criptoattività

Valute virtuali, nuove regole per gli operatori: ecco cosa cambia col Registro

Con il registro per gli operatori in valuta virtuale, cambiano le regole per operatori e prestatori di servizi di portafoglio digitale. L’attività di negoziazione o scambio di NFT, ancorché svolta in modo professionale, non sembra ancora rientrare tra quelle per le quali è sancita l’iscrizione obbligatoria. Ecco le novità

Pubblicato il 30 Giu 2022

Alessandra Radaelli

co fondatore Studio Notai a Associati Ricci e Radaelli

Dac8: la regolamentazione sui crypto-asset

Dal 16 maggio di quest’anno è attivo il Registro per gli operatori in valuta virtuale, in conformità alle previsioni del nuovo Decreto del MEF 13 gennaio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2022: si tratta, in realtà, di una sezione speciale del registro tenuto dall’Organismo per gli Agenti e Mediatori e l’obbligo di iscrizione coinvolge sia gli operatori italiani che quelli esteri.

La disciplina riguarda tutte le piattaforme funzionali a offrire a terzi, a titolo professionale, servizi aventi a oggetto criptovalute, a eccezione dell’attività di mera emissione in proprio di valute virtuali.

Si tratta perciò di una normativa importante, soprattutto per porre l’attenzione sulle attività degli operatori in criptovalute stranieri, che dovranno necessariamente “palesarsi” con una struttura giuridica italiana al fine di poter proseguire la propria attività nel nostro Paese.

Registro operatori criptovalute: ecco cosa c’è che non va

Cosa comporta la nuova normativa

Questo significa, tra l’altro, un significativo obbligo di reportistica all’Organismo sull’identità e operatività dei clienti italiani, ma l’impatto più significativo in termini organizzativi è per gli operatori esteri, i quali non potranno più operare sul mercato italiano senza dotarsi in Italia di una stabile organizzazione (se comunitari) o addirittura di una nuova società costituita in Italia (se extracomunitari).

La definizione dei requisiti per l’iscrizione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è, infatti, avere la sede legale e amministrativa in Italia o, almeno, solo se si tratta di soggetti comunitari, una  stabile organizzazione in Italia: ciò si evince dall’articolo 17 bis del D.Lgs 141/2010 (nel testo modificato dal D.Lgs 90/2017), norma richiamata dall’articolo 3 comma 1 del Decreto del MEF.

Molti operatori si sono perciò organizzati in tale senso e può essere interessante valutare la definizione dell’attività – specie a livello di oggetto sociale – per provare a circoscrivere quelle soggette ad obbligo di iscrizione e quelle che invece possono – a certe condizioni – essere escluse dall’obbligo predetto.

I soggetti interessati dalla normativa

Si tratta di una materia estremamente fluida ed ancora in corso di definizione normativa, ma vediamo anzitutto di capire anzitutto quali sono le attività che sicuramente vengono riservate ai soggetti iscritti in questo Registro pubblico informatizzato.

Nel testo del Decreto del MEF, all’articolo 1, troviamo la definizione delle attività riservate che sono quelle dei:

  • prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, categoria che include sia persone fisiche che giuridiche che a titolo professionale forniscono a terzi anche on-line servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute;
  • prestatori di servizi di portafoglio digitale, ovvero ogni persona fisica o soggetto diverso da persona fisica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche on-line, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

La disciplina, pertanto, riguarda tutte le piattaforme funzionali a offrire a terzi, a titolo professionale, servizi aventi ad oggetto criptovalute, ad eccezione dell’attività di mera emissione in proprio di valute virtuali.

Cosa devono fare i soggetti iscritti al Registro pubblico

La previsione di requisiti ed oneri aggiuntivi a carico degli operatori in valute virtuali non sostituisce, ovviamente, ma affianca gli obblighi antiriciclaggio già previsti dal D.lgs. n. 231/2007.

In termini pratici, pertanto, per poter svolgere le attività predette occorrerà inviare all’Organismo per gli Agenti e Mediatori una comunicazione telematica – con i contenuti prescritti dall’articolo 3 comma 4 del decreto del MEF entro il termine di 60 giorni dall’istituzione della sezione speciale.

In mancanza di detta comunicazione, ove si tratti di operatori già attivi – anche solo on-line – si determina l’esercizio abusivo della loro attività punito, ex art. 17-bis, comma 5, decreto legislativo 141/2010, con una sanzione amministrativa irrogata dal Ministero dell’economia e delle finanze da 2.065 a 10.329 euro.

Diversi operatori esteri, perciò, per non essere costretti a sospendere la propria attività, si sono già attivati per aprire la sede secondaria o una nuova legal entity in Italia, con conseguente necessario intervento notarile.

La vendita di NFT non è tra le attività che richiedono l’iscrizione obbligatoria

Nella esperienza finora maturata, vale la pena sottolineare, tra le attività comprese nell’oggetto sociale delle newco create per l’iscrizione nel Registro, si è assistito spesso anche alla previsione di servizi funzionali all’utilizzo ed allo scambio di gettoni non fungibili o riproducibili (i cosiddetti NFT) e ai servizi connessi e funzionali all’acquisizione, alla negoziazione o allo scambio di NFT: questa attività, in sé, ancorché svolta in modo professionale, non sembra ancora rientrare tra quelle per le quali è sancita l’iscrizione obbligatoria nel Registro, purché ovviamente gli NFT siano qualificabili solo come titoli rappresentativi di merci e non risultino assimilabili, in concreto, alle valute virtuali, dovendosi in caso contrario esercitare anche detta attività previa apposita iscrizione nel più volte citato Registro.

A tal fine vale la pena richiamare la definizione di valuta virtuale fornita dall’articolo 1 comma 2 lettera qq) del D.lgs. n. 231/2007 (come modificato con il D.Lgs. 125/2019), tale intendendosi la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una Banca Centrale o da autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come merce di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

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