la decisione

Diritto all’oblio, le nuove frontiere globali del Garante Privacy italiano

Una decisione del Garante Privacy italiano apre a una prospettiva di ampliamento dell’effettività del diritto all’oblio di enorme portata. Verso la deindicizzazione a livello globale. Vediamone le implicazioni

Pubblicato il 02 Feb 2018

social_633042983

Una decisione coraggiosa e innovativa del Garante Privacy porta su un piano più avanzato la battaglia sul diritto all’oblio. Spingendola verso una frontiera globale. Vediamone le implicazioni.

La decisione del Garante sul diritto all’oblio

La decisione – adottata il 27 dicembre, ma resa nota solo pochi giorni fa – è quella con cui il Garante per la protezione dei dati personali ha accolto il reclamo di un ricorrente contro il rifiuto di rimuovere, dalle liste dei risultati europei ed extraeuropei del motore di ricerca gestito da Google, ventisei Url, accessibili digitando il suo nome e il cognome del reclamante. Url tutti specificamente indicati sia nella richiesta fatta a suo tempo nei confronti di Google, sia nel ricorso al Garante.

Gli Url di cui si è chiesta la rimozione dalle liste dei risultati europei ed extraeuropei di Google, rimandavano a messaggi o brevi articoli anonimi, che il ricorrente riteneva gravemente offensivi della sua dignità e reputazione. Si trattava di notizie pubblicate su forum e siti amatoriali che contenevano anche informazioni afferenti al presunto stato di salute del ricorrente e a supposti gravi reati connessi alla sua attività di professore universitario, da lui mai commessi e per i quali non era mai stato indagato.

Inoltre il ricorrente ha segnalato che tali notizie, proprie perché false, non recavano alcuna prova dei fatti riportati ed erano in alcuni casi corredate da fotografie riprese senza il suo consenso.

Il caso, come ricostruito dal Garante sulla base degli atti prodotti dal ricorrente e dalle repliche di Google in qualità di resistente, è piuttosto complesso. Il rifiuto di cancellazione da parte di Google si era basato sul fatto che le notizie si riferivano a fatti del 2017, e quindi molto recenti. La società aveva inoltre eccepito che il ricorrente aveva comunque un profilo pubblico, in quanto professore universitario, tanto più che le notizie erano connesse proprio a tale sua attività.

Contro il rifiuto di Google il ricorrente, presentando reclamo al Garante, negava innanzitutto di essere una figura pubblica, anche perché non aveva né aveva mai avuto alcun incarico pubblico. Sottolineava inoltre il nocumento, particolarmente grave, che la accessibilità a tali notizie gli provocava, confermando (e dimostrando) la totale infondatezza dei fatti in esse riportate. Dichiarava inoltre di esser stato oggetto di ricatto, producendo a tal fine al Garante, una mail con la quale gli si offriva di cancellare le notizie e sostituirle con altre, per lui positive, a condizione che pagasse una ingente somma. Affermava anche che la mail era stata inviata da un sito presumibilmente ricollegabile, a sua volta, ad altro sito di una società operante in Arizona e già condannata, nel 2015, per estorsione rispetto a vicende analoghe.

Nell’ambito del ricorso, il ricorrente ha anche chiesto la cancellazione di ulteriori Url riprodotti da un altro blog, a lui ignoto al momento della richiesta ma già indicizzati da Google.

Di fronte al Garante la società di Mountain View resisteva, eccependo che tali ultime richieste non erano state indicate nell’interpello preventivo. Rispetto alla richiesta principale, relativa agli URL la cui cancellazione era stata oggetto del primo interpello, la società sottolineava che essa riguardava anche siti extra territorio UE, trasformandosi in sostanza in una richiesta di “cancellazione globale”.

