Prime indicazioni operative sull’esercizio del “nuovo” diritto all’oblio: il Dirigente Amministrativo del Tribunale di Modena ha emanato una circolare sull’applicazione dell’articolo 64 ter delle Disposizioni d’attuazione del Codice di procedura penale.
E’ quello che disciplina la deindicizzazione o il divieto di indicizzazione delle notizie relative ad imputati assolti o indagato che abbiano visto archiviato il procedimento.
Per intenderci con un esempio: Rosa Chemical e Fedez potrebbero chiedere di eliminare dai motori la notizia di un’indagine sui loro “atti osceni” a San Remo perché questa è stata appena archiviata. E potrebbero anche ottenere che le notizie future non siano più raggiungibili dai motori.
Non è prevista discrezionalità del personale di cancelleria.
Diritto all’oblio, la circolare del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Modena
In sé, una circolare interna non dovrebbe fare notizia: in questo caso, però, è una notizia sulle…notizie, in particolare quelle relative agli imputati assolti o alle persone indagate nei confronti delle quali sai stato emesso decreto di archiviazione.
Preclusione all’indicizzazione
In ottemperanza all’articolo 64 ter delle Disposizioni attuative del Codice di procedura penale, il Dirigente ha disposto che:
“a) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la preclusione di indicizzazione:
- 1. appone e sottoscrive datando, in calce all’originale del provvedimento, la seguente annotazione: «Ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e’ preclusa l’indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell’istante.»;
- 2. inserisce nel sistema informatizzato (ReGeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l’upload della richiesta e del provvedimento come sopra annotato;
- 3. allega alla richiesta il provvedimento come sopra annotato;
- 4. rilascia, se richiesta, copia semplice o con attestazione di conformità il provvedimento come sopra annotato, o certificazione di avvenuta annotazione”.
De indicizzazione
Analogo discorso per la deindicizzazione: “b) Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione:
- 1. appone e sottoscrive datando, in calce all’originale del provvedimento, la seguente annotazione: «II presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante»;
- 2. inserisce nel sistema informatizzato (ReGeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l’upload della richiesta e del provvedimento come sopra annotato;
- 3. allega alla richiesta il provvedimento come sopra annotato;
- 4. rilascia, se richiesta, copia semplice o con attestazione di conformità il provvedimento come sopra annotato, o certificazione di avvenuta annotazione”.
Archiviazione
La procedura per le ipotesi di richiesta di archiviazione è leggermente diversa: “c) Nel caso la richiesta sia relativa ad un provvedimento di archiviazione posto che il relativo fascicolo viene restituito alla Procura della Repubblica: – richiede con urgenza il fascicolo all’ufficio requirente; – inserisce nel sistema informatizzato (regeweb e TIAP), nel corrispondente fascicolo processuale, l’upload della richiesta; – avuta la disponibilità del provvedimento provvede, a seconda della tipologia di richiesta a porre in essere gli adempimenti sopra previsti ( lett. a e\o b)”
Il provvedimento reca anche un passaggio sul monitoraggio delle procedure, prevedendo anche la tenuta di un registro, a fini statistici, da aggiornare trimestralmente, con report al Dirigente.
Il diritto all’oblio e la deindicizzazione dai motori di ricerca
Il diritto all’oblio è sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 16/678 (GDPR) ed è denominato “diritto alla cancellazione”; la fonte europea, sul punto determina il diritto soggettivo di ogni cittadino europeo alla cancellazione dei propri dati dagli archivi di ogni titolare del trattamento, a condizioni date.
La problematica, in linea teorica, non sussisterebbe, se non fosse per la pervasività degli archivi informatici e per la pervasività della cronaca giudiziaria nei media tradizionali ed online.
Ciascuno, infatti, può chiedere – ed ottenere, ragionevolmente – la rimozione dei propri dati al titolare del trattamento (ad esempio, un quotidiano), ma non per questo il suo nome verrà “cancellato” dai motori di ricerca e dai risultati ad esso associati, come, per esempio, articoli o servizi giornalistici.
La giurisprudenza della Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione europea hanno stabilito che, di regola, non è possibile imporre alle testate giornalistiche la rimozione degli articoli collegati ad un nome.
L’unica soluzione percorribile è la deindicizzazione della notizia dai motori di ricerca: in altri termini, un “ordine” dato ai motori di ricerca di non “mostrare” più i risultati di cui l’interessato ha chiesto l’oscuramento.
Il problema è costituito dal percorso a ostacoli che un soggetto deve affrontare per ottenere la deindicizzazione: in un primo momento, infatti, era necessario un provvedimento del giudice (civile) o dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con contenziosi, spesso, molto lunghi ed onerosi.
Dal 1° gennaio 2023 è in vigore il decreto legislativo 150/2022, attuativo della riforma Cartabia, che ha introdotto l’articolo 64 ter delle Disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.
In una primissima fase qualche autore ha dubitato dell’automatismo dell’emissione del provvedimento di deindicizzazione, ma la disposizione è chiara nel non prevedere alcuna discrezionalità da parte delle cancellerie incaricate di emettere il provvedimento.
La circolare del Dirigente Amministrativo del Tribunale di Modena, che ha valore strettamente operativo e di indirizzo per le cancellerie, segue la linea dell’automatismo, escludendo qualunque discrezionalità da parte del personale di cancelleria.
A condizioni date, quindi, il provvedimento di deindicizzazione è effetto giuridicamente dovuto in conseguenza dell’istanza dell’interessato.
Conclusioni
Il provvedimento è interessante perché si colloca tra i primi del suo genere – se non è addirittura il primo – e perché detta regole precise ai fini del soddisfacimento del concreto interesse tutelato dall’articolo 64 ter delle Disposizioni di attuazione del Codice di rito e dell’articolo 17 del GDPR.
Ironia della sorte: la notizia è praticamente contemporanea all’altra, sulla richiesta di archiviazione, da parte della Procura della Repubblica di Imperia, dell’indagine a carico di due volti noti, ossia Rosa Chemical e Fedez, per atti osceni, in seguito alla performance a San Remo che ha destato molto scalpore.
Se avessero voluto, gli interessati, avrebbero potuto – e ancora possono – chiedere la deindicizzazione della notizia che, per ora, spopola sul web.