il vademecum

Localizzazione dei dispositivi aziendali: guida pratica alla compliance



Indirizzo copiato

Molte sono le aziende che ricorrono a sistemi di localizzazione di smartphone e tablet dei dipendenti per finalità organizzative, produttive e legate alla sicurezza. Vediamo come procedere all’implementazione dei sistemi, tra normativa giuslavoristica e privacy

Pubblicato il 25 lug 2023

Lorenzo Giannini

Consulente legale privacy e DPO



geometric-1732847_1920 (1)

All’adozione di sistemi di tracciamento geolocalizzato di smartphone o tablet viene molto spesso fatto ricorso dalle aziende per soddisfare esigenze organizzative e produttive, prevedendo la raccolta e l’elaborazione di informazioni circa la localizzazione dei dispositivi e, di riflesso, del lavoratore che li utilizza.

La geolocalizzazione in ambito lavorativo

A fronte dell’indubbia utilità operativa derivante dal suo impiego[1], la materia della geolocalizzazione in ambito lavorativo deve essere valutata alla luce del contemperamento della tutela dei diritti e delle libertà del lavoratore. Nello specifico, il tema va approcciato sulla falsariga di quanto è stabilito a proposito del ricorso alla geolocalizzazione dei veicoli aziendali e, come in quel caso, presuppone per l’azienda una preventiva e attenta riflessione circa gli obblighi normativi previsti, sia sotto il profilo giuslavoristico che di quello in materia di protezione dei dati personali.

Installazione del sistema di geolocalizzazione del dispositivo: quando è concessa

Partendo dal primo aspetto, l’installazione del sistema di geolocalizzazione del dispositivo comporta un controllo a distanza del lavoratore e, come tale, è innanzitutto consentita in presenza di almeno una delle seguenti finalità previste dall’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n. 300):

  • Esigenze organizzative e produttive laddove, ad esempio, si renda utile per monitorare le coordinate geografiche in cui ha luogo lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • Esigenze connesse alla sicurezza del lavoro, in caso di lavorazioni o attività caratterizzate da rischi elevati per la salute o la sicurezza del personale;
  • Esigenze inerenti alla tutela del patrimonio aziendale, per prevenire il rischio di furto o danneggiamento del dispositivo medesimo.

Oltre all’individuazione di uno (o più) tra gli scopi sopra delineati, viene anche richiesto il perfezionamento di un “accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali […] o, in alternativa nel caso di mancanza di accordo – tanto nell’eventualità in cui risultino assenti RSU o RSA, quanto perché, pur data la loro presenza, l’accordo non venga raggiunto – l’ottenimento dell’“autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro”.

Il primo step da compiere per l’azienda, dunque, è connesso all’individuazione di almeno una tra le motivazioni previste dallo Statuto dei Lavoratori per l’installazione del sistema, nonché l’ottenimento di una preventiva autorizzazione, sia essa di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o, in difetto, amministrativo (l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro).

Come presentare la richiesta di autorizzazione all’Ispettorato

Nell’ipotesi in cui l’azienda debba presentare la richiesta di autorizzazione all’Ispettorato – perché non sono presenti le rappresentanze sindacali o, seppur presenti, il raggiungimento dell’accordo ha avuto esito negativo – il modulo di istanza da utilizzare è messo a disposizione dallo stesso Ispettorato nazionale del lavoro sul proprio sito.

Nello specifico, occorre far riferimento al terzo tra i modelli dell’elenco, ovvero quello denominato “INL 1.2 – Istanza Videosorveglianza Installazione GPS” (vedi immagine 1)[2].

Immagine 1

L’istanza può essere presentata con due differenti modalità:

  • Tramite consegna a mano all’ufficio della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro;
  • Tramite invio con modalità telematica. In questo caso per la trasmissione delle marche da bollo occorrerà trasmettere il modello “INL 1.4 Autodichiarazione Marca da Bollo INL”, sempre scaricabile dal sito, come nell’immagine 2 sotto riportata.

Immagine 2

All’interno del modello, sono previsti due appositi spazi dove apporre le marche da bollo, per poi procedere alla scansione dello stesso e al successivo invio (vedi immagine 3).

Immagine 3

Il trattamento dei dati

Appare quanto mai opportuno sottolineare, inoltre, come l’installazione non può essere giustificata dall’eventuale ottenimento del consenso dei lavoratori, né quest’ultimo – sotto il profilo della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui si dirà a breve – possa essere considerato quale condizione di liceità per il trattamento dei dati personali effettuato dal sistema.

Il consenso del lavoratore potrebbe non bastare

Alla luce dello squilibrio tra le parti contrattuali del rapporto lavorativo (datore/titolare del trattamento dei dati da un lato, lavoratore/interessato al trattamento dall’altro), il consenso eventualmente prestato dal lavoratore non potrebbe ritenersi valido[3] (così come peraltro ribadito in una recente nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro[4]).

Sotto il profilo inerente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, il datore di lavoro, nella sua qualità di titolare del trattamento, deve altresì considerare ulteriori adempimenti e prestare attenzione alle indicazioni fornite sul tema dall’Autorità Garante privacy.

