Patente, dati anagrafici, titoli di studio, residenza, maggiore età: nel prossimo futuro una parte crescente delle informazioni che oggi dimostriamo mostrando documenti, inviando copie o compilando moduli potrà essere presentata attraverso un wallet digitale. Il cambiamento è già iniziato, ma le tappe decisive arriveranno tra la fine del 2026 e il 2027. Il regolamento europeo eIDAS2 ha definito il quadro dello European Digital Identity Wallet, o Eudi Wallet, mentre in Italia il Sistema IT-Wallet sta permettendo di sperimentare tecnologie, ruoli e meccanismi di verifica destinati a dialogare con la nuova architettura europea.
La trasformazione riguarda direttamente i cittadini, che potranno avere un maggiore controllo sulle informazioni da condividere, ma coinvolge da vicino anche banche, assicurazioni, operatori di telecomunicazioni, utility, trasporti, sanità, istruzione e infrastrutture digitali. Per queste organizzazioni il wallet tocca processi molto concreti: identificazione del cliente, onboarding, autenticazione, Kyc, controlli documentali e gestione degli attributi personali. Le scadenze già fissate spingono quindi le imprese interessate a capire come integrare il nuovo modello nei propri processi prima che diventi un requisito operativo.
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IT-Wallet ed Eudi Wallet: le tre scadenze da conoscere
La transizione è scandita da tre date che riguardano attori e adempimenti differenti. La prima è il 24 dicembre 2026: entro i termini stabiliti dal nuovo quadro eIDAS2, gli Stati membri devono mettere a disposizione almeno una soluzione di European Digital Identity Wallet conforme alle regole europee. La seconda tappa riguarda soprattutto il settore pubblico italiano. Entro il 3 agosto 2027, pubbliche amministrazioni, gestori di servizi pubblici e società a controllo pubblico interessate dalla disciplina dovranno aderire al Sistema IT-Wallet in qualità di titolari di fonte autentica per rendere disponibili i propri dati. L’obiettivo è alimentare progressivamente il catalogo degli attributi che potranno essere trasformati in attestati elettronici.
La data che interessa più direttamente una parte rilevante del mercato privato è però il 24 dicembre 2027. L’articolo 5f di eIDAS2 prevede che, in determinate circostanze, le realtà private soggette per legge o per contratto all’autenticazione forte nell’identificazione online debbano accettare, su richiesta dell’utente, gli European Digital Identity Wallet. Tra gli ambiti coinvolti rientrano servizi bancari e finanziari, telecomunicazioni, energia, trasporti, sanità, istruzione e sicurezza sociale, mentre sono escluse micro e piccole imprese. Le piattaforme online di dimensioni molto grandi rispondono invece a una previsione autonoma, contenuta nel paragrafo successivo dello stesso articolo e limitata ai dati minimi necessari. Per i soggetti interessati, quindi, il wallet deve iniziare a entrare nelle roadmap tecnologiche e di compliance con largo anticipo rispetto alla scadenza.
Che cosa cambia per il cittadino: dal documento all’attributo digitale
Per capire l’impatto concreto del wallet bisogna partire dal modo in cui oggi dimostriamo un’informazione. In molti processi digitali viene richiesto all’utente di trasmettere un documento completo anche quando all’azienda serve verificare un solo elemento. Una data di nascita può servire per dimostrare la maggiore età; il documento contiene però anche nome, fotografia, indirizzo e altre informazioni. La logica degli attestati elettronici permette invece di separare maggiormente questi elementi e, quando l’architettura lo consente, condividere soltanto ciò che serve alla specifica transazione.
Nel Sistema IT-Wallet i ruoli sono distinti. Una Fonte autentica detiene e certifica il dato originario. Un Fornitore di attestati, o Issuer, lo trasforma in un attestato elettronico firmato. La soluzione wallet conserva l’attestato per conto dell’utente, che decide se e quando presentarlo. Il Verificatore riceve infine l’attestato e ne controlla autenticità, integrità e validità per poter erogare un servizio.
