identità digitale

Firma digitale con Spid: tutti i problemi da non sottovalutare

Il fatto di generare un certificato di firma digitale in base alla semplice autenticazione con Spid, come avviene per i referendum, è una semplificazione potenzialmente pericolosa per tutta una serie di motivi. Vediamo perché

Pubblicato il 18 Ott 2021

Sergio Sette

consulente informatico e digital trasformation

firma_571930108_20200622

La firma digitale, grazie all’emendamento Magi che l’ha resa utilizzabile per la raccolta delle firme per i referendum, e unitamente all’”aiutino” fornitole da Spid, che l’ha resa immediatamente disponibile a milioni di persone, è ora come non mai alla portata di tutti. Un effetto secondario probabilmente non voluto, una combinazione di fattori particolari, in parte casuali, che ha avuto il pregio di riuscire là dove nessuna campagna di promozione all’utilizzo del digitale era mai riuscita; un’occasione irripetibile che non deve essere persa.

Ci sono però molti aspetti della vicenda poco chiari e poco conosciuti, “tecnici” e perciò non riportati dall’informazione mainstream, che vanno comunque evidenziati, anche perché oltre all’innegabile successo, vi sono dettagli che destano più che qualche perplessità, come ad esempio il riferimento all’articolo 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

Referendum con Spid e firma digitale, Brescia (M5s): “I cittadini sono pronti, ora serve uno Stato innovatore”

Ma procediamo per gradi.

L’emendamento Magi

Nella Legge finanziaria 2020, il comma 341, disponeva che, al fine di ridurre gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale alle persone con disabilità, fosse istituito un fondo (stanziamento di 100.000 euro, comma 342) per la realizzazione di un’apposita piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all’articolo 8 della L. 352/1970.

Lo scopo era quello di consentire alle persone con disabilità, di poter contribuire alla raccolta di firme per i referendum, normata appunto dal succitato articolo 8, in una modalità alternativa tramite la neo-istituenda piattaforma.

L’emendamento Magi modifica il comma 341 ampliandolo sotto diversi aspetti, primo fra tutti, estendendone l’utilizzabilità a tutti i cittadini, e ampliandone l’ambito di utilizzo ai referendum previsti dalla Costituzione agli articoli 75, 132 e 138 e ai progetti di legge previsti, sempre dalla Costituzione al comma 2 dell’articolo 71.

Ma il buon Magi, che evidentemente non si fida dei tempi di realizzazione della piattaforma, le cui specifiche saranno determinate in un apposito Decreto (ne sappiamo qualcosa noi che ci occupiamo di CAD) fa di più: prevede che, nelle more della realizzazione della piattaforma, si utilizzino delle modalità provvisorie che la rendano comunque possibile.

L’emendamento, infatti, modifica anche il successivo comma 344 specificando che a partire dal primo luglio 2021 e fino all’attivazione della piattaforma, le firme possano essere raccolte anche attraverso un documento informatico sottoscritto con firma qualificata a cui è associato un riferimento temporale opponibile a terzi. Inoltre, Magi, che evidentemente conosce molto bene le problematiche del digitale in Italia e la ritrosia di certi ambienti, “spreme” il CAD al massimo prevedendo che il deposito dei documenti possa avvenire anche in formato analogico, con una copia analogica dotata dell’apposito contrassegno di cui al comma 2-bis dell’articolo 23 del CAD. Insomma, non lascia nulla al caso. Davvero un bel lavoro che ha dato i suoi frutti.

Quello che stiamo vivendo in questi giorni, quindi, non è altro che l’effetto di queste disposizioni transitorie che termineranno nel momento in cui la piattaforma sarà attiva.

Un fatto, questo, poco pubblicizzato, e che ai più non è noto.

Non è però finita qui: probabilmente consapevole della scarsa diffusione (e la non gratuità) della firma digitale, nell’emendamento si “stira” ancora un po’ di più il Codice e si introduce una condizione che, potenzialmente, la rende non più necessaria.

Il riferimento all’articolo 65, quello che regola la presentazione delle istanze alla Pubblica Amministrazione, è allo stesso tempo una mossa geniale quanto problematica. Ma ci torneremo.

La fase transitoria e la “firma Spid”

Come detto, stiamo vivendo solo la fase transitoria. Per molti aspetti, però, provvidenziale.

I promotori si trovano di fronte al problema di utilizzare uno strumento per nulla diffuso, il che rischia di vanificare l’efficacia dell’emendamento.

La soluzione che trovano è tanto ovvia quanto di successo: perché non sfruttare la leva di Spid, che, contrariamente alla firma digitale, è un sistema assai diffuso, con circa il 40% della popolazione che lo possiede?