La sicurezza dei sistemi

In primo luogo, in ragione del principio di accountability (art. 24 GDPR), di privacy by design e by default (art. 25 GDPR), la scelta dovrà ricadere su sistemi adeguatamente sicuri sotto il profilo della sicurezza (art. 32 GDPR), che consentano di trattare per impostazione predefinita solo i dati necessari per la specifica finalità di trattamento. Nel concreto, l’azienda dovrà determinare tali finalità e configurare il sistema in modo che il trattamento dei dati avvenga proporzionalmente e limitatamente all’esclusivo raggiungimento dello scopo.

Affidabilità e sicurezza dei fornitori del servizio

Analoghe valutazioni circa l’affidabilità e la sicurezza devono essere effettuate rispetto a eventuali fornitori esterni del servizio, i quali sono da considerare come responsabili ai sensi dell’art. 28 GDPR nella verosimile eventualità in cui entrino in contatto con i dati personali raccolti dall’applicativo. In tal senso, sarà compito del titolare andare a perimetrare i relativi obblighi e divieti dell’attività esternalizzata al fornitore esterno.

Ulteriori adempimenti

A ciò, si aggiungono ulteriori adempimenti, anche frutto dei ripetuti preziosi interventi dell’Autorità Garante privacy, così come dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro[5]:

  • Redazione di apposite informative e policy interne. Oltre a costituire espressione del principio generale di “correttezza” ex art. 5, comma 1, lett. a), GDPR, prima che abbiano inizio i trattamenti l’azienda è tenuta a fornire tutte le informazioni relative alle loro caratteristiche secondo l’art. 13 GDPR. Inoltre, devono essere portate a conoscenza del lavoratore informazioni inerenti alle modalità di funzionamento del sistema e all’effettuazione dei controlli.
  • Provvedere alle nomine interne ed esterne. I dati relativi alla localizzazione dei dispositivi devono essere trattati (anche con riferimento alla mera consultazione, dato che ai sensi dell’art. 4, comma 1, n. 2 GDPR, essa è da ricomprendersi tra le attività di “trattamento”) esclusivamente da soggetti designati o autorizzati (internamente) o, laddove vi sia una esternalizzazione delle attività di trattamento (da parte, ad esempio, dell’azienda installatrice e manutentrice dell’applicativo), da responsabili ex art. 28 GDPR, dietro specifiche istruzioni documentate da parte del Titolare[6], come più sopra già evidenziato.
  • Consentire l’esercizio dei diritti da parte degli interessati, secondo quanto previsto ex art. 12 GDPR.
  • Svolgere una valutazione d’impatto (DPIA Data Protection Impact Assessment), ai sensi dell’art. 35 GDPR. L’obbligatorietà appare chiara dall’esame dell’Allegato 1 al provvedimento n. 467/2018 del Garante privacy, laddove la tipologia n. 5 individua come da sottoporre a valutazione di impatto i “trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti […].
  • Contenere i tempi di conservazione ed escludere una localizzazione continuativa. In base al principio di pertinenza e non eccedenza, così come nel rispetto dei principi di minimizzazione (art. 5, comma 1, lett. c)) e di privacy by default (art. 25 GDPR), occorre evitare la rilevazione continuativa di dati inerenti alla localizzazione e impostare una relativa periodizzazione temporale limitata rispetto agli scopi di raccolta.

Il sistema, inoltre, deve essere configurato in modo tale da memorizzare solo l’ultima informazione relativa alla localizzazione del dispositivo al termine di una determinata sessione di lavoro, procedendo a cancellare automaticamente la rilevazione precedente.

  • Prevedere adeguate misure di sicurezza ex art. 32 GDPR, non solo con riferimento all’applicativo in sé considerato, ma anche estendendo tale valutazione in modo da ricomprendere l’integrità e la riservatezza degli altri dati eventualmente conservati sul dispositivo mobile (es. traffico telefonico, sms, posta elettronica, etc.; ciò, soprattutto in caso di device personale del dipendente).

Inoltre, in ottica di trasparenza, il sistema deve essere configurato in modo tale che sul dispositivo sia ben visibile un’icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva (anche laddove l’applicazione lavori in background).

Note

  1. Con specifico riferimento al tema della rilevazione delle presenze nel contesto lavorativo tramite geolocalizzazione, cfr. www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/sistemi-di-rilevazione-delle-presenze-in-azienda-guida-pratica-alla-compliance/
  2. Per il dettaglio circa la compilazione del contenuto del modello cfr. www.agendadigitale.eu/sicurezza/videosorveglianza-in-azienda-come-chiedere-lautorizzazione-allispettorato-del-lavoro/
  3. Come già sottolineato in altra sede (www.agendadigitale.eu/sicurezza/privacy/lavoro-sistemi-videosorveglianza-guida/), sotto il profilo privacy una delle caratteristiche del consenso di cui all’art. 7 GDPR – nonché secondo quanto chiarito dalle Linee guida sul consenso 5/2020 dell’EDPB (cfr. par. 3.1, punto 13) – è quella di dover costituire manifestazione di una libera volontà dell’interessato (anche il Considerando 42 GDPR evidenzia come “il consenso non dovrebbe essere considerato liberamente prestato se l’interessato non è in grado di operare una scelta autenticamente libera o è nell’impossibilità di rifiutare o revocare il consenso senza subire pregiudizio”).
  4. Nota n. 2572 del 14 aprile 2023 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  5. Nota n. 9728 del 12 novembre 2019 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
  6. Cfr., in questa prospettiva, con gli artt. 28, comma 3, 29 e 32, comma 4, GDPR.

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 4