Ed è proprio quest’ultimo l’aspetto più importante della vicenda. Dal punto di vista della casistica relativa al diritto all’oblio è certamente comprensibile la richiesta di Google di rigettare il ricorso a causa del pochissimo tempo intercorso tra pubblicazione della notizia e richiesta di cancellazione e dell’affermato profilo pubblico dell’istante. Molto più importante però è il fatto che Google si opponga comunque all’accoglimento della richiesta di cancellazione degli URL rispetto a qualunque accesso da ovunque proveniente nel mondo. La società resiste, infatti, a tale richiesta motivando che il ricorrente ha cittadinanza in Italia, dove è il centro principale dei suoi interessi e che, come Google ha sempre sostenuto, la domanda di cancellazione ai sensi del diritto all’oblio come riconosciuto dalla Corte di giustizia UE può riguardare solo il territorio comunitario.

Inoltre essa fa presente che proprio rispetto alla questione se la eventuale richiesta di cancellazione di uno o più URL possa o meno essere fatta valere relativamente al territorio comunitario o a livello globale (cancellazione globale) pende una causa davanti alla Corte di Giustizia a seguito del deferimento al giudice comunitario della questione da parte del Consiglio di Stato francese, adottata con decisione 21 agosto 2017.

Ritiene dunque Google che accogliere la richiesta di cancellazione globale, in disparte tutti gli altri motivi addotti per sostenere le illegittimità della richiesta, rischierebbe di avere esiti potenzialmente conflittuali con la decisone della Corte di Giustizia. La società chiede dunque al Garante di sospendere ogni deliberazione, in attesa che il giudice europeo si pronunci.

Perché è una decisione importante

L’interesse del caso è dunque duplice. Da un lato la richiesta del ricorrente, riguardando fatti recentissimi ed essendo egli comunque un professore accusato di fatti relativi alla sua attività, avrebbe forse anche potuto giustificare un rigetto dell’istanza per il permanere di un potenziale interesse pubblico a conoscere, proprio come Google sostiene.

Dall’altro, ed è l’aspetto più importante, la richiesta di cancellazione globale, finalizzata a impedire l’accessibilità a queste Url sia dal territorio dell’Unione che da ogni altra parte del globo, ha messo il Garante di fronte a una questione oggettivamente molto delicata, tanto più considerando l’invito di Google ad attendere la Corte di giustizia.

Il Garante italiano invece, con una decisione coraggiosa e certamente di avanguardia, respinge tutte le eccezioni di Google, salvo, per ragioni procedurali, quelle relative alle richieste non presentate già nel primo interpello.

Soprattutto, ed è questo il punto veramente importante della decisione, accoglie la richiesta del ricorrente rispetto alla cancellazione delle URL secondo modalità che le rendano inaccessibili da qualunque sito, ovunque collocato nel mondo.

La motivazione adotta dal Garante per fondare una decisione così innovativa su entrambi i piani, ma soprattutto su quello relativo all’ampiezza territoriale degli effetti della cancellazione delle URL, è piuttosto stringata, ma chiara.

Da un lato, per superare l’obiezione del poco tempo trascorso fra pubblicazione delle notizie e richiesta della cancellazione delle URL, sottolinea che la accertata falsità delle notizie, e per di più il fatto che esse riguardino anche dati sensibili come quelli relativi alla salute, giustificano senza alcun dubbio l’accoglimento della richiesta. Cita a tal fine anche due punti specifici delle note Linee Guida sul diritto all’oblio, approvate dal Gruppo 29 il 26 novembre 2014, e ribadisce che sia la falsità delle informazioni, che la diffusione di dati relativi alla salute, costituiscono una violazione così grave della normativa di protezione dei dati da imporre, senza ombra di dubbio, l’accoglimento della richiesta.

Rispetto all’altra questione, certo quella più importante, relativa alla accettabilità o meno di una richiesta di cancellazione globale delle URL incriminate, la decisione del Garante accoglie pienamente la richiesta del ricorrente.

