l'approfondimento

Trasparenza nel trattamento dati, che cambia col GDPR: l’alba di un nuovo valore sociale

Un approfondimento sul principio di trasparenza, fondamentale nel nuovo paradigma post Gdpr. Va oltre la sola tutela degli utenti, perché trasparenza è conoscenza: indispensabile per sapere, capire, discutere e decidere, nella società contemporanea

Pubblicato il 13 Giu 2018

Franco Pizzetti

professore emerito in diritto costituzionale, Università di Torino, ex Garante Privacy

privacy

Il principio di trasparenza (transparency), inteso come obbligo di rendere conoscibili “le modalità con cui i dati sono raccolti, utilizzati e consultati grazie ad informazioni e comunicazioni facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro” (Considerando 37), ha nel GDPR un ruolo fondamentale e potenzialmente molto espansivo. Si tratta di un aspetto molto importante, e non ancora esplorato fino in fondo.

La trasparenza nel trattamento dei dati personali

Per capire bene l’innovazione data dal principio di trasparenza nel trattamento dati con il Gdpr occorre partire dall’art.5, paragrafo 1, lettera a) che, indicando i principi applicabili al trattamento, specifica: “i dati personali devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente”.

L’art. 6 della Direttiva 95/46 si limitava invece a dire, al paragrafo 1, lettera a), che i dati personali devono essere trattati “lealmente e lecitamente”.

E’ evidente la discontinuità tra il nuovo Regolamento e il sistema precedente, soprattutto perché ora la trasparenza diventa un aspetto generale ed essenziale di ogni trattamento di dati personali. Una condizione dunque che si applica ai trattamenti in quanto tali e durante tutto il loro corso, indipendentemente dal rapporto che possa sussistere tra il titolare e la tutela dei diritti degli interessati i cui dati sono oggetto di trattamento.

Un primo punto assolutamente essenziale nel quadro del nuovo Regolamento è dunque che tanto i titolari (controllers) quanto i responsabili (processors) devono assicurare che i trattamenti o le parti di trattamento da ciascuno posti in essere risponda al principio di trasparenza.

Trasparenza fin dalla progettazione dei trattamenti

Proprio perché riguarda innanzitutto le caratteristiche che il trattamento deve avere, e solo in seconda battuta il rapporto tra il titolare e gli interessati, il principio di trasparenza deve essere garantito fin dalla progettazione dei trattamenti.

In sostanza, la trasparenza, come la correttezza (fairness) e la responsabilità (accountability) fa parte delle caratteristiche intrinseche di ogni trattamento e dunque è un aspetto essenziale della adeguatezza delle modalità organizzative e tecnologiche che, sulla base dell’art.24, il titolare deve adottare per poter dimostrare in qualunque momento di essere compliant al GDPR.

Questo significa che la corretta attuazione del principio di trasparenza rispetto a ciascun trattamento deve essere oggetto anche di una adeguata attenzione nell’ambito della privacy by design e della privacy by default che, come sappiamo, riguardano anche, e soprattutto, la fase della progettazione più che quella della attuazione dei trattamenti.

Gli obblighi in capo al Responsabile del trattamento

L’obbligo di rispettare il principio di trasparenza inoltre si estende anche al responsabile. Esso, infatti, deve essere sempre in grado di dare al titolare la garanzia di poter svolgere i trattamenti a lui affidati “mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisce la tutela dell’interessato”.

Dunque, l’obbligo di assicurare la trasparenza dei trattamenti grava anche sul responsabile perché anche questo è un requisito che il titolare è tenuto a verificare prima di avvalersi dei suoi servizi, pena rispondere lui, come titolare, della inadeguatezza del responsabile.

Il principio della trasparenza nella regolazione Ue

Come ricorda il WP29 nelle sue Guidelines on transparency under regulation 2016/679, pubblicate in via definitiva l’11 aprile 2018 e fatte proprie dal nuovo EDPB nella prima riunione del 25 maggio 2018, il principio di trasparenza è ampiamente presente nella regolazione dell’Unione, a partire dall’art. 1 del TUE, il quale richiede che le istituzioni dell’Unione mantengano sempre un dialogo aperto, trasparente e continuo, con le associazioni e la società civile e dall’art. 15 del TFUE, che afferma il principio di trasparenza come diritto di accesso dei cittadini a tutti gli atti delle istituzioni, uffici e agenzie dell’Unione.

