L’arrivo di AMLA nel sistema europeo dell’antiriciclaggio rischia di essere interpretato dai professionisti italiani in due modi, entrambi parzialmente sbagliati. Il primo è pensare che dal 2028 ispettori europei possano entrare indistintamente negli studi di commercialisti, avvocati e notai.
Il secondo, opposto, è ritenere che AMLA riguardi essenzialmente banche e grandi intermediari finanziari e che, quindi, per le professioni cambi poco. La realtà è più interessante.
AMLA non vigilerà direttamente, in via ordinaria, sul singolo professionista italiano. Ma contribuirà a stabilire le regole e i criteri con i quali quel professionista sarà vigilato. È questa la trasformazione da comprendere. AMLA stessa chiarisce che i soggetti obbligati del settore non finanziario continueranno a essere sottoposti alla vigilanza nazionale. Parallelamente, però, l’Autorità europea sta costruendo regole armonizzate e pratiche comuni affinché tali soggetti siano valutati e vigilati in maniera più uniforme nell’Unione.
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AMLA per gli studi professionali: dalla norma europea ai controlli
La nuova architettura può essere rappresentata così:
AMLA → Single Rulebook europeo → Autorità nazionali e organismi di autoregolamentazione → professionisti.
È quindi necessario distinguere la vigilanza diretta di AMLA dalla sua capacità di incidere sulla convergenza della vigilanza. La prima riguarderà un numero selezionato di soggetti finanziari transfrontalieri ad alto rischio. Per commercialisti, avvocati e notai è soprattutto il secondo livello a essere decisivo.
AMLA sta elaborando RTS – Regulatory Technical Standards / norme tecniche di regolamentazione, ITS – Implementing Technical Standards / norme tecniche di attuazione, Guidelines e Recommendations che progressivamente costruiranno un linguaggio comune europeo dell’antiriciclaggio.
Questo significa che due studi professionali con caratteristiche di rischio comparabili, situati in Stati membri diversi, dovrebbero progressivamente essere valutati secondo criteri maggiormente omogenei. Ed è qui che AMLA, indirettamente, “entra” nello studio professionale.
Il rischio dello studio professionale nella metodologia AMLA
Uno dei dossier più importanti è oggi quasi inosservato fuori dagli ambienti specialistici. Il 13 luglio 2026 AMLA ha aperto la consultazione sul progetto di RTS previsto dall’articolo 40, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2024/1640, relativo alla valutazione del rischio inerente e residuo dei soggetti obbligati del settore non finanziario.
La consultazione terminerà il 27 settembre 2026. Non si tratta di una questione teorica.
AMLA sta costruendo una metodologia comune attraverso la quale i supervisori europei potranno classificare il rischio ML/TF – Money Laundering/Terrorist Financing, riciclaggio e finanziamento del terrorismo – delle entità non finanziarie.
E questa metodologia servirà anche a orientare le risorse della vigilanza verso i soggetti a maggiore rischio e a determinare frequenza e intensità dei controlli, compresi quelli on-site e off-site.
La conseguenza è rilevante.
La domanda futura non sarà soltanto:
“Il professionista ha adempiuto agli obblighi antiriciclaggio?”
Sarà prima ancora:
“Qual è il profilo di rischio AML di questo studio e quanto sono efficaci i suoi presidi nel ridurlo?”
È una differenza enorme.
L’autovalutazione come presidio dinamico
Anche la BWRA – Business-Wide Risk Assessment / valutazione complessiva del rischio dell’attività assume una nuova centralità.
Le Guidelines AMLA poste in consultazione nel 2026 partono da un principio: ogni soggetto obbligato deve comprendere i rischi derivanti dal proprio modello operativo, dalla clientela, dai prodotti e servizi offerti, dalle transazioni, dai canali utilizzati e dall’esposizione geografica.
AMLA insiste inoltre sulla responsabilità del soggetto obbligato di fare propria la valutazione e di renderla proporzionata alle proprie caratteristiche, ai rischi e alla complessità organizzativa.
