trattamento dati

Standard Contractual Clauses: consigli pratici per il trasferimento di dati dalla Cina



Indirizzo copiato

Dal primo giugno 2023 entrerà in vigore l’obbligo per le aziende basate in Cina di seguire una procedura specifica per il trasferimento (esportazione) di dati personali all’estero. Tutto quello che c’è da sapere per evitare problemi

Pubblicato il 26 mag 2023

Marco Gervasi

Executive Director, Red Synergy Business Consulting



cina tech

Se la vostra azienda opera in Cina, dal primo giugno 2023 anche solo l’inoltro di una mail contenente dati personali nella firma potrebbe costituire una violazione della privacy. La Cina considera infatti i dati come una merce. La loro esportazione richiede l’adempimento di una procedura ben precisa, pena: sanzioni ed arresti. Le aziende devono agire il prima possibile per adeguarsi, preferibilmente entro la fine di giugno 2023, Quali sono i consigli pratici per trasferire legalmente dati dalla Cina? Ne parliamo insieme ad un caso pratico.

Introduzione alla legge sulle Standard Contractual Clauses

Il primo giugno 2023 entrerà in vigore l’obbligo per le aziende basate in Cina di seguire una procedura specifica per il trasferimento (esportazione) di dati personali all’estero: “China Standard Contract of Personal Information”. L’ esportazione non si riferisce solo al movimento fisico o il trasferimento di dati personali dalla Cina, ma anche all’accesso ai dati personali archiviati in Cina da parte di aziende fuori dalla Cina. Un esempio è la condivisione con la casa madre di un file excel contenente i dati di anche un solo dipendente. Ovvero, il caso in cui l’ufficio marketing della capogruppo acceda, tramite il proprio crm, ai dati dei propri clienti in Cina.

Le aziende devono agire il prima possibile. Sono infatti previste multe fino a circa 6,5 milioni di euro o il 5% del reddito dell’anno precedente. Inoltre, i responsabili della protezione dei dati personali saranno soggetti, in alcuni casi anche personalmente, a sanzioni fino a circa 130 mila euro e all’inibizione dal ricoprire cariche dirigenziali per un determinato periodo.

Come riportato in un recente articolo comparso sull’Economist (China data security law rattles western business executives) vi sono attualmente già casi di dirigenti a rischio di arresto per aver trasferito dati personali “strategici” in violazione della legge. Lo stesso Economist menziona che ”quasi tutte le società globali in Cina operano in violazione della legge. Molte hanno chiesto una proroga per rispettare le regole. Per conformarsi pienamente, le aziende dovranno probabilmente trasformare le loro attività in Cina in isole di informazioni che hanno pochi contatti con le loro operazioni globali”. Come procedere quindi e quali le tempistiche e gli adempimenti?

Il quadro normativo per il trattamento dei dati in Cina

Il GDPR cinese è la: “China Personal Information Protection Law” anche conosciuta come “China PIPL”, in vigore dal primo novembre 2021. A questa si sono unite: la Cibersecurity Law emanata nel 2017 e la Data Security Law entrata in vigore il primo settembre del 2021. Tuttavia, c’è voluto più di un anno e mezzo di attesa affinché l’ultima procedura per trasferire legalmente i dati fosse definita. Infatti, solo il 24 febbraio 2023, la Cyberspace Administration of China (CAC), l’autorità cinese che regola l’uso di internet, ha pubblicato il contratto standard (Standard Contractual Clauses o SCC), nonché le modalità che le società basate in Cina devono utilizzare per l’esportazione di dati personali.

Chi sono i soggetti che trasferiscono i dati

I soggetti a cui si applicherà la legge sono tutte le aziende che raccolgono ed elaborano dati personali in Cina (anche se non basate in Cina) e che li esportano dalla Cina. Sono, ad esempio, dati personali i file che contengono le informazioni dei dipendenti di un’azienda incluse quelle mediche e finanziarie, oppure il database che contenga informazioni sui clienti come il loro indirizzo, i loro documenti identificativi, i dati di fatturazione e di pagamento. Prima del trasferimento, l’azienda dovrà richiedere al titolare dei diritti il suo consenso al trasferimento. Inoltre, il China PIPL stabilisce che l’esportazione dovrà avvenire solo laddove il titolare del trattamento “necessiti realmente di fornire le informazioni personali al di fuori del territorio della Repubblica Popolare Cinese per esigenze commerciali o di altra natura”.

Qual è la giusta procedura per trasferire i dati fuori dalla Cina

Sono previste tre differenti procedure per l’esportazione dei dati: una complessa che richiede una valutazione di sicurezza obbligatoria da parte del CAC, una che richiede una lunga e dettagliata certificazione della società che esporta i dati ed, infine, una semplificata che prevede solo la firma delle SCC tra le aziende che si scambiano i dati.

