concorsi a premi

Loyalty Program: cosa sono e come organizzarli a norma di legge

I Loyalty Program rientrano nelle manifestazioni a premio? Sono quindi regolate dalla specifica normativa oppure no? Dalla stesura del regolamento alle condizioni sulla privacy, tutto quello che occorre sapere per organizzare un programma fedeltà senza incorrere in sanzioni

Pubblicato il 01 Apr 2021

Federica Bottini

A&A Studio Legale

Simona Custer

A&A Studio Legale

Foto di Gerd Altmann da Pixabay

I Loyalty Program, o programmi fedeltà, sono sempre più organizzati dalle imprese per fidelizzare e gratificare la propria clientela. Vi è una stretta connessione tra programmi fedeltà e manifestazioni a premio, organizzate proprio per la promozione sul territorio dei propri prodotti/servizi, del proprio marchio o per premiare la propria clientela.

Una disciplina organica delle manifestazioni a premio è contenuta nel DPR 26 ottobre 2001, n. 430, che regola la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio, di seguito “DPR”. Sebbene non esaurisca la disciplina applicabile alla materia, il DPR rappresenta sicuramente il punto di partenza per coloro che intendano organizzare una manifestazione a premio, i cd. Promotori, dal momento che pone adempimenti e limiti da tenere in opportuna considerazione per non incorrere in sanzioni.

Ma quando si può parlare di manifestazione a premio? Un programma fedeltà quanto può essere considerato tale?

Cosa sono le manifestazioni a premio e come vengono regolate

L’art. 1 del DPR stabilisce chiaramente che con il termine di manifestazione a premio si intendono i concorsi e le operazioni a premio di ogni specie, quindi le promesse di premi al pubblico dirette a favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, marchi, la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi con fini anche in parte commerciali. In base agli obiettivi aziendali, le manifestazioni possono essere dirette non solo ai consumatori finali, ma anche a rivenditori, intermediari, concessionari, collaboratori e lavoratori dipendenti, la cui partecipazione deve essere gratuita fatto salvo per eventuali spese di spedizione o telefoniche.

Quanto ai premi, è rimessa ai Promotori la più ampia libertà di scelta: possono essere beni, servizi, ma anche documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. Sono esclusi: il denaro, i titoli dei prestiti pubblici e privati, i titoli azionari, le quote di capitale societario e dei fondi comuni di investimento, nonché le polizze di assicurazione sulla vita.

Il premio deve comunque essere consegnato entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla relativa richiesta.

Quanto alla loro natura, le manifestazioni a premio possono essere ricondotte allo schema della promessa al pubblico. Il parallelismo è infatti evidente: tale istituto ricorre quando un soggetto promette una certa prestazione a coloro che compiono una determinata azione, oppure si trovano in una determinata situazione. In base alla disciplina codicistica, la promessa così formulata può essere revocata, ma solo per giusta causa e purché la revoca sia resa pubblica nelle stesse forme o in forme equivalenti. Analogamente, nelle ipotesi di manifestazioni a premio, la promessa resa nota al pubblico è modificabile solo se tali modifiche non ledono i diritti acquisiti dai promissari, richiedendo al contempo che siano portate a conoscenza degli interessati nelle medesime forme o secondo forme equivalenti a quelle della promessa originaria.

Loyalty Program: concorsi o operazioni a premio?

All’interno delle manifestazioni a premio si distinguono (artt. 2 e 3 del DPR), a seconda delle modalità di svolgimento, i concorsi e le operazioni a premio.

I concorsi a premio consistono in manifestazioni pubblicitarie, della durata massima di un anno, in cui l’attribuzione dei premi dipende: dalla sorte; da qualsiasi congegno con caratteristiche che consentano di affidare unicamente all’alea la designazione di uno o più vincitori; dall’abilità e/o capacità dei concorrenti ad esprimere giudizi, pronostici, ovvero a rispondere a quesiti o eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terzi o a speciali commissioni; dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni previste dal regolamento del concorso, purché le modalità di assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili ed i concorrenti non vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.

Le operazioni a premio invece consistono in manifestazioni pubblicitarie, della durata massima di cinque anni, che prevedonoofferte di premi a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o di servizi e ne offrono la documentazione attraverso prove documentali di acquisto, ovvero le offerte di un regalo a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio; la possibilità di ottenere un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato, presentando un numero predeterminato di prove di acquisto e con un contributo di spesa, che non può in ogni caso superare il 75% del costo sostenuto per lo stesso da parte del Promotore (al netto IVA).

Occorre valutare di volta in volta se i programmi fedeltà possano essere ricondotti ai concorsi, alle operazioni a premio, o a iniziative ancora diverse. Il tema non è privo di rilevanza pratica, dal momento che i Promotori sono tenuti ad adeguarsi alle prescrizioni del DPR (prestazione di una cauzione, comunicazioni obbligatorie al MISE, etc.) solo per quelle iniziative che ricadano nel relativo ambito di operatività. A tal proposito, si segnala che un ausilio per il corretto inquadramento dell’iniziativa promossa è offerto dall’art. 6 dello stesso DPR, che prevede una serie di ipotesi escluse dalla suddetta disciplina.

Cosa fare se il Loyalty Program è una manifestazione a premio

Qualora il programma fedeltà sia riconducibile nell’ambito delle manifestazioni a premio, la prima attività da realizzare è la stesura del regolamento. Un documento fondamentale che permette alle istituzioni competenti di verificare l’osservanza delle prescrizioni normative e consente ai partecipanti di conoscere e valutare ex ante le condizioni di partecipazione e le modalità di svolgimento del programma, garantendo una miglior tutela.

