Decreto rilancio

Incentivi per start up e PMI innovative 2020-2021, a chi spettano e come funzionano

Il Decreto Rilancio convertito in legge lancia nuove detrazioni per startup e PMI innovative da 19 luglio 2020. Vediamo a chi spettano e i dettagli del funzionamento di questa nuova misura

Pubblicato il 30 Nov 2020

Barbara Maria Barreca

Dottore commercialista e Valutatore di impatto Sociale

Luca Benotto

Dottore Commercialista

decreto sostegni contributo fondo perduto - opzione donna

Sono in corso nuove agevolazioni e incentivi dedicati alle startup ed alle PMI innovative grazie all’articolo 38 del Decreto Rilancio, convertito dalla legge 77/2020 di luglio 2020.

Il decreto introduce infatti alcune novità solo in parte connesse all’emergenza sanitaria, portando delle interessanti novità in tema di “ecosistema” di supporto, di sostegno finanziario ed all’attività di taluni settore. Tra l’altro, ci sono nuove agevolazioni fiscali agli investimenti in questa particolare tipologia di aziende, considerata strategica per lo sviluppo dell’economia nazionale.

È infatti prevista una nuova detrazione IRPEF sugli investimenti nel capitale di startup e PMI, maggiorata a quota 50% rispetto a quella già esistente (cui parzialmente si va ad affiancare), perciò fruibile solo da persone fisiche e società di persone (per trasparenza ai soci).

Gli investimenti coperti sono quelli dal 19 luglio 2020; al momento senza una data di scadenza.

Restano invece esclusi dalle novità gli investimenti effettuati da società di capitali per i quali resta invariata la disciplina preesistente che prevede la deduzione fiscale di un importo pari al 30% dell’investimento.

In attesa del necessario provvedimento attuativo, iniziamo ad esaminare le caratteristiche principali della nuova agevolazione.

Come funziona la nuova detrazione per startup e pmi

I commi 7 e 8 prevedono una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche di importo pari al 50% della somma investita dal contribuente (persona fisica o società di persone) nel capitale di startup o PMI innovative. In particolare, il comma 7 si applica agli investimenti in startup innovative o OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) “che investano prevalentemente in start-up innovative”, mentre il comma 8 si applica a PMI innovative o OICR a quest’ultime prevalentemente dedicate. Esiste un importo massimo di investimento cui è applicabile l’agevolazione:

  • per tutti gli investimenti in startup innovative (co. 7), il limite dell’investimento agevolabile è pari ad euro 100.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012);
  • per tutti gli investimenti in PMI innovative (co. 8), il limite dell’investimento agevolabile è invece pari ad euro 300.000 per periodo d’imposta; per l’eventuale importo eccedente si potrà applicare la detrazione preesistente del 30% (art. 29 DL. 179/2012, richiamato dal comma 9 art. 4 DL 3/2015)

Va evidenziata la differenza nel limite di importo massimo previsto per l’investimento; non è noto il motivo per cui il legislatore abbia ritenuto meritevole favorire l’investimento in PMI innovative rispetto alle startup, ma proprio in sede di conversione in legge tale limite di investimento è stato alzato dagli originari euro 100.000 agli attuali 300.000.

Voci di palazzo raccolte da questa testata riportano che la scelta è stata motivata dal fatto che serve una copertura finanziaria inferiore su investimenti pmi rispetto a quelli su startup (dove gli attori interessati sarebbero molto più numerosi).

Durata dell’investimento

L’investimento va mantenuto per almeno tre anni. Il mancato rispetto di tale termine comporta l’obbligo di restituire l’importo detratto unitamente agli interessi legali, ma senza che siano previste sanzioni.

Considerata l’attuale bassissimo livello del tasso di interesse legale, tale restituzione risulterebbe del tutto priva di intento punitivo.

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A chi spetta l’agevolazione, secondo il decreto Rilancio

La detrazione comma 7 è applicabile esclusivamente alle start-up e pmi innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento.

Abbiamo già scritto della mancanza del provvedimento attuativo, ma in questo caso il dettato normativo non sembra lasciare scampo: questa nuova detrazione non è applicabile in sede di costituzione della società, ma solo in un momento successivo.

Al capitale versato in sede di costituzione risulterà applicabile la detrazione “normale” (oggi pari al 30%) e non quella nuova del 50%. Paradossalmente, se in sede di costituzione si optasse per il versamento iniziale del 25% dei conferimenti, posticipando il versamento del residuo ad avvenuta iscrizione nel registro delle startup innovative, il primo versamento godrebbe della detrazione ordinaria del 30%, mentre il versamento del residuo godrebbe della detrazione del 75%.

Ambedue le nuove agevolazioni sono concesse in regime di “aiuti de minimis”: si tratta della famiglia di aiuti “minori”, non considerati dalla normativa comunitaria “aiuti di stato” in quanto non atti a modificare la libertà di concorrenza. Ciò però comporta l’obbligo che la somma degli aiuti fruiti da un unico soggetto non superi la soglia di euro 200.000 nell’arco di tre anni; l’eventuale raggiungimento di tale soglia vieterebbe la fruizione dell’agevolazione.

Quali sono i termini temporali dell’investimento e il decreto attuativo

Come detto, l’incentivo riguarda gli investimenti da luglio 2020. Non c’è una data di termine. Solo una legge successiva potrebbe fissarla. Bisognerà comunque aspettare il decreto attuativo Mise-Mef per esercitare gli incentivi fiscali, anche retroattivamente.

Il decreto in questione, a quanto risulta, a novembre era alla firma del Mise; dovrà passare dal Mef e poi andare alla corte dei conti, quindi probabilmente uscirà in Gazzetta Ufficiale nel 2021 inoltrato.

Conclusioni

La nuova agevolazione desta sicuro interesse. È probabilmente la reazione del legislatore italiano alla mancata autorizzazione europea all’incremento, previsto dalla legge di bilancio 2019, dal 30% al 40% della preesistente detrazione per startup e PMI innovative.

Presumibilmente, con un “mix” di detrazioni al 50% ed al 30% il legislatore ha inteso raggiungere il medesimo obiettivo, utilizzando lo strumento degli aiuti “de minimis” che non richiedono la preventiva autorizzazione comunitaria.

Certo che un possibile limite alla fruibilità dell’agevolazione va evidenziato: ciascun contribuente può tipicamente godere di detrazioni fiscali nel limite dell’imposta dovuta nell’anno. Se la nuova detrazione dovesse eccedere l’imposta dovuta, l’eccedenza andrebbe definitivamente perduta (ciò non accade invece con la detrazione ordinaria, la cui eventuale eccedenza può essere riportata in periodi d’imposta successivi). Considerati i probabili cali di reddito che si teme molti contribuenti possano patire nel 2020, esiste il concreto rischio che molti contribuenti si trovino nell’impossibilità di beneficiare dell’agevolazione.

Articolo prima uscito ad agosto 2020; aggiornato con gli sviluppi su decreto attuativo MISE-MEF

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