le norme

Il marketing con Gdpr ed ePrivacy: che cambia per la profilazione

Il Gdpr e poi il futuro regolamento ePrivacy impattano molto sulle attività di marketing, profilazione e pubblicità online. Vediamo come sarà affrontato il complesso tema delle basi giuridiche del trattamento dati a questi fini. Tra opt out e consenso per il trattamento automatizzato

Pubblicato il 13 Lug 2018

Rocco Panetta

Partner Panetta Studio Legale e IAPP Country Leader per l’Italia

profilazione, marketing, gdpr, eprivacy

A poco più di un mese dall’entrata in vigore del GDPR, è opportuno aprire una finestra di approfondimento su uno dei temi cardine che con i principi afferenti alla protezione dei dati personali ha uno stretto legame, seppur, per sua natura, trasversale tra diversi ambiti: il marketing (pubblicità online e profilazione) nella dinamica tra GDPR ed ePrivacy Regulation.

Rapporto tra Gdpr ed ePrivacy

Quando ad aprile del 2016 le istituzioni comunitarie hanno definitivamente approvato la grande riforma del mercato più rilevante dei nostri tempi, il mercato dei dati, attraverso l’adozione del Regolamento n. 679/2016, il GDPR, in molti lo hanno salutato come un punto di rilevante svolta, una pietra miliare, che per complessità ed organicità sarebbe stata destinata a disciplinare l’intera materia per i prossimi vent’anni, sulla falsariga di quanto egregiamente fatto dalla Direttiva 95/46/CE, che per anni è stata fonte delle leggi adottate dagli Stati membri dell’Ue sulla privacy, e guida primaria all’interpretazione di Autorità garanti e tribunali in tutta Europa, prima di uscire di scena del tutto il 25 maggio 2018.

L’illusione è durata molto poco. Qualche mese dopo abbiamo tutti dovuto prendere atto che il GDPR non avrebbe coperto tutti i meandri dell’universo dei dati e che molti dei trattamenti di dati relativi al web, ad Internet, al cosiddetto online, sarebbero stati successivamente interessati da un’altra riforma, quella della Direttiva 2002/58/CE (cosiddetta “Direttiva ePrivacy“), che mediante un altro regolamento comunitario, il regolamento ePrivacy appunto, sarebbe poi andata a modificare e uniformare l’attuale quadro normativo in materia di tutela e libera circolazione dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Un nuovo capitolo della data protection Ue si appresta dunque ad essere scritto, subito dopo la data di piena applicazione del GDPR, che come noto ha iniziato a dispiegare tutti i suoi effetti solo a partire dal 25 maggio 2018.

Ricordiamo, inoltre, che il Codice Privacy – attualmente in fase di armonizzazione con il GDPR attraverso la relativa bozza di decreto che si avvia verso il vaglio finale da parte del Legislatore proprio in questi giorni – regola le comunicazioni elettroniche nel suo Titolo X, frutto della Direttiva e-Privacy (Dir. 2002/58/UE), che come detto prima sarà presto sostituita dal regolamento e-Privacy.

Marketing e profilazione con il Gdpr

Il minimo comune denominatore tra vecchia e nuova normativa è la consapevolezza e la protezione dell’interessato. Di fatto, centrale resta la corretta e chiara informazione dello stesso rispetto ai trattamenti posti in essere dal titolare del trattamento e, oltre a ciò, rileva la chiara informazione della presenza di tecnologie volte alla raccolta di informazioni come, per l’appunto, i cookies.

Uno dei temi cruciali che ci si attende possa essere affrontato dalla riforma della ePrivacy è quello delle basi giuridiche del trattamento a fini di marketing e profilazione.

Il considerando 47 del GDPR, se pur con natura squisitamente programmatica, apre all’esercizio di taluni trattamenti per direct marketing sulla base del legittimo interesse del titolare che, tuttavia, dovrà essere ancorato a solide relazioni tra il destinatario della comunicazione e il titolare stesso, sulla base dell’aspettativa del primo ad essere contattato dal secondo, alla luce del rapporto già intercorrente tra i due.

