Cryptoeconomy

Criptoasset: come criptovalute, token e NFT vengono classificati dal fisco italiano

Cresce il valore dei criptoasset nel 2021 ma come vengono regolate compravendita e tassazione? Il punto sui profili fiscali e le questioni aperte

Pubblicato il 31 Gen 2022

Alberto Franco

Professore a Contratto di Diritto Tributario presso l’Università di Torino, Ph.D. Of Counsel, Genta & Cappa

Dac8: la regolamentazione sui crypto-asset

Il 2021 è stato sicuramente un anno più che positivo per lo sviluppo dei criptoasset: il mercato ha registrato una crescita senza precedenti, sia in termini di aumento di valore, sia in termini di diffusione e di creazione di nuove categorie di asset, sia relativamente allo sviluppo ed alla crescita di sistemi di negoziazione sempre più accessibili anche ai meno esperti[1].

Si consideri ad esempio che, nella prima metà del 2021, il controvalore delle operazioni nella cryptoeconomy di Venture Capital, Private Equity ed M&A, è risultato pari a circa 8,7 miliardi di dollari[2]. Tra le criptovalute, è fuor di dubbio che un ruolo primario sia ricoperto dal bitcoin, le cui quotazioni nel 2021 sono passate da circa 45.000 dollari ai minimi di 29.000 dollari, sino al picco di 64.000 dollari, attraverso repentine salite e tracolli.

Nonostante la grande volatilità delle criptovalute, e il generale calo che le stesse hanno avuto nei mesi di novembre e dicembre dell’anno appena concluso, le prospettive per il futuro continuano ad essere incoraggianti: secondo Goldman Sachs, bitcoin potrebbe essere in grado di competere con l’oro quale “riserva di valore”, e, in uno scenario ipotetico in cui raggiungesse una quota del 50% (attualmente è il 20%) di questo “mercato” dominato dall’oro, il suo prezzo potrebbe superare i 100.000 dollari[3].

Criptovalute, che anno sarà dopo i traguardi del 2021

Dal punto di vista fiscale, tuttavia, rimangono ancora diversi temi da chiarire. In particolare, se in materia di criptovalute il quadro è al momento sufficientemente definito (anche se non mancano alcune perplessità per le soluzioni adottate in ambito nazionale), i profili tributari degli NFT e, più in generale, degli altri token sono ancora da approfondire. Nel presente contributo si illustreranno pertanto, senza pretesa di completezza e con particolare riferimento alla fiscalità delle persone fisiche, alcune tematiche tributarie ed alcune questioni ancora aperte legate alle criptovalute ai token.

Criptoasset: profili fiscali delle criptovalute e cosa succede in caso di cessione

Nell’esaminare i profili fiscali relativi alle criptovalute, ed in particolare all’attività di compravendita di criptovalute da parte di persone fisiche, occorre preliminarmente soffermarsi sulla qualificazione di questi asset dal punto di vista fiscale. Infatti, dalla qualificazione fiscale di tali attività –che a propria volta trae fondamento dal relativo inquadramento civilistico – dipende il trattamento ai fini tributari.

Più in dettaglio, si pone il tema se le criptovalute possano, o debbano, qualificarsi come valute estere ai sensi dell’articolo 67 del TUIR, o se invece le stesse siano genericamente qualificabili come “strumenti finanziari”, alla luce della peculiare finalità di investimento/speculazione ad esse generalmente associata.

Al riguardo, occorre rilevare che l’Agenzia delle Entrate si è in passato espressamente pronunciata circa l’assimilabilità delle criptovalute alle “valute estere”[4]. Infatti, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto applicabile – oltre che ai fini dell’IVA, anche ai fini delle imposte sui redditi[5] – la definizione fornita dal Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha definito il concetto di “valuta virtuale” come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”[6].

Per l’Amministrazione finanziaria, pertanto, la questione circa la qualificazione delle criptovalute sembra essersi risolta – quantomeno, allo stato attuale – con l’assimilazione delle stesse alle valute estere “tradizionali”[7]. Tuttavia, a livello internazionale l’approccio predominante è di considerare tali asset come “beni” e non come valute estere[8]. Come risulta infatti dal recente documento OCSE “Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues”, sono decisamente più numerosi gli Stati che considerano le criptovalute come beni immateriali o come strumenti finanziari; di seguito si fornisce una rappresentazione degli approcci dei vari Stati tratta dal documento citato.

