La transizione ecologica viene spesso raccontata attraverso tecnologie, obiettivi climatici e capacità di investimento. È una lettura corretta, che acquista però un significato più ampio quando si considera che ogni grande programma di trasformazione economica produce anche una nuova geografia del rischio, perché concentra risorse, accelera procedure, moltiplica i soggetti coinvolti e affida una parte crescente delle decisioni a dati che devono essere raccolti, classificati e verificati.
Nel caso del PNRR questa dinamica appare particolarmente evidente. La qualità dell’esecuzione dipende dalla capacità di collegare la spesa alla prestazione effettivamente resa, alle caratteristiche del soggetto che la realizza e al risultato che il finanziamento dovrebbe produrre.
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Frodi nella green economy e nel PNRR: dimensioni e rischi
La dimensione raggiunta dal fenomeno consiglia di guardare oltre la regolarità amministrativa del singolo progetto. Nel bilancio operativo relativo al periodo compreso tra gennaio 2025 e maggio 2026, la Guardia di Finanza ha indicato 14.951 interventi sui progetti e sugli investimenti finanziati con risorse PNRR, per un valore superiore a 10,2 miliardi di euro. Sono numeri che restituiscono la misura di una questione ormai strettamente collegata alla protezione delle risorse pubbliche, alla correttezza della concorrenza e all’affidabilità delle filiere sulle quali poggiano infrastrutture, innovazione e capacità produttiva.
La transizione verde crea dunque un terreno nel quale sostenibilità e sicurezza economica tendono ad avvicinarsi. Una frode che consente di ottenere un incentivo senza possederne i requisiti, una sovrafatturazione, un subappalto opaco o una falsa rappresentazione delle prestazioni ambientali generano conseguenze che vanno ben oltre il danno patrimoniale immediato. Possono alterare il mercato, favorire operatori meno affidabili, ridurre la qualità delle opere, spostare capitale verso attività improduttive e compromettere la credibilità dell’intero meccanismo di finanziamento. Quando gli investimenti riguardano energia, reti, mobilità, edilizia, tecnologie pulite o infrastrutture critiche, la dimensione economica finisce inevitabilmente per intrecciarsi con quella strategica.
Dati di sostenibilità e prevenzione delle frodi verdi
Una parte importante della prevenzione passa dalla qualità dell’informazione. Negli ultimi anni l’Unione europea ha costruito un sistema nel quale la rendicontazione di sostenibilità è diventata progressivamente più strutturata, comparabile e sottoposta a verifica. La Corporate Sustainability Reporting Directive, gli European Sustainability Reporting Standards e la tassonomia europea hanno spinto le imprese a documentare in modo più rigoroso impatti, rischi, opportunità e dati ambientali lungo il perimetro aziendale e, in misura crescente, lungo la catena del valore.
Nel corso del 2026 questo impianto è stato sensibilmente ricalibrato, la Direttiva (UE) 2026/470 ha ridotto il numero delle imprese comprese nel perimetro degli obblighi e ha semplificato diversi passaggi della disciplina, mentre il successivo Regolamento delegato (UE) 2026/1563 ha rivisto gli ESRS, riducendo gli elementi informativi meno rilevanti e concentrando maggiormente l’attenzione sui dati effettivamente utili. Il nuovo quadro europeo dovrà essere recepito negli ordinamenti nazionali secondo le tempistiche previste, e proprio questa fase di transizione suggerisce di distinguere con attenzione tra adempimento formale e valore sostanziale dell’informazione.
Quando un dato di sostenibilità viene utilizzato per orientare capitale, dimostrare il raggiungimento di un obiettivo, accedere a un finanziamento o sostenere la credibilità di un investimento, la sua attendibilità assume infatti un valore economico autonomo. La sostenibilità dovrebbe per questo essere letta sempre meno come linguaggio reputazionale e sempre più come infrastruttura informativa, nella quale la qualità di un dato sulle emissioni, sul consumo energetico, sulla provenienza dei materiali o sulle performance di filiera dipende da procedure, responsabilità, sistemi di raccolta e controlli interni che devono poter essere ricostruiti.