Il principio della trasparenza nel GDPR

Proprio per la sua ormai generale diffusione nel sistema regolatorio europeo il concetto di “trasparenza” non è precisato specificamente nel GDPR. Tuttavia, a chiarire in mondo inequivoco come esso debba essere applicato nel quadro della nuova regolazione soccorre il Considerando 39 che afferma “qualsiasi trattamento dei dati personali dovrebbe essere lecito e corretto e dovrebbero essere trasparenti per le persone fisiche le modalità con cui sono raccolti, utilizzati, consultati, o altrimenti trattati, dati personali che le riguardano nonché la misura in cui i dati saranno trattati”. Specifica inoltre il medesimo Considerando che “il principio della trasparenza impone che le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento di tali dati personali siano facilmente accessibili e comprensibili e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro”.

Sono tutti termini che ritroviamo successivamente anche nell’art. 12, che, rubricato nella sezione “Trasparenza e modalità”, specifica le misure appropriate che il titolare del trattamento deve adottare per fornire all’interessato tutte le informazioni relative ai suoi diritti, di cui agli artt. 13 e 14; le comunicazioni relative all’esercizio di questi come indicati negli artt. da 15 a 22; le comunicazioni da dare all’interessato riguardo a perdita di dati.

Di quanto specificato nell’art. 12 e in generale della trasparenza legata ai rapporti tra titolare e interessato non ci occuperemo in questo articolo. Del resto, lo stesso Considerando implicitamente chiarisce che da un lato la trasparenza è un principio generale che deve informare di sé ogni trattamento, mentre dall’altro esso “riguarda, in particolare, l’informazione degli interessati sull’identità del titolare, le finalità del trattamento e ulteriori informazioni per assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo alle persone fisiche interessate e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che la riguardano”.

La trasparenza come condizione di qualunque trattamento 

Qui quello che conta sottolineare è che l’art. 5, paragrafo 1, individua la trasparenza come condizione di qualunque trattamento di dati personali e dunque come un aspetto che deve essere curato dal titolare fin dalla progettazione dei trattamenti e da lui verificato, e richiamato nel contratto, anche rispetto ai responsabili di cui all’art.28, prima di affidare ad essi qualunque incarico di trattamenti di dati personali.

Per essere quanto più possibile chiari: la trasparenza, esattamente come la correttezza e la responsabilità, è un dovere (e un obbligo) inerente al titolare per il fatto stesso di porre in essere (o progettare) un trattamento di dati personali.

Trasparenza e conformità al regolamento

Tanto la trasparenza (transparency) che la correttezza (fairness) e la responsabilità (accountability) concorrono dunque a definire gli obblighi che, ex art.24, incombono sul titolare. Sono principi che devono sempre essere tenuti presenti, al pari della valutazione di rischio e in connessione con questa, per individuare le modalità organizzative e tecnologiche che possono consentire al titolare di dimostrare in qualunque momento che “il trattamento è effettuato conformemente al regolamento”. Non solo: come specifica sempre il primo paragrafo dell’art.24, “dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario”. Ne deriva dunque che da un lato anche la trasparenza dei trattamenti deve essere costantemente aggiornata alle nuove tecnologie e modalità usate e, dall’altro, che nel progettare nuove tecnologie o modalità organizzative deve sempre essere sempre assicurata la massima trasparenza, così come definita dal Considerando 39.

Insomma, e per concludere su questo punto: il fatto che la trasparenza incida anche sulle modalità con le quali il titolare deve dare agli interessati le informazioni necessarie rispetto ai trattamenti dei loro dati ex artt.13 e 14, le comunicazioni relative all’esercizio dei loro diritti, ex artt. da 15 a 22 e quella relativa alla perdita di dati, si aggiunge all’obbligo generale che incombe sul titolare in base al combinato disposto tra art. 5 e art. 24 e costituisce solo una specificazione, anche se importantissima, di come l’obbligo di trasparenza operi rispetto al rapporto tra titolare e interessato.