La decisione non è motivata, però, su una interpretazione a carattere generale della normativa europea e del diritto all’oblio come ricostruito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ma sul fatto che il ricorrente è cittadino italiano iscritto nelle liste dell’AIRE (cittadini italiani residenti all’estero), e che ha dichiarato di risiedere al di fuori dell’Unione europea.

In conseguenza di ciò, dice il Garante, è ragionevole ritenere che il nocumento che egli ha dall’accessibilità alle URL incriminate non verrebbe meno se la loro cancellazione valesse solo per il territorio europeo. Ed è proprio tenendo conto di questo aspetto che il Garante accoglie anche la richiesta di cancellazione globale delle URL.

Ordina dunque a Google di rimuovere, entro venti giorni dalla ricezione della decisione, gli Url tuttora indicizzati fra i risultati di ricerca ottenibili digitando il nome del ricorrente, e di far questo sia nelle versioni europee che in quelle extraeuropee, estendendo tale attività anche agli URL già deindicizzati nelle versioni europee di Google. Questa, riassunta a grandi linee, la decisione del Garante.

Le implicazioni sul diritto all’oblio

Essa è estremamente innovativa, e non potrà non far discutere anche per il coraggio che l’Autorità ha avuto nell’assumerla, malgrado penda il ricorso davanti alla Corte di Giustizia.

Si potrà obiettare che comunque l’accoglimento delle deindicizzazioni a livello globale è basata su una motivazione molto specifica, quale quella che il richiedente, pur essendo cittadino italiano, risiede all’estero e dunque può avere nocumento dalla accessibilità alle URL incriminate che avvenga utilizzando accessi extra territorio UE.

La motivazione, se letta solo in questi limiti, può apparire molto specifica e apparentemente restrittiva. Tuttavia essa apre comunque a una prospettiva di ampliamento dell’effettività del diritto all’oblio di enorme portata.

Merita sottolineare, infatti, che, come si evince dalla decisione, la ragione dell’accoglimento non consiste tanto nel fatto che il richiedente risieda all’estero quanto nella constatazione che, proprio per questo, egli può continuare a ricevere nocumento se gli URL restano accessibili nel suo territorio di abituale residenza. Tuttavia se questo è il criterio sostanziale sotteso alla decisione, non si vede perché esso non dovrebbe essere applicato anche a chi, per il lavoro che fa o per la frequenza e ripetitività di soggiorni prolungati fuori dal territorio dell’Unione, non possa invocare, alla medesima stregua, che la mancata cancellazione degli URL dai siti accessibili in ogni altra parte del mondo può apportargli un concreto nocumento, eventualmente fornendone anche la prova.

La decisione del Garante sembra dunque avere potenzialità di sviluppo che vanno ben oltre il caso affrontato, malgrado che, apparentemente, la motivazione adottata sembri volerne limitare gli effetti.

Quello che conta più di ogni altra cosa, comunque, è che con questa decisione il Garante italiano, sia pure con una punta di timidezza, sembra essersi allineato alla posizione della CNIL, che è all’origine del ricorso alla Corte di giustizia da parte del Consiglio di Stato francese.

Certamente una notizia non buona per Google, e forse una nuova luce che per ora filtra quasi da un pertugio, ma che potrà in futuro far superare per tutti i cittadini europei ogni limite territoriale al diritto all’oblio.

Se così sarà, potremmo dire che questa decisione avrà rappresentato un passo importante in materia di diritto all’oblio, ben al di là e ben oltre il caso deciso.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Speciale PNRR

