anagrafe unica

Anpr, gli obiettivi 2019: subentri, servizi al cittadino, interoperabilità

Procede al ritmo di 10-15 comuni al giorno il subentro in Anpr. Un percorso che difficilmente sarà concluso nel 2019, nonostante la conferma degli incentivi pubblici. Vediamo quali sono le difficoltà e perché il completamento della base dati non è un obiettivo finale, ma l’inizio di una trasformazione che riguarda tutti

Pubblicato il 03 Gen 2019

Patrizia Saggini

avvocata, esperta di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

anpr-1

Procede il subentro dei Comuni italiani nell’anagrafe unica nazionale: al 17 gennaio  2019, sono già stati superati i 1.600 Comuni subentrati in AnprFermo restando che difficilmente la base dati verrà definitivamente popolata nel 2019, vediamo quali sono le difficoltà e quali sviluppi attenderci nei prossimi 12 mesi.

Come procede il subentro

Con un ritmo di 10 – 15 Comuni al giorno, procede a passo svelto la costituzione della base dati anagrafica nazionale; la popolazione presente supera i 18 milioni.

Nell’ultimo mese sono subentrati Comuni appartenenti a territori regionali che fino ad ora erano rimasti in disparte, come ad esempio il Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Basilicata, Liguria, Marche, Molise, anche con capoluoghi di provincia (Es. Pesaro, L’Aquila, Crotone, Campobasso).

Se si pensa che alla fine del 2017 i Comuni presenti in ANPR erano poco meno di 30, è di tutta evidenza che nel 2018 c’è stata una vera svolta nel progetto.


La differenza da questo punto di vista la fanno sia le aziende di software – che debbono avere terminato le integrazioni necessarie sia per il trasferimento dei dati e soprattutto per il costante colloquio che avviene tra ANPR e il DB locale dopo il subentro – e sia i Comuni, che invece debbono organizzarsi al proprio interno per la formazione degli operatori e per il controllo e la bonifica dei dati.

Le Regioni virtuose

Ci sono però anche esempi virtuosi, come ad esempio le Regioni Valle d’Aosta, che qualche giorno fa ha terminato il subentro di tutti i Comuni della Regione, e l’Emilia-Romagna (con più del 40%dei Comuni subentrati); seguono con percentuali minori la Lombardia, Toscana, Piemonte, Trentino Alto Adige (in cui manca tutta la parte di Bolzano) e Veneto; in coda le altre Regioni.

Fonte: Dashboard ANPR

Un altro aspetto positivo da registrare è che la Funzione Pubblica ha già iniziato a pagare i primi contributi richiesti dai Comuni a fronte dell’avvenuto subentro, come previsto dal bando pubblicato alla fine del 2017.

Il Ministero ha pubblicato qualche giorno fa l’avviso in cui si dice che i contributi sono riconfermati anche fino al 31/12/2019; ciò rappresenta un incentivo importante per i Comuni che – per vari motivi – non hanno avuto modo di effettuare il subentro entro il 31/12/2018.

Le aspettative per il 2019

Queste sono le parole chiave da tenere presente:

  • Completamento del subentro: su un totale di 7.954 Comuni, di cui più di 1.500 già subentrati ad oggi, che previsioni si possono fare alla fine del 2019? Si può pensare che la base dati venga definitivamente popolata? Probabilmente no, e le variabili potrebbero essere costituite sia dai piccolissimi Comuni, che non sono in grado (per motivi organizzativi o tecnologici) di far fronte ad un simile passaggio, e sia dalle grandi città, che possono trovarsi di fronte a difficoltà gestionali importanti. A questo punto, occorre pensare ad una modalità di incentivo / obbligo, che garantisca entro un termine certo il completamento del progetto. Potrebbero essere allo studio sanzioni o altri strumenti, ma la decisione finale da questo punto di vista è politica, al momento la normativa non contiene nessun termine perentorio.