Agli addetti ai lavori, vedere pubblicizzata la possibilità di “firmare” con Spid ha generato un po’ di confusione (figuriamoci al cittadino…). Si pensava infatti che si utilizzasse quell’”oggetto misterioso” (e fino ad oggi fondamentalmente inutile) della firma “innominata”, indicata come “ex articolo 20” e volgarmente detta, appunto, firma Spid (per chi fosse interessa qui, qui il link alle Linee Guida che la regolano). Torneremo su questo più avanti, quando parleremo dell’articolo 65.

In realtà, questa modalità di firma, bizzarria normativa esistente solo in Italia, non è utilizzabile in questo contesto, in quanto non firma digitale, come prevede la norma per questo caso specifico.

Quello che i promotori hanno utilizzato, evidentemente ben consigliati dalle aziende che rilasciano i certificati di firma digitale, che per altro da questa operazione hanno ricavato un inaspettato profitto, è la possibilità (stabilita in base a cosa?) di rilasciare una firma digitale senza che sia necessaria un riconoscimento de visu, ma semplicemente tramite identificazione attraverso un’identità digitale, nel nostro caso, Spid.

Quindi, altro fatto poco noto, quello che si realizza, è una vera firma digitale. Per la precisione una firma digitale remota realizzata con un certificato “monouso” (detto anche one-shot).

In pratica, quando vi autenticate con Spid, in background viene creato un certificato di firma digitale a vostro nome, con una scadenza di pochi secondi (perciò monouso) e con questo viene firmato digitalmente il documento. Oltre alla firma al documento è anche apposto un riferimento temporale opponibile a terzi, in ossequio a quanto specificato al comma 344 (e al fatto che altrimenti, il certificato monouso, scade senza che il documento firmato abbia un riferimento temporale valido).

Un piccolo ultimo inciso: questa modalità, di legare Spid ad un certificato (monouso o meno) è stata proposta come “ovvia” implementazione della firma Spid, sopra citata. Oltre che tecnicamente ovvia, avrebbe replicato quello di cui già l’altra identità digitale italiana, CIE (e prima di lei la CNS) ha: un certificato di firma elettronica avanzata valido a tutti gli effetti, almeno nei rapporti fra cittadino e PA, anche accettando gli obsoleti limiti imposti dall’articolo 60 delle Regole Tecniche sulle firme.

La cosa non fu mai presa in considerazione.

Che cosa abbiamo imparato da questa esperienza

Lo strepitoso successo dell’iniziativa ci dovrebbe insegnare una cosa assai importante: una volta create le condizioni giuste, anche uno strumento da sempre considerato “ostico” come la firma digitale è perfettamente accettato.

L’esperienza ci insegna anche quali sono i fattori che lo hanno reso tale. In primo luogo, l’estrema semplicità, data sì dalla buona implementazione della soluzione proposta, ma soprattutto dal fatto che le persone erano libere da tutte quelle “astrusità” che rendono la firma digitale poco attraente: nessun dispositivo, nessun driver da installare, nessun problema di scadenza certificati, marche temporali, metadati, conservazione a norma, ecc. che rendono lo strumento un vero incubo. Il tutto si riduce ad una cosa semplice e trasparente, che non richiede competenze e comprensione di meccanismi oltremodo complessi. Insomma, come fare una firma con la penna!

Esattamente come dovrebbe essere.

In secondo luogo, la gratuità. Almeno per quanto riguarda l’utilizzatore finale; molto meno per i promotori, ai quali, a quanto risulta, ogni firma è costata ben un euro.

È fuori da ogni dubbio che se firmare fosse costato, anche un solo euro, le firme non sarebbero state altrettante. Così, utilizzando uno strumento gratuito (Spid) e trovando una parte che si è accollata il costo, la firma digitale si è trasformata in un successo.

C’è di cui riflettere, e magari ripensare certe scelte, virando verso soluzioni come quella austriaca, per esempio (e non a caso da sempre ai vertici nel DESI), dove tutto il “kit” di base per il digitale è fornito, alla nascita, ad ogni cittadino.

Questa esperienza di grande successo rappresenta un’opportunità da non lasciarsi scappare. Come? Riproponendola in altri contesti, cercando di riprodurre le stesse condizioni sopra descritte. Il nodo della gratuità sembra ad oggi essere il principale ostacolo in quanto non tutti possono accollarsi i costi, come fatto dai promotori. L’unica via percorribile (scartata, per ovvi motivi, a priori quella “austriaca”) sarebbe quella di sfruttare la naturale logica del mercato, che a fronte di un uso, un consumo, in costante crescita, adegua i prezzi. Ad oggi i segnali sono contrari. Staremo a vedere se questa esperienza sarà in grado di indurre i prestatori di servizi a modificare le loro politiche sui prezzi.