Acquisto di beni o servizi e legittimo interesse

Individuando la più semplice delle declinazioni di tale concetto, sembra opportuno esaminare il caso dell’acquisto di un bene o di un servizio da parte dell’interessato. L’acquisto di tale bene consente al titolare del trattamento di presupporre non solo l’aspettativa ma anche un interesse dell’acquirente riguardo a comunicazioni commerciali da parte del fornitore/titolare, purché su prodotti analoghi o simili a quelli già acquistati. Tale interpretazione è il frutto di una messa a sistema non soltanto del considerando succitato, ma anche di interpretazioni dell’articolato del GDPR, soprattutto del suo art. 6, relativamente al legittimo interesse del titolare.

Chiunque attui politiche di marketing proverà a far leva, come è normale, sul legittimo interesse per effettuare le proprie campagne commerciali, ma tale base giuridica non può e non deve diventare la panacea buona per ogni circostanza: il rischio di violazione dei principi cardine del GDPR è alto ed è opportuno affrontare un’attenta analisi caso per caso, senza limitare il proprio business, da un canto, ma anche senza far correre inutili rischi alla propria azienda.

Gdpr e profilazione come finalità del trattamento

Tra i principali mezzi, poi, con i quali migliorare la potenzialità derivante dall’uso dei dati, troviamo quello senza dubbio lo strumento della profilazione. Purtroppo io ho un antico vizio, duro a morire, che mi spinge a ritenere la profilazione piuttosto un mezzo, una modalità del trattamento, anziché un fine. Da una prima lettura delle norme sulla profilazione, contrariamente a questa linea, parrebbe che il GDPR sancisca definitivamente la profilazione come finalità del trattamento, in linea peraltro con la giurisprudenza consolidata delle Autorità garanti privacy europee.

Devo dire, invece, che più leggo le norme sul GDPR e più mi convinco che forse cosi non sia del tutto. Inoltre, mentre in tanti hanno ritenuto che la profilazione entrando nel club delle finalità del trattamento sarebbe sempre e comunque stata soggetta al previo consenso dell’interessato, a ben guardare, il GDPR, all’art. 22, prevede il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a decisioni basate unicamente su trattamenti automatizzati, inclusa la profilazione, quando questi producano effetti giuridici che lo riguardano o che incidano analogamente in modo significativo sulla sua persona. Ma nulla di più. E neanche nulla di meno.

Gdpr e trattamento automatizzato di dati personali, ecco le tutele per gli utenti

Vediamo di chiarire meglio questo passaggio cruciale. L’art. 22, dunque, sembrerebbe riportare la profilazione nell’alveo dei mezzi e non dei fini del trattamento.

Ma per far si che tale meccanismo operi adeguatamente, sono necessarie un paio di condizioni.

  • La prima condizione, relativa alla natura dei mezzi utilizzati per il trattamento, implica l’assenza di qualsiasi intervento umano da parte del titolare/incaricato del trattamento, nel prendere qualsiasi decisione che valuti aspetti personali relativi all’interessato.
  • La seconda condizione, a sua volta, richiede che le operazioni di trattamento producano effetti giuridici sostanziali sull’interessato.

Profilazione e richiesta del consenso

La misura in cui un trattamento possa essere considerato come impattante su un individuo è una questione molto discutibile che pone la domanda se sia necessario un atto formale (come stipulare un accordo con l’interessato) o se anche un rapporto indiretto possa essere ritenuto sufficiente per soddisfare il requisito di cui sopra.

A tal riguardo, viene fornita un’utile indicazione al considerando 71 del GDPR, che menziona come esempi di trattamento automatizzato delle decisioni che rientrano nel campo di applicazione dell’art. 22.1 del GDPR, il rifiuto automatico di una domanda di credito online o di una domanda di assunzione in azienda senza alcun intervento umano.