La precisione apparente di una percentuale o di un indicatore offre poche garanzie quando il processo che l’ha generato resta opaco. Il valore dell’informazione nasce dalla possibilità di comprenderne l’origine, verificare le assunzioni utilizzate, individuare chi l’abbia validata e ricostruire il modo in cui siano state gestite eventuali discrepanze. È una questione che interessa direttamente le imprese, ma riguarda allo stesso tempo investitori, amministrazioni, soggetti finanziatori e tutti coloro che assumono decisioni sulla base di quelle informazioni.
Il revisore della sostenibilità nella prevenzione delle frodi
Diretta conseguenza di queste premesse è che oggi assume particolare rilievo il ruolo del revisore della sostenibilità. Il decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, ha dato attuazione in Italia alla CSRD e ha definito il sistema nazionale della rendicontazione e della relativa attestazione. Il quadro europeo è oggi interessato dalle modifiche introdotte nel 2026, che richiederanno un conseguente adeguamento nazionale, mentre resta centrale il principio secondo cui le informazioni di sostenibilità rilevanti devono poggiare su processi verificabili e su un’attività di assurance svolta secondo requisiti di competenza, indipendenza e qualità.
L’attività del revisore mantiene confini precisi, egli non dispone di poteri investigativi e l’attestazione rilasciata sulla rendicontazione non rappresenta una certificazione generale della legalità dell’impresa. Sovrapporre i due piani finirebbe per indebolire tanto la funzione di revisione quanto quella delle autorità pubbliche. Il contributo del revisore nasce piuttosto dalla valutazione della materialità, dall’esame delle evidenze, dallo scetticismo professionale e dalla verifica della coerenza tra dati, documenti e processi, attività attraverso le quali possono emergere incongruenze meritevoli di approfondimento e possono essere rafforzati i meccanismi con cui le informazioni vengono prodotte.
Questa funzione acquista maggiore rilievo quando i dati di sostenibilità derivano da processi complessi, da stime o da informazioni ricevute da soggetti terzi. Una catena del valore articolata può generare dati che attraversano fornitori, subappaltatori, piattaforme tecnologiche e sistemi di misurazione differenti. Più aumenta la distanza tra il fatto economico o ambientale e il soggetto che lo rappresenta nella rendicontazione, maggiore diventa l’esigenza di tracciabilità. Il revisore deve essere messo nella condizione di comprendere il percorso seguito dall’informazione e valutare se le assunzioni utilizzate siano ragionevoli, se il perimetro sia coerente nel tempo e se le evidenze raccolte risultino adeguate rispetto al rischio.
Lo standard ISSA 5000 per l’assurance di sostenibilità
A questa evoluzione si aggiunge l’International Standard on Sustainability Assurance 5000, destinato a divenire efficace dal 15 dicembre 2026 e concepito come riferimento internazionale per gli incarichi di assurance sulla sostenibilità. Anche in questo caso il baricentro resta nella qualità del processo, la credibilità della rendicontazione dipende dalla possibilità di sottoporre a verifica il modo in cui l’informazione è stata costruita, documentata e controllata, più che dalla semplice presenza di un documento finale formalmente completo.
Controlli sul PNRR e tutela degli interessi economici nazionali
Il PNRR mostra con particolare chiarezza quanto sia limitante considerare il controllo come una verifica documentale della spesa. Il dato finanziario deve poter essere collegato all’oggetto del contratto, all’avanzamento fisico, alla prestazione ricevuta e al soggetto che ne beneficia. La ricostruzione della catena che unisce programmazione, affidamento, esecuzione, fatturazione e risultato costituisce uno dei presupposti per individuare scostamenti che, isolatamente considerati, potrebbero apparire poco significativi.
Una società priva di una struttura operativa coerente con l’importo dell’appalto, una concentrazione anomala degli affidamenti, variazioni frequenti nella catena di subappalto, rapporti ricorrenti tra amministratori e fornitori, fatture che si susseguono con tempistiche scarsamente compatibili con l’avanzamento dei lavori oppure indicatori ambientali che migliorano senza una corrispondente evoluzione dei processi produttivi, rappresentano segnali che possono giustificare un approfondimento.
