le regole

Social network, quei contratti che firmiamo senza leggere: tutti i problemi

Acquisire piena conoscenza delle clausole contrattuali imposte dai social non è semplice, essendo contenute in una molteplicità di documenti, non sempre di agevole reperibilità e consultazione. Per venirne a capo, occorrono tempo, pazienza, interesse e motivazione in misura notevole. Ecco perché questo squilibrio va sanato

Pubblicato il 16 Lug 2020

Maria Romana Allegri

Professoressa aggregata di Diritto pubblico, dell’informazione e della comunicazione, Sapienza Università di Roma, Dip. di Comunicazione e Ricerca Sociale

social like

C’è una grave asimmetria nel rapporto contrattuale intercorrente fra gestori e utenti dei social network. Costruito in modo tale da far gravare sull’utente stesso la piena responsabilità per i contenuti prodotti e diffusi attraverso le piattaforme digitali. E ne discendono conseguenze importanti per gli utenti, anche se poco note.

Le regole dei social che accettiamo senza leggerle

Esaminiamo infatti nel dettaglio le regole che gli utenti accettano al momento dell’adesione ai servizi offerti dalle piattaforme, di regola senza nemmeno guardarle. A tal fine sono state prese come esempio le regole predisposte da Facebook e da Twitter.

Dunque, il rapporto si instaura mediante l’iscrizione/registrazione, che si perfeziona quando l’utente compila il form predisposto dalla piattaforma (che solitamente richiede di indicare i propri dati anagrafici, l’indirizzo di posta elettronica e il numero di telefono) e crea l’account, accettando implicitamente e automaticamente le condizioni d’uso unilateralmente predisposte dal provider. Le condizioni d’uso, insieme ad altri documenti riguardanti il trattamento dei dati personali, l’utilizzo dei cookies e le policies sui contenuti, costituiscono a tutti gli effetti un contratto fra utente e fornitore dei servizi, sebbene questo termine non venga mai esplicitamente utilizzato dalle piattaforme e all’utente non venga chiesto tecnicamente di accettarne le clausole, ma solo di iscriversi al social network.

Per l’utente non è particolarmente semplice acquisire completa conoscenza delle clausole contrattuali, essendo quest’ultime contenute in una molteplicità di documenti, non sempre di agevole reperibilità e consultazione. Per venirne a capo, occorrono tempo, pazienza, interesse e motivazione in misura notevole.

Teniamo conto che i provider, come i social appunto, rivendicano la propria neutralità – e quindi assenza di responsabilità – rispetto ai contenuti user-generated, così come previsto dalla direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, ma tutti quanti svolgono in pratica un’intensa attività di content moderation (come pure spesso di content deletion), in ottemperanza ai codici di autodisciplina promossi dall’Unione europea (il Code of conduct on countering illegal hate speech online, risalente al 2016, e il Code of Practice on Disinformation, sottoscritto nel 2018).

Le condizioni d’uso di Facebook

Nel caso di Facebook, ad esempio, la home page del sito dichiara che, tramite l’iscrizione, l’utente accetta le condizioni d’uso, leggendo le quali – a dispetto di una certa prolissità, vaghezza espositiva e confusione fra elementi descrittivi e precettivi – si apprendono le regole che il gestore della piattaforma ha unilateralmente predisposto. Il punto n. 3, in particolare, illustra quali condotte sono consentite agli utenti e quali non lo sono. Tuttavia, il complesso delle regole che l’utente deve rispettare non si esaurisce nelle condizioni d’uso. Infatti, il punto n. 5 delle condizioni elenca una lunga serie di documenti che costituiscono “ulteriori condizioni e normative applicabili all’utente”, che riguardano il controllo delle inserzioni, la normativa sul trattamento dei dati, la normativa sui cookies, le informazioni sulla privacy, le condizioni commerciali, le condizioni sulle vendite, regole specifiche per programmatori, sviluppatori, inserzionisti, gruppi. Questo vasto corpus di regole non è soggetto ad alcuna specifica accettazione da parte dell’utente, che si intende implicitamente avvenuta con l’iscrizione alla piattaforma. Ciò appare scorretto soprattutto in relazione alla normativa sul trattamento dei dati personali, per la quale il regolamento UE n. 2016/679 prescrive invece che il consenso sia prestato in modo esplicito, specifico ed inequivocabile.

