l'analisi del decreto

Esenzioni fiscali per chi investe su startup e pmi: bene il Sostegni bis ma si può fare di più

C’è una legge, il decreto Sostegni Bis, per rendere esente da imposte il capital gain associato a investimenti su startup e pmi innovativi. Una misura da tempo richiesta dal settore. Ecco gli impatti e miglioramenti possibili

Pubblicato il 25 Mag 2021

Angelo Coletta

Presidente di InnovUp

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Dalla scorsa settimana anche in Italia abbiamo una legge per rendere esente da imposte il capital gain (cioè la plusvalenza sugli investimenti) realizzato da persone fisiche per la cessione di partecipazioni in startup e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione del capitale sociale nel periodo compreso tra maggio 2021 e 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni.

In aggiunta, gli stessi investitori potranno beneficiare dell’esenzione integrale da imposte sul capital gain realizzato dalla cessione di partecipazioni in società commerciali purché sia reinvestito, entro un anno dalla sua realizzazione, nel capitale di startup e PMI innovative da effettuarsi entro il 31 dicembre 2025.

Queste esenzioni, che saranno cumulabili tra loro, risulterebbero inoltre cumulabili con le detrazioni IRPEF del 30% e 50% previste dalle normative in vigore per gli investimenti in startup e PMI innovative.

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L’importanza delle esenzioni fiscali alle startup

Sono queste le principali novità, di carattere ancora temporaneo, introdotte dall’articolo 14 del nuovo decreto legge Sostegni-bis, approvato dal Governo e in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e del via libera definitivo da parte della Commissione Europea, cui l’incentivo dovrà essere notificato per la deroga alla disciplina sugli aiuti di stati. Tali agevolazioni si stima potranno avere un impatto di circa 30 milioni di euro all’anno, a partire dal 2025.

Questo tipo di agevolazioni è stato richiesto a più riprese negli anni scorsi dagli operatori di settore e come Associazione ci battiamo su questo fronte dal lontano 2016, in quanto rappresentano un forte incentivo alle capitalizzazioni in startup e PMI innovative, concedendo agli investitori un risparmio d’imposta del 26% e allineando l’investimento diretto ai benefici previsti in caso di collocamento di fondi indiretto per il tramite dei PIR compliant.

I limiti delle esenzioni fiscali startup

Entrando nel dettaglio della normativa, le agevolazioni sono però destinate alle sole persone fisiche che non esercitano attività d’impresa (cioè soggetti per i quali non risulta applicabile il regime PEX, ex articolo 87 del Tuir), mentre le società semplici, gli enti non commerciali non esercenti attività d’impresa e le società estere prive di stabile organizzazione in Italia continuerebbero a scontare la tassazione ordinaria del 26% sul capital gain.

Due miglioramenti possibili

  • Un primo miglioramento che potrebbe contribuire ad allargare ulteriormente la platea dei potenziali investitori e rendere la detrazione ancora più attrattiva è l’inclusione, per il tramite dei decreti attuativi, di tutti i soggetti ad oggi non previsti dalla norma primaria, sia a livello di persone fisiche sia a quello di investitori aggregati all’interno di veicoli (OICR, come già succede nel caso della detrazione IRPEF in regime de minimis, ma anche holding di partecipazioni o Srl come previsto dalla detrazione sul 30% dell’investimento in startup e PMI innovative).
  • Una seconda modifica dovrebbe inoltre andare ad agire sul piano temporale. Infatti, la misura oggi riguarda solo gli investimenti effettuati tra 2021 e 2025 ma dovrebbe, a nostro avviso, prevedere una retroattività per gli investimenti fatti almeno fino a inizio 2020 che realizzeranno una exit nell’arco temporale in questione. In un momento storico caratterizzato dall’emergenza sanitaria sarebbe fortemente penalizzante – per quegli investitori che hanno continuato con coraggio ad immettere fondi nell’ecosistema – assistere ad una “exit” nei prossimi mesi da parte dell’impresa finanziata e dover sottostare alla tassazione del capital gain con la vecchia normativa, non più in vigore.

Esenzione da reinvestimento

Inoltre, per espresso richiamo agli articoli 29 e 29-bis del Decreto Legge 179/2012 e all’articolo 4 del Decreto Legge 3/2015 (Decreto Ministeriale del 7 maggio 2019 e del 28 dicembre 2020), rientrano nell’esenzione da capital gain le cessioni di partecipazioni in startup e PMI innovative derivanti da conferimenti in denaro iscritti nella voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo, anche a seguito della conversione in azioni o quote di obbligazioni convertibili o di crediti

D’altro canto, l’esenzione da reinvestimento del capital gain è subordinata, per l’appunto, al reinvestimento mediante sottoscrizione in denaro del solo capitale sociale, non includendo i conferimenti inscritti nella riserva sovrapprezzo e le conversioni di obbligazioni e crediti. Tale esenzione è applicabile alla realizzazione delle plusvalenze a seguito della vendita di azioni o quote di partecipazioni in società di capitali – in cui rientrano startup e PMI innovative – e di persone, residenti o non residenti, con esclusione delle società semplici e degli enti equiparati.

I reinvestimenti, effettuati entro il 31 dicembre 2025 ed entro un anno dalla loro realizzazione, potranno godere sia delle detrazioni IRPEF del 30% e del 50%, sia dell’esenzione da capital gain solo qualora sia decorso l’holding period di tre anni (condizione necessaria per usufruire delle detrazioni IRPEF). L’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento ante affrancamento farebbe scattare da un lato la decadenza integrale delle detrazioni IRPEF, dall’altro la tassazione del capital gain per la quota ceduta determinata sulla differenza tra il valore di sottoscrizione della quota di capitale sociale della startup o PMI innovativa e il prezzo di vendita. L’eventuale restante quota non ceduta continuerebbe a beneficiare dell’esenzione da capital gain alla maturazione dell’holding period di tre anni.

In conclusione

In definitiva, l’importanza di questa misura è fondamentale: l’Italia, infatti, è ancora molto indietro sul fronte finanziamenti venture capital a startup e PMI innovative rispetto ai principali Paesi europei. Basti guardare i dati diffusi da CDP Venture Capital: nel 2020 nel nostro Paese questi investimenti sono stati di 600 milioni di euro, contro i 5,4 miliardi della Francia e i 6,4 miliardi investiti in Germania, ben dieci volte tanto.
In questo contesto, proprio per cercare di ridurre il gap esistente, crediamo che le Istituzioni debbano fare un passo ulteriore per indirizzare gli investimenti verso l’ecosistema dell’innovazione, migliorando misure già buone ma che all’atto pratico mancano dell’inclusività necessaria in grado di mobilitare e orientare il più alto numero di soggetti.

I prossimi anni saranno caratterizzati anche dall’arrivo di fondi pubblici erogati grazie al Piano Next Generation EU, legati a doppio filo proprio a quei progetti di digitalizzazione e trasformazione ecologica dove da sempre le startup italiane sono in prima fila. Seguendo l’esempio dei cugini europei, anche le imprese italiane nel settore dell’innovazione avranno finalmente nel prossimo futuro la possibilità di decollare, ma è fondamentale che l’attore pubblico faccia oggi tutto il possibile per garantirne la sopravvivenza in questo momento di forte crisi di liquidità.

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