La loro presenza richiede però prudenza interpretativa, perché la distinzione tra anomalia, rilievo professionale e prova deve rimanere netta. Un sistema di prevenzione efficace deve essere capace di selezionare il rischio senza trasformare la probabilità in un giudizio anticipato.
La tutela degli interessi economici nazionali si posiziona precisamente in questo spazio, perché proteggere risorse pubbliche e investimenti significa preservare condizioni di concorrenza, qualità delle infrastrutture, continuità delle filiere e capacità del sistema produttivo di utilizzare il capitale in modo efficiente. La sicurezza economica richiede trasparenza proprietaria, affidabilità delle controparti, conoscenza delle dipendenze strategiche e capacità di comprendere dove si concentrino le vulnerabilità, nel rispetto delle regole del mercato e delle competenze attribuite dall’ordinamento ai diversi soggetti pubblici.
Questa prospettiva permette anche di comprendere perché la sostenibilità debba essere considerata parte della governance economica. Un investimento verde realizzato attraverso filiere opache o sulla base di informazioni difficilmente verificabili può raggiungere formalmente un target e generare, nello stesso tempo, inefficienze, nuove dipendenze o rischi che emergeranno soltanto in una fase successiva. La qualità del controllo consiste allora nella capacità di verificare la coerenza tra destinazione delle risorse e risultato dichiarato, individuando tempestivamente gli scostamenti senza produrre un rallentamento indiscriminato dell’esecuzione.
Dati e intelligenza artificiale contro le frodi nella green economy
La quantità di informazioni oggi disponibile rende sempre più difficile affidare la prevenzione a verifiche esclusivamente manuali. Contratti, fatture, assetti societari, titolarità effettive, subappalti, pagamenti, dati ambientali e indicatori di avanzamento possono essere messi in relazione attraverso tecniche di data analytics capaci di far emergere pattern anomali e collegamenti difficili da individuare attraverso una lettura tradizionale dei singoli documenti.
L’intelligenza artificiale amplia ulteriormente queste possibilità. I modelli possono supportare la classificazione documentale, estrarre informazioni da grandi quantità di testi, confrontare dichiarazioni prodotte in periodi diversi, evidenziare incoerenze, ricostruire relazioni societarie e attribuire priorità agli approfondimenti. In un sistema di controllo maturo l’algoritmo conserva tuttavia una funzione di selezione e di supporto al giudizio, poiché un alert non costituisce una prova e un punteggio di rischio non può sostituire l’accertamento.
Il rischio del data poisoning nei controlli di sostenibilità
I modelli dipendono dalla qualità delle informazioni disponibili e possono riprodurre errori, omissioni o distorsioni già presenti nelle fonti. Nei sistemi più complessi esiste inoltre il rischio che dati alterati o manipolati compromettano il funzionamento dell’algoritmo. Il data poisoning, concetto noto nell’ambito della cybersecurity e dell’intelligenza artificiale, assume un significato concreto anche nella sostenibilità quando un sistema utilizza informazioni sulle emissioni, sui consumi, sulla filiera o sui fornitori per classificare rischi e prestazioni.
Occorre quindi una governance del dato più matura. Provenienza, versionamento, autorizzazioni, modifiche e criteri di validazione devono poter essere ricostruiti, così come deve essere identificabile il soggetto responsabile della decisione finale. La tecnologia può rendere i controlli più selettivi e tempestivi quando il percorso seguito resta verificabile, le anomalie possono essere sottoposte a revisione e le persone incaricate dispongono delle competenze necessarie per comprendere il funzionamento degli strumenti utilizzati.
La stessa cautela vale per i sistemi basati sull’analisi relazionale, un legame societario, una coincidenza tra amministratori, la presenza di un medesimo indirizzo o una sequenza di transazioni possono assumere valore come indicatori di rischio quando vengono collocati all’interno di un quadro più ampio, mentre perdono significato se vengono trasformati automaticamente in prova di collusione o di illecito. L’intelligenza artificiale può aumentare enormemente la capacità di osservare le relazioni, ma rende ancora più importante la qualità del metodo con cui quelle relazioni vengono interpretate.
