La Pubblica Amministrazione occupa una posizione potenzialmente decisiva nel sistema italiano di prevenzione del riciclaggio. Autorizzazioni, concessioni, contributi pubblici, sovvenzioni e contratti consentono agli uffici di osservare assetti societari, flussi finanziari e comportamenti economici in una fase spesso anteriore rispetto all’emersione investigativa dell’illecito.
A questa capacità informativa corrisponde ancora un livello molto contenuto di collaborazione attiva. Nel 2025 le comunicazioni provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni sono state 521, pari allo 0,3 per cento del totale ricevuto dalla UIF, mentre nel periodo 2021-2026 soltanto 63 amministrazioni hanno trasmesso almeno una comunicazione.
Analizziamo le ragioni organizzative, culturali e procedurali di questa distanza prendendo le mosse dall’indagine SNA-UIF del 2026 e dal nuovo quadro dei contratti pubblici.
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Antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione: potenziale e collaborazione attiva
Il sistema italiano di prevenzione del riciclaggio attribuisce alla Pubblica Amministrazione un ruolo molto più importante di quanto lascino intuire i numeri della collaborazione attiva. L’articolo 10 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 coinvolge gli uffici competenti nei procedimenti di autorizzazione e concessione, nelle procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniture e nei procedimenti attraverso i quali vengono erogati sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici. Si tratta di aree nelle quali lo Stato e gli enti territoriali entrano quotidianamente in rapporto con imprese, professionisti, società, consorzi e altri soggetti privati.
La Pubblica Amministrazione dispone quindi di un osservatorio privilegiato sull’economia reale. Un procedimento amministrativo può rendere visibili cambiamenti repentini nella struttura societaria di un operatore, assetti proprietari articolati, concentrazioni anomale di affidamenti, subappalti ricorrenti, incongruenze tra dimensioni aziendali e valore delle commesse, cessioni di credito, modificazioni dei flussi finanziari, collegamenti tra soggetti apparentemente distinti e altre circostanze che acquistano significato quando vengono lette insieme. La collaborazione antiriciclaggio nasce precisamente da questa capacità di lettura.
Lo studio realizzato nel 2026 dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione con la collaborazione della UIF chiarisce bene la natura del compito affidato agli uffici pubblici. L’attività richiesta consiste nella lettura integrata delle informazioni già acquisite durante lo svolgimento delle funzioni istituzionali. L’ufficio osserva anomalie, incoerenze e opacità emerse dentro il procedimento e le valuta secondo un approccio sintomatico e cautelare. L’eventuale comunicazione alla UIF rappresenta l’esito di questo percorso.
Questa impostazione colloca l’antiriciclaggio dentro l’amministrazione ordinaria. Il RUP, il responsabile di un procedimento autorizzatorio, l’ufficio che eroga un contributo e il soggetto incaricato del controllo conservano le rispettive funzioni. A essi viene chiesto di aggiungere una capacità di lettura economico-finanziaria delle informazioni che già attraversano il procedimento.
È proprio qui che troviamo il primo grande paradosso, la PA rappresenta uno dei soggetti meglio collocati per intercettare precocemente determinate anomalie e, allo stesso tempo, rimane uno dei soggetti meno presenti nel flusso informativo antiriciclaggio.
I numeri di una partecipazione ancora marginale
Il Rapporto annuale UIF per il 2025 registra 162.059 segnalazioni complessive, con una crescita dell’11,5 per cento rispetto all’anno precedente. Le comunicazioni provenienti dalle Pubbliche Amministrazioni sono state 521. Nel 2024 erano 1.264. La riduzione raggiunge quindi il 58,8 per cento e porta il contributo pubblico allo 0,3 per cento del totale.
Lo studio SNA-UIF del 2026 riporta il valore di 520 comunicazioni, mentre il Rapporto annuale UIF fissa il dato consolidato a 521. Ai fini della presente analisi viene assunto quest’ultimo valore. Ancora più significativo appare il numero delle amministrazioni che hanno utilizzato concretamente lo strumento. Nel periodo 2021-2026 sono state 63. Ventitré sono Comuni, sei appartengono al gruppo Regioni, Province e Città metropolitane, cinque sono società pubbliche nazionali, sette enti pubblici nazionali e ventidue enti, società o aziende regionali e locali.
Sessantatré amministrazioni rappresentano una base estremamente ristretta rispetto alla dimensione dell’apparato pubblico italiano e alla quantità di procedimenti riconducibili alle aree indicate dall’articolo 10. Il fenomeno assume particolare evidenza negli enti territoriali di minori dimensioni. Lo studio SNA descrive una collaborazione molto debole proprio in questa fascia del sistema pubblico e collega tale difficoltà alla limitata familiarità con valutazioni fondate sul sospetto, sulle anomalie e sulla lettura sintomatica dei fatti.