Un esempio intuitivo è proprio la verifica dell’età. Il cittadino potrebbe dimostrare di aver superato una certa soglia anagrafica senza dover necessariamente fornire al servizio tutti gli altri dati contenuti nel proprio documento. Lo stesso principio può essere applicato, con modalità diverse, ad attributi come residenza, titoli di studio o altre informazioni certificate. Per l’utente significa maggiore controllo su ciò che viene condiviso; per le organizzazioni significa dover imparare a ricevere e verificare un dato digitale strutturato invece di acquisire una copia del documento.
Per le imprese cambia il modo di verificare l’identità
Dal punto di vista aziendale la trasformazione è più profonda di una nuova modalità di autenticazione. Accettare un’attestazione significa inserirla nei sistemi che oggi gestiscono identificazione, registrazione, compliance e verifica del cliente. Una banca potrebbe ricevere dal wallet gli attributi necessari durante l’apertura di un rapporto, mentre un operatore potrebbe verificare residenza, età o altre informazioni senza chiedere al cliente di caricare manualmente certificati e documenti.
La distinzione fra i ruoli è quindi essenziale. Il Verificatore non emette e non certifica gli attestati: riceve ciò che l’utente presenta e ne controlla la validità attraverso la catena di fiducia. L’emissione dell’attestato appartiene invece a un altro attore dell’ecosistema. Per banche, Pubbliche Amministrazioni, assicurazioni e altre organizzazioni chiamate a utilizzare il wallet, la domanda concreta diventa dunque come integrare questa verifica nei processi già esistenti e quali controlli potranno essere ridisegnati.
Il sistema italiano si basa su OpenID Federation, un’architettura in cui ogni partecipante può dimostrare la propria identità, il proprio ruolo e le relazioni con gli altri componenti della rete.
Quando viene esibito un attestato, il sistema ne verifica la provenienza e ricostruisce una catena di fiducia fino al Trust Anchor (gestito in Italia dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato). L’autenticità non si basa quindi sull’aspetto visivo di un documento o di una scansione, ma sull’intero contesto entro cui quel documento è stato generato e gestito: ad esempio, firme digitali, chiavi crittografiche e controlli in tempo reale sullo stato delle credenziali.
Questa complessità spiega perché l’adeguamento al wallet richieda un intervento più ampio di una semplice integrazione applicativa. Le aziende devono capire quali attributi servono davvero ai propri processi, quali sono disponibili, come modificare i flussi di onboarding e dove integrare la verifica all’interno dei sistemi informativi.
Il ruolo di Intesa nella sperimentazione IT-Wallet
Su questo versante opera Intesa, società di Havant Group attiva nella trasformazione digitale e nei servizi fiduciari. Dal 9 luglio 2026 Intesa aderisce alla sperimentazione del Sistema IT-Wallet in qualità di Verificatore di Attestati Elettronici, con registrazione nella sezione speciale del registro dedicata alle realtà che partecipano alla sperimentazione.
L’adesione alla sperimentazione va distinta dalla futura procedura amministrativa di registrazione al Sistema. Le modalità operative per le realtà private dovranno essere definite da AgID attraverso uno specifico regolamento. Il passaggio del 9 luglio riguarda quindi la partecipazione alla sperimentazione e la registrazione nella relativa sezione speciale.
Anche il perimetro del ruolo va mantenuto netto: Intesa verifica attestati emessi da altri, non li emette e non li certifica. È una distinzione sostanziale per interlocutori come banche, assicurazioni e PA, perché emissione e verifica rappresentano due funzioni diverse della stessa transazione digitale. Il Verificatore deve essere in grado di leggere l’attestato presentato dall’utente, controllarne firma, integrità e stato e validare la relativa catena di fiducia.
Perché sperimentare prima della scadenza del 2027
Dicembre 2027 può sembrare lontano, ma i progetti che coinvolgono identità digitale, compliance e infrastrutture di fiducia richiedono analisi, test e modifiche organizzative. Una prima attività utile consiste nel censire gli attributi oggi utilizzati nei processi di identificazione: quali informazioni vengono chieste a un nuovo cliente, quali documenti sono acquisiti, quali verifiche vengono effettuate manualmente e quali passaggi potrebbero essere sostituiti dalla presentazione di un attestato digitale.