Cooperazione istituzionale per proteggere green economy e PNRR
La protezione degli investimenti connessi alla transizione richiede una cooperazione ordinata tra soggetti che esercitano funzioni differenti. Amministrazioni titolari, soggetti attuatori, organismi di audit, professionisti incaricati dell’assurance, ANAC, Guardia di Finanza, Unità di Informazione Finanziaria, Corte dei conti, autorità giudiziaria, OLAF ed EPPO intervengono su piani diversi e secondo presupposti propri. L’efficacia deriva dalla qualità dei flussi informativi e dalla chiarezza dei rispettivi mandati, preservando la separazione tra controllo amministrativo, assurance professionale, prevenzione e attività investigativa.
Per il revisore della sostenibilità questo confine è particolarmente importante. Le anomalie emerse durante l’incarico devono essere trattate secondo le regole professionali e gli obblighi previsti dall’ordinamento, rispettando indipendenza, riservatezza e competenze delle autorità. L’assurance può rendere il sistema informativo più affidabile e far emergere incoerenze significative, mentre l’accertamento dell’illecito appartiene a soggetti che dispongono di poteri, procedure e garanzie differenti.
La medesima impostazione dovrebbe guidare l’uso delle tecnologie. Piattaforme interoperabili, analisi relazionali e modelli di rischio possono migliorare la capacità di selezionare i casi da approfondire quando sono progettati per conservare evidenze, rendere comprensibili i criteri utilizzati e consentire una verifica successiva delle decisioni. La velocità acquista valore se rimane compatibile con l’affidabilità del processo e con la possibilità di ricostruire il percorso che ha condotto a una determinata valutazione.
Affidabilità dei controlli e sicurezza economica
La green economy e il PNRR hanno accelerato una trasformazione che investe contemporaneamente industria, finanza, amministrazioni pubbliche e sistemi di controllo. Capitale pubblico e privato, obiettivi ambientali, innovazione tecnologica e sicurezza delle filiere appartengono ormai allo stesso sistema economico, e anche i controlli devono essere capaci di leggere relazioni che attraversano bilanci, contratti, dati non finanziari, assetti proprietari e infrastrutture digitali.
La revisione della sostenibilità può contribuire a questo cambiamento quando resta saldamente ancorata al proprio mandato ed entra in un ecosistema più ampio di affidabilità dell’informazione. Data analytics e intelligenza artificiale possono aumentare la capacità di individuare anomalie e orientare gli approfondimenti, purché i modelli rimangano controllabili, i dati siano tracciabili e il giudizio continui a essere attribuito a soggetti responsabili.
La tutela degli interessi economici nazionali passa anche dalla capacità di distinguere tempestivamente tra risultato reale e sua rappresentazione, tra progresso misurabile e dichiarazione, tra innovazione finanziata e semplice capacità di intercettare risorse. Quando la sostenibilità incide realmente sulle scelte industriali e finanziarie, la qualità dei dati su cui quelle scelte si fondano acquista un peso che va ben oltre la rendicontazione, perché da essa dipendono anche la solidità degli investimenti e, in ultima analisi, la sicurezza economica del Paese.
Riferimenti su sostenibilità, PNRR e controlli
Direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla rendicontazione societaria di sostenibilità (CSRD).
Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica la disciplina europea in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza delle imprese.
Regolamento delegato (UE) 2026/1563 della Commissione, del 3 luglio 2026, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 in materia di European Sustainability Reporting Standards.
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili.
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza.
Decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, di attuazione della Direttiva (UE) 2022/2464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.
IAASB, International Standard on Sustainability Assurance 5000 – General Requirements for Sustainability Assurance Engagements, 2024.
OECD, OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct, OECD Publishing, Paris, 2023.
World Bank, Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption, Washington D.C., 2020.































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