Questo dato suggerisce una prima conclusione, ovvero il problema centrale risiede nella capacità organizzativa di trasformare una prescrizione normativa in un processo stabile. La presenza di una norma produce risultati quando esistono persone formate, responsabilità riconoscibili, procedure interne, accesso alle informazioni e canali attraverso i quali l’anomalia può arrivare al Gestore. La collaborazione attiva richiede dunque una vera filiera.
Organizzazione e competenze secondo l’indagine SNA-UIF
L’indagine SNA-UIF assume particolare interesse perché parte dalle amministrazioni che hanno maturato esperienza concreta infatti il campione comprende 33 Gestori appartenenti a organizzazioni diverse per dimensioni, competenze e presenza territoriale.
La ricerca individua quattro fattori che ricorrono con maggiore frequenza, il primo riguarda l’efficacia della collaborazione con gli uffici che gestiscono processi a rischio e registra 19 occorrenze. Il secondo riguarda la chiara percezione delle finalità della collaborazione attiva da parte degli addetti e raccoglie 16 indicazioni. Seguono le competenze dello staff e della filiera interna con 15 occorrenze e l’integrazione tra presidio antiriciclaggio e altri obiettivi istituzionali con 14. Il risultato merita attenzione perché descrive un fenomeno essenzialmente organizzativo.
Il Gestore produce valore quando riceve informazioni dagli uffici nei quali quelle informazioni si formano. La qualità del sistema cresce quando chi opera su appalti, autorizzazioni, concessioni e contributi comprende il significato degli indicatori di anomalia e dispone degli strumenti per trasmettere tempestivamente gli elementi rilevanti.
La formazione occupa a sua volta uno spazio importante. Serve una formazione legata ai casi reali, costruita su documenti, bilanci, assetti societari, procedure di gara e indicatori finanziari. Una preparazione esclusivamente normativa rischia di lasciare intatta la difficoltà principale, che consiste nel riconoscere un’anomalia dentro una pratica amministrativa apparentemente ordinaria. Lo studio individua inoltre un elemento ulteriore, emerso dalle interviste al di fuori della griglia iniziale e si tratta della motivazione individuale, intesa come impegno, spinta etica e dedizione delle persone coinvolte.
È un passaggio particolarmente importante, perché organizzazione e tecnologia aumentano la capacità dell’ente, mentre le persone conservano la responsabilità di leggere, valutare e decidere. La qualità della prevenzione nasce dall’incontro tra queste due dimensioni.
Il dato consente anche di precisare alcuni giudizi presenti nel dibattito sulla debole partecipazione della PA. Espressioni come accondiscendenza burocratica, inerzia o deficit etico possono descrivere singole situazioni e rappresentare categorie utili alla riflessione giuridica e organizzativa. L’indagine SNA-UIF offre soprattutto evidenze relative a competenze, flussi informativi, comprensione delle finalità e organizzazione interna. Da questa distinzione il ragionamento acquista maggiore solidità. La questione riguarda il comportamento individuale e, insieme, l’assetto che orienta quel comportamento.
Appalti pubblici e prevenzione antiriciclaggio oltre i controlli formali
La tradizione amministrativa italiana ha costruito gran parte dei propri controlli sulla verifica documentale. Certificazioni, dichiarazioni, casellari, DURC, iscrizioni, requisiti e attestazioni costituiscono elementi indispensabili del procedimento e tutelano legalità e parità di trattamento. La criminalità economica contemporanea presenta però una capacità crescente di operare attraverso soggetti formalmente regolari. Società dotate di documentazione completa possono essere inserite in reti proprietarie articolate. Amministratori e soci possono cambiare rapidamente, fiduciarie, partecipazioni indirette e veicoli societari collocati in più giurisdizioni possono rendere difficile la lettura della titolarità effettiva.
Il possesso formale dei requisiti offre quindi una prima fotografia, mentre la valutazione economica delle relazioni consente di leggere il quadro con maggiore profondità. Il passaggio dalla legalità cartolare alla legalità sostanziale richiede un cambiamento di metodo.
La visura camerale isolata dice chi compare formalmente nella società, una lettura relazionale consente di verificare quali altre imprese condividono soci, amministratori, indirizzi, recapiti, consulenti, titolari effettivi o rapporti commerciali. Il dato singolo acquista valore attraverso il collegamento con altri dati.
Questo principio vale anche durante l’esecuzione di un appalto. Una compagine societaria può risultare lineare nel giorno dell’aggiudicazione e mutare durante il contratto, un subappalto può introdurre nella filiera nuovi soggetti. Una variante può cambiare la distribuzione economica dell’intervento, una cessione di credito può spostare i flussi verso intermediari diversi. Il monitoraggio del rischio deve quindi accompagnare il ciclo di vita del contratto.