In questo quadro ricostruttivo, che è strettamente legato alla centralità che nel GDPR assumono da un lato la transparency, la fairness e la accountability dei trattamenti e dall’altro gli obblighi ai quali il titolare deve ottemperare nel progettare e realizzare trattamenti di dati personali, la trasparenza è un dovere che il titolare ha non solo verso gli interessati, ma in generale rispetto a tutte le persone fisiche i cui dati possono potenzialmente essere oggetto di trattamenti e, ovviamente e conseguentemente, anche e prima di tutto rispetto all’Autorità di controllo.

Si tratta di un obbligo che il titolare deve assolvere anche prima e indipendentemente dal rapporto specifico con gli interessati i cui dati sono oggetto specifico di quel trattamento. Rispetto agli interessati, infatti, l’obbligo di trasparenza assume profili specifici che sono quelli definiti in modo puntuale dall’art. 12, paragrafo primo, e che riguardano le specifiche informazioni e comunicazioni che devono essere date a questi con riguardano gli articoli citati in quella disposizione.

La trasparenza e la collettività

In via generale, dunque, la trasparenza come intesa dall’art. 5 paragrafo primo, lettera a), e dal Considerando 39, riguarda non solo gli interessati ma tutta la collettività e comporta l’obbligo di rendere le informazioni relative ai trattamenti dei dati facilmente accessibili e comprensibili, utilizzando un linguaggio semplice e chiaro per tutti.

Il titolare può dunque essere chiamato a dover dimostrare in ogni momento di essere in grado di rendere note le modalità relative ai trattamenti che ha posto in essere in modo trasparente, con linguaggio facilmente comprensibile e con informazioni immediatamente accessibili. Un dovere che concorre a definire le misure adeguate, organizzative e tecnologiche che il titolare deve adottare rispetto ai trattamenti che svolge.

La valutazione di rischio nell’obbligo di trasparenza

In questo quadro anche la valutazione di rischio che, ex art. 24, è il parametro sul quale il titolare deve valutare le misure da adottare diventa oggetto dell’obbligo di trasparenza, sia nei confronti degli interessati, ex art. 12, che della collettività e dell’Autorità di controllo ex art. 5, paragrafo primo.

Come specifica il Considerando 39, è opportuno infatti che, sulla base del principio di trasparenza, il titolare sia in qualunque momento in grado di informare anche rispetto al livello di rischio che i trattamenti che progetta, o pone in essere, presentano.

Esso afferma infatti che le persone fisiche devono essere “sensibilizzate ai rischi” che i trattamenti dei dati possono comportare. Un profilo che diventa specifico nei confronti degli interessati nell’ambito dell’applicazione dell’art.12 ma che concorre in via generale a definire cosa significhi e quale sia la portata del principio di trasparenza (transparency) come elemento essenziale del trattamento dei dati personali.

Trasparenza, correttezza e responsabilità

Un elemento, questo della trasparenza anche rispetto ai possibili rischi, che concorre ulteriormente a rafforzare la stretta connessione che l’art. 5 crea tra trasparency, fairness e accountability.

Il termine accountability non può essere tradotto solo come responsabilità in senso giuridico, così come il termine fairness non è solo correttezza intesa come rispetto delle leggi.

I tre termini indicati dall’art.5 in ordine ai principi che devono caratterizzare i trattamenti riguardano tutti, e prima di tutto, l’aspetto della credibilità del titolare e della fiducia che i cittadini possono avere in chi progetta, pone in essere e svolge la sua attività attraverso i trattamenti di dati delle persone fisiche. Una credibilità e una fiducia che non riguarda solo coloro i cui dati sono in concreto trattati, e assumono dunque la veste di “interessati” ma tutti, anche coloro i cui dati potranno essere trattati in futuro.