Fra tutti i documenti che integrano le condizioni d’uso, assume un’importanza particolare quello intitolato Standard della Community, posto che la sua violazione può determinare la sospensione o la disattivazione dell’account senza alcun obbligo di preavviso (come indicato al punto n. 4.2 delle condizioni d’uso). In esso sono contenute una serie di indicazioni relative ai contenuti che non sono consentiti sulla piattaforma (per esempio odio, violenza, crudeltà, pornografia, notizie false, profili non autentici). Qualora l’utente volesse approfondire ulteriormente i vari argomenti trattati negli Standard della Community, sono presenti dei collegamenti a pagine web esclusivamente in lingua inglese (Hard Questions Blog), in cui sono contenute ulteriori spiegazioni. Insomma, il sistema utilizzato da Facebook è strutturato come una serie di “scatole cinesi”, in cui l’utente, partendo da informazioni più generali, può cliccare su altre pagine che contengono informazioni via via più specifiche.

A parte la complessità del meccanismo, che non facilita certo l’acquisizione di conoscenza da parte dell’utente, il problema risiede nel fatto che, secondo il punto n. 4.1 delle condizioni d’uso, queste ultime possono essere modificate e aggiornate periodicamente dal gestore della piattaforma (quelle attuali sono state riviste il 31 luglio 2019): Facebook comunicherà all’utente le modifiche con trenta giorni di anticipo e quest’ultimo, qualora non condivida le condizioni modificate, potrà cancellare il proprio account. Questa clausola però riguarda solo le modifiche alle condizioni d’uso: nulla si dice riguardo alle modifiche a tutto il resto del corposo sistema di regole che le completa e le integra. Dunque, si deve presupporre che Facebook possa variare la normativa sulla privacy o gli Standard della Community o altre regole dello stesso tipo senza preavvisare l’utente, il quale non avrebbe la possibilità di cancellare il proprio account (cioè recedere dal contratto) prima dell’entrata in vigore delle modifiche; l’utente che abbia inserito nel proprio profilo dei contenuti originariamente consentiti, ma successivamente vietati in seguito alle suddette modifiche, si troverebbe così, a propria insaputa, in una condizione di inadempimento.

A ciò si aggiunge l’ovvia considerazione che per molti utenti attivi sul social la cancellazione del proprio account è un prezzo troppo alto da pagare e che quindi molte persone, pur di non essere estromesse dalla piattaforma grazie alla quale coltivano una densa rete di relazioni sociali, saranno portate comunque a adeguarsi alle condizioni stabilite unilateralmente dal gestore e alle periodiche modifiche di queste ultime. Per giunta, qualora l’utente scegliesse di abbandonare Facebook migrando su un altro social, Facebook non prevede il diritto alla portabilità dei dati (ossia il diritto dell’utente di trasmettere i dati contenuti nel proprio profilo da un social all’altro senza impedimenti) che invece è sancito dall’art. 20 del regolamento UE n. 2016/679.

Le “norme di Twitter”

La situazione di Twitter, che può essere assunto come termine di paragone, non è molto diversa. Il sistema delle “scatole” contenute una dentro l’altra è utilizzato anche qui. Cliccando sul tasto “iscriviti” il nuovo utente dichiara di avere almeno sedici anni e di accettare le condizioni contenute in tre documenti: i termini di servizio, l’informativa sulla privacy e le regole sull’utilizzo dei cookies. Questi documenti sono accessibili dalla home page di Twitter. Però, leggendo i termini di servizio, proprio all’inizio c’è scritto che «il consenso dell’utente di Twitter comprende i presenti termini di servizio, la nostra informativa sulla privacy, le norme di Twitter e tutte le politiche integrate». Si scopre così che clausole che l’utente accetta al momento dell’i-scrizione sono ben più numerose e articolate di quanto non lasci presupporre la dicitura posta accanto al tasto “iscriviti”, dato il riferimento aggiuntivo alle “norme di Twitter” e alle “politiche integrate”.