La Comunicazione UIF del 31 marzo 2026 dedica una specifica attenzione alle attività illecite collegate ad agevolazioni e contratti pubblici e richiama profili di anomalia riferiti ai soggetti coinvolti, ai requisiti di accesso, alle modalità operative e all’esecuzione. Il Rapporto annuale UIF riferisce inoltre casi nei quali appalti per grandi infrastrutture hanno generato flussi verso conti dedicati aperti in archi temporali ravvicinati, intermediari esteri e altri canali meritevoli di approfondimento. La fase esecutiva diventa così parte integrante della prevenzione.
Il principio del risultato e la qualità della spesa
L’articolo 1 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha posto il principio del risultato all’inizio del Codice dei contratti pubblici. La norma lega l’affidamento e l’esecuzione alla massima tempestività e al miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Questa formulazione offre una chiave particolarmente utile per la materia antiriciclaggio.
La velocità possiede valore quando conduce a un risultato amministrativo corretto e durevole. Un contratto formalmente rapido che generi successivamente blocchi, contenziosi, infiltrazioni, frodi o dispersione delle risorse produce un risultato pubblico inferiore. La prevenzione finanziaria entra quindi nella qualità dell’azione amministrativa.
Il principio del risultato consente di superare una contrapposizione che ha accompagnato per anni il dibattito sugli appalti. Celerità e controllo possono essere integrati nello stesso processo attraverso dati disponibili in anticipo, verifiche digitalizzate e criteri di selezione del rischio. Una procedura costruita bene concentra gli approfondimenti sui casi che presentano segnali significativi e lascia scorrere rapidamente quelli caratterizzati da un profilo ordinario. È precisamente qui che strumenti digitali avanzati possono produrre un vantaggio. Il tempo amministrativo viene utilizzato dove il rischio appare maggiore.
La trasformazione digitale dei contratti pubblici fornisce già una base importante, la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e la Piattaforma dei Contratti Pubblici raccolgono informazioni lungo il ciclo di vita delle procedure e si inseriscono nell’ecosistema nazionale di interoperabilità. ANAC indica una BDNCP che, dal 2007, raccoglie decine di milioni di contratti e un patrimonio informativo di dimensioni ormai incompatibili con una lettura esclusivamente manuale, pertanto la questione si sposta quindi dalla disponibilità dei dati alla capacità di utilizzarli.
Burocrazia difensiva, responsabilità e incentivi
La cosiddetta paura della firma rappresenta da tempo uno dei temi del diritto amministrativo e delle politiche di riforma della PA. La letteratura parla anche di burocrazia difensiva per descrivere comportamenti orientati alla riduzione dell’esposizione personale alla responsabilità. In materia antiriciclaggio questa dinamica assume una forma particolare perché i tempi di aggiudicazione, l’avanzamento della spesa, il rispetto delle scadenze e la chiusura dei progetti sono grandezze immediatamente misurabili. La qualità della prevenzione finanziaria appare più difficile da tradurre in indicatori di performance.
Il dirigente incontra quindi una struttura degli incentivi nella quale la rapidità emerge con evidenza, mentre il valore prodotto da un controllo che intercetta un rischio rimane meno visibile. La soluzione richiede di portare la prevenzione dentro i criteri con i quali viene valutato il risultato dell’amministrazione. Una struttura che individua tempestivamente assetti opachi, evita l’erogazione impropria di risorse o consente alla UIF di sviluppare un’informazione significativa produce valore pubblico. Questo risultato può trovare spazio nella programmazione, nel PIAO, nel sistema dei controlli interni e nella valutazione delle strutture maggiormente esposte.
Ma anche la tutela del funzionario può essere costruita in questa prospettiva: chi opera sulla base di procedure chiare, criteri predefiniti, fonti documentate e passaggi registrati dispone di una posizione più solida rispetto a chi agisce dentro un sistema privo di regole interne. Uno scudo amministrativo efficace può quindi assumere la forma di una salvaguardia procedurale. Il funzionario che attiva approfondimenti secondo presupposti tipizzati, rispetta termini definiti e documenta le proprie valutazioni beneficia di una tutela coerente con la qualità dell’istruttoria svolta. In conclusion quindi il punto decisivo riguarda la tracciabilità della scelta.
Antimafia e antiriciclaggio nella stazione appaltante
Uno degli equivoci più frequenti nelle stazioni appaltanti riguarda il rapporto tra prevenzione antimafia e prevenzione del riciclaggio. White list, documentazione antimafia, controlli prefettizi e interdittive rispondono a una funzione specifica di tutela rispetto al rischio di infiltrazione della criminalità organizzata. La collaborazione antiriciclaggio guarda alle anomalie economico-finanziarie che possono esprimere riciclaggio, autoriciclaggio o altri reati presupposto. I due sistemi osservano quindi aree parzialmente sovrapponibili attraverso prospettive differenti. Un operatore economico può possedere i requisiti necessari per partecipare a una gara e presentare, nello stesso tempo, anomalie finanziarie o societarie meritevoli di valutazione.
Allo stesso modo, un elemento raccolto nell’ambito dei controlli antimafia può assumere rilevanza nella più ampia lettura del rischio economico. La risposta organizzativa consiste nella complementarità.