_______________________________________________________________________________________

Examples of definitions of virtual currencies for tax purposes (OECD, 2020)

Intangible assets other than good willFinancial instrument or assetCommodity or virtual commodityCurrencyLegal payment methodNot specified
Australia, France, Chile,

Czech Republic,

Luxembourg, Nigeria, Spain,

Sweden Switzerland** and

the United Kingdom

Argentina* Brazil,

Croatia, Denmark,

Israel, Japan,

Slovak Republic

and South Africa

Austria, Canada,

China and

Indonesia

Belgium, Cote

d’Ivoire, Italy and

Poland

JapanUnited States

* Note from Argentina: There is no clear definition. However, for income tax purposes, virtual currencies are mentioned along with some financial instruments or assets.

** Note from Switzerland: With the exception of companies that trade in virtual currencies. Those companies account for virtual currencies under inventories.

________________________________________________________________________________

Ad ogni modo, secondo l’Amministrazione finanziaria, alle operazioni di conversione di valuta virtuale si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali, di talché le cessioni a pronti di valuta virtuale non danno in via di principio origine a redditi imponibili, salvo nel caso in cui la valuta ceduta derivi da prelievi da portafogli elettronici (wallet) per i quali la giacenza media superi un controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta[9].

Al riguardo, sembrano importanti due ordini di considerazioni.

In primo luogo, occorre considerare che, sulla base di quanto sembra emergere dall’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, per “cessione” si intenderebbe non solo la conversione di criptovalute con Euro, ma anche la conversione con un’altra valuta virtuale[10]. Di conseguenza, non si avrebbe cessione solo nel caso, ad esempio, di conversione di Bitcoin in Euro, ma anche di conversione di Bitcoin con Ethereum; ogni criptovaluta pare infatti essere considerata come una “valuta estera” differente, per cui le conversioni tra criptovalute saranno parificate alle conversioni, ad esempio, in Euro o in dollari americani.

In secondo luogo, quanto sopra illustrato in materia di cessione a pronti non sembra applicarsi nel caso di cessione a termine di valute. Infatti, se la cessione a pronti è di regola non imponibile, rectius solo nella particolare fattispecie del superamento di entrambe le condizioni previste dal comma 1-ter dell’articolo 67 sopra descritte (ovverosia, superamento di un controvalore di Euro 51.645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d’imposta), in quanto negli altri casi è considerata una operazione non avente finalità speculativa, la cessione a termine invece parrebbe evidentemente considerata dal legislatore come speculativa ex se, per cui non beneficia dell’esclusione prevista dal citato comma 1-ter[11].

Criptoasset: per NFT e token vale l’approccio case-by-case

Se la tassazione delle criptovalute, pur presentando alcuni profili critici, ha già trovato una pressoché sufficiente definizione anche alla luce degli interventi dell’Amministrazione finanziaria in materia, diverso è invece il contesto per gli altri cryptoasset, in particolare token ed NFT.

Preliminarmente, occorre considerare che, dato che è possibile individuare diverse tipologie di token, sotto il profilo fiscale è necessario procedere con l’esame della singola fattispecie per determinarne il corretto trattamento: il singolo token deve essere analizzato per determinarne in concreto la tipologia, quali diritti ed obblighi comporta, e così via. È infatti al rapporto sottostante tra venditore e acquirente, o tra venditore e utilizzatore, che occorre fare riferimento, in primo luogo per comprenderne le implicazioni giuridiche, e in secondo luogo per determinarne il corretto trattamento tributario.

Questa analisi deve essere condotta necessariamente con un approccio case-by-case, anche in ragione del fatto che ad oggi non è presente una disciplina giuridico-fiscale ad hoc, per cui occorre ricondurre questa analisi nei “binari” delle fattispecie (giuridiche e fiscali) già note nell’ordinamento, e da ciò deriva pertanto una complessità notevolmente maggiore nella qualificazione fiscale di questi asset rispetto alle criptovalute.

Con riferimento agli utility token, in una recente risposta ad interpello l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di occuparsi della qualificazione di un particolare utility token, che è stato assimilato ad una prestazione di servizi “generica” a fronte della quale l’acquirente versa una commissione[12].

Ciò non significa, beninteso, che tutti gli utility token siano automaticamente da inquadrare nella qualificazione effettuata dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello sopra citata: è necessario, si ribadisce, comprendere come si atteggiano in concreto i diritti e gli obblighi correlati al token, e solo dopo aver effettuato tale esame economico-sostanziale (e giuridico) si potrà determinare il corrispondente trattamento tributario.