L’articolo 65

Eccoci arrivati all’ultimo punto. Come già sopra evidenziato, nel modificare il comma 341, l’emendamento Magi ha inserito la possibilità che le “firme” (e il virgolettato non è a caso) possano essere raccolte anche con “le modalità previste dal comma 1, lettera b) dell’articolo 65” del CAD.

L’articolo 65, ricordiamolo, regola le modalità di presentazione di istanze e dichiarazioni ad una PA. Nello specifico, il comma citato stabilisce che queste sono valide “quando l’istante o il dichiarante è identificato tramite il sistema pubblico di identità digitale (Spid), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi”.

Autenticazione e sottoscrizione

Nel contesto della presentazione delle istanze (e i giuristi ci diranno se lo specifico caso dei referendum è riconducibile a questo contesto), almeno dal punto di vista pratico, si equipara l’autenticazione con la sottoscrizione. Oggi, infatti, chiunque presenti un’istanza attraverso un servizio autenticato di una PA, non deve possedere nessun tipo di firma elettronica e tanto meno apporvi una firma. Si compila un modulo online, si preme “invio” e questo è trasmesso alla PA, che lo deve accettare.

Ma quel modulo, contrariamente al documento che si ottiene con le modalità adottate per i referendum, non è firmato digitalmente, e nemmeno, nel 99% dei casi, un altro tipo di firma, come ad esempio, quella firma Spid che avevamo descritto poco fa.

Et voilà, come per magia il problema della firma digitale sparisce. Diavolo di un Magi!

Come avevo accennato citare l’art. 65 rappresenta un colpo di genio ma è anche foriero di problemi.

Perché se il confondere due concetti estremamente diversi, seppur in qualche modo correlati, come autenticazione e sottoscrizione, è una pessima idea in generale, ma accettabile nel particolare contesto della presentazione delle istanze, dove rappresenta(va) una notevole semplificazione, farlo in un ambito, come quello della raccolta delle firme per un referendum, pare proprio una mossa azzardata.

I rischi

Il perché è subito detto: come già sopra notato, il documento trasmesso attraverso un servizio autenticato è un documento che non ha sottoscrizione, ma, ahimè, non ha nemmeno un vero legame con la sessione autenticata attraverso cui è stato trasmesso.

Come dimostrare quindi, magari in un contenzioso, che quel documento è arrivato attraverso quella specifica sessione autenticata riconducibile ad un certo soggetto?

Semplicemente non si può!

Nemmeno facendo come certi sistemi che assieme al documento, allegano anche l’asserzione SAML (cioè la rappresentazione della sessione); quello ottenuto in questo modo è al più una firma elettronica semplice, che non è probante ma semplicemente liberamente valutabile in giudizio.

Come dicevo, nel contesto di presentazione di istanze, almeno di un certo tipo (non a caso i SUAP e SUE richiedono firme digitali sui documenti contestabili) la cosa è accettabile, ma non nel contesto della raccolta delle firme.

Il legame fra documento e soggetto che lo ha presentato è di fatto generato dal sistema ricevente che, a questo punto, dovrebbe essere fidefacente. Il sistema in fase di realizzazione sarà basato su questo, lo prevedrà il Decreto che lo dovrà normare?

Oppure, per rendere “forte” questo legame, si potrebbe utilizzare proprio la firma Spid, che in fondo, nasce proprio per dare valore giuridico a questo tipo situazioni?

Staremo a vedere, non ci resta che attendere.

Conclusioni

Concludo con due ultime considerazioni. La prima è che a ben pensarci tutta questa complessità, compresa la spericolata equiparazione fra autenticazione e firma operata dall’articolo 65, dipende dalla scelta di rendere la firma digitale, diversamente da Spid, non gratuita e quindi meno accessibile. Come minimo c’è da rifletterci.

La seconda è che anche il fatto di generare un certificato di firma digitale in base alla semplice autenticazione con Spid è una semplificazione simile e potenzialmente pericolosa. Siamo proprio sicuri che desideriamo che qualcuno in grado di sottrarre l’identità digitale di un soggetto, abbia potenzialmente in mano anche la sua firma digitale? E in base a cosa lo facciamo poi? Non ad una norma, ma ad un semplice regolamento attuativo. Anche in questo caso una minima riflessione sarebbe auspicabile.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati

Articolo 1 di 2