La stazione appaltante deve conoscere il significato dei diversi presidi e usare ogni informazione all’interno del relativo perimetro giuridico. La cooperazione istituzionale può valorizzare indicatori, risultanze amministrative e dati legittimamente condivisibili, mantenendo le comunicazioni alla UIF dentro il regime di riservatezza previsto dalla disciplina antiriciclaggio. Un sistema evoluto evita la duplicazione dei controlli e costruisce connessioni tra funzioni diverse. La stessa SNA individua nell’integrazione tra anticorruzione e antiriciclaggio una delle aree più promettenti, corruzione e riciclaggio possono infatti attraversare i medesimi procedimenti e incidere sulla corretta allocazione delle risorse, sulla concorrenza e sul valore pubblico.
Titolarità effettiva e controllo degli operatori economici
L’identificazione del titolare effettivo rappresenta uno dei passaggi decisivi per la prevenzione finanziaria. La domanda fondamentale è semplice: chi esercita realmente proprietà o controllo sull’operatore economico?
La risposta può risultare immediata in una società con una struttura lineare ma diventa molto più complessa quando partecipazioni indirette, holding, trust, fiduciari o soggetti stabiliti in più Paesi separano la titolarità formale dal controllo sostanziale.
Il decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122 ha aggiornato profondamente la disciplina italiana in attuazione di una parte della direttiva europea 2024/1640. Il nuovo quadro consente l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva a una serie di autorità e soggetti pubblici. Tra questi figurano le amministrazioni competenti per il PNRR e le Pubbliche Amministrazioni stazioni appaltanti, insieme ad ANAC, in relazione agli offerenti e agli operatori aggiudicatari. Il valore della riforma cresce se l’accesso al dato diventa parte del processo ordinario. La titolarità effettiva può essere incrociata con informazioni camerali, partecipazioni societarie, precedenti affidamenti, subappalti, dati economici e altri elementi accessibili all’amministrazione secondo la rispettiva base giuridica.
Il controllo cambia così natura e da verifica statica diventa analisi relazionale e questa evoluzione appare particolarmente rilevante nel procurement pubblico. Nel 2025 il valore complessivo degli appalti in Italia ha raggiunto 309,7 miliardi di euro secondo la Relazione ANAC pubblicata nel 2026. L’Autorità ha dedicato specifica attenzione proprio alla trasparenza della titolarità effettiva e alla necessità di rafforzarne la conoscenza nell’ambito degli affidamenti. Conoscere il titolare effettivo significa ridurre una parte dell’asimmetria informativa che separa amministrazione e operatore economico.
Intelligenza artificiale per l’antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione
L’intelligenza artificiale entra in questo ragionamento nel punto in cui la quantità di dati supera la capacità ordinaria di lettura dell’ufficio e la funzione più utile consiste nel selezionare, collegare e ordinare informazioni. L’IA può assistere l’istruttoria, evidenziare anomalie e attribuire priorità alle verifiche e questa impostazione possiede già riferimenti concreti nel sistema italiano.
Nel 2025 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha avviato una sperimentazione con uno strumento algoritmico destinato all’individuazione di pattern di criminalità finanziaria negli appalti PNRR. Nello stesso anno MIT, Giustizia amministrativa, ITACA, Invitalia e IFEL hanno sottoscritto un protocollo per l’impiego dell’IA a supporto delle stazioni appaltanti nell’ambito del progetto OpenDigitApp – E-Contract Hub.
Anche il settore dell’intelligence finanziaria utilizza da tempo metodologie riconducibili alla SupTech. Uno studio realizzato dal Financial Stability Institute con la UIF descrive l’impiego di network analysis, Natural Language Processing, text mining e machine learning da parte delle autorità AML per trasformare grandi quantità di dati strutturati e destrutturati in informazioni utili. Il passaggio verso la PA appare quindi tecnicamente plausibile e amministrativamente maturo.
Graph analytics per ricostruire relazioni e titolarità
La graph analytics rappresenta probabilmente la tecnologia più interessante per il controllo economico degli appalti. Un database tradizionale organizza informazioni per record. Un grafo organizza relazioni. Impresa, socio, amministratore, titolare effettivo, sede, subappaltatore, conto, contratto, intermediario e altra impresa diventano nodi collegati attraverso relazioni esplicite. Questa struttura permette di vedere ciò che una sequenza di documenti rende difficile percepire.
Tre imprese partecipanti a gare differenti possono condividere un amministratore. Un subappaltatore può risultare collegato al titolare effettivo dell’aggiudicatario attraverso un’altra società. Più operatori possono utilizzare il medesimo indirizzo o lo stesso intermediario. Un’impresa appena costituita può trovarsi al centro di una rete societaria già presente in numerosi affidamenti.
Ognuno di questi elementi conserva un valore meramente informativo fino alla valutazione umana. La graph analytics serve a far emergere le relazioni e a renderle leggibili e per una PA questa capacità modifica radicalmente il controllo della titolarità effettiva e il punto di arrivo diventa la comprensione della rete che circonda l’impresa.