Criptoasset e fisco: un esempio concreto

Per illustrare meglio quanto sopra, si consideri a titolo esemplificativo il caso in cui, mediante un token, venga ceduta un’opera digitale da parte dell’autore persona fisica[13]. In tale fattispecie, il trattamento fiscale sembrerebbe dover essere analogo a quello che si avrebbe con riferimento alla cessione di un’opera d’arte “fisica”; per cui:

  • ai fini delle imposte sui redditi, occorrerà verificare se l’autore agisce professionalmente come tale (e in tal caso la cessione ricadrà nell’ambito della disciplina del lavoro autonomo o, se organizzato imprenditorialmente, del reddito d’impresa)[14] oppure se tale attività risulta occasionale (e in questo caso si ricadrà nell’ambito dei redditi diversi, trattandosi di attività di lavoro autonomo o d’impresa occasionale)[15];
  • ai fini dell’IVA, occorrerà considerare da un lato se l’autore sia o meno un soggetto IVA, e dall’altro lato se la cessione o la prestazione ricada o meno nell’ambito della disciplina del diritto d’autore (nel primo caso, infatti, sarebbero prestazioni escluse da IVA)[16].

Se poi tale token fosse nuovamente ceduto, ad esempio dal soggetto (persona fisica) che l’ha acquistato dall’autore ad un terzo soggetto, ai fini delle imposte sui redditi non emergerebbe un reddito di lavoro autonomo o d’impresa, abituale od occasionale, ed anzi l’eventuale capital gain sulla cessione del token potrebbe financo non avere alcuna tassazione: infatti, secondo autorevole dottrina le plusvalenze relative agli oggetti d’arte, di antiquariato o comunque da collezione costituiscono generalmente una fattispecie non più tassabile, salvo nell’ipotesi in cui la frequenza e la sistematicità delle operazioni di compravendita non lascino presumere una vera e propria attività d’impresa esercitata abitualmente (dato che in tale ultimo caso vi sarebbe una tassazione sul reddito d’impresa derivante da tale compravendita sistematica di beni)[17].

Osservazioni (non) conclusive

Nella breve disamina sopra effettuata si è cercato di dar conto di alcuni principi generali in materia di fiscalità di cryptoasset, alla luce degli orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e delle norme tributarie.

Al riguardo, occorre considerare che il quadro al momento non può certamente definirsi completo, e ci si aspetta che l’ulteriore espansione ed evoluzione di tali asset possa condurre ad una regolamentazione più precisa e sistematica, anche alla luce del fatto che eventuali incertezze normative e fiscali potrebbero frenare sensibilmente lo sviluppo del mercato in questione.

Nondimeno, sembrano potersi valutare con favore le iniziative dell’Unione Europea volte a fornire un quadro normativo comune in materia. Infatti, l’Unione ad oggi ha formulato due proposte, ovverosia il framework Markets in Crypto-Assets (MiCA) e il Digital Operational Resilience Act (DORA)[18]. Un comune contesto normativo per gli Stati dell’Unione potrebbe indubbiamente favorire lo sviluppo del settore ed eviterebbe possibili arbitraggi ed inefficienze (si pensi ad esempio alle diverse qualificazioni tributarie da parte degli Stati di cui si è dato conto in precedenza).

Occorre però rilevare che anche le proposte dell’Unione Europea non sono esenti da critiche: è stato infatti rilevato che la previsione di “barriere troppo elevate all’ingresso nel mercato dell’UE possono dissuadere i fornitori di servizi e gli emittenti di paesi terzi dall’entrare nell’UE, rischiando di disaccoppiare l’UE da altri mercati innovativi”[19]. Sarà quindi necessario considerare le evoluzioni di questo dibattito sia dal punto di vista generale, sia sotto il profilo fiscale: evoluzioni che, alla luce dell’impatto che ha raggiunto questo mercato nel contesto socio-economico attuale, indubbiamente non mancheranno nel corso dell’anno appena iniziato.

