Tra i vari temi che un’azienda deve valutare per allinearsi al GDPR vi è anche quello relativo ai sistemi di videosorveglianza.
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La videosorveglianza, che sia a uso privato o pubblico, è sottoposta a regole stringenti volte a tutelare la privacy e le libertà fondamentali delle persone. Ecco tutto quello che c’è da sapere su obblighi, sanzioni e misure di sicurezza a garanzia della riservatezza dei dati per allinearsi ai dettami del GDPR
Pubblicato il 01 Ago 2018
avvocato, studio legale associato Prencipe e Valgiusti
Tra i vari temi che un’azienda deve valutare per allinearsi al GDPR vi è anche quello relativo ai sistemi di videosorveglianza.
Indice degli argomenti
Innanzitutto, vediamo cosa è previsto per i sistemi di videosorveglianza ad uso privato.
Secondo un recente provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali (parere n. drep/ac/113990 del 7 marzo 2017) è possibile installare dei sistemi di videosorveglianza senza richiedere l’autorizzazione della polizia o del proprio condominio a condizione che le telecamere non riprendono spazi collettivi o luoghi di passaggio pubblico.
Se ad esempio il sistema di videosorveglianza è puntato sul pianerottolo di casa bisognerà fare attenzione a non riprendere l’abitazione dei vicini e la loro porta d’ingresso.
Se il circuito di videosorveglianza viene installato all’esterno bisognerà accertarsi che non sia puntato sulla strada o su altri spazi pubblici. Vale la pena di precisare che, nel concetto di videosorveglianza ad uso privato, rientrano anche i videocitofoni.
Nessuna questione, invece, sorge rispetto alla videosorveglianza interna alle proprie abitazioni.
Infine, qualora il sistema di videosorveglianza privato dovesse conservare le riprese effettuate, queste non potranno essere diffuse a terzi a meno di adeguarsi alle ulteriori regole stabilite in materia.
L’attività di videosorveglianza, in generale, può diventare estremamente invasiva e per questo motivo l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato diversi provvedimenti generali atti a regolarizzarne l’utilizzo.
Un primo provvedimento risale al novembre 2000; in tale documento si era previsto un decalogo comportamentale del seguente tenore:
Successivamente poi, il Garante ha emesso un provvedimento generale l’8 aprile 2010, a sostituzione di altro e precedente provvedimento adottato del 2004, con il quale sono stati fissati requisiti più stringenti per evitare che l’attività di videosorveglianza potesse minacciare i diritti dei cittadini.
La ratio di tale provvedimento è volta a contemperare le libertà dei cittadini, che devono poter frequentare luoghi pubblici senza subire eccessive limitazioni nella loro privacy, con le esigenze di sicurezza.
Innanzitutto, la videosorveglianza è consentita a condizione che siano rispettati alcuni principi:
Sono inoltre stabiliti specifici adempimenti applicabili a soggetti pubblici e privati.
Primo fra tutti l’obbligo di informativa: gli interessati devono essere sempre informati di stare per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). L’informativa può essere rilasciata mediante il modello semplificato di informativa “minima”, indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita. Il modello è ovviamente adattabile a varie circostanze. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell’area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.
Il supporto con l’informativa:
Il Garante ritiene auspicabile che l’informativa, resa in forma semplificata avvalendosi del predetto modello, poi rinvii a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all’art. 13, comma 1, del Codice Privacy (che sarà modificato con il decreto di recepimento del Regolamento Europeo n. 679/2016 sulla Protezione dei Dati, il Gdpr), disponibile agevolmente senza oneri per gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici (in particolare, tramite siti Internet, affissioni in bacheche o locali, avvisi e cartelli agli sportelli per gli utenti, messaggi preregistrati disponibili digitando un numero telefonico gratuito).
In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, ove richiesto è tenuto a fornire anche oralmente un’informativa adeguata, contenente gli elementi individuati dall’art. 13 del Codice privacy.
La violazione delle disposizioni riguardanti l’informativa di cui all’art. 13 Codice privacy, consistente nella sua omissione o inidoneità (es. laddove non indichi comunque il titolare del trattamento, la finalità perseguita ed il collegamento con le forze di polizia), è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 161 del Codice medesimo.
Altro obbligo stabilito nel Provvedimento Generale del Garante riguarda la “verifica preliminare”.