Natural Language Processing e affidabilità delle fonti
Una seconda area e non per questo meno importante riguarda l’analisi dei documenti. Gli uffici pubblici lavorano ancora su una quantità enorme di materiale testuale. Atti societari, relazioni, dichiarazioni, capitolati, verbali, documentazione economica, determine e comunicazioni contengono informazioni che spesso rimangono difficili da collegare tra loro. I sistemi di Natural Language Processing possono estrarre automaticamente nomi, società, importi, date, ruoli e riferimenti giuridici e segnalare ricorrenze o incongruenze. La stessa tecnologia può supportare lo screening di fonti aperte attendibili, sanzioni, informazioni relative a persone politicamente esposte e notizie economicamente rilevanti.
L’uso delle fonti aperte richiede una disciplina accurata della qualità. Provenienza, data, affidabilità e pertinenza devono accompagnare ogni elemento. L’obiettivo consiste nella produzione di un quadro informativo più ricco, evitando che una singola notizia negativa produca automaticamente conseguenze amministrative. La qualità di un sistema dipende anche dalla sua capacità di distinguere un’informazione da una valutazione.
Risk scoring e priorità degli approfondimenti
I modelli di risk scoring consentono di combinare più famiglie di indicatori, una prima famiglia riguarda il soggetto. Struttura proprietaria, frequenza delle modificazioni societarie, opacità dei collegamenti, data di costituzione, eventuali profili reputazionali rilevanti e titolarità effettiva possono alimentare una componente soggettiva.
Una seconda famiglia riguarda il contratto. Valore, tipologia, ribasso, concentrazione degli affidamenti, ricorso al subappalto, varianti e cessioni di credito possono offrire segnali ulteriori. Una terza famiglia riguarda la capacità economica e operativa, fatturato, personale, patrimonio, esperienza e dimensioni dell’impresa possono essere confrontati con la prestazione affidata. Una quarta famiglia riguarda l’esecuzione. Tempi, modifiche della filiera, pagamenti, subappalti e variazioni della governance possono modificare il profilo emerso al momento dell’aggiudicazione e dall’integrazione di tutte queste variabili può derivare un indice sintetico. La definizione più corretta è “indice di priorità analitica”.
Un valore elevato indica l’opportunità di un approfondimento, il sospetto antiriciclaggio nasce dalla valutazione complessiva delle circostanze e rimane attribuito al soggetto competente e questa distinzione possiede grande importanza. Le Istruzioni UIF del 18 dicembre 2025 prevedono l’uso di strumenti informatici basati su regole e parametri quantitativi e qualitativi e comprendono espressamente anche sistemi di intelligenza artificiale. Tali strumenti devono poggiare su dati oggettivi e verificabili e accompagnarsi a valutazioni umane finalizzate al controllo e alla validazione delle anomalie individuate.
Le Istruzioni sono rivolte ai soggetti obbligati alle SOS e possiedono quindi un perimetro diverso dalle comunicazioni della PA ex articolo 10. Offrono comunque un riferimento metodologico molto utile per la progettazione dei sistemi pubblici di individuazione delle anomalie.
Tracciabilità e verificabilità dell’algoritmo
Un algoritmo che assegna un rischio produce sempre il risultato di scelte compiute a monte: quali dati utilizzare, quale peso attribuire a ogni variabile, quale finestra temporale osservare, quale soglia considerare significativa e quale qualità richiedere alla fonte sono decisioni di progettazione. Per questa ragione la parola oggettività deve essere usata con prudenza e il vero vantaggio dell’algoritmo risiede nella possibilità di applicare criteri omogenei a grandi quantità di dati, rendere replicabile l’analisi e registrare le ragioni che hanno generato un alert.
La qualità del sistema può essere misurata attraverso quattro requisiti che sono: tracciabilità della fonte, ogni informazione che concorre al punteggio deve poter essere ricondotta alla propria origine. Spiegabilità, il Gestore deve comprendere quali fattori hanno determinato l’alert. Versionamento, modelli, pesi e soglie devono essere storicizzati, consentendo di ricostruire quale versione fosse attiva al momento della valutazione. E auditabilità, ovvero un soggetto autorizzato deve poter ripercorrere il processo e verificarne coerenza, qualità dei dati e corretto funzionamento.
Questi principi trovano un antecedente importante nella giurisprudenza amministrativa italiana. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8472 del 2019, ha inquadrato l’algoritmo come strumento procedimentale e istruttorio e ha attribuito rilievo alla conoscibilità dei criteri e all’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere e il principio rimane attuale anche nell’epoca dei sistemi di IA più complessi.