_____________________________________________________________________________________

Note

  1. Si pensi, ad esempio, al boom degli NFT e alla crescita imponente delle varie piattaforme di exchange.
  2. Vittorio Carlini, “È cripto-boom: 5.140 nuovi asset, ma ci sono rischi”, ne “Il mondo dopo il COVID – I libri del Sole 24 Ore”, Milano, 2021, 24
  3. Reuters , “Goldman Sachs says bitcoin will compete with gold as ‘store of value’”, 5 gennaio 2022
  4. Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, Risposta ad interpello n. 956-39/2018.
  5. La Risposta ad interpello citata menziona infatti che “in materia, la Scrivente con la risoluzione 2 settembre 2016, n. 72/E ha fornito chiarimenti sostanzialmente in linea con la citata normativa. Nel citato documento di prassi è stato precisato che il bitcoin è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa a quella tradizionale avente corso legale emessa da una Autorità monetaria, la cui circolazione si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati”.
  6. Più in dettaglio, il citato Decreto Legislativo è stato adottato in “attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, è stato adottato il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in vigore dal 4 luglio 2017”, e ha inter alia sostituito l’articolo 1 del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 introducendo appunto la nozione di “valuta virtuale” (articolo 1, comma 2, lettera qq, D. Lgs. n. 231/2007).
  7. Del resto, tale approccio trova il suo fondamento, oltre che nel D. Lgs. n. 90/2017, nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 22 ottobre 2015 relativa alla causa n. C-264/14. In tale pronuncia, la Corte afferma espressamente – seppur ai fini IVA, come si vedrà meglio infra – con riferimento ai bitcoin, che tale asset non può essere qualificata come «bene materiale» ai sensi dell’articolo 14 della direttiva IVA, dato che detta valuta virtuale non ha altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento.
  8. Cfr. OECD, “Taxing Virtual Currencies: An Overview Of Tax Treatments And Emerging Tax Policy Issues”, Parigi, 2020, 22: “very few countries consider virtual currencies (which may also be described as cryptocurrencies, payment tokens or by other names in country guidance) to be a type of currency (foreign or domestic) for tax purposes. Reasons for this vary, but often relate to their decentralisation, lack of backing, price volatility and limited use as a means of exchange. Similarly, for income tax purposes, almost all countries that have issued a statement on the matter have declared these to be a form of property for tax purposes […]”.
  9. Sul punto si vedano G. Escalar, “Il regime fiscale dei redditi delle criptovalute conseguiti dai privati”, in Corriere Tributario n. 10/2021, 835 ss.
  10. Cfr. G. Escalar, op. cit., in Corriere Tributario n. 10/2021, 835 ss. il quale rileva che “sembra innanzitutto dar luogo ad una cessione a titolo oneroso di criptovalute ai sensi della lett. c-ter) il loro cambio con euro, valute estere ovvero con altre criptovalute in quanto, comportando il trasferimento della relativa titolarità dietro corrispettivo, integra una cessione a titolo oneroso. Meno chiaro è se analoga conclusione sia valida anche per l’impiego di criptovalute per il pagamento di obbligazioni posto che, se potrebbe realizzarsi una datio in solutum laddove tali obbligazioni siano in euro o in valuta, essendo resa una prestazione diversa da quella dovuta, non sembra possa dirsi altrettanto laddove invece siano in criptovaluta, essendo in tal caso posto in essere un mero atto di adempimento.Comunque, il cambio o l’utilizzo come mezzo di pagamento di criptovalute per le quali sia realizzato il presupposto d’imponibilità della detenzione su depositi o conti correnti, anche nel caso in cui non integrasse una cessione a titolo oneroso, integrerebbe pur sempre l’ipotesi di imponibilità del prelievo da depositi o conti correnti in quanto richiederebbe sempre un tale prelievo e sarebbe imponibile per la differenza fra il suo valore normale alla data del prelievo ed il suo costo di acquisto”.
  11. Tale norma, infatti, ha come ambito di applicazione solamente le “plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rivenienti da depositi e conti correnti”, pertanto alle cessioni a termine non trovano applicazione il limite costituito dalla giacenza e le relative plusvalenze (o minusvalenze) sono quindi sempre rilevanti ai fini impositivi.
  12. Si fa riferimento alla Risposta ad interpello n. 110 del 20 aprile 2020. Sul punto si veda F. Fassò, “Il trattamento fiscale degli utility token nella (rinnovata) prospettiva dell’Amministrazione finanziaria, in Strumenti Finanziari e Fiscalità n. 50/2021, 115 ss.
  13. Tale esempio è proposto in D. Deotto, op. cit., ne Il Sole 24 Ore, 31 maggio 2021, 20
  14. Disciplinati rispettivamente agli articoli 53 e ss., e 55 e ss., del TUIR
  15. L’articolo 67, primo comma del TUIR prevede infatti che sono considerati redditi diversi “[…] i) i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente; l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.
  16. Si veda l’articolo 3, comma 4, del D.P.R. n. 633/1972
  17. G. Melis, “Manuale di Diritto Tributario”, Torino, 2019, 654. Sul punto si veda anche M. Leo, “La necessità di regole più chiare per la tassazione del mondo dell’arte”, in Corriere Tributario n. 10/2021, 830 ss.
  18. V. Cacioppoli, “Due proposte per regolamentare le criptovalute nell’Unione Europea”, The Cryptonomist, 26 novembre 2021
  19. Martin Erhold, in V. Cacioppoli, “Due proposte per regolamentare le criptovalute nell’Unione Europea”, The Cryptonomist, 26 novembre 2021

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PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
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PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
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Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
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Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
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PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
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Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
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PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
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Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
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Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
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PNRR 2, è il turno della space economy
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PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
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Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
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Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
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PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
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Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
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