Per uno studio professionale significa superare una visione dell’autovalutazione come documento sostanzialmente statico.
Uno studio che assiste prevalentemente piccole imprese locali non presenta lo stesso rischio di uno studio che opera sistematicamente in operazioni straordinarie, trust, strutture societarie multilivello, criptoattività, flussi internazionali o clienti con esposizione verso giurisdizioni ad alto rischio.
La vigilanza europea tende dunque verso un principio semplice:
prima si valuta il rischio dello studio; poi si valuta se l’organizzazione dello studio è adeguata a governarlo.
Il fascicolo AML degli studi professionali cambia funzione
Questa evoluzione avrà conseguenze concrete sul fascicolo antiriciclaggio.
Il fascicolo non potrà essere considerato soltanto il contenitore nel quale conservare documento d’identità, visura, dichiarazione del cliente e indicazione del titolare effettivo.
Dovrà sempre più consentire di ricostruire il processo decisionale del professionista.
L’impostazione è già coerente con l’evoluzione italiana. La modulistica CNDCEC 2026 insiste su autovalutazione dello studio, determinazione del rischio effettivo, scelta della misura di adeguata verifica, controllo costante e documentazione del ragionamento professionale.
Il Sole 24 ORE 4.pdf
Ma AMLA porta questa impostazione su scala europea.
La bozza di RTS sulla CDD – Customer Due Diligence / adeguata verifica della clientela, posta in consultazione nel 2026, mira infatti a specificare informazioni e documenti da acquisire applicando criteri di proporzionalità e approccio basato sul rischio anche alle categorie non finanziarie.
Corporate KYC e titolare effettivo
Per le società questo conduce verso un Corporate KYC più sostanziale.
Non dovrebbe bastare acquisire il nome del titolare effettivo.
Bisogna poter comprendere e, nei casi più complessi, ricostruire:
cliente → struttura societaria → entità intermedie → partecipazioni e diritti di voto → altri mezzi di controllo → persona fisica → UBO – Ultimate Beneficial Owner / titolare effettivo.
La regola metodologica potrebbe essere sintetizzata così:
Raccogliere il dato non significa aver compreso il dato.
Il controllo costante degli studi nel quadro AMLA
Ancora più evidente è l’evoluzione del monitoraggio continuativo.
AMLA ha aperto una specifica consultazione sulle Guidelines previste dall’articolo 26, paragrafo 5, dell’AMLR, con scadenza il 3 settembre 2026.
Le linee guida si sviluppano intorno a due grandi funzioni: mantenere aggiornate le informazioni sul cliente e costruire un sistema di monitoraggio delle transazioni e delle attività.
Per gli studi professionali significa abbandonare definitivamente l’idea dell’adeguata verifica come fotografia scattata all’inizio dell’incarico.
Un rapporto professionale può cambiare.
Può cambiare il titolare effettivo.
Può entrare un nuovo socio.
Può mutare l’attività.
Possono comparire operazioni internazionali, nuovi flussi finanziari, società collegate, fiduciari, criptoattività o giurisdizioni precedentemente assenti.
Il processo diventa quindi:
KYC iniziale → controllo costante → evento rilevante → aggiornamento della CDD → nuova valutazione del rischio → eventuale approfondimento → eventuale SOS.
Il valore del fascicolo non sarà quindi dato soltanto da ciò che contiene, ma dalla capacità di dimostrare quando e perché il professionista ha aggiornato la propria valutazione.
AMLA e segnalazioni di sospetto: verso standard europei
La convergenza riguarda anche la collaborazione attiva.
AMLA ha posto in consultazione un progetto di ITS sul formato delle segnalazioni di sospetto e sulla trasmissione delle informazioni alle FIU – Financial Intelligence Units / Unità di informazione finanziaria, con scadenza il 20 settembre 2026.
L’obiettivo è predisporre template adattati alle diverse tipologie di soggetti obbligati e favorire formati maggiormente standardizzati e interoperabili.