Supervisione umana e responsabilità del Gestore
L’AI Act europeo dedica l’articolo 14 alla sorveglianza umana dei sistemi ad alto rischio, la norma richiede che le persone incaricate della supervisione possano comprendere capacità e limiti del sistema, interpretare correttamente gli output e mantenere consapevolezza del rischio di affidamento eccessivo sul risultato automatico, definito “automation bias”. Per un sistema AML della PA questo principio assume un significato molto concreto. Il Gestore deve poter vedere perché un’impresa ha ricevuto un determinato punteggio, quali dati hanno inciso, quali anomalie sono state intercettate e quale grado di affidabilità possiede ciascuna fonte.
Pertanto la supervisione umana acquista valore quando è sostanziale. Un click di conferma aggiunto alla fine di un processo opaco offre una garanzia debole. Una valutazione nella quale il decisore può comprendere, approfondire, modificare e motivare offre invece una garanzia reale. L’IA diventa così un moltiplicatore della capacità amministrativa e lascia intatta la responsabilità dell’organo umano.
Dall’alert automatico alla decisione motivata
Un modello maturo potrebbe articolarsi in una sequenza operativa lineare, gli uffici che gestiscono i procedimenti raccolgono le informazioni previste dalla disciplina ordinaria. La piattaforma esegue controlli automatici sulle fonti disponibili, verifica la titolarità effettiva, individua relazioni societarie e applica gli indicatori di rischio pertinenti. Quando il profilo supera una soglia di attenzione, il sistema genera una scheda analitica.
La scheda espone i fattori che hanno determinato l’alert, le fonti e il relativo livello di affidabilità. L’ufficio competente aggiunge gli elementi del procedimento e trasmette la pratica al Gestore secondo un canale riservato, il Gestore esamina il caso e decide l’esito della valutazione. L’archiviazione viene accompagnata da una motivazione sintetica e l’eventuale approfondimento segue la stessa logica. Mentre l’eventuale comunicazione alla UIF utilizza il canale istituzionale previsto dalla disciplina. Ogni passaggio lascia una traccia e questo meccanismo produce un cambiamento importante perché la discrezionalità diventa leggibile.
La filiera organizzativa dell’antiriciclaggio pubblico
La ricerca SNA-UIF attribuisce un ruolo centrale al Gestore antiriciclaggio e sottolinea il valore delle relazioni operative con gli uffici. Il Gestore riceve le informazioni, le analizza e valuta l’eventuale presenza di un sospetto da comunicare alla UIF. Ruolo e responsabilità devono essere formalizzati e conosciuti all’interno dell’ente. La ricostruibilità delle motivazioni costituisce parte essenziale del modello. Per gli enti maggiori può essere utile una rete interna di referenti specializzati per settore. Appalti, contributi, autorizzazioni e controlli presentano rischi diversi e richiedono competenze differenti.
Il Gestore deve poter ricevere informazioni già organizzate da soggetti che conoscono il procedimento. Per gli enti piccoli la soluzione può essere diversa, lo studio SNA-UIF indica espressamente la praticabilità di soluzioni consorziate con un Gestore comune a più amministrazioni e richiama la possibilità di valorizzare strutture comuni, segretari comunali o RPCT condivisi nelle unioni di Comuni.
Questa proposta merita particolare attenzione perché interviene sul punto più debole dell’intero sistema: un Comune di piccole dimensioni difficilmente può costruire da solo competenze giuridiche, finanziarie, informatiche e organizzative specialistiche. Una struttura condivisa consente di concentrare professionalità e tecnologie mantenendo il collegamento con ciascun ente e il Gestore d’ambito può diventare una delle soluzioni più concrete per allargare la collaborazione attiva sul territorio.
Il presidio AML nella programmazione e nel PIAO
Il presidio AML acquista efficacia quando entra nella programmazione ordinaria dell’ente, la SNA propone di collegare la valutazione del rischio di riciclaggio alla programmazione organizzativa, ai sistemi di gestione del rischio e, ove possibile, al PIAO. Lo stesso rapporto indica la possibilità di raccordare antiriciclaggio, anticorruzione, controlli interni, audit, trasparenza, controlli sugli appalti, verifiche sulla titolarità effettiva e misure antifrode. Questa integrazione evita la proliferazione di adempimenti paralleli.
Un unico procedimento può generare informazioni utili per più funzioni di controllo, il conflitto di interessi interessa l’anticorruzione, la struttura proprietaria interessa l’antiriciclaggio, la capacità economica interessa l’esecuzione del contratto. Il titolare effettivo può essere rilevante per ciascuna di queste dimensioni. La condivisione organizzativa delle informazioni, nel rispetto dei diversi regimi giuridici, consente di ridurre la frammentazione. Il PIAO può diventare il luogo nel quale l’ente descrive processi a rischio, responsabilità, flussi e obiettivi formativi.
Il quadro europeo tra AML Regulation e AMLA
Il sistema italiano si trova inoltre dentro una trasformazione più ampia, il Regolamento europeo 2024/1624 costituisce il nuovo AML Regulation e troverà applicazione generale dal 10 luglio 2027. La direttiva 2024/1640 ridefinisce i meccanismi nazionali di prevenzione e ha già prodotto interventi di adeguamento dell’ordinamento italiano.
