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Scatta il diritto alla riparazione di smartphone e tablet: chi paga e quali prodotti sono coperti


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Il d.lgs. 176/2026 introduce l’obbligo del fabbricante di offrire la riparazione per determinati beni elettronici e digitali fuori dalla garanzia legale, definendo prodotti coperti, condizioni del servizio, modulo informativo europeo, piattaforma online e misure a sostegno di consumatori e riparatori

Pubblicato il 22 ott 2026

Mirko Faccioli

Professore associato di Diritto privato presso l’Università di Verona – Dipartimento di Ingegneria per la medicina di innovazione



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Riparare un prodotto elettronico invece di sostituirlo dovrà diventare una scelta più semplice e accessibile. Le nuove regole sul diritto alla riparazione, che scattano da oggi, puntano a ridurre sprechi, rifiuti e sostituzioni premature. Vediamole nel dettaglio.

Il diritto alla riparazione nel d.lgs. 176/2026

Con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176, emanato ai sensi della l. 17 marzo 2026, n. 36 (Legge di delegazione europea 2025) ed entrato in vigore oggi 22 ottobre, il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2024/1799/UE del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Reg. UE 2017/2394 nonché le Dir. 2019/771/UE e 2020/1828/UE.

Le nuove norme introducono una serie di misure, finalizzate ad incentivare i consumatori a far riparare i prodotti che presentano difetti, la principale delle quali è costituita dall’obbligo del fabbricante di provvedere alla riparazione su richiesta del consumatore in presenza di determinati presupposti: per la prima volta nella storia del diritto eurounitario, vengono così attribuiti ai consumatori acquirenti di beni pretese direttamente esercitabili nei confronti di un soggetto professionale diverso dalla propria controparte contrattuale.

Come noto, i consumatori sono poco propensi a far riparare i beni difettosi, preferendo disfarsene prematuramente anche quando essi potrebbero essere risistemati e utilizzati più a lungo. Tale fenomeno si presenta tanto nell’ambito della garanzia legale prevista dalla disciplina della vendita di beni ai consumatori dettata dagli artt. 128 ss. cod. cons., alla stregua della quale questi ultimi generalmente scelgono la sostituzione anziché la riparazione, quanto al di fuori dell’operatività di tale istituto, quando i consumatori rinunciano alla riparazione perché messi di fronte a scelte e condizioni non ottimali.

Di conseguenza, lo smaltimento prematuro dei beni di consumo potenzialmente riparabili e riutilizzabili ha pesanti ricadute negative sull’ecosistema, perché porta a un aumento dei rifiuti, genera emissioni di gas a effetto serra e accresce la domanda di risorse preziose per la fabbricazione di nuovi prodotti.

Al fine di incentivare la riparazione e promuovere modelli di consumo più sostenibili, le istituzioni europee hanno quindi emanato, un paio d’anni orsono, la dir. 2024/1799/UE del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni, che ha altresì modificato il Reg. UE 2017/2394 nonché le Dir. 2019/771/UE e 2020/1828/UE. Come si legge nella Relazione illustrativa, dal pacchetto di misure introdotte dalla direttiva le istituzioni europee si attendono altresì un aumento dell’occupazione, degli investimenti e della concorrenza nel settore della riparazione, soprattutto per i riparatori indipendenti, comprese le piccole e medie imprese.

Ci si auspica inoltre che, se da un lato i produttori subiranno perdite per le mancate vendite e la ridotta produzione di nuovi beni, i risparmi registrati dai consumatori saranno superiori al costo a carico delle imprese e verranno investiti nell’economia generale, il che a sua volta dovrebbe generare crescita e investimenti.

Tale provvedimento è stato di recente attuato nel nostro ordinamento con il d.lgs. 25 settembre 2026, n. 176 apportando due interventi al Codice del consumo, entrambi applicabili a decorrere dal 31 luglio 2026: da un lato l’inserimento, nella Parte IV, di un nuovo Titolo II bis, intitolato «della riparazione dei beni» e composto dei nuovi artt. 127 bis – 127 undecies; dall’altro alcune modifiche alla disciplina della vendita di beni ai consumatori contenuta nel Capo I del Titolo III della Parte IV, che non saranno prese in considerazione in questa sede.

L’aspetto più innovativo della nuova disciplina è senz’altro costituito dall’obbligo del fabbricante di provvedere alla riparazione su richiesta del consumatore in presenza di determinati presupposti: è la prima volta nella storia del diritto eurounitario, difatti, che i consumatori acquirenti di beni si vedono attribuite pretese direttamente esercitabili nei confronti di un soggetto professionale diverso dalla controparte contrattuale dalla quale li hanno acquistati.