In questo articolo ci concentreremo sulla procedura semplificata, che a mio avviso, sarà quella principalmente utilizzata, date le dimensioni, dalle piccole e medie aziende italiane operanti in Cina.

La procedura semplificata prevede quattro passaggi:

  • l’ottenimento del consenso. L’azienda che tratta i dati dovrà ottenere il consenso separato da parte dell’interessato al trattamento ed al trasferimento dei suoi dati verso l’estero. Senza tale consenso, scattano le sanzioni menzionate sopra.
  • La firma di un contratto. Il secondo passaggio è quello della firma delle SCC tra l’azienda cinese e quella estera. Il modello delle SCC è fornito dalla legge cinese e le SCC saranno regolate dalla legge cinese. I suoi termini prevarranno su qualsiasi altro accordo raggiunto dalle parti in merito all’oggetto. Tuttavia, le parti potranno, in un’area dedicata del contratto, aggiungere ulteriori clausole che non siano in contraddizione con il testo previsto dalla legge, pena la nullità. Controversie tra la parte esportatrice e il destinatario all’estero dovranno essere risolti mediante negoziazione reciproca, ma in mancanza di ciò, da un tribunale cinese competente o mediante arbitrato.

Tra le principali disposizioni previste dalle SCC vi sono: obblighi molto dettagliati compresi i requisiti relativi al periodo minimo di conservazione dei dati, al controllo dell’accesso a questi, alla notifica agli interessati e all’autorità cinese in caso di data breach, ecc. Molti degli obblighi sono simili a quelli previsti dalle clausole contrattuali standard dell’UE, ma in alcuni casi sono più onerosi.

  • La valutazione di impatto. Il terzo passaggio è la preparazione di un piano di impatto (PIPIA), il cui valore è simile al DPIA nel GDPR. Il PIPIA deve contenere, tra l’altro, l’indicazione della necessità e della legittimità del trasferimento dei dati, i rischi per gli interessi personali dei titolari e le misure di sicurezza previste per il trasferimento.

Il PIPIA è essenzialmente un processo per eseguire una valutazione delle lacune di conformità e apportare miglioramenti o azioni correttive in tutta l’organizzazione. Tra le altre cose, il rapporto finale PIPIA dovrebbe dimostrare a sufficienza che l’ambito dell’esportazione di informazioni personali soddisfa il principio “minimo e necessario” e che sono state adottate misure di sicurezza sufficienti per ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e l’impatto sulle persone. Nella nostra esperienza, potrebbero essere necessari sino a tre mesi per finalizzare una relazione PIPIA di questo tipo, a seconda della complessità del flusso di dati.

  • Il deposito. L’ultimo passaggio è il deposito della documentazione presso le autorità. In particolare, i titolari devono depositare presso il dipartimento provinciale del CAC entro 10 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del contratto standard: a) le SCC, b) la valutazione di impatto relativa all’esportazione dei dati. In caso di modifiche successive al trasferimento, è necessario presentare nuovamente le SCC e la valutazione modificata. Sebbene le misure lo stabiliscano come un processo di “archiviazione”, non è chiaro se il CAC condurrà una revisione sostanziale sui materiali di archiviazione con controllo e richiederà una rettifica nel caso in cui l’esportazione sia ritenuta inappropriata.

I rischi del non firmare le SCC

Nonostante una piccola media azienda abbia volumi di trasferimento dei dati modesti e quindi decisamente meno in vista rispetto alle grandi tech, la mancata ottemperanza della legge espone comunque al rischio di venire denunciati alle autorità.

I rischi economici ed operativi

Vi sono infatti le sanzioni economiche, applicabili sia quando non si è ottenuto il consenso, che quando non sia stata eseguita correttamente la procedura. Dopodiché, il rischio ulteriore sarà l’interferenza con le attività dell’azienda in Cina che potrà manifestarsi in diversi modi. In primis, il mancato ottenimento del consenso da parte di dipendenti e di clienti permetterà a questi di poter impugnare il trasferimento e di bloccare le attività di trasferimento dei dati. Inoltre, i dipendenti potranno ricorrere in giudizio richiedendo un cospicuo rimborso per la violazione. Infine, anche qualora il consenso sia stato ottenuto, la mancata firma delle SCC costituirà un’esportazione illegale dei dati con contestuali conseguenze.