La creazione dell’AMLA aggiunge una dimensione europea più forte alla supervisione e al coordinamento. Per la Pubblica Amministrazione italiana questa fase offre l’opportunità di intervenire prima che il divario tra settore pubblico e altri attori della collaborazione attiva diventi strutturale. La combinazione tra nuovo quadro europeo, titolarità effettiva, digitalizzazione dei contratti e intelligenza artificiale crea condizioni particolarmente favorevoli per un ripensamento dell’articolo 10 e dei relativi strumenti attuativi.
Quattro direzioni per riformare il sistema
Una riforma efficace può muoversi lungo quattro direttrici: la prima riguarda l’organizzazione, ogni amministrazione coinvolta nei procedimenti dell’articolo 10 dovrebbe adottare un modello minimo proporzionato alle proprie dimensioni. Il modello dovrebbe individuare il Gestore, i processi esposti, gli uffici referenti, i canali di comunicazione e i tempi della valutazione. Per gli enti piccoli dovrebbe essere favorita espressamente la gestione associata. La seconda riguarda i dati, le piattaforme nazionali di procurement possono integrare moduli di controllo della titolarità effettiva, analisi delle relazioni e indicatori di rischio.
BDNCP, PCP e altre basi informative pubbliche possono alimentare il processo entro le rispettive basi giuridiche e secondo criteri di sicurezza, minimizzazione e tracciabilità. La terza riguarda l’intelligenza artificiale, i sistemi automatici dovrebbero svolgere una funzione di selezione e priorità. Ogni alert dovrebbe essere spiegabile, corredato dalle fonti e sottoposto a supervisione umana. Modelli, soglie, pesi e performance dovrebbero essere oggetto di audit periodico. La quarta infine riguarda responsabilità e incentivi, la collaborazione attiva dovrebbe entrare nei sistemi di valutazione delle strutture coinvolte.
L’ente che costruisce procedure, forma il personale e gestisce correttamente gli alert deve vedere riconosciuto questo lavoro dentro la misurazione del risultato. Una disciplina di salvaguardia può inoltre tutelare il funzionario che svolge approfondimenti secondo procedure tipizzate e documentate. Queste quattro direttrici costruiscono una prevenzione capace di convivere con la velocità amministrativa.
Dai documenti alle relazioni: una PA capace di prevenire il riciclaggio
Il passaggio più importante riguarda la cultura amministrativa, per decenni l’amministrazione ha organizzato il controllo intorno al documento. La trasformazione digitale sposta progressivamente l’attenzione verso il dato e, soprattutto, verso la relazione tra dati. La criminalità economica vive di relazioni, società, persone, capitali, intermediari, appalti e asset patrimoniali acquistano significato attraverso i collegamenti che li uniscono.
E anche la prevenzione deve imparare a ragionare nello stesso modo, la graph analytics consente di vedere reti, il Natural Language Processing consente di leggere grandi quantità di documenti, il risk scoring consente di stabilire priorità, l’interoperabilità permette di collegare fonti diverse e l’audit log rende ricostruibile il processo.
L’essere umano conserva la funzione più importante che è quella di attribuire significato alle informazioni. Questa divisione del lavoro tra macchina e persona appare particolarmente adatta alla Pubblica Amministrazione perché la tecnologia gestisce volume e complessità, il funzionario esercita giudizio, responsabilità e capacità di contestualizzazione.
L’antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione come presidio avanzato
La marginalità della Pubblica Amministrazione nel sistema antiriciclaggio rappresenta una delle principali aree ancora aperte nella prevenzione della criminalità economica italiana.
I dati del 2025 rendono il problema evidente. Cinquecentoventuno comunicazioni e sessantatré amministrazioni attive nell’arco 2021-2026 descrivono una capacità che rimane molto al di sotto del potenziale informativo del settore pubblico. L’indagine SNA-UIF offre però indicazioni concrete. Le amministrazioni che riescono ad attivare la collaborazione presentano alcuni elementi ricorrenti. Uffici che dialogano, persone competenti, comprensione delle finalità, integrazione con gli altri presidi e responsabilità riconoscibili. Su questa base l’intelligenza artificiale può aggiungere una nuova capacità.
Il suo contributo più utile riguarda la selezione delle informazioni, la lettura delle relazioni e la priorità degli approfondimenti. L’algoritmo acquista valore quando le sue fonti sono verificabili, il percorso è ricostruibile e l’esito rimane affidato a una persona capace di comprenderlo e valutarlo. Il futuro dell’antiriciclaggio nella PA passa quindi attraverso una combinazione precisa di organizzazione, dati, competenze e responsabilità.
La vera innovazione consiste nel portare il controllo finanziario dentro il procedimento amministrativo, fin dal momento in cui si formano le informazioni. Una Pubblica Amministrazione capace di conoscere il titolare effettivo di un operatore, leggere una rete societaria, cogliere le anomalie lungo l’esecuzione di un contratto e collegare dati oggi dispersi diventa un sensore avanzato dell’economia reale.
