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Criptovalute, tutte le novità sul fronte fiscale

Sono entrate in vigore dal primo gennaio le nuove disposizioni sulla fiscalità delle valute digitali, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023. Tra queste, anche la possibilità di regolarizzare il mancato inserimento delle valute digitali all’interno della dichiarazione dei redditi. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Pubblicato il 03 Mar 2023

Gianluca Lega

Commercialista

Riccardo Pugliani

Commercialista

Tra le numerose previsioni di cui si compone, la Legge di Bilancio 2023 presenta, dal comma 126 al comma 147 dell’art. 1, anche delle nuove regole relative alla fiscalità delle valute digitali, che andranno a soppiantare il precedente impianto normativo i cui spogli riferimenti, rappresentati da interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate, le equiparavano alle valute estere, applicandone pertanto il relativo regime di tassazione che le vedeva ricondotte alla categoria dei Redditi Diversi.

Tra le novità, c’è anche una “sanatoria”, che consentirà di regolarizzare le cripto-attività precedenti l’entrata in vigore delle nuove norme, con una sanzione nella misura pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate, per ciascun anno in cui non siano state dichiarate.

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Cosa prevede la nuova normativa

A partire dal primo gennaio 2023, dunque, si applica la nuova normativa, che in primis si è impegnata a rinnovare la definizione delle cripto-attività, inquadrandole come “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga.”.

La nuova disciplina prevede che si genererà materia imponibile quando, cedendo cripto-attività a fronte di un corrispettivo in valuta fiat (una valuta nazionale non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento, generalmente accettata come mezzo di pagamento convenzionale in quanto dichiarata a corso legale, come ad esempio gli Euro), si determinerà una plusvalenza dal valore di almeno 2.000 euro. Tale plusvalenza si considera annoverata tra i Redditi Diversi, e gli si applicherà l’imposta sostitutiva pari al 26%.

Diversamente, nel caso in cui la cripto-attività non venga ceduta a fronte di un corrispettivo in valuta fiat, ma venga permutata con un’altra cripto-attività, non si genererà materia imponibile.

La plusvalenza deve essere calcolata come differenza tra il corrispettivo percepito e il costo o il valore di acquisto; tuttavia, specifica la norma, il costo o il valore di acquisto sul quale calcolare la plusvalenza deve essere documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente, altrimenti il costo si assumerà essere pari a zero.

Le novità introdotte

Ai fini del calcolo delle imposte da versare, la base imponibile sarà costituita dalla somma delle singole plusvalenze generate durante il periodo d’imposta (normalmente, l’anno solare).

Di conseguenza, se nell’arco del periodo d’imposta vengono effettuate un numero di operazioni pari a 100, con plusvalenze complessivamente pari a 1.000 Euro, nessuna imposta dovrà essere versata.

Altresì, la base imponibile terrà conto anche delle minusvalenze prodotte durante l’anno. Di conseguenza, se anche la sommatoria di tutte le plusvalenze realizzate eccedesse il tetto dei 2.000 euro, soglia oltre il quale dover pagare le imposte, se nell’anno vengono generate minusvalenze tali da scendere sotto la medesima soglia, nessuna imposta dovrà essere pagata.

Ulteriore novità, sempre con riguardo alle minusvalenze, è la possibilità di portarle in deduzione negli anni successivi. Nello specifico, se durante il periodo d’imposta le minusvalenze realizzate superano le plusvalenze ottenute per oltre 2.000 Euro, tale eccedenza “è riportata in deduzione integralmente dall’ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.”.

Altra importante novella introdotta dal Legislatore riguarda l’emersione e la sanatoria di cripto-attività detenute negli anni precedenti all’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 e non dichiarate.

Nello specifico, i soggetti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31 dicembre 2021, nonché i redditi sulle stesse realizzati, possono presentare istanza di emersione secondo un modello che verrà approvato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si è già detto, che il costo o il valore di acquisto sul quale calcolare la plusvalenza deve essere documentato con elementi certi e precisi, a cura del contribuente, altrimenti il costo si assumerà essere pari a zero.

La possibilità di “affrancare” il valore delle proprie cripto-attività

Se, però, non si dispone di tali elementi certi e precisi che attestino il loro costo o valore di acquisto, il Legislatore ha introdotto una speciale concessione. In questo caso, l’attuale disciplina prevede che il Fisco offra la possibilità di “affrancare” il valore delle proprie cripto-attività, pagando un’aliquota pari al 14% del valore delle cripto-attività possedute alla data del 31 dicembre 2022.