Alla luce di ciò, e considerando che il risultato del trattamento automatizzato deve essere “significativo” per innescare l’obbligo di ottenere un consenso specifico da parte dell’individuo prima di intraprendere qualsiasi attività decisionale automatizzata, si potrebbe arguire che solo le azioni atte a causare conseguenze sostanziali pratiche – come l’adozione o il rifiuto di una misura riguardante la relazione attuale / prevista con l’interessato – dovrebbero essere considerate come contemplate da questa disposizione.

In altre parole, sembra che la profilazione richieda il consenso dell’interessato solo quando una sorta di conseguenza o azione sia generata come risultato di una elaborazione, come confermato anche dagli articoli 13 e 15 del GDPR (si vedano anche i considerando 60 e 63, a tale riguardo) che elencano, tra le informazioni che devono essere fornite all’individuo al momento della raccolta dei dati o su sua richiesta (nell’esercizio del diritto di accesso), l’esistenza del processo decisionale automatizzato, inclusa la profilazione insieme a “l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato“.

Ciò significa che le persone interessate hanno il diritto evitare di essere assoggettate a una decisione basata esclusivamente sulla profilazione, quando ciò possa provocare conseguenze giuridicamente rilevanti o considerevolmente influire sulla sfera privata dell’interessato.

Il diritto di opporsi a trattamenti basati sulla profilazione

Le operazioni di profilazione sono anche oggetto di un’altra disposizione cardine del GDPR. Ai sensi dell’art. 21.1 del Regolamento, l’interessato ha il diritto di opporsi ai trattamenti basati sulla profilazione, in qualsiasi momento, qualora tale trattamento sia basato sul presupposto dell’interesse legittimo del titolare del trattamento.

Il secondo comma dell’art. 21 rafforza ancor di più la disposizione di cui sopra, stabilendo che quando il trattamento venga effettuato a fini di marketing diretto, con o senza profilazione, gli interessati devono sempre poter esercitare il loro diritto di opposizione, con cessazione immediata di ogni ulteriore trattamento anche per finalità correlate.

Sembrerebbe dunque che il GDPR, stante taluni presupposti, con riferimento a marketing diretto e alla profilazione, apra le porte ad un sostanziale opt-out.

In questo contesto appare chiaro che gli spazi per chi volesse effettuare marketing diretto e profilazione, in maniera proporzionata, etica e ragionata sono molti.

Profilazione nella bozza ePrivacy: torna il consenso

Tuttavia, la discussione che ruota intorno alla bozza di ePrivacy Regulation su questi punti sembrerebbe introdurre meccanismi retrogradi, volti a piegare il sistema piuttosto verso la base giuridica del consenso, in luogo di quella dell’interesse legittimo del titolare.

Occorre poi non dimenticare che al momento quella parte del Codice Privacy che disciplina il settore e che è basata sulla ePrivacy Directive, è ancora pienamente vigente.

Invito dunque tutti i miei lettori che magari abbiano provato un moto di entusiasmo nel leggere le mie argomentazioni su marketing e profilazione ad essere cauti nell’abbandonare, tout court, il consenso, aprendo freneticamente al legittimo interesse come base giuridica dei relativi trattamenti.

Al momento l’unica cosa certa, che non va dimenticata, è che in caso di mancata valutazione di impatto privacy (cd. “DPIA”) ed in assenza dei vari presupposti del trattamento, le sanzioni che possono essere irrogate sulla base del GDPR questa volta non potranno essere ignorate, considerato che nel massimo esso introduce criteri di calcolo della sanzione parametrati fino al 4% del fatturato mondiale annuo del trasgressore e del suo gruppo imprenditoriale.