Un Proof of Concept permette di farlo su un processo circoscritto. Tra i casi d’uso già sperimentabili rientrano, ad esempio, la verifica della maggiore età, della residenza o di altri attributi disponibili. Il PoC consente di capire quali dati sono realmente utilizzabili, con quale livello di garanzia, come cambia la user experience e quali interventi servono sui sistemi aziendali.
La sperimentazione aiuta anche a valutare una scelta architetturale destinata a pesare sui progetti futuri: gestire direttamente la relazione tecnica con il Sistema oppure utilizzare un intermediario. Il Sistema IT-Wallet prevede infatti il ruolo del Soggetto Aggregatore, o Relying Party Intermediary, che gestisce infrastruttura e connessioni necessarie alla verifica per conto di più Verificatori. Il Verificatore usa gli attributi per fornire il proprio servizio; l’Aggregatore si occupa invece dello strato tecnico che consente a più organizzazioni di dialogare con il Sistema.
Per un’azienda la scelta può incidere sull’investimento iniziale, sulle competenze da mantenere internamente e sulla gestione nel tempo di chiavi crittografiche, configurazioni, trust mark e aggiornamenti dell’infrastruttura.
Kyc e onboarding: come cambiano i processi aziendali
L’impatto maggiore emerge nei processi in cui oggi la verifica dell’identità richiede molti passaggi manuali. Kyc, onboarding e controlli documentali si basano spesso sull’acquisizione di copie, sull’estrazione dei dati e sulla verifica successiva delle informazioni. Gli attestati elettronici introducono invece la possibilità di ricevere direttamente un’informazione firmata e verificabile.
Questo può ridurre alcune attività ridondanti e modificare sia l’esperienza del cliente sia il lavoro delle funzioni operative e di compliance. Resta tuttavia un punto interpretativo aperto sulla decorrenza concreta dell’esenzione da alcuni controlli documentali.
L’articolo 6 del decreto del 19 marzo 2026 esenta dai controlli previsti dal Capo V del D.P.R. 445/2000 chi acquisisce attestati validi in conformità alle Linee guida, e il comma 3 estende espressamente l’esenzione ai soggetti privati. La condizione, quindi, è la validità dell’attestato più che una data; resta semmai da chiarire il raccordo con il termine che l’articolo 64-quater, comma 5, lettera b), del CAD demanda al decreto attuativo.
Per chi progetta processi Kyc e di compliance, tecnologia e normativa devono quindi procedere insieme. È possibile sperimentare fin da ora i flussi e l’integrazione tecnica, evitando di considerare definitivamente acquisiti aspetti giuridici ancora in evoluzione.
L’identità digitale entra nei processi quotidiani
La portata dell’Eudi Wallet sarà evidente quando presentare un attributo digitale diventerà un gesto ordinario durante l’apertura di un conto, l’accesso a un servizio, la sottoscrizione di un contratto o una pratica amministrativa. Per il cittadino significherà poter utilizzare informazioni verificate con maggiore controllo su ciò che viene condiviso. Per le aziende significherà essere in grado di ricevere, comprendere e verificare quei dati all’interno dei propri processi.
Le scadenze del 2026 e del 2027 devono quindi essere lette anche come una finestra di preparazione. Censire gli attributi utilizzati, individuare i casi d’uso, valutare gli impatti sui sistemi e sperimentare i flussi consente di capire per tempo quale infrastruttura sarà necessaria. Per i soggetti interessati dagli obblighi previsti da eIDAS2, arrivare al 24 dicembre 2027 con queste valutazioni già svolte può fare la differenza tra un percorso di adeguamento pianificato e un intervento concentrato a ridosso della scadenza.
Articolo realizzato in collaborazione con Intesa




























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