È un altro tassello dello stesso disegno.
L’Europa non vuole soltanto regole AML comuni.
Vuole progressivamente rendere comparabili i rischi, i controlli, le informazioni e la qualità della collaborazione attiva.
Per i professionisti italiani questo dovrebbe rafforzare un principio che la UIF ha già chiaramente valorizzato: una buona segnalazione non nasce dall’applicazione automatica di un indicatore di anomalia, ma dal giudizio professionale sul complesso delle informazioni disponibili.
Il dato italiano dimostra quanto questa funzione sia importante: nel secondo semestre 2024 la UIF ha ricevuto 75.375 SOS e 145.401 nell’intero anno.
Screenshot 2025-02-09 (10.50.08).pdf
La questione, dunque, non è semplicemente produrre più segnalazioni.
È aumentare la capacità di selezionare, motivare e rappresentare correttamente il sospetto.
Negli studi professionali, la compliance diventa dimostrabile
Questo è probabilmente il vero cambiamento culturale portato dal nuovo sistema europeo.
Per anni una parte dell’AML professionale è stata percepita come una successione di adempimenti:
identificare → acquisire → compilare → conservare.
La nuova architettura sposta progressivamente il baricentro:
comprendere → valutare → motivare → monitorare → aggiornare → documentare.
Il controllo, quindi, tenderà sempre meno a chiedere soltanto se esiste un documento e sempre più a verificare se il professionista è in grado di spiegare perché ha assunto una determinata decisione.
Perché quel cliente era stato classificato a rischio ordinario?
Come è stato individuato il titolare effettivo?
Perché una determinata struttura societaria è stata ritenuta coerente?
Quale evento ha determinato l’aggiornamento del rischio?
Perché un’anomalia non è stata considerata sufficiente per una SOS?
Oppure, al contrario, quali elementi hanno determinato la decisione di segnalare?
Sono queste le domande alle quali un fascicolo AML realmente efficace deve poter rispondere.
Come preparare gli studi professionali alle regole AMLA
Non occorre aspettare la piena operatività del nuovo quadro per iniziare ad adeguarsi.
Commercialisti, avvocati e notai possono già verificare cinque elementi essenziali: autovalutazione reale del rischio dello studio; procedura interna proporzionata alla struttura; fascicoli capaci di documentare il percorso logico dell’adeguata verifica; sistema effettivo di controllo costante; formazione del personale orientata non alla compilazione dei moduli, ma al riconoscimento delle anomalie.
Soprattutto negli studi strutturati diventerà utile ragionare in termini di vera AML governance: responsabilità interne definite, escalation dei casi ad alto rischio, controllo della qualità dei fascicoli, tracciabilità delle decisioni e capacità di estrarre informazioni sul portafoglio clienti.
Con AMLA il metodo dello studio professionale diventa valutabile
È probabilmente questa la conclusione più importante.
AMLA non trasformerà commercialisti, avvocati e notai in investigatori.
E l’approccio basato sul rischio non significa che ogni anomalia debba generare automaticamente un’adeguata verifica rafforzata o una segnalazione.
Significa esattamente il contrario.
Il professionista deve esercitare un giudizio. Ma deve essere capace di dimostrare come lo ha esercitato.
Il futuro della vigilanza AML sulle professioni si giocherà quindi sempre meno sulla quantità della documentazione e sempre più sulla qualità del processo che quella documentazione consente di ricostruire.
AMLA entra negli studi professionali soprattutto in questo modo: non necessariamente attraverso un ispettore europeo alla porta, ma attraverso criteri europei con i quali saranno valutati rischio, organizzazione, adeguata verifica, monitoraggio e qualità delle decisioni.
Ed è forse questo il cambiamento più profondo.
Il fascicolo AML del futuro non dovrà dimostrare soltanto che il professionista ha adempiuto. Dovrà dimostrare che ha capito il rischio e lo ha governato.

























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