In questo modo l’antiriciclaggio entra a pieno titolo nella qualità dell’amministrazione e nella nozione stessa di risultato. Spendere rapidamente conserva valore, spendere rapidamente, bene e verso operatori affidabili produce valore pubblico. L’intelligenza artificiale può rendere questa capacità più ampia, più tempestiva e più verificabile mentre la responsabilità delle persone le attribuisce significato giuridico e istituzionale.
È lungo questa linea che la Pubblica Amministrazione può passare da anello debole della collaborazione attiva a presidio avanzato dell’integrità economica del Paese.
Bibliografia
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4. Scuola Nazionale dell’Amministrazione, con la collaborazione dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, *I fattori abilitanti dell’antiriciclaggio nella Pubblica Amministrazione. Un’analisi empirica dei fattori di contesto che possono favorire la collaborazione attiva*, 2026.
5. Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, *Rapporto annuale per il 2025*, n. 18, Roma, 2026.
6. Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, *Prevenzione di attività illecite connesse con agevolazioni e contratti pubblici*, Comunicazione del 31 marzo 2026.
7. Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, *Indicatori di anomalia*, Provvedimento del 12 maggio 2023, applicabile dal 1° gennaio 2024.
8. Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia, *Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette*, Provvedimento del 18 dicembre 2025, applicabile dal 1° luglio 2026.
9. Coelho R., De Simoni M., Prenio J., *Suptech applications for anti-money laundering*, FSI Insights – Financial Stability Institute e UIF, 2019.
10. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici*, con particolare riferimento ai principi generali e alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti.
11. Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, *Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici*.
12. Autorità Nazionale Anticorruzione, *Piano Nazionale Anticorruzione 2022*, Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.
13. Autorità Nazionale Anticorruzione, *Relazione al Parlamento sull’attività svolta nel 2025*, Roma, 2026.
14. Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*.
15. Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*, con particolare riferimento agli artt. 2-bis e 3.
16. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*, con particolare riferimento all’art. 21.
17. Decreto legislativo 10 giugno 2026, n. 122, recante il recepimento degli artt. 11, 12, 13 e 15 della direttiva UE 2024/1640 e le relative modifiche alla disciplina della titolarità effettiva.
18. Regolamento UE 2024/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativo alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
19. Direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
20. Regolamento UE 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2024 che istituisce l’Autorità europea per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, AMLA.
21. Regolamento UE 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, *Artificial Intelligence Act*, con particolare riferimento agli artt. 12, 13 e 14.
22. AgID, *Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026*, aggiornamento 2025.
23. AgID, *Bozza di Linee guida per l’adozione dell’Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione*, documento sottoposto a consultazione pubblica.
24. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *Criminalità finanziaria. Al MIT il primo algoritmo al mondo per rafforzare i controlli*, 18 aprile 2025.
25. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Giustizia Amministrativa, ITACA, Invitalia e IFEL, Protocollo d’intesa per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale a supporto delle stazioni appaltanti nell’ambito di OpenDigitApp – E-Contract Hub, 9 settembre 2025.
26. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, *Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti*, 2026.
27. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 13 dicembre 2019, n. 8472, sull’utilizzo degli algoritmi nel procedimento amministrativo e sui requisiti di conoscibilità e imputabilità della decisione.
28. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 8 aprile 2019, n. 2270, sull’automazione del procedimento amministrativo e sul controllo dell’amministrazione sul processo algoritmico.
29. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25 novembre 2021, n. 7891, sulla nozione di algoritmo e sull’impiego di sistemi ad elevato grado di automazione nell’ambito del procurement pubblico.
30. Clarich M., *Manuale di diritto amministrativo*, V ed., Il Mulino, Bologna, 2022.
31. Mattarella B.G., *Burocrazia e riforme. L’innovazione nella Pubblica Amministrazione*, Il Mulino, Bologna, 2017.
32. Mattarella B.G., *Burocrazia «normativa». Il valore della legge e il ruolo dell’amministrazione*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, n. 1, 2020, pp. 75-98, DOI 10.1433/98445.
33. Cantone R., Carloni E., *Corruzione e anticorruzione. Dieci lezioni*, Feltrinelli, Milano, 2018.
34. Carloni E., *L’anticorruzione. Politiche, regole, modelli*, Il Mulino, Bologna, 2023.
35. Clarich M., Ferrari G.F., Mosco G.D., a cura di, *Burocrazia ed economia*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, n. 1, 2020.
36. Bottino G., *La burocrazia «difensiva» e le responsabilità degli amministratori e dei dipendenti pubblici*, in *Analisi Giuridica dell’Economia*, n. 1, 2020, pp. 117-146.
37. Costituzione della Repubblica italiana, con particolare riferimento agli artt. 41 e 97.



























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