Quando scatta l’obbligo di riparazione del fabbricante

Come accennato, la disciplina della riparazione dei beni al di fuori della garanzia legale è contenuta in un nuovo Titolo II bis della Parte IV del Codice del consumo, intitolato «della riparazione dei beni», che costituisce un intero nuovo complesso di regole a sé stante.

Difetti coperti e durata della garanzia legale

Le norme di cui si discute si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto che si verifica o si manifesta al di fuori del periodo di durata della responsabilità del venditore disciplinato dall’art. 133 cod. cons.: per i difetti ricompresi nell’ambito della responsabilità del venditore, il consumatore non può quindi invocare le previsioni in discorso, ma soltanto avvalersi dell’apparato rimediale previsto dalla disciplina sulla vendita.

Potrà trattarsi tanto di difetti insorti dopo il decorso del termine di durata della garanzia legale, quanto di difetti preesistenti ma che concretamente si manifestano o vengono invocati dal consumatore solamente dopo il decorso del termine di cui sopra, così come di difetti verificatisi o manifestatisi all’interno del periodo di durata della garanzia legale, ma che per qualche ragione non hanno dato luogo alla responsabilità del venditore (per esempio, perché l’acquirente non era in grado di darne la prova).

La sfera applicativa delle norme sull’obbligo in esame riguarda i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell’Unione europea elencati nell’allegato II alla dir. 2024/1799/UE e richiamati nel nuovo allegato II decies cod. cons. prevedono determinate «specifiche di riparabilità». L’obbligo di riparazione incombente sui produttori non è quindi generalizzato, ma viene circoscritto nei termini di cui sopra per evitare di imporre oneri eccessivi sul mondo imprenditoriale, assicurare che i soggetti obbligati siano effettivamente in grado di adempierlo e garantire la certezza del diritto.

L’elenco, che la Commissione europea procedura è chiamata ad aggiornare periodicamente secondo un’apposita, attualmente comprende prodotti elettronici e digitali quali lavatrici, lavasciuga biancheria e lavastoviglie per uso domestico, apparecchi di refrigerazione, aspirapolvere, display elettronici, apparecchiature di saldatura, server e prodotti di archiviazione dati, telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet, beni incorporanti batterie per mezzi di trasporto leggeri (per es. biciclette elettriche e monopattini elettrici), apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.

La nozione di «difetto» rilevante ai sensi delle norme in esame è, quindi, diversa e decisamente più ristretta della nozione di «difetto di conformità» rilevante ai sensi della disciplina sulla vendita di beni ai consumatori, in quanto riguarda soltanto determinate categorie merceologiche e, all’interno di questo ambito, solamente una serie di vizi materiali incidenti sull’utilizzabilità del bene legislativamente predeterminata, anche dal punto di vista dei limiti temporali.

Il contratto tra fabbricante e consumatore

Dal punto di vista giuridico, il fabbricante in realtà incontra – non un obbligo legale di procedere alla riparazione richiesta, bensì – l’obbligo di concludere un contratto avente per oggetto il servizio di riparazione con i consumatori che ne facciano richiesta in presenza dei presupposti previsti dalla legge: più precisamente, a fronte della richiesta in discorso il fabbricante è tenuto a sottoporre al consumatore una proposta contrattuale, rivolta alla stipulazione di un contratto di riparazione, dall’accettazione della quale insorgerà l’obbligazione del produttore di provvedere a emendare il difetto del bene.

Qualora preveda un corrispettivo, quello in esame è in linea di principio da qualificare, secondo le categorie del nostro ordinamento, come un contratto d’appalto di servizi o come un contratto d’opera avente ad oggetto la prestazione di un servizio, a meno che la prestazione di facere svolta dal riparatore non sia inferiore e secondaria rispetto alla rilevanza e al valore della prestazione traslativa avente ad oggetto i pezzi di ricambio eventualmente impiegati, nel qual caso il negozio andrà inquadrato come un contratto di vendita mobiliare.

Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni quando la riparazione è impossibile, espressione che dev’essere intesa in senso tanto materiale quanto giuridico, ma comunque in maniera tale da escludere motivi puramente economici, come il costo delle parti di ricambio. Ai fini dell’adempimento dell’obbligo, inoltre, il fabbricante può affidare la riparazione a terzi, facoltà alla quale sarà opportuno fare ricorso, per esempio, quando il produttore non dispone delle infrastrutture necessarie per eseguire la riparazione o quando quest’ultima può essere effettuata da un soggetto più vicino al consumatore, così evitando o quantomeno limitando le spese e le emissioni inquinanti riconnesse alla spedizione di prodotti.