Fonte: Dashboard ANPR

  • Interoperabilità tra le banche dati e le modalità di accesso per altre PA e gestori di pubblico servizio: dopo il subentro, ogni Comune si chiede come può mettere a frutto e  massimizzare i benefici dell’essere presenti in una base dati nazionale, sia in termini di risparmio di tempo (per gli operatori) con semplificazione ed eliminazione di adempimenti, e sia in termini di aumento di servizi per i cittadini.

Da questo punto di vista, non sembrerebbero esserci problemi dal punto di vista normativo: infatti l’art. 62 comma 3 del CAD prevede che “L’ANPR assicura ai comuni la disponibilità dei dati, degli atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell’articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, il Comune può utilizzare i dati anagrafici eventualmente detenuti localmente e costantemente allineati con ANPR al fine esclusivo di erogare o usufruire di servizi o funzionalità non fornite da ANPR. (…) I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L’ANPR assicura ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a) e b), l’accesso ai dati contenuti nell’ANPR.

E anche il DPCM 194/2014 all’art. 5 – rispetto all’accesso da parte di altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di pubblico servizio  – prevede già che:

  • Le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli organismi che erogano pubblici servizi, fruiscono dei servizi di cui all’Allegato D, per l’espletamento dei propri compiti istituzionali, secondo le modalità indicate nell’Allegato C.
  • L’ANPR rende disponibili all’Istituto nazionale di statistica, mediante i servizi previsti nell’Allegato D, i dati di cui all’articolo 2, concernenti la popolazione, il movimento naturale e i trasferimenti di residenza, necessari alla produzione delle statistiche ufficiali sulla popolazione e sulla dinamica demografica, nel rispetto della normativa nazionale e della legislazione dell’Unione Europea.
  • Il Ministero dell’interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici verifica i presupposti e le condizioni di legittimità dell’accesso ai servizi di cui al presente articolo.
  • Il comune, anche mediante le convenzioni previste dall’articolo 62, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, consente la fruizione dei dati anagrafici della popolazione residente nel proprio territorio, con riguardo altresì agli elenchi di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. La verifica dei presupposti e delle condizioni di legittimità dell’accesso ai dati è svolta dal sindaco.

A questo punto bisogna capire con quali modalità – amministrative e tecnologiche – potrà avvenire l’accesso ad ANPR, soprattutto per i soggetti interessati ad una parte del territorio; manca ancora uno schema tipo di convenzione e occorre definire le modalità di sottoscrizione dell’atto, oltre che l’individuazione dei profili di accesso e del set di dati che si richiede.

Servizi online per i cittadini

Su questo tema sempre l’art. 62 comma 3 del CAD recita che “L’ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, anche in modalità telematica.”

A questo proposito ci sono da tempo lavori in corso, sia per il servizio di consultazione dei propri dati e sia per il servizio di certificazione online: da verifiche effettuate sui siti web dei Comuni, solo il 14% dei Comuni offre questo servizio, che copre il 25% della popolazione: ciò significa che più dell’80% dei Comuni e quindi il 75% della popolazione – ad oggi – se ha bisogno di un certificato anagrafico deve obbligatoriamente recarsi allo sportello.

È vero che il certificato viene considerato “obsoleto”, ma ricordiamo che per alcune categorie di soggetti (Banche, Assicurazioni, Avvocati, Notai, ecc.) è ancora l’unico modo per verificare delle informazioni di base per poter concludere delle pratiche.

Quindi – in attesa che il legislatore decida che l’autocertificazione può valere per tutti, e che quindi tutti hanno diritto di accedere alla base dati anagrafica per la ricerca/verifica dei dati – una parte importante di servizio deve comunque essere coperta.

Questo per dire che – da un certo punto di vista – il completamento della base dati di ANPR con il subentro di tutti i Comuni non è un obiettivo finale, ma è solo l’inizio di un percorso di digitalizzazione a largo raggio, che tocca da vicino tutti i cittadini.

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