Vi è incertezza sulla possibilità che tale obbligo permanga; tuttavia, ad oggi, è ancora previsto che i trattamenti di dati personali nell’ambito di una attività di videosorveglianza debbano essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante come esito di una verifica preliminare attivata d’ufficio o a seguito di un interpello del titolare (art. 17 del Codice privacy), quando vi sono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che può determinare.
In tali ipotesi devono ritenersi ricompresi i sistemi di raccolta delle immagini associate a dati biometrici. L’uso generalizzato e incontrollato di tale tipologia di dati può comportare, in considerazione della loro particolare natura, il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per l’interessato, per cui si rende necessario prevenire eventuali utilizzi impropri, nonché possibili abusi.
Ad esempio, devono essere sottoposti alla verifica preliminare i sistemi di videosorveglianza dotati di software che permettano il riconoscimento della persona tramite collegamento o incrocio o confronto delle immagini rilevate (es. morfologia del volto) con altri specifici dati personali, in particolare con dati biometrici, o sulla base del confronto della relativa immagine con una campionatura di soggetti precostituita alla rilevazione medesima.
Un analogo obbligo sussiste con riferimento a sistemi cosiddetti intelligenti, che non si limitano a riprendere e registrare le immagini, ma sono in grado di rilevare automaticamente comportamenti o eventi anomali, segnalarli, ed eventualmente registrarli. In linea di massima tali sistemi devono considerarsi eccedenti rispetto alla normale attività di videosorveglianza, in quanto possono determinare effetti particolarmente invasivi sulla sfera di autodeterminazione dell’interessato e, conseguentemente, sul suo comportamento. Il relativo utilizzo risulta comunque giustificato solo in casi particolari, tenendo conto delle finalità e del contesto in cui essi sono trattati, da verificare caso per caso sul piano della conformità ai principi di necessità, proporzionalità, finalità e correttezza (artt. 3 e 11 del Codice privacy).
Ulteriori casi in cui si rende necessario richiedere una verifica preliminare riguardano l’allungamento dei tempi di conservazione dei dati delle immagini registrate oltre il previsto termine massimo di sette giorni derivante da speciali esigenze di ulteriore conservazione, a meno che non derivi da una specifica richiesta dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione a un’attività investigativa in corso.
Comunque, anche fuori dalle predette ipotesi, in tutti i casi in cui i trattamenti effettuati tramite videosorveglianza hanno natura e caratteristiche tali per cui le misure e gli accorgimenti individuati nel presente provvedimento non sono integralmente applicabili, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che possono determinare, il titolare del trattamento è tenuto a richiedere la verifica preliminare al Garante.
Resta inteso che nessuna approvazione implicita può desumersi dal semplice inoltro al Garante di documenti relativi a progetti di videosorveglianza (spesso generici e non valutabili a distanza) cui non segua un esplicito riscontro dell’Autorità, in quanto non si applica il principio del silenzio-assenso.
La mancata o incompleta notificazione al Garante ai sensi degli artt. 37 e 38 del Codice privacy è punita con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 163 codice privacy.
Quanto alle misure di sicurezza da adottare, si precisa che i dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini (artt. 31 e ss. del Codice privacy).
Devono quindi essere adottate specifiche misure tecniche ed organizzative che consentano al titolare di verificare l’attività espletata da parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa (se soggetto distinto dal titolare medesimo, nel caso in cui questo sia persona fisica).
Le misure di sicurezza minime richieste del Garante devono essere rispettose dei seguenti principi:
Inoltre, il titolare o il responsabile del Trattamento devono designare per iscritto tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini (art. 30 del Codice).
Infine, nei casi in cui sia stato scelto un sistema che preveda la conservazione delle immagini, in applicazione del principio di proporzionalità (v. art. 11, comma 1, lett. e), del Codice), anche l’eventuale conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al tempo necessario – e predeterminato – a raggiungere la finalità perseguita.
Per i comuni e nelle sole ipotesi in cui l’attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato “ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l’uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione”.
In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore alla settimana, una richiesta in tal senso deve essere sottoposta ad una verifica preliminare del Garante.
Deve anche essere assicurato agli interessati identificabili l’effettivo esercizio dei propri diritti in conformità al Codice, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento (art. 7 del Codice).
Il mancato rispetto di quanto previsto comporta l’applicazione di sanzioni amministrative.
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