Da notare che, in questi casi, il fabbricante rimane comunque responsabile dell’adempimento dell’obbligo di riparazione, sicché sarà direttamente esposto alle pertinenti pretese del consumatore nel caso in cui l’obbligo in discorso non sia stato esattamente ottemperato.

Prezzo, tempi e beni sostitutivi

La normativa prevede, poi, alcune condizioni e modalità che devono essere soddisfatte dal servizio di riparazione, quali: a) la gratuità o la previsione del pagamento di un prezzo ragionevole; b) l’esecuzione entro un periodo di tempo ragionevole dal momento nel quale il fabbricante ha avuto a disposizione il bene; c) la possibilità per il produttore di fornire al consumatore, durante il tempo necessario per la riparazione, un bene sostitutivo, anche in questo caso gratuitamente o ad un costo ragionevole; d) la facoltà del fabbricante di offrire al consumatore un bene ricondizionato nei casi in cui la riparazione sia impossibile.

Ricambi, software e soggetti obbligati

Tra le ulteriori previsioni contenute nel decreto in esame vanno altresì segnalati: l’obbligo dei produttori che fabbricano pezzi di ricambio e strumenti per la riparazione dei beni elencati nell’allegato di cui sopra di offrire gli uni e gli altri ad un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione;

il divieto per i fabbricanti di utilizzare clausole contrattuali o tecnologie hardware o software che impediscano la riparazione dei beni elencati nell’allegato II decies al Codice del consumo, a meno che non siano giustificati da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale ai sensi del diritto dell’Unione e nazionali; il divieto di rifiutare la riparazione per il solo motivo che una precedente riparazione è stata effettuata da altri riparatori o da altri soggetti, che deve, però, ritenersi venire meno nelle ipotesi in cui la cattiva esecuzione della precedente riparazione abbia reso impossibile emendare il difetto del bene.

Merita di essere osservato, infine, che qualora il produttore obbligato alla riparazione sia stabilito al di fuori dell’Unione, all’obbligo deve adempiere il suo rappresentante autorizzato nell’Unione; qualora il fabbricante non abbia un rappresentante autorizzato nell’Unione, l’obbligo di riparazione incombe sull’importatore del bene; qualora, infine, non vi sia alcun importatore, deve adempiere all’obbligo il distributore del bene.

Ai fini dell’adempimento dell’obbligo de quo, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore possono affidare la riparazione a terzi alla pari del produttore. Tutti i soggetti testé menzionati devono pure garantire che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell’Unione elencati nell’allegato II decies cod. cons.

Il modulo europeo nel nuovo diritto alla riparazione

Al fine di incentivare la riparazione, la nuova normativa introduce anche nell’ordinamento un «modulo europeo di informazioni sulla riparazione», un esemplare del quale è reperibile nell’allegato II novies cod. cons., che il consumatore può richiedere a tutti quanti svolgono servizi di riparazione, siano questi il produttore piuttosto che un venditore o un soggetto terzo, al fine di comparare le offerte sul mercato e scegliere in maniera consapevole a chi rivolgersi per far riparare i propri beni.

Mentre la versione originaria della direttiva in discorso in linea di principio prevedeva l’obbligo di fornire detto documento, nel testo definitivo del provvedimento quest’ultimo è divenuto uno strumento opzionale, utilizzabile dai riparatori su base volontaria, conseguendo l’effetto di essere considerati adempienti ad una serie di obblighi informativi dettati da un nutrito elenco di normative.

Costi e tempi del modulo informativo

Il riparatore che decida di farne uso deve fornire al consumatore il modulo prima della conclusione del contratto di prestazione del servizio di riparazione, entro un periodo di tempo ragionevole dalla richiesta della controparte e utilizzando un supporto durevole. La fornitura del modulo è di principio gratuita, ma il riparatore può chiedere al consumatore, informandolo preventivamente al riguardo, il pagamento dei costi del servizio di diagnostica (comprensivo dell’esame fisico o anche a distanza del prodotto) che si dovesse rivelare necessario per stabilire la natura del difetto del bene, il tipo di riparazione occorrente e il prezzo del servizio.

Contenuti e validità della proposta

Il d.lgs. n. 176/2026 provvede a indicare nel dettaglio tutta una serie di informazioni che il modulo deve specificare in modo chiaro e comprensibile.