Tutti
Incentivi
Salute digitale
Formazione
Analisi
Sostenibilità
PA
Sostemibilità
Sicurezza
Digital Economy
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr
CODICE STARTUP
Imprenditoria femminile: come attingere ai fondi per le donne che fanno impresa
DECRETI
PNRR e Fascicolo Sanitario Elettronico: investimenti per oltre 600 milioni
IL DOCUMENTO
Competenze digitali, ecco il nuovo piano operativo nazionale
STRUMENTI
Da Istat e RGS gli indicatori per misurare la sostenibilità nel PNRR
STRATEGIE
PNRR – Piano nazionale di Ripresa e Resilienza: cos’è e novità
FONDI
Pnrr, ok della Ue alla seconda rata da 21 miliardi: focus su 5G e banda ultralarga
GREEN ENERGY
Energia pulita: Banca Sella finanzia i progetti green incentivati dal PNRR
TECNOLOGIA SOLIDALE
Due buone notizie digitali: 500 milioni per gli ITS e l’inizio dell’intranet veloce in scuole e ospedali
INNOVAZIONE
Competenze digitali e InPA cruciali per raggiungere gli obiettivi del Pnrr
STRATEGIE
PA digitale 2026, come gestire i fondi PNRR in 5 fasi: ecco la proposta
ANALISI
Value-based healthcare: le esperienze in Italia e il ruolo del PNRR
Strategie
Accordi per l’innovazione, per le imprese altri 250 milioni
Strategie
PNRR, opportunità e sfide per le smart city
Strategie
Brevetti, il Mise mette sul piatto 8,5 milioni
Strategie
PNRR e opere pubbliche, la grande sfida per i Comuni e perché bisogna pensare digitale
Formazione
Trasferimento tecnologico, il Mise mette sul piatto 7,5 milioni
Strategie
PSN e Strategia Cloud Italia: a che punto siamo e come supportare la PA in questo percorso
Dispersione idrica
Siccità: AI e analisi dei dati possono ridurre gli sprechi d’acqua. Ecco gli interventi necessari
PNRR
Cloud, firmato il contratto per l’avvio di lavori del Polo strategico
Formazione
Competenze digitali, stanziati 48 milioni per gli Istituti tecnologici superiori
Iniziative
Digitalizzazione delle reti idriche: oltre 600 milioni per 21 progetti
Competenze e competitività
PNRR, così i fondi UE possono rilanciare la ricerca e l’Università
Finanziamenti
PNRR, si sbloccano i fondi per l’agrisolare
Sanità post-pandemica
PNRR, Missione Salute: a che punto siamo e cosa resta da fare
Strategie
Sovranità e autonomia tecnologica nazionale: come avviare un processo virtuoso e sostenibile
La relazione
Pnrr e PA digitale, l’alert della Corte dei conti su execution e capacità di spesa
L'editoriale
Elezioni 2022, la sfida digitale ai margini del dibattito politico
Strategie
Digitale, il monito di I-Com: “Senza riforme Pnrr inefficace”
Transizione digitale
Pnrr: arrivano 321 milioni per cloud dei Comuni, spazio e mobilità innovativa
L'analisi I-COM
Il PNRR alla prova delle elezioni: come usare bene le risorse e centrare gli obiettivi digitali
Cineca
Quantum computing, una svolta per la ricerca: lo scenario europeo e i progetti in corso
L'indice europeo
Desi, l’Italia scala due posizioni grazie a fibra e 5G. Ma è (ancora) allarme competenze
L'approfondimento
PNRR 2, ecco tutte le misure per cittadini e imprese: portale sommerso, codice crisi d’impresa e sismabonus, cosa cambia
Servizi digitali
PNRR e trasformazione digitale: ecco gli investimenti e le riforme previste per la digitalizzazione della PA
Legal health
Lo spazio europeo dei dati sanitari: come circoleranno le informazioni sulla salute nell’Unione Europea
Servizi digitali
PNRR e PA digitale: non dimentichiamo la dematerializzazione
Digital Healthcare transformation
La trasformazione digitale degli ospedali
Governance digitale
PA digitale, è la volta buona? Così misure e risorse del PNRR possono fare la differenza