Nella logica del GDPR, infatti, la tutela specifica degli interessati e dei loro diritti costituisce una parte, sia pure essenziale, della tutela dei dati personali. Questa tutela per così dire “vestita”, che attiene alla concretezza dei diritti specifici che sorgono dal trattamento concreto dei dati personali di coloro che, per questo, assumono la posizione di interessati, si sovrappone la più ampia tutela dei diritti e delle libertà di tutte le persone fisiche nei confronti di trattamenti che in qualunque momento, trattando i loro dati, potrebbero mettere a rischio le loro libertà e i loro diritti.

Il GDPR e la libera circolazione dei dati personali

Per comprendere al meglio il ruolo che l’obbligo di trasparenza dei trattamenti assume nel quadro del GDPR, è opportuno richiamare anche il Considerando 7, nella parte in cui sottolinea che l’evoluzione della società digitale e della sua tecnologia richiedono “un quadro più solido e coerente in materia di protezione dei dati nell’Unione, affiancato da efficaci misure di attuazione, data l’importanza di creare il clima di fiducia che consenta lo sviluppo dell’economia digitale in tutto il mercato interno”.

Un obiettivo essenziale del GDPR, esplicitamente dichiarato fin dall’art. 1, è infatti rendere più ampia e “robusta” la tutela dei dati personali non solo per attuare a pieno un diritto fondamentale previsto dalla Carta dei diritti dell’Unione europea (art.8), ma anche per incentivare la libera circolazione dei dati personali.

Come chiarisce benissimo il Considerando 7, questo duplice obiettivo trova la sua sintesi nella volontà di rafforzare la fiducia dei cittadini nella società digitale come elemento essenziale per incentivare lo sviluppo dell’economia digitale.

Il principio di trasparenza applicato ai trattamenti dei dati assume in questo quadro un valore particolarmente rilevante.

Trasparenza, l’innovazione del GDPR

Specialmente di fronte a una tecnologia sempre più invasiva non solo della sfera personale degli individui ma anche dei loro sistemi relazionali e del loro stesso modo di vivere, questa innovazione è particolarmente importante.

In sostanza, l’ampliamento delle basi di legittimità dei trattamenti operato dall’art.6, con la conseguente riduzione della centralità del principio del consenso come base principale per i trattamenti di dati personali e la responsabilità del titolare di stabilire esso stesso quali siano le misure organizzative e tecnologiche adeguate a trattamenti che pone in essere, tenendo conto dei rischi che questi presentano per le persone fisiche comportano non solo il rafforzamento dei diritti degli interessati ma anche quello della collettività nel suo complesso a una tutela rafforzata che consiste nell’obbligo imposto dall’art. 24 al titolare di essere in grado di dimostrare in ogni momento la conformità del trattamento al GDPR.

In questo quadro la trasparenza intesa come obbligo di consentire a chiunque e in qualunque momento di comprendere con linguaggio piano, facilmente accessibile a tutti e con strumenti semplici e facilmente attivabili, le modalità di raccolta dei dati, come essi siano trattati, quali siano le finalità perseguite e i potenziali rischi per gli Human Rights, costituisce uno degli aspetti più innovativi e importanti del GDPR.

Trasparenza è conoscenza

L’evoluzione continua e irrefrenabile delle tecnologie pone le nostre società di fronte a sfide sempre più elevate e a decisioni sempre più difficili, che coinvolgono non solo aspetti giuridici ma anche, e prima di tutto, etici.

Per questo, pur in un contesto di forte e indispensabile ampliamento del ruolo delle Autorità di controllo e dell’EDPB, è necessario dare al principio di trasparenza, affermato e riconosciuto dall’art. 5, un valore che va molto oltre la sola tutela degli interessati.

Mai come in questo caso il principio fondamentale della conoscenza come base indispensabile per sapere, capire, discutere e decidere è fondamentale.

Per questo il ruolo della trasparenza è nel GDPR così importante, e per questo deve essere interpretato e applicato nel modo più ampio e efficace possibile. Esattamente come qui si è cercato di fare.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 3