Tra esse compaiono, in particolare, l’identità e i dati di contatto del riparatore, il bene e la natura del difetto da emendare, il tipo di riparazione proposta e il tempo necessario per completarla, il prezzo del servizio o, se questo non può essere ragionevolmente definito in anticipo, le relative modalità di calcolo e il suo ammontare massimo, la disponibilità di beni sostitutivi e/o altri servizi accessori (rimozione, installazione, trasporto), il luogo in cui va consegnato il bene da riparare, nonché, da ultimo, il «periodo di validità» del modulo stesso.

Nei trenta giorni di calendario successivi alla data nella quale il modulo è stato fornito al consumatore, o nel più lungo periodo di tempo eventualmente concordato tra quest’ultimo e il riparatore, le condizioni specificate nel modulo non possono essere, infatti, modificate dal riparatore stesso.

Qualora il consumatore accetti le condizioni indicate nel modulo nel suindicato «periodo di validità», il riparatore, secondo quanto stabilisce il decreto nella scia della direttiva europea, «esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni»: in altri termini, le condizioni di cui sopra costituiranno parte integrante del contratto stipulato tra il riparatore e il consumatore. Dal punto di vista giuridico, quindi, il modulo di informazioni sulla riparazione costituisce, per il riparatore, una proposta contrattuale irrevocabile e vincolante nei confronti del consumatore che accetti le condizioni ivi previste nell’arco temporale di riferimento.

La disciplina del nuovo istituto è completata dalla previsione, introdotta su iniziativa del legislatore italiano e dedicata ai profili rimediali della materia, che in caso di inadempimento del riparatore attribuisce al consumatore il diritto al rimborso di eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica, fermo restando quanto previsto negli artt. 18 – 27 cod. cons. in materia di pratiche commerciali sleali e nell’art. 1469 bis cod. civ. circa l’applicabilità delle norme codicistiche sul contratto in generale ai contratti conclusi dai consumatori.

La piattaforma per trovare servizi di riparazione

Sempre al fine di incentivare il ricorso alla riparazione, la Dir. 2024/1799/UE prevede altresì la creazione di una piattaforma online che consenta ai consumatori di trovare agevolmente riparatori nonché, a discrezione degli Stati membri, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

Nella versione originaria della norma, ogni Stato membro avrebbe dovuto provvedere all’attivazione di una piattaforma operante all’interno del proprio territorio; la versione finale del provvedimento preferisce invece affidare alla Commissione il compito di istituire e manutenere, entro il 31 luglio 2027, una piattaforma europea, alla quale gli Stati membri sono chiamati a partecipare tramite una propria sezione nazionale (oppure, qualora ne abbiano una, tramite il link alla propria piattaforma nazionale) e la comunicazione alla Commissione di un punto di contatto nazionale.

L’utilizzo della piattaforma, accessibile attraverso i siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal Reg. UE 2018/1724, dev’essere gratuito per i consumatori.

La registrazione di riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo sulla medesima avviene su base volontaria e può essere dagli Stati membri subordinata, nel rispetto del diritto dell’Unione e del principio di non discriminazione, al possesso di determinate qualifiche professionali e/o al rispetto di particolari condizioni.

Le previsioni testé richiamate sono state attuate dal nostro legislatore con i nuovi artt. 127 septies, 127 octies e 127 novies cod. cons., alla stregua delle quali potranno iscriversi alla sezione italiana della piattaforma europea, per la quale è indicato come punto di contatto con la Commissione europea il Ministero delle imprese e del made in Italy, non soltanto riparatori, ma anche venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi da ricondizionare e iniziative di riparazione di tipo partecipativo, senza necessità di possedere requisiti o soddisfare condizioni di sorta.

I limiti del diritto alla riparazione

Pur dovendo essere senz’altro apprezzata per la finalità di perseguire i fondamentali obiettivi dell’economia circolare, del consumo sostenibile e della tutela dell’ambiente, la disciplina introdotta dalla Dir. 2024/1799/UE e recepita dal d. lgs. n. 176/2026 presenta una serie di criticità che sollevano seri dubbi circa l’effettiva capacità delle nuove norme di incentivare il ricorso alla riparazione dei beni da parte dei consumatori.

Il nodo della riparazione gratuita

Sotto un primo punto di vista, non si può non evidenziare l’eccessivo ed irrealistico ottimismo sotteso alla previsione della facoltà del produttore di offrire un servizio di riparazione gratuito: è del tutto plausibile immaginare che, in realtà, i fabbricanti normalmente pretenderanno un corrispettivo per intervenire sul bene, salvo non provvedervi gratuitamente, ma scaricando i relativi costi sul prezzo originario del prodotto e, quindi, comunque sul consumatore.