Servizi digitali
Comuni e digitale, come usare il PNRR senza sbagliare
La survey
Pnrr e digitale accoppiata vincente per il 70% delle pmi italiane
Missione salute
Fascicolo Sanitario Elettronico alla prova del PNRR: limiti, rischi e opportunità
Servizi pubblici
PNRR: come diventeranno i siti dei comuni italiani grazie alle nuove risorse
Skill gap
PNRR, la banda ultra larga crea 20.000 nuovi posti di lavoro
Il Piano
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUMPA2022
PNRR e trasformazione digitale: rivedi i Talk di FORUM PA 2022 in collaborazione con le aziende partner
I contratti
Avio, 340 milioni dal Pnrr per i nuovi propulsori a metano
Next Generation EU
PNRR, a che punto siamo e cosa possono aspettarsi le aziende private
Fondi
Operativo il nuovo portale del MISE con tutti i finanziamenti per le imprese
Servizi comunali
Il PNRR occasione unica per i Comuni digitali: strumenti e risorse per enti e cittadini
Healthcare data platform
PNRR dalla teoria alla pratica: tecnologie e soluzioni per l’innovazione in Sanità
Skill
Competenze digitali, partono le Reti di facilitazione
Gli obiettivi
Scuola 4.0, PNRR ultima chance: ecco come cambierà il sistema formativo
Sistema Paese
PNRR 2, è il turno della space economy
FORUM PA 2022
FORUM PA 2022: la maturità digitale dei comuni italiani rispetto al PNRR
Analisi
PNRR: dalla Ricerca all’impresa, una sfida da cogliere insieme
Innovazione
Pnrr, il Dipartimento per la Trasformazione digitale si riorganizza
FORUM PA 2022
PA verde e sostenibile: il ruolo di PNRR, PNIEC, energy management e green public procurement
Analisi
PNRR, Comuni e digitalizzazione: tutto su fondi e opportunità, in meno di 3 minuti. Guarda il video!
Rapporti
Competenze digitali e servizi automatizzati pilastri del piano Inps
Analisi
Attuazione del PNRR: il dialogo necessario tra istituzioni e società civile. Rivedi lo Scenario di FORUM PA 2022
Progetti
Pnrr, fondi per il Politecnico di Torino. Fra i progetti anche IS4Aerospace
Analisi
PNRR, Colao fa il punto sulla transizione digitale dell’Italia: «In linea con tutte le scadenze»
La Svolta
Ict, Istat “riclassifica” i professionisti. Via anche al catalogo dati sul Pnrr
Analisi
Spazio, Colao fa il punto sul Pnrr: i progetti verso la milestone 2023
FORUM PA 2022
Ecosistema territoriale sostenibile: l’Emilia Romagna tra FESR e PNRR
Il Piano
Innovazione, il Mise “centra” gli obiettivi Pnrr: attivati 17,5 miliardi
Analisi
PNRR: raggiunti gli obiettivi per il primo semestre 2022. Il punto e qualche riflessione
Analisi
PNRR: dal dialogo tra PA e società civile passa il corretto monitoraggio dei risultati, tra collaborazione e identità dei luoghi
Webinar
Comuni e PNRR: un focus sui bandi attivi o in pubblicazione
Analisi
Formazione 4.0: cos’è e come funziona il credito d’imposta
PA e Sicurezza
PA e sicurezza informatica: il ruolo dei territori di fronte alle sfide della digitalizzazione
PA e sicurezza
PNRR e servizi pubblici digitali: sfide e opportunità per Comuni e Città metropolitane
Water management
Water management in Italia: verso una transizione “smart” e “circular” 
LE RISORSE
Transizione digitale, Simest apre i fondi Pnrr alle medie imprese
Prospettive
Turismo, cultura e digital: come spendere bene le risorse del PNRR
Analisi
Smart City: quale contributo alla transizione ecologica
Decarbonizzazione
Idrogeno verde, 450 milioni € di investimenti PNRR, Cingolani firma
Unioncamere
PNRR, imprese in ritardo: ecco come le Camere di commercio possono aiutare
I fondi
Industria 4.0: solo un’impresa su tre pronta a salire sul treno Pnrr

Articoli correlati