consulta, cfr. M. Ainis, I soggetti deboli nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Politica del Diritto, 1999, 26 ss.
  4. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Roma – Bari, Ed. Laterza, 2014.
  5. Tra la sterminata dottrina, si v. L. Paladin, Il principio cosituzionale di uguaglianza, Milano, Giuffré, 1965; per una summa, A. Pizzorusso, Cos’è l’uguaglianza, Roma, Ed. Riuniti, 1983.
  6. A Di Giovine e M. Dogliani, Dalla democrazia emancipante alla democrazia senza qualità, in Questione Giustizia, n. 2, 1993, 322.
  7. Come alcuni autori hanno sottolineato, si porrebbe come una violazione degli stessi diritti costituzionali: cfr. T.E. Frosini, L’accesso a Internet come diritto fondamentale, in Internet, in M. Pietrangelo (a cura di), Il diritto di accesso ad Internet, Napoli, ESI, 2011.
  8. Come sottolineato anche dall’intervento di P. Stazione, Tecnica, protezione dei dati e nuove vulnerabilità – Relazione del Presidente 2020, su www.gpdp.it: «La protezione dei dati può rappresentare un prezioso strumento di difesa della persona da vecchie e nuove discriminazioni e di riequilibrio dei rapporti sociali, nella direzione dell’eguaglianza e della pari dignità sociale indicate dalla nostra Costituzione. In questo senso, la protezione dei dati si sta dimostrando anche e sempre più determinante per un governo sostenibile della tecnica; perché la democrazia non degeneri, in altri termini, in algocrazia».
  9. S. Rodotà, Tecnologie e diritti, Bologna, Il Mulino, 1995, 23.

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