D’altro canto non può essere sottaciuto che la previsione di un obbligo di riparazione gratuito, oltre che difficilmente sostenibile sul piano economico per il mondo imprenditoriale, avrebbe potuto innescare indesiderabili atteggiamenti di scarsa attenzione nell’utilizzo dei beni da parte dei consumatori, consapevoli della possibilità di conseguire la riparazione del prodotto senza doverne sopportare i costi.

Le criticità del modulo europeo

A dispetto della minuziosità delle norme che lo disciplinano, pure sul successo che lo strumento del modulo europeo di informazioni sulla riparazione potrebbe effettivamente riscuotere nella pratica è quantomeno lecito dubitare, tanto che sono stati sollevati dubbi circa la bontà della scelta, alla fine adottata dal legislatore europeo, di non imporne obbligatoriamente l’utilizzo.

Considerata la difficoltà di stabilirne esattamente in anticipo i costi, nella prassi dei servizi di riparazione dei beni è invero frequente la predisposizione, da parte del riparatore, di un preventivo del prezzo dell’opera, attorno al quale le parti possono raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe avvalendosi della flessibilità garantita dal principio dell’autonomia privata.

Si pone, allora, in contrasto con questo stato dell’arte la disposizione che impone di indicare nel modulo in esame il prezzo della riparazione o, in alternativa, le relative modalità di calcolo e il suo ammontare massimo: a fronte di una tale disciplina, appare verosimile immaginare che i riparatori, per sottrarsi al rischio di conseguire un compenso inadeguato rispetto ai costi sostenuti, tenderanno a indicare prezzi particolarmente elevati, così disincentivando i consumatori a chiedere il modulo in parola, se non la riparazione stessa.

Conduce ad analoghe conclusioni, poi, la previsione della facoltà del riparatore di chiedere il pagamento dei costi necessari a predisporre il modulo, che pure potrebbe rappresentare, ad eccezione dei certamente non frequenti casi in cui si tratti di far riparare un bene di consumo di notevole valore, un significativo deterrente a richiederlo per i consumatori.

Né va sottaciuto, infine, che l’adozione stessa del modulo potrebbe rappresentare un’operazione particolarmente onerosa, specialmente per i riparatori indipendenti di più modeste dimensioni, e rimanere, quindi, di fatto riservata ai produttori e alle grandi imprese che offrono servizi di riparazione su incarico e dietro autorizzazione dei fabbricanti.

I costi della piattaforma

Da taluno apprezzata per il tentativo di sfruttare le potenzialità del digitale per promuovere la riparazione dei beni, pure la piattaforma online sopra descritta è stata, infine, criticata osservando che, invece di gravare la Commissione e gli Stati membri dei considerevoli costi amministrativi e tecnologici implicati dall’implementazione e dal funzionamento di un meccanismo di questo tipo, sarebbe stato preferibile lasciare ai riparatori privati che operano nel mercato il compito di pubblicizzare sul web i propri servizi, già agevolmente reperibili dai consumatori utilizzando i consueti motori di ricerca disponibili online.

Le misure di sostegno entro il 2029

Di tutte queste criticità, del resto, sembra essere consapevole lo stesso legislatore europeo quando prevede, nell’art. 13 Dir. 2024/1799/UE, l’obbligo degli Stati membri di adottare e notificare alla Commissione, entro il 31 luglio 2029, almeno una delle misure volta a promuovere la riparazione che il Considerando n. 36 del provvedimento esemplifica e distingue in misure di natura finanziaria e non finanziaria: queste ultime possono tra le altre cose includere campagne di informazione nonché misure di sostegno alle iniziative di riparazione di tipo partecipativo attraverso mezzi diretti, come la messa a disposizione di spazi per laboratori di riparazione o luoghi di riunione, ad esempio in centri comunitari o culturali; le misure di natura finanziaria, invece, possono assumere la forma di misure fiscali, di buoni o fondi per la riparazione, di sostegno o creazione di piattaforme online locali o regionali per le riparazioni, di organizzazione o finanziamento di programmi di formazione per acquisire competenze in materia di riparazione.

Al fine di attuare tale previsione, il d.lgs. n. 176/2026 ha in effetti introdotto un Osservatorio nazionale sulla riparazione, istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, che avrà il compito di promuovere la conoscenza nel settore delle riparazioni dei beni acquistati dai consumatori, monitorare i relativi andamenti, incentivare la diffusione di buone pratiche in materia e agevolare il coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali nel monitoraggio degli effetti del recepimento della Dir. 2024/1799/UE.

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