I rischi di fare da sé

Vi sono poi i rischi legati alla preparazione della documentazione. In particolare, la redazione della valutazione di impatto, il documento più complesso, richiede sino a due mesi di tempo. Questa andrà preparata in cinese così come tutta la documentazione da allegare. Sebbene il deposito non preveda l’ottenimento di un’autorizzazione, la autorità potrebbero contattare l’azienda (su segnalazione fatta dai soggetti i cui dati sono stati trattati) per chiedere maggiori chiarificazioni sulla valutazione e sull’operatività. Qualsiasi dubbio sulla correttezza o liceità del trasferimento dei dati potrebbe spingere le autorità ad interrompere il trasferimento sino ad isolare la società. Inoltre, la legge richiede che nella valutazione siano indicati: a) tutti gli ulteriori trasferimenti dei dati una volta che questi sono stati esportati (i trattamenti secondari), b) il periodo di conservazione ed il luogo di archiviazione. Sarà quindi importante che nella valutazione vengano descritti con la massima cura, e nei limiti del possibile, i passaggi che avverranno anche fuori dalla Cina.

Un’assistenza transfrontaliera e continuativa

La legge prevede che il PIPIA possa essere preparato dall’azienda stessa con l’assistenza di fornitori di servizi esterni. Per evitare i rischi di cui sopra, è molto importante che l’azienda si affidi a professionisti che non abbiano solo conoscenza della normativa cinese e della documentazione, ma capaci di inserirla nel contesto internazionale dell’azienda. Le SCC andranno infatti armonizzate con quelle già firmate dall’azienda in altre giurisdizioni. Inoltre, la valutazione di impatto dovrà contenere l’indicazione dettagliata del flusso di trasmissione dei dati anche all’interno del territorio europeo e/o non Cina. Infine, sarà necessaria un’assistenza continuativa poiché sono previste ulteriori integrazioni della legge e qualsiasi modifica alla gestione dei dati comporterà l’aggiornamento della valutazione, la firma di nuove SCC ed un nuovo deposito.

Un caso pratico di China Data Transfer

Facciamo ora un esempio pratico di trasferimento di dati dalla Cina all’Italia. Un’azienda italiana che opera nell’arredamento ha una filiale commerciale in Cina con circa 10 dipendenti. Con regolarità il responsabile delle risorse umane aggiorna un file che viene inviato alla capogruppo includendo informazioni personali dei dipendenti, tra cui numero di identità, indirizzo, stipendio, cartella medica, dati bancari etc. I dipendenti lavorano per la società da diversi anni e al momento dell’assunzione la legge sulla privacy non era ancora entrata in vigore. I contratti di lavoro nonché quelli con i clienti non contengono alcuna disposizione in merito. La società è in espansione e prevede altre assunzioni. La società ha inoltre implementato un crm dove vengono caricati tutti gli ordini dei clienti inclusi i datipersonali, i tra cui i documenti, indirizzi per la consegna e dati bancari. Il crm è accessibile sia dall’Italia che da un’altra filiale commerciale e dall’operatore logistico entrambi ad Hong Kong. A seguito dell’entrata in vigore della legge la società ha necessità di regolarizzare la propria situazione, come procedere?

La prima cosa da fare è ottenere il consenso separato dei clienti e dei dipendenti per: a) il trattamento dei dati, b) il trasferimento dei dati all’estero ed eventualmente c) il trasferimento dei dati ad un soggetto terzo all’azienda (ad esempio l’operatore logistico). Dopodiché, la società cinese preparerà e firmerà una SCC bilingue con la società italiana, la filiale a Hong Kong che ha acceso al database ed infine l’operatore logistico. L’azienda cinese preparerà poi una valutazione di impatto ed infine depositerà copia di tutti i documenti alla CAC locale. In alcune province della Cina il deposito potrà avvenire in formato elettronico. Attualmente non è previsto il rilascio di alcuna documentazione. I documenti andranno salvati per eventuali successive modifiche e tenuti a disposizione qualora i titolari dei diritti ne faranno richiesta.

Conclusioni

Le misure entreranno in vigore dal primo giugno 2023, per i nuovi trasferimenti. I trasferimenti avvenuti prima di tale data avranno un periodo di grazia di sei mesi prima di essere adeguatamente documentati e resi conformi. Data la portata di questi obblighi le aziende dovranno entro il mese di giugno intraprendere azioni per valutare immediatamente i loro trasferimenti transfrontalieri di dati dalla Cina e, se necessario: 1) richiedere il consenso ai dipendenti e clienti, 2) completare il PIPIA, 3) firmare le SCC con i destinatari esteri e 4) depositare la documentazione richiesta presso il CAC entro il periodo richiesto.

Per ulteriori informazioni sulla documentazione e sulle procedure

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3