Le cosiddette “norme di Twitter” sembrano particolarmente rilevanti; infatti al punto n. 4 dei termini d’uso compare l’invito all’utente a consultarle, in quanto esse sono parte del consenso prestato dall’utente e indicano quali comportamenti sono vietati. Cliccando sul relativo link, compare una pagina intitolata “regole e norme di Twitter” suddivisa in varie sezioni tematiche relative a diversi tipi di contenuti e a diverse possibili condotte degli utenti, contenenti numerose prescrizioni dettagliate che, senza un’apparente logicità, sono qualificate talvolta come “regole”, talaltra come “norme” e talaltra ancora come “linee guida”. Una sezione di questa pagina è intitolata “regole di Twitter”: contiene un elenco di categorie di contenuti (ad esempio violenza, terrorismo, pedopornografia, odio, molestie, autolesionismo, informazioni private, nudità, integrità delle elezioni, copyright e varie altre voci) e di policies adottate da Twitter rispetto a ciascuna di esse. Per ogni categoria si può cliccare sulla voce “per saperne di più”, venendo indirizzati ad altre pagine web contenenti informazioni e spiegazioni più dettagliate. Lo sforzo richiesto all’utente per informarsi compiutamente delle condizioni d’uso della piattaforma anche qui è notevole. La violazione alle regole sui contenuti comporta, a seconda della gravità della violazione, un richiamo all’utente, la richiesta di rimuovere i contenuti segnalati come inappropriati, la cancellazione forzata di tali contenuti o, nei casi più gravi di inottemperanza reiterata, la disattivazione dell’account.

Se non altro, Twitter si impegna a rispettare il principio di proporzionalità fra condotta scorretta dell’utente e reazione del gestore della piattaforma. Tuttavia, nei termini d’uso Twitter si riserva il diritto di sospendere o risolvere gli account o cessare la fornitura dei servizi in tutto o in parte «in qualsiasi momento e per qualsivoglia motivo, o senza alcun motivo». Di conseguenza, l’utente non può rivendicare il diritto di utilizzare i servizi di Twitter nemmeno nel caso di assoluto e pieno rispetto di tutte le regole. Come nel caso di Facebook, anche Twitter dichiara che avvertirà l’utente con trenta giorni di preavviso nel caso di modifiche apportate ai termini d’uso, consentendo all’utente che non le condividesse di cancellare il proprio account. Questa clausola, però, si applica solo alle modifiche apportate ai termini d’uso. Poiché nulla viene precisato relativamente ad eventuali modifiche apportate da Twitter alle varie ulteriori norme, regole e linee guida, si deve presupporre che tali documenti possano subire variazioni anche senza preavviso, ponendo l’utente in una condizione di inconsapevole inottemperanza.

Conclusioni

Il problema di fondo consiste proprio nell’erroneo presupposto che l’utente goda del potere di governare consapevolmente la diffusione dei propri dati grazie alle informazioni fornite dai gestori delle piattaforme, senza alcuna considerazione per le conseguenze in termini di oneri sopportabili per l’utente. A ciò si potrebbe ovviare incentivando le piattaforme digitali a aderire a modalità standardizzate e semplificate di redazione e presentazione delle condizioni d’uso, che favoriscano la piena conoscenza e la comprensione da parte dell’utente. In tal senso, la predisposizione di appositi codici di buone pratiche aperti all’adesione volontaria dei gestori dei social media potrebbe risultare utile.

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