Il regolamento deve, quindi, essere chiaro, completo, comprensibile e accessibile a tutti i partecipanti. La normativa di riferimento non prevede un modello standard di regolamento, ma richiede semplicemente che vengano indicati: i soggetti promotori,  la durata, l’ambito territoriale, la natura e le modalità di svolgimento della manifestazione a premio cui il programma si riferisce nonché il valore indicativo di ciascun premio in palio e il relativo termine di consegna.

Devono, infine, essere individuati i soggetti a cui verranno devoluti i premi non richiesti o non assegnati, conformemente a quanto previsto dalla legge.

Nella stesura del regolamento occorre prestare particolare attenzione all’individuazione dell’ambito territoriale di svolgimento del programma fedeltà: l’art. 1 comma 6 del DPR prevede espressamente che le attività di svolgimento delle manifestazioni a premio debbano eseguirsi interamente in territorio italiano, con possibilità invece di effettuare su territorio estero tutte quelle attività connesse al confezionamento dei prodotti.

Dal tenore della norma si configura un vero e proprio principio di territorialità, che deve però necessariamente trovare un coordinamento con l’utilizzo di Internet. Lo stesso MISE ha chiarito come il server di conservazione dei dati dei partecipanti al programma fedeltà non debba essere necessariamente ubicato in Italia ma che, in questo caso, debbano essere attivati dei sistemi di “mirroring” o analoghi che diano la possibilità di replicare tutti i dati contenuti in un altro server ubicato sul territorio nazionale.

Altrettanta attenzione va posta sulla denominazione del programma fedeltà, al fine di evitare la violazione dei diritti di proprietà intellettuale altrui. Importante, quindi, verificare preliminarmente che il nome scelto per il programma fedeltà non sia già in uso da terzi (a titolo esemplificativo, come denominazione sociale e/o marchio) anche al fine di non generale confusione tra imprese. Occorre, poi, valutare bene caso per caso, essendo la disciplina in esame davvero complessa e articolata.

Loyalty Program e privacy: gli adempimenti da attuare

Nell’ambito del Loyalty Program è evidente come anche la privacy abbia un ruolo rilevante. I promotori richiedono infatti ai partecipanti, al momento dell’adesione al programma, tutta una serie di dati personali che, in quanto tali, devono essere trattati nel rispetto della normativa vigente.

Quali sono, quindi, le regole che i promotori devono seguire e quali gli adempimenti da attuare per realizzare un lecito trattamento di dati e per evitare di incorrere in sanzioni?

I promotori, oltre a dover rispettare le disposizioni del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), devono altresì attenersi alle specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento generale in materia di “Fidelity Card” emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 24.02.2005 e, ad oggi, ancora applicabile.

Prima di procedere con la raccolta dei dati personali dei partecipanti, questi ultimi devono essere informati, in modo chiaro e semplice, dai promotori su finalità e modalità del trattamento, nonché in merito gli altri elementi previsti dall’art. 13 del GDPR.

In particolare, accanto a ciascuna finalità del trattamento, deve essere individuata la specifica base giuridica che legittima il trattamento stesso. Se per la finalità di fidelizzazione in senso stretto, il Garante precisa come non sia necessario il consenso del partecipante (potendo richiamare l’esecuzione del contratto, come condizione di liceità), lo stesso non può dirsi per le finalità di marketing diretto e di profilazione, ove il consenso è la base giuridica per eccellenza, salvo il caso in cui dette attività non possano essere realizzate in forma anonima.

Il consenso, oltre ad essere libero, informato e inequivocabile, deve altresì essere specifico, ovvero si deve riferire distintamente a ciascuna finalità: non è consentito, quindi, un unico consenso generalizzato per le finalità di marketing e profilazione, il quale esporrebbe a possibili sanzioni!

Individuati i dati pertinenti e strettamente necessari da trattare, le finalità e le basi giuridiche, un altro elemento su cui i promotori devono porre particolare attenzione è il periodo di conservazione dei dati. A fornire aiuto al riguardo è, ancora una volta, il Garante che, nel provvedimento generale, stabilisce che nel rispetto del principio di proporzionalità:

  • per la finalità di marketing, i dati possano essere conservati al massimo per 24 mesi dal momento della raccolta;
  • per la finalità di profilazione, invece, i dati passono essere conservati al massimo per 12 mesi.

Il Garante precisa, inoltre, che al termine dei predetti periodi, i promotori debbano garantire la cancellazione dei dati o la loro anonimizzazione, in modo da non consentire più e in alcun modo l’identificazione del partecipante.

E se i promotori volessero conservare i dati per un periodo di tempo superiore rispetto a quello stabilito dal Garante?

Non essendo più possibile presentare un’istanza di verifica preliminare per richiedere l’allungamento del periodo di conservazione, i promotori potrebbero effettuare una valutazione di impatto sul trattamento. Tale valutazione, da svolgersi comunque in presenza di trattamenti finalizzati alla profilazione, oltre a descrivere il trattamento in sé, potrebbe certamente tenere conto di quanto sancito negli ultimi anni dallo stesso Garante, all’esito delle richieste di verifica preliminare presentate da varie società dei settori moda e lusso, autorizzate a trattare dati sino a 10 anni, in presenza di determinate misure di sicurezza.

I promotori dovranno quindi:

  • individuare e istruire i soggetti che all’interno delle loro organizzazioni saranno coinvolti nel trattamento dei dati;
  • nominare, quali responsabili del trattamento, ai sensi dell’art. 28 del GDPR, coloro che esternamente alle organizzazioni tratteranno i dati;
  • garantire che, in caso di trasferimento di dati extra UE, siano state adottate tutte le garanzie di cui agli artt. 45 e seguenti del GDPR;
  • adottare misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione dei dati trattati.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2