Il Regolamento ePrivacy, direttiva NIS e metadati
Il progetto di Regolamento ePrivacy attualmente in cantiere, del quale sono state presentate e discusse alcune bozze dalle istituzioni europee e dai loro comitati di esperti e politici (l’ultima è del 4 maggio scorso), rappresenta una tra le priorità più pressanti per i legislatori Ue, non solo in vista della necessità di rendere coerente il quadro normativo continentale in materia di data protection, ma anche per costituire un contraltare al grande mercato internazionale dominato dai big players, vittime e carnefici, al tempo stesso, di una selvaggia deregulation all’americana – basti pensare in tal senso ai recenti accadimenti della vicenda Cambridge Analitica, che hanno mostrato tutto il lato più inquietante di un mercato finora molto lasciato a sé stesso.
Poiché il GDPR, come noto, ha abrogato e sostituito la Direttiva 95/46/CE, senza tuttavia toccare il quadro ePrivacy, l’attuale proposta di Regolamento rappresenterebbe la coerente continuazione del processo di riforma avviato all’alba del 2012 con il Data Protection Reform Package delineato dalla Commissione Ue.
Tale “pacchetto” di norme, si è andato arricchendo nel tempo. L’approvazione della Network and Information Systems Directive (cosiddetta “Direttiva NIS”), in materia di cyber security delle infrastrutture strategiche – da poco recepita in Italia – segna un altro rilevante punto di svolta cruciale per il futuro della libera e sicura circolazione delle informazioni all’interno, da e verso l’Unione.
La proposta di Regolamento ePrivacy sembrerebbe prossima ad introdurre importanti cambiamenti per il settore del digitale in senso ampio. Dal marketing ai big data analytics, dalla profilazione al re-targeting online, la vera chiave di volta di questo progetto ruota evidentemente intorno ai metadati e alla loro enorme capacità di produrre ricchezza ed essere trasformati in valore aggiunto per OTT e operatori di comunicazione elettronica in generale. Già oggi, infatti, con il trattamento di tali flussi di informazioni è possibile interpretare e addirittura prevedere lo sviluppo di nuovi trend e modelli di comportamento, l’interazione online tra diversi individui, le modalità di selezione di luoghi, preferenze, eventi e molto altro ancora.
La semplificazione delle regole di “soft opt-in
Nello specifico, la semplificazione delle regole in materia di “soft opt-in” ha previsto, almeno per il momento, una generale esenzione dall’obbligo di consenso per i cosiddetti cookie tecnici e di configurazione che non effettuano particolari attività di tracciamento e profilazione dell’utente. Inoltre, a ulteriore riprova del coordinamento tra GDPR e futuro Regolamento ePrivacy, queste prime bozze circolate sembrerebbero introdurre l’obbligo di implementare soluzioni “Do Not Trackby design e by default per tutti i provider di beni e servizi anche gratuiti forniti attraverso piattaforme e interfacce di comunicazione elettronica agli utenti finali – principio peraltro più volte apparso e scomparso nelle bozze degli ultimi mesi e fortemente avversato dalle associazioni di categoria dei produttori di software e di direct marketing.
In presenza di questo scenario, tuttavia, lo sfruttamento dei dati personali degli individui, essenziale per l’armonico sviluppo dell’economia digitale, deve sempre e comunque avvenire in conformità a tutte quelle garanzie di legge e regolamentari previste dalle norme a tutela della personalità e della libera concorrenza sul mercato. L’Europa, con l’Italia schierata in prima fila, rappresenta da sempre un’eccellenza su questo fronte, per quanto le difficoltà nell’attività di compliance ed enforcement da parte delle singole Autorità garanti privacy nazionali e della Commissione non cessino mai di mancare.
In tal senso si è anche espresso qualche giorno fa il Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali Antonello Soro, nel corso dell’annuale Relazione al Parlamento, in cui non ha mancato di sottolineare la particolare attenzione dell’Autorità italiana e delle Autorità europee alla fenomenologia del web, all’operato dei cosiddetti OTT e alle dinamiche del telemarketing, confermando una sorta di “guerra santa” al marketing selvaggio, trovandosi, peraltro in linea con le azioni che da tempo la DMA Direct Marketing Association e la FEDMA conducono rispettivamente a livello nazionale e comunitario.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4