L’imposta è rateizzabile in 3 rate annuali, la cui prima deve essere versata entro il 30 giugno 2023, e sulle successive saranno dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Pertanto, se al 31 dicembre 2022 si possedeva, ad esempio, un bitcoin, che in quella data aveva un controvalore pari a circa 15.400 euro, si può fissare quel valore come costo o valore di acquisto versando un imposta pari al 14% di 15.400 euro, ossia 2.156 euro.

Così facendo, in caso di successiva alienazione ad un valore superiore al costo o valore d’acquisto affrancato, le imposte da pagare corrisponderanno soltanto al 26% della differenza tra i due valori, e non al 26% dell’intero valore, determinando un ingente risparmio.

Tale vantaggio risulta essere piuttosto significativo, se si pensa che per azzerare i benefici prodotti da tale previsione normativa, il valore del Bitcoin dovrebbe scendere fino a un livello pari a 8.292 euro, poiché in caso di mancato affrancamento la base imponibile sarà pari proprio a 8.292 (risultando il costo o valore di acquisto pari a zero), il cui 26% risulta essere approssimativamente 2.156 euro, come le imposte pagate in sede di affrancamento.

Nel caso in cui, invece, sia possibile risalire in maniera certa al costo o valore di acquisto passati, viene effettuata una distinzione tra due circostanze: un primo caso in cui le cripto-attività siano state solo detenute, senza averci realizzato redditi, un secondo caso in presenza di quest’ultimi.

I redditi possono essere stati prodotti sia in seguito all’alienazione delle cripto-attività possedute, sia in seguito ad eventuali proventi maturati su di esse, come il fenomeno dello staking, mediante il quale si percepiscono degli interessi per il solo fatto di detenere alcuni tipi di cripto-attività.

Come regolarizzare la propria posizione

Qualora non siano stati realizzati proventi prima del 31/12/2022, è ora consentito regolarizzare la propria posizione indicando le attività detenute al termine di ciascun periodo d’imposta nel modello su menzionato, e versando una sanzione nella misura pari allo 0,5% del valore delle attività non dichiarate, per ciascun anno in cui non siano state dichiarate.

Nel caso in cui, invece, si possedevano cripto-attività entro la data del 31/12/2021, e attraverso le stesse siano stati realizzati dei proventi, si potrà regolarizzare la propria posizione presentando lo stesso modello e pagando un’imposta sostitutiva, pari al 3,5% del valore delle attività detenute al termine di ciascun anno o al momento del realizzo, in aggiunta ad un ulteriore somma, pari allo 0,5% del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per ogni anno.

Pertanto, per l’emersione delle proprie cripto-attività possedute prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, il contribuente sarà di fronte a un bivio: se non dispone di elementi certi per la determinazione del costo o valore di acquisto, potrà regolarizzare la propria posizione versando il 14% del loro valore al 01/01/0223; se dispone di tale documentazione potrà, invece, pagare lo 0,5% del loro valore per ciascun anno, più un’eventuale 3,5% dello stesso valore in caso di maturazione di redditi.

Una volta aver dichiarato in tal modo le proprie cripto-attività, queste saranno da ora soggette a imposta di bollo: proprio come accade per gli altri strumenti finanziari, si applicherà un’aliquota pari allo 0,2% del loro valore a fine anno.

Acquisizione per donazioni e per successioni

Altro capitolo in tema cripto disciplinato dal Legislatore riguarda la loro acquisizione per donazioni e per successioni.

Nel primo caso di acquisto, è stabilito che si assume come costo il costo del donante. Nel caso, invece, di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta di successione.

In entrambi i casi, si applica la disciplina discussa pocanzi relativamente all’accertamento del costo o valore di acquisto, che in mancanza di elementi certi e oggettivi si considera pari a zero.

Il risparmio amministrato e gestito

Un ulteriore ambito d’intervento si incentra sul risparmio amministrato e gestito.

Le nuove disposizioni sanciscono che l’ipotesi di sostituto d’imposta da parte dei soggetti qualificati individuati dal legislatore, si estende ora anche sull’imposta sostitutiva del 26% sul valore delle plusvalenze realizzate a seguito di cessione di cripto-attività se detenute in custodia, amministrazione o deposito dai medesimi soggetti.

Tuttavia, viene considerata alla stessa stregua di una cessione a titolo oneroso, e pertanto, assumerà rilevanza fiscale, anche il trasferimento di cripto-attività in funzione di rapporti di custodia o amministrazione intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, a eccezione del caso in cui il trasferimento